Articolo 10 della Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
Articolo 9Articolo 11
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15 dicembre 2017
Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , cosi' come modificato dalla presente legge costituzionale, si veda la nota all'art. 9.
Entrata in vigore il 15 dicembre 2017
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