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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo MELE Presidente dott. Maurizio PETRELLI Consigliere dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 279/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 19.04.2023 promossa da
(c.f. , in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Fanciullo
APPELLANTE contro
, già Controparte_1
e già Controparte_2 [...]
(c.f. Controparte_3
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.04.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con ricorso del 28.11.2015 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo
[...]
- Sezione di Lecce contro il Parte_2 Controparte_3 ( , il
[...] CP_5 [...]
aveva chiesto l'annullamento del decreto datato Parte_1
29/09/2015, comunicato via pec l'1/10/2015, con il quale il Dirigente responsabile della gestione del del -"a fronte del taglio comunicato con CP_6 CP_5 la nota Prot. 4455/CLE del 23/6/2015"- rimodulava e rideterminava in €
1.079.241,79= l'importo del contributo finanziario riconosciuto al
[...]
per i lavori di "Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Parte_1
sita in via De Amicis" (Poi Fesr 2007/2013, Asse II, Attività 2.2) Parte_1 con Decreto Ministeriale n. SEC.DEC.2012.0001348 del 12/12/2011; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la richiamata nota
Prot. 4455/CLE del 23/6/2015 con allegata Check List e la richiesta di recupero del maggior importo erogato in euro € 5.376,71.
In particolare il con il primo motivo di ricorso aveva Parte_1 contestato vizi procedurali sostenendo che il decreto di rimodulazione fosse privo di motivazione, asserendo che il Responsabile della gestione si era limitato a richiamare gli esiti del controllo di I livello e che prima di allora il Ministero non aveva mai comunicato l'assenza dei presupposti di validità della variante in corso d'opera, contestando altresì l'assenza dei presupposti di revoca del finanziamento e la violazione degli artt. 3 e 7, 8 co 2, 10 e 10 bis della L. 241/90.
Con il secondo motivo di ricorso, aveva contestato i presupposti di merito che hanno condotto l'amministrazione alla revoca disposta ritenendo erronea la valutazione da parte dell'organo di gestione circa i presupposti per l'adozione della variante in corso d'opera e con il terzo motivo di ricorso il aveva contestato il quantum Pt_1 del taglio finanziario disposto dal . CP_3
Pertanto, aveva concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, il suo annullamento.
All'esito dell'udienza del 18.5.2016, il TAR adito, con sentenza n. 950 del 14 giugno
2016 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, “considerato che la rimodulazione del contributo finanziario riconosciuto al Comune ricorrente è avvenuta a causa di una variante al progetto originario in base al quale l'Amministrazione Statale aveva riconosciuto il contributo e, quindi, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione e dello sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato”. Con atto di citazione notificato il 14.4.2017, dunque, il Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] [...]
riassumendo il giudizio Controparte_7 precedentemente proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, insistendo, sulla base delle medesime motivazioni, per: la disapplicazione del
Decreto Ministeriale impugnato del 29.09.2015 di rimodulazione taglio e revoca parziale del contributo concesso al di , nonché ogni atto Pt_1 Parte_1
e/o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la nota prot. 4455/CLE del 23.06.2016 con allegata Check list e la richiesta di recupero del maggior importo erogato;
per l'effetto, l'accertamento del diritto all'integrale contributo finanziario originariamente concesso dall'Amministrazione convenuta e la condanna del al pagamento in favore del di tutte le somme CP_3 Pt_1 revocate o tagliate con i provvedimenti impugnati;
in subordine, nel denegato caso di accertato inadempimento del l'accertamento del diritto del alle Pt_1 Pt_1 agevolazioni finanziarie originariamente concesse dall'Amministrazione convenuta in misura parziale e proporzionale all'inadempimento, con riduzione del tasso di rettifica applicato alla misura minima del 5% o, in estremo subordine, a quella intermedia del 10%, in ogni caso parametrando il taglio al valore effettivo della variante assunta come irregolare e non al valore dell'intero finanziato, e per l'effetto la condanna del Ministero al pagamento delle somme indebitamente revocate o tagliate con i provvedimenti impugnati.
Il Controparte_3 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda
[...] attorea, evidenziando come il fosse stato sempre tempestivamente allertato Pt_1 in ordine alla possibilità di un taglio del finanziamento in relazione alla variante presentata in corso d'opera e non fosse stato ingenerato alcun affidamento al riguardo. Nel merito deduceva come, ai fini dell'applicabilità dell'art. 132, co 3 del
D. Lgs 163/06, la variante adottata avesse carattere sostanziale rispetto alle originarie previsioni del progetto ammesso al finanziamento e non fosse riconducibile a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, con particolare riferimento al minimo decremento scolastico rilevabile tra il 2009 ed il 2016, precisando, poi, come alla luce delle coordinate interpretative dettate dalla
Decisione della Commissione Europea del 19.12.2013 C(2013) 9527 fosse legittimo e doveroso il taglio del 25% dell'importo dell'intero finanziamento, in applicazione del criterio previsto al punto 2.3 Esecuzione del contratto, n. 22 Modifica sostanziale degli elementi del contratto, che prevede l'applicazione in misura fissa del taglio percentuale del 25% nel caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto, tra cui è compresa anche la modifica dei lavori.
Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle caratteristiche tecniche della variante proposta ed attuata dal , la causa, matura per Parte_1 la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.12.2019 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1916/2020, pubblicata il 10.09.2020, ha così provveduto: “1) rigetta le domande attoree;
2) condanna il al pagamento in favore del Parte_1
Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compenso di avvocato,
[...] oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del le spese Parte_1 di CTU, liquidate con separato decreto”.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione notificato il 10.03.2021, proponendo i motivi di seguito enunciati, e rassegnando le medesime conclusioni del primo grado, come sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9.6.2021, si è costituito in giudizio il Controparte_1
(già e già
[...] Controparte_2
Controparte_3
, contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto dell'appello e
[...]
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.04.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 D.lgs. 163/2006 e della Decisione della
Commissione Europea C(2013) 9527 19/12/2013”, il appellante censura la Pt_1 decisione del primo giudice, in quanto quest'ultimo avrebbe omesso, nell'esercizio del potere-dovere conferitogli dall'art. 112 c.p.c., di pronunciare sulla domanda proposta, facendosi carico di individuare – alla stregua delle complessive risultanze di causa - la corretta qualificazione della stessa, con il solo limite di non violare il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
1.1. Il Tribunale, osserva l'appellante, ha statuito adottando come paradigma di riferimento - ai fini della decisione sulla questione, dibattuta dalle parti, della ammissibilità delle varianti in corso d'opera disposte dal e che Parte_1 il citato in giudizio ha ritenuto giustificassero, in quanto inammissibili, la CP_3 rettifica in diminuzione dell'importo del finanziamento già accordato - la fattispecie contemplata dall'art. 132 co. 3 D.Lgs 163/2006, così tenendo ferma la qualificazione giuridica attribuita a tali modificazioni progettuali dallo stesso Parte_1 in sede di perizia di variante in corso d'opera.
1.1.1. Senonchè, continua l'appellante, il Tribunale, avendo poi escluso, in fatto, la ricorrenza di tale fattispecie (esprimendosi, in sentenza, a p. 6, nei seguenti termini:
“Al riguardo, però, si deve rilevare che, come condivisibilmente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, innanzitutto, il è sostanzialmente Parte_1 incorso in un mero errore progettuale nella predisposizione del progetto originario, poiché vi è stata un'inadeguata valutazione dello stato di fatto, in quanto la valutazione energetica effettuata e riportata nella relazione tecnica dimostra come i lavori di demolizione e ricostruzione della muratura di tamponamento e del solaio della palestra con tecniche e materiali differenti non risultassero funzionali e strettamente connessi alla riqualificazione energetica di tutta la struttura scolastica”, avrebbe omesso di considerare che proprio il motivo (sopra riportato) per cui ha ritenuto di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 132 co. 3 D. Lgs.
163/2006, avrebbe, però, giustificato l'applicazione del diverso paradigma delineato all'art. 132 co. 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, il quale ammette le varianti in corso d'opera “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione…”; tenuto conto che, a norma dell'art. 132 co. 6 D. Lgs 163/2006 “Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto…”.
1.2. Il motivo è fondato.
1.2.1. Dalla lettura degli atti di causa emerge che la questione della qualificazione della variante in corso d'opera approvata dal di con deliberazione Pt_1 Parte_1 della Giunta Comunale n. 143 dell'11.2.2014 alla stregua delle ipotesi di “Varianti in corso d'opera” tipizzate nell'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006, di fatto, ha rappresentato il fulcro del contraddittorio sviluppato dalle parti, avendo queste ultime - tenuto conto dei contenuti del provvedimento di rimodulazione del finanziamento - attribuito valenza decisiva alla decisione su tale questione ai fini dell'accertamento del diritto all'integrale contributo finanziario originariamente concesso dall'Amministrazione convenuta con decreto ministeriale n. SEC.DEC.2012 1348 del 12.12.2011 per la
“Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Minervino di sita in via De Pt_1
Amicis”.
1.2.2. Più precisamente, si rileva che il decreto del Dirigente Responsabile della
Gestione del recante prot. MATTM n. 212 del 29.09.2015 (in atti) con CP_6 cui è stato rideterminato in € 1.079.241,79 l'importo del contributo finanziario in favore del inizialmente approvato con Decreto Prot. Parte_1
MATTM n. 1578/SEC dell'11.02.2014 nell'importo di € 1.354.703,36, risulta essere stato emesso in relazione agli “esiti definitivi del controllo di primo livello sul V SAL” di cui alla Nota prot. 4455/CLE del 23.06.2015 (parimenti in atti).
1.2.3. Nella nota appena richiamata si rinviene al punto 53F “Varianti” (a p. 15) che, con riferimento alla nota prot. n. 420 del 22.11.2015 con cui il Parte_1 ha presentato agli Uffici di gestione la documentazione inerente la perizia di variante approvata dal medesimo con Deliberazione della Giunta Parte_1
Comunale n. n. 143 dell'11.02.2014, si dava atto che “dai documenti presentati è emerso che non si ravvisano gli elementi per la riconducibilità della fattispecie prevista dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. in quanto non si raffigurano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e/o cause impreviste ed imprevedibili”.
1.2.4. Con l'“atto di citazione per translatio iudicii ex ar. 50 e 125 disp. att. c.p.c davanti al G.O. a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione del G.A.”
[...]
, dopo avere argomentato in ordine ai vizi procedimentali del Parte_3 decreto di rimodulazione a seguito di rettifica finanziaria del prot. n.212 del CP_5 29.09.2015, ha dedotto la mancanza di una motivazione idonea a giustificare l'adottato provvedimento, considerato che la nota richiamata dallo stesso, così come la “Check List” alla stessa allegata “non contengono vere e proprie contestazioni o formali rilievi sulla regolarità delle procedure seguite dalla ricorrente con CP_8 motivazioni o deduzioni specifiche in ordine alle cause della successiva, disposta rimodulazione/riduzione - pari al 25 % dell'intero – del finanziamento inizialmente ammesso…” (p.7 dell'atto di citazione). Le stesse, infatti, si risolverebbero nella espressione del “… mero opposto avviso del controllore – rispetto alla A.C. ricorrente
– sulla sussistenza o meno… dei presupposti di validità della variante in corso d'opera a suo tempo adottata e tempestivamente comunicata al Ministero… (pp. 7 e
8 atto di citazione)), in totale mancanza di esplicitazione dell'interesse pubblico – concreto ed attuale – idoneo a giustificare il “taglio” del finanziamento già disposto…” (p. 9 atto di citazione). Peraltro, ha osservato ancora il Parte_1
, considerato che: “non vi è stato alcun impatto finanziario effettivo o
[...] potenziale”, non essendo variato il costo del contratto ed essendo aumentata la qualità dell'intervento, la modifica, ove anche sussistente, sarebbe stata solo formale” (p.16 atto di citazione). Essendo ciò previsto, osserva la Corte, dal terzo alinea del punto 1.3. (“Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare”), degli“Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alla spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”
(di cui all'allegato previsto dall'art. 1 della Decisione della Commissione Europea
C(2013)9527 del 19 dicembre 2013, richiamata nelle premesse del contestato decreto di rimodulazione del finanziamento.
1.2.5. Ora, il Tribunale, nella sentenza impugnata, come già esposto, ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 132 co. 3 D.Lgs. n. 163 del 2006, acquisita come fattispecie di riferimento della vicenda, affermando quanto segue: “Al riguardo, però, si deve rilevare che come condivisibilmente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, innanzitutto, il è sostanzialmente incorso in un mero Parte_1 errore progettuale, nella predisposizione del progetto originario, poiché vi è stata un'inadeguata valutazione dello stato di fatto, in quanto la valutazione energetica effettuata e riportata nella relazione tecnica dimostra come i lavori di demolizione e ricostruzione della muratura di tamponamento e del solaio della palestra con tecniche e materiali differenti non risultassero funzionali e strettamente connessi alla riqualificazione energetica di tutta la struttura scolastica…” (così a p. 6 della sentenza impugnata).
1.2.1. Ebbene, rileva la Corte che l'accertamento di cui si tratta non risulta essere stato impugnato nella presente sede, avendo il appellato osservato che: “Del CP_3 tutto correttamente, invero, a tal riguardo, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il sia sostanzialmente incorso in un mero errore progettuale nella Parte_1 predisposizione del progetto originario, poiché vi è stata un'inadeguata valutazione dello stato di fatto” (così, a p. 5 della comparsa di costituzione in appello).
1.2.2. Rileva, ancora, la Corte, che lo specifico profilo evidenziato dal Tribunale (sulla base delle verifiche operate dal CTU), circa la disfunzionalità delle originarie previsioni del progetto rispetto agli obiettivi di riqualificazione energetica perseguiti dall'opera ammessa al finanziamento comunitario (e, del resto, il Tribunale ha dato atto in sentenza – in altro passaggio non impugnato, a p.
6 - che “…le nuove lavorazioni previste nella variante proposta ed attuata dal comune abbiano comportato un oggettivo effetto di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio”, concorre a qualificare l'accertamento (definitivo) compiuto dal
Tribunale in ordine alla natura “sostanziale” della variante per cui è causa come idoneo ad integrare il presupposto in fatto di applicabilità della fattispecie di “variante in corso d'opera prevista” (e ritenuta ammissibile) dall'art. 132 co. 1 lett. e) del
D.Lgs.n. 163 del 2006, come integrato dal comma 6 del medesimo articolo di legge.
2. Stante la fondatezza del motivo d'appello appena esaminato, nella cui decisione resta assorbita ogni ulteriore questione posta nella presente fase, s'impone la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado dal e con la condanna del appellato alla rifusione Parte_1 CP_3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del Parte_1 nella liquidazione di cui al dispositivo, con statuizione di addebito integrale delle spese di CTU, in via definitiva, a carico del appellato. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con Parte_1 atto di citazione notificato il 10.03.2021 nei confronti del Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1916/2020
[...] pubblicata il 10.09.2020, così provvede: - previa disapplicazione del Decreto prot. MATTM n. 212 CLE del 29.09.2015 di revoca parziale del contributo concesso al con Parte_1
Decreto prot. MATTM n. 1578/SEC dell'11.02.2014, nonché di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la nota prot. nn. 4455/CLE del 23.6.2015 con allegata check List e la richiesta di recupero del maggior importo erogato,
- dichiara il diritto del all'integrale corresponsione del Parte_1 contributo finanziario originariamente concesso dall'Amministrazione convenuta per la “Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di di sita in via De Parte_1 Pt_1
Amicis”;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del CP_3 Parte_1 della quota-parte del finanziamento originariamente concesso e revocato con gli atti disapplicati;
condanna il al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore del che liquida, quanto Parte_1
a quelle del primo grado, in complessivi € 6.759,00 (di cui € 759,00 per spese) oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 8.165,50 ( di cui € 1.165,50) oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico del soccombente. CP_3
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo MELE Presidente dott. Maurizio PETRELLI Consigliere dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 279/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 19.04.2023 promossa da
(c.f. , in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Fanciullo
APPELLANTE contro
, già Controparte_1
e già Controparte_2 [...]
(c.f. Controparte_3
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.04.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con ricorso del 28.11.2015 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo
[...]
- Sezione di Lecce contro il Parte_2 Controparte_3 ( , il
[...] CP_5 [...]
aveva chiesto l'annullamento del decreto datato Parte_1
29/09/2015, comunicato via pec l'1/10/2015, con il quale il Dirigente responsabile della gestione del del -"a fronte del taglio comunicato con CP_6 CP_5 la nota Prot. 4455/CLE del 23/6/2015"- rimodulava e rideterminava in €
1.079.241,79= l'importo del contributo finanziario riconosciuto al
[...]
per i lavori di "Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Parte_1
sita in via De Amicis" (Poi Fesr 2007/2013, Asse II, Attività 2.2) Parte_1 con Decreto Ministeriale n. SEC.DEC.2012.0001348 del 12/12/2011; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la richiamata nota
Prot. 4455/CLE del 23/6/2015 con allegata Check List e la richiesta di recupero del maggior importo erogato in euro € 5.376,71.
In particolare il con il primo motivo di ricorso aveva Parte_1 contestato vizi procedurali sostenendo che il decreto di rimodulazione fosse privo di motivazione, asserendo che il Responsabile della gestione si era limitato a richiamare gli esiti del controllo di I livello e che prima di allora il Ministero non aveva mai comunicato l'assenza dei presupposti di validità della variante in corso d'opera, contestando altresì l'assenza dei presupposti di revoca del finanziamento e la violazione degli artt. 3 e 7, 8 co 2, 10 e 10 bis della L. 241/90.
Con il secondo motivo di ricorso, aveva contestato i presupposti di merito che hanno condotto l'amministrazione alla revoca disposta ritenendo erronea la valutazione da parte dell'organo di gestione circa i presupposti per l'adozione della variante in corso d'opera e con il terzo motivo di ricorso il aveva contestato il quantum Pt_1 del taglio finanziario disposto dal . CP_3
Pertanto, aveva concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, il suo annullamento.
All'esito dell'udienza del 18.5.2016, il TAR adito, con sentenza n. 950 del 14 giugno
2016 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, “considerato che la rimodulazione del contributo finanziario riconosciuto al Comune ricorrente è avvenuta a causa di una variante al progetto originario in base al quale l'Amministrazione Statale aveva riconosciuto il contributo e, quindi, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione e dello sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato”. Con atto di citazione notificato il 14.4.2017, dunque, il Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] [...]
riassumendo il giudizio Controparte_7 precedentemente proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, insistendo, sulla base delle medesime motivazioni, per: la disapplicazione del
Decreto Ministeriale impugnato del 29.09.2015 di rimodulazione taglio e revoca parziale del contributo concesso al di , nonché ogni atto Pt_1 Parte_1
e/o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la nota prot. 4455/CLE del 23.06.2016 con allegata Check list e la richiesta di recupero del maggior importo erogato;
per l'effetto, l'accertamento del diritto all'integrale contributo finanziario originariamente concesso dall'Amministrazione convenuta e la condanna del al pagamento in favore del di tutte le somme CP_3 Pt_1 revocate o tagliate con i provvedimenti impugnati;
in subordine, nel denegato caso di accertato inadempimento del l'accertamento del diritto del alle Pt_1 Pt_1 agevolazioni finanziarie originariamente concesse dall'Amministrazione convenuta in misura parziale e proporzionale all'inadempimento, con riduzione del tasso di rettifica applicato alla misura minima del 5% o, in estremo subordine, a quella intermedia del 10%, in ogni caso parametrando il taglio al valore effettivo della variante assunta come irregolare e non al valore dell'intero finanziato, e per l'effetto la condanna del Ministero al pagamento delle somme indebitamente revocate o tagliate con i provvedimenti impugnati.
Il Controparte_3 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda
[...] attorea, evidenziando come il fosse stato sempre tempestivamente allertato Pt_1 in ordine alla possibilità di un taglio del finanziamento in relazione alla variante presentata in corso d'opera e non fosse stato ingenerato alcun affidamento al riguardo. Nel merito deduceva come, ai fini dell'applicabilità dell'art. 132, co 3 del
D. Lgs 163/06, la variante adottata avesse carattere sostanziale rispetto alle originarie previsioni del progetto ammesso al finanziamento e non fosse riconducibile a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, con particolare riferimento al minimo decremento scolastico rilevabile tra il 2009 ed il 2016, precisando, poi, come alla luce delle coordinate interpretative dettate dalla
Decisione della Commissione Europea del 19.12.2013 C(2013) 9527 fosse legittimo e doveroso il taglio del 25% dell'importo dell'intero finanziamento, in applicazione del criterio previsto al punto 2.3 Esecuzione del contratto, n. 22 Modifica sostanziale degli elementi del contratto, che prevede l'applicazione in misura fissa del taglio percentuale del 25% nel caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto, tra cui è compresa anche la modifica dei lavori.
Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle caratteristiche tecniche della variante proposta ed attuata dal , la causa, matura per Parte_1 la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.12.2019 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1916/2020, pubblicata il 10.09.2020, ha così provveduto: “1) rigetta le domande attoree;
2) condanna il al pagamento in favore del Parte_1
Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compenso di avvocato,
[...] oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del le spese Parte_1 di CTU, liquidate con separato decreto”.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione notificato il 10.03.2021, proponendo i motivi di seguito enunciati, e rassegnando le medesime conclusioni del primo grado, come sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9.6.2021, si è costituito in giudizio il Controparte_1
(già e già
[...] Controparte_2
Controparte_3
, contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto dell'appello e
[...]
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.04.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 D.lgs. 163/2006 e della Decisione della
Commissione Europea C(2013) 9527 19/12/2013”, il appellante censura la Pt_1 decisione del primo giudice, in quanto quest'ultimo avrebbe omesso, nell'esercizio del potere-dovere conferitogli dall'art. 112 c.p.c., di pronunciare sulla domanda proposta, facendosi carico di individuare – alla stregua delle complessive risultanze di causa - la corretta qualificazione della stessa, con il solo limite di non violare il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
1.1. Il Tribunale, osserva l'appellante, ha statuito adottando come paradigma di riferimento - ai fini della decisione sulla questione, dibattuta dalle parti, della ammissibilità delle varianti in corso d'opera disposte dal e che Parte_1 il citato in giudizio ha ritenuto giustificassero, in quanto inammissibili, la CP_3 rettifica in diminuzione dell'importo del finanziamento già accordato - la fattispecie contemplata dall'art. 132 co. 3 D.Lgs 163/2006, così tenendo ferma la qualificazione giuridica attribuita a tali modificazioni progettuali dallo stesso Parte_1 in sede di perizia di variante in corso d'opera.
1.1.1. Senonchè, continua l'appellante, il Tribunale, avendo poi escluso, in fatto, la ricorrenza di tale fattispecie (esprimendosi, in sentenza, a p. 6, nei seguenti termini:
“Al riguardo, però, si deve rilevare che, come condivisibilmente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, innanzitutto, il è sostanzialmente Parte_1 incorso in un mero errore progettuale nella predisposizione del progetto originario, poiché vi è stata un'inadeguata valutazione dello stato di fatto, in quanto la valutazione energetica effettuata e riportata nella relazione tecnica dimostra come i lavori di demolizione e ricostruzione della muratura di tamponamento e del solaio della palestra con tecniche e materiali differenti non risultassero funzionali e strettamente connessi alla riqualificazione energetica di tutta la struttura scolastica”, avrebbe omesso di considerare che proprio il motivo (sopra riportato) per cui ha ritenuto di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 132 co. 3 D. Lgs.
163/2006, avrebbe, però, giustificato l'applicazione del diverso paradigma delineato all'art. 132 co. 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, il quale ammette le varianti in corso d'opera “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione…”; tenuto conto che, a norma dell'art. 132 co. 6 D. Lgs 163/2006 “Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto…”.
1.2. Il motivo è fondato.
1.2.1. Dalla lettura degli atti di causa emerge che la questione della qualificazione della variante in corso d'opera approvata dal di con deliberazione Pt_1 Parte_1 della Giunta Comunale n. 143 dell'11.2.2014 alla stregua delle ipotesi di “Varianti in corso d'opera” tipizzate nell'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006, di fatto, ha rappresentato il fulcro del contraddittorio sviluppato dalle parti, avendo queste ultime - tenuto conto dei contenuti del provvedimento di rimodulazione del finanziamento - attribuito valenza decisiva alla decisione su tale questione ai fini dell'accertamento del diritto all'integrale contributo finanziario originariamente concesso dall'Amministrazione convenuta con decreto ministeriale n. SEC.DEC.2012 1348 del 12.12.2011 per la
“Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Minervino di sita in via De Pt_1
Amicis”.
1.2.2. Più precisamente, si rileva che il decreto del Dirigente Responsabile della
Gestione del recante prot. MATTM n. 212 del 29.09.2015 (in atti) con CP_6 cui è stato rideterminato in € 1.079.241,79 l'importo del contributo finanziario in favore del inizialmente approvato con Decreto Prot. Parte_1
MATTM n. 1578/SEC dell'11.02.2014 nell'importo di € 1.354.703,36, risulta essere stato emesso in relazione agli “esiti definitivi del controllo di primo livello sul V SAL” di cui alla Nota prot. 4455/CLE del 23.06.2015 (parimenti in atti).
1.2.3. Nella nota appena richiamata si rinviene al punto 53F “Varianti” (a p. 15) che, con riferimento alla nota prot. n. 420 del 22.11.2015 con cui il Parte_1 ha presentato agli Uffici di gestione la documentazione inerente la perizia di variante approvata dal medesimo con Deliberazione della Giunta Parte_1
Comunale n. n. 143 dell'11.02.2014, si dava atto che “dai documenti presentati è emerso che non si ravvisano gli elementi per la riconducibilità della fattispecie prevista dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. in quanto non si raffigurano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e/o cause impreviste ed imprevedibili”.
1.2.4. Con l'“atto di citazione per translatio iudicii ex ar. 50 e 125 disp. att. c.p.c davanti al G.O. a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione del G.A.”
[...]
, dopo avere argomentato in ordine ai vizi procedimentali del Parte_3 decreto di rimodulazione a seguito di rettifica finanziaria del prot. n.212 del CP_5 29.09.2015, ha dedotto la mancanza di una motivazione idonea a giustificare l'adottato provvedimento, considerato che la nota richiamata dallo stesso, così come la “Check List” alla stessa allegata “non contengono vere e proprie contestazioni o formali rilievi sulla regolarità delle procedure seguite dalla ricorrente con CP_8 motivazioni o deduzioni specifiche in ordine alle cause della successiva, disposta rimodulazione/riduzione - pari al 25 % dell'intero – del finanziamento inizialmente ammesso…” (p.7 dell'atto di citazione). Le stesse, infatti, si risolverebbero nella espressione del “… mero opposto avviso del controllore – rispetto alla A.C. ricorrente
– sulla sussistenza o meno… dei presupposti di validità della variante in corso d'opera a suo tempo adottata e tempestivamente comunicata al Ministero… (pp. 7 e
8 atto di citazione)), in totale mancanza di esplicitazione dell'interesse pubblico – concreto ed attuale – idoneo a giustificare il “taglio” del finanziamento già disposto…” (p. 9 atto di citazione). Peraltro, ha osservato ancora il Parte_1
, considerato che: “non vi è stato alcun impatto finanziario effettivo o
[...] potenziale”, non essendo variato il costo del contratto ed essendo aumentata la qualità dell'intervento, la modifica, ove anche sussistente, sarebbe stata solo formale” (p.16 atto di citazione). Essendo ciò previsto, osserva la Corte, dal terzo alinea del punto 1.3. (“Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare”), degli“Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alla spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”
(di cui all'allegato previsto dall'art. 1 della Decisione della Commissione Europea
C(2013)9527 del 19 dicembre 2013, richiamata nelle premesse del contestato decreto di rimodulazione del finanziamento.
1.2.5. Ora, il Tribunale, nella sentenza impugnata, come già esposto, ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 132 co. 3 D.Lgs. n. 163 del 2006, acquisita come fattispecie di riferimento della vicenda, affermando quanto segue: “Al riguardo, però, si deve rilevare che come condivisibilmente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, innanzitutto, il è sostanzialmente incorso in un mero Parte_1 errore progettuale, nella predisposizione del progetto originario, poiché vi è stata un'inadeguata valutazione dello stato di fatto, in quanto la valutazione energetica effettuata e riportata nella relazione tecnica dimostra come i lavori di demolizione e ricostruzione della muratura di tamponamento e del solaio della palestra con tecniche e materiali differenti non risultassero funzionali e strettamente connessi alla riqualificazione energetica di tutta la struttura scolastica…” (così a p. 6 della sentenza impugnata).
1.2.1. Ebbene, rileva la Corte che l'accertamento di cui si tratta non risulta essere stato impugnato nella presente sede, avendo il appellato osservato che: “Del CP_3 tutto correttamente, invero, a tal riguardo, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il sia sostanzialmente incorso in un mero errore progettuale nella Parte_1 predisposizione del progetto originario, poiché vi è stata un'inadeguata valutazione dello stato di fatto” (così, a p. 5 della comparsa di costituzione in appello).
1.2.2. Rileva, ancora, la Corte, che lo specifico profilo evidenziato dal Tribunale (sulla base delle verifiche operate dal CTU), circa la disfunzionalità delle originarie previsioni del progetto rispetto agli obiettivi di riqualificazione energetica perseguiti dall'opera ammessa al finanziamento comunitario (e, del resto, il Tribunale ha dato atto in sentenza – in altro passaggio non impugnato, a p.
6 - che “…le nuove lavorazioni previste nella variante proposta ed attuata dal comune abbiano comportato un oggettivo effetto di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio”, concorre a qualificare l'accertamento (definitivo) compiuto dal
Tribunale in ordine alla natura “sostanziale” della variante per cui è causa come idoneo ad integrare il presupposto in fatto di applicabilità della fattispecie di “variante in corso d'opera prevista” (e ritenuta ammissibile) dall'art. 132 co. 1 lett. e) del
D.Lgs.n. 163 del 2006, come integrato dal comma 6 del medesimo articolo di legge.
2. Stante la fondatezza del motivo d'appello appena esaminato, nella cui decisione resta assorbita ogni ulteriore questione posta nella presente fase, s'impone la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado dal e con la condanna del appellato alla rifusione Parte_1 CP_3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del Parte_1 nella liquidazione di cui al dispositivo, con statuizione di addebito integrale delle spese di CTU, in via definitiva, a carico del appellato. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con Parte_1 atto di citazione notificato il 10.03.2021 nei confronti del Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1916/2020
[...] pubblicata il 10.09.2020, così provvede: - previa disapplicazione del Decreto prot. MATTM n. 212 CLE del 29.09.2015 di revoca parziale del contributo concesso al con Parte_1
Decreto prot. MATTM n. 1578/SEC dell'11.02.2014, nonché di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la nota prot. nn. 4455/CLE del 23.6.2015 con allegata check List e la richiesta di recupero del maggior importo erogato,
- dichiara il diritto del all'integrale corresponsione del Parte_1 contributo finanziario originariamente concesso dall'Amministrazione convenuta per la “Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di di sita in via De Parte_1 Pt_1
Amicis”;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del CP_3 Parte_1 della quota-parte del finanziamento originariamente concesso e revocato con gli atti disapplicati;
condanna il al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore del che liquida, quanto Parte_1
a quelle del primo grado, in complessivi € 6.759,00 (di cui € 759,00 per spese) oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 8.165,50 ( di cui € 1.165,50) oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico del soccombente. CP_3
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Riccardo Mele