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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. ES Clemente TT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 163/2025
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL RE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e IVANO MARCEDONE,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 7.1.2025 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 14.1.2025
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42 del D.L. n.269 del 2003:
la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico Preventivo;
in particolare, la proposizione dell'ATP è
intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato in data
27.11.2023, entro il termine di centoottanta giorni dalla reiezione del ricorso in sede amministrativa comunicata in data 10.10.2023 e, comunque, entro il termine complessivo di tre anni e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla proposizione della domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata il Persona_1
5.7.2024 ha ritenuto il ricorrente meritevole del requisito sanitario richiesto, a decorrere dall'accertamento peritale. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto Parte_1
dalle seguenti infermità: “CARDIOPATIA ISCHEMICA DA PREGRESSA SCA IN
MODERATO SCOMPENSO EMODINAMICO CLASSE NYHA II/III, ASMA
II BRONCHIALE CON SINDROME DISVENTILATORIA DI TIPO RESTRITTIVO DI
GRADO MODERATO. ET LI TIPO 2, DISLIPIDEMIA,
POLIARTROSI CON SOFFERENZA NEUROMOTORIA DEL NERVO RO
DI DESTRA, IN OBESO CON SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA. Sono presenti
in atto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Per
la superiore diagnosi ed il relativo quadro clinico-funzionale attuale va riconosciuto il
giudizio medico-legale “ai sensi della legge 222/84, di INVALIDO in quanto sono
risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della
capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge
12 giugno 1984 n. 222). Per quanto attiene alla decorrenza essa può farsi decorrere
dalle attuali condizioni cliniche del periziato verificate in sede di operazioni peritali e
cioè dal 16 maggio 2024.
Considerato che
alcune patologie possono essere migliorate si
ravvisa l'indicazione ad una revisione fra un anno nell'aprile del 2025”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito,
deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante derivante dalle patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. , il quale nella relazione depositata il 30.7.2025 ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetto da “Cardiopatia ischemica Parte_1
cronica in classe NYHA 2 – 3, diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali
in obeso con IMC = 36,36, asma bronchiale con sindrome restrittiva e riduzione degli
III indice respiratori l'FVC – 34% e l'FEV1 – 33. Spondiloartrite sieronegativa con diffusi
riscontri radiologici polidistrettuali artrosici […]. Per quanto detto posso affermare che
le affezioni del sig. determinano, dall'epoca della presentazione della Parte_1
domanda amministrativa del 16.01.2023 ed allo stato attuale, una riduzione a meno di
1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (art. 1 L.
12 giugno 1984 n° 222)”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la decorrenza del grado di invalidità riferibile al ricorrente
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo a il diritto Parte_1
affinché possa usufruire dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.01.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
IV
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro , con ricorso iscritto al nr 163/2025 R.G. depositato il 14.01.2025 a Pt_1 CP_1
seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 30.7.2025 a firma del dott. Persona_2
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
4.700,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15 % dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Venturella Girolamo, dichiaratosi antistatario
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
ES Clemente TT
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. ES Clemente TT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 163/2025
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL RE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e IVANO MARCEDONE,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 7.1.2025 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 14.1.2025
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42 del D.L. n.269 del 2003:
la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico Preventivo;
in particolare, la proposizione dell'ATP è
intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato in data
27.11.2023, entro il termine di centoottanta giorni dalla reiezione del ricorso in sede amministrativa comunicata in data 10.10.2023 e, comunque, entro il termine complessivo di tre anni e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla proposizione della domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata il Persona_1
5.7.2024 ha ritenuto il ricorrente meritevole del requisito sanitario richiesto, a decorrere dall'accertamento peritale. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto Parte_1
dalle seguenti infermità: “CARDIOPATIA ISCHEMICA DA PREGRESSA SCA IN
MODERATO SCOMPENSO EMODINAMICO CLASSE NYHA II/III, ASMA
II BRONCHIALE CON SINDROME DISVENTILATORIA DI TIPO RESTRITTIVO DI
GRADO MODERATO. ET LI TIPO 2, DISLIPIDEMIA,
POLIARTROSI CON SOFFERENZA NEUROMOTORIA DEL NERVO RO
DI DESTRA, IN OBESO CON SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA. Sono presenti
in atto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Per
la superiore diagnosi ed il relativo quadro clinico-funzionale attuale va riconosciuto il
giudizio medico-legale “ai sensi della legge 222/84, di INVALIDO in quanto sono
risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della
capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge
12 giugno 1984 n. 222). Per quanto attiene alla decorrenza essa può farsi decorrere
dalle attuali condizioni cliniche del periziato verificate in sede di operazioni peritali e
cioè dal 16 maggio 2024.
Considerato che
alcune patologie possono essere migliorate si
ravvisa l'indicazione ad una revisione fra un anno nell'aprile del 2025”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito,
deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante derivante dalle patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. , il quale nella relazione depositata il 30.7.2025 ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetto da “Cardiopatia ischemica Parte_1
cronica in classe NYHA 2 – 3, diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali
in obeso con IMC = 36,36, asma bronchiale con sindrome restrittiva e riduzione degli
III indice respiratori l'FVC – 34% e l'FEV1 – 33. Spondiloartrite sieronegativa con diffusi
riscontri radiologici polidistrettuali artrosici […]. Per quanto detto posso affermare che
le affezioni del sig. determinano, dall'epoca della presentazione della Parte_1
domanda amministrativa del 16.01.2023 ed allo stato attuale, una riduzione a meno di
1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (art. 1 L.
12 giugno 1984 n° 222)”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la decorrenza del grado di invalidità riferibile al ricorrente
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo a il diritto Parte_1
affinché possa usufruire dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.01.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
IV
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro , con ricorso iscritto al nr 163/2025 R.G. depositato il 14.01.2025 a Pt_1 CP_1
seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 30.7.2025 a firma del dott. Persona_2
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
4.700,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15 % dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Venturella Girolamo, dichiaratosi antistatario
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
ES Clemente TT
V