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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1523/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1402/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1458/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J302485 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti e chiede che vengano rideterminate le sanzioni.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1458 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo chiedendo che ne venga pronunciata la “ … nullità … per l'errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza … carente di motivazione …”
(cfr. appello in atti).
Ha inoltre dedotto di “ … non avere riscosso i canoni di locazione a partire dal momento della convalida dello sfratto …” sostenendo che il mancato invio della “comunicazione di risoluzione anticipata del contratto” rappresenterebbe una “omissione lieve” (cfr. appello n atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Palermo la quale ha controdedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è parzialmente fondato limitatamente alle sanzioni.
1.- Nel sistema della c.d. “cedolare secca” così come per i canoni di locazione uso abitativo in regime di tassazione IRPEF, per i redditi dei canoni di locazione non percepiti trova applicazione l'articolo 26 TUIR
a mente del quale "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso."
La legge prevede la tassazione dei canoni di locazione immobiliare abitativa, a prescindere dalla loro effettiva percezione.
2.- Il c. 1 art. 26 TUIR dispone che "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare."
3.- Il locatore ha l'obbligo di dichiarare il canone di locazione fino alla vigenza del contratto stesso.
Soltanto con la cessazione della locazione (scadenza ovvero oppure risoluzione da comunicarsi all'Agenzia nei termini di legge) il locatore ha l'obbligo di dichiarare la rendita catastale rivalutata, aumentata di 1/3, se l'immobile, ormai privo dell'inquilino, risulta essere a disposizione.
4.- Il Contribuente ha dedotto che la mancata comunicazione di avvenuta risoluzione deve essere ritenuta un errore scusabile (“ …dimenticanza …omissione lieve … ”): chiedendo una rideterminazione delle sanzioni
(cfr. pag. 3 appello).
L' Agenzia,da canto proprio, aveva inizialmente riformulato la propria pretesa riducendo le sanzioni come da proposta di mediazione consegnata al difensore (cfr. documentazione in atti).
- Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato limitatamente alle sanzioni che vanno rideterminate nella misura minima edittale.
Va rigettato per il resto.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alle sanzioni che vengono rideterminate nella misura minima edittale.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI GE LV PI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1402/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1458/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J302485 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti e chiede che vengano rideterminate le sanzioni.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1458 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo chiedendo che ne venga pronunciata la “ … nullità … per l'errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza … carente di motivazione …”
(cfr. appello in atti).
Ha inoltre dedotto di “ … non avere riscosso i canoni di locazione a partire dal momento della convalida dello sfratto …” sostenendo che il mancato invio della “comunicazione di risoluzione anticipata del contratto” rappresenterebbe una “omissione lieve” (cfr. appello n atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Palermo la quale ha controdedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è parzialmente fondato limitatamente alle sanzioni.
1.- Nel sistema della c.d. “cedolare secca” così come per i canoni di locazione uso abitativo in regime di tassazione IRPEF, per i redditi dei canoni di locazione non percepiti trova applicazione l'articolo 26 TUIR
a mente del quale "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso."
La legge prevede la tassazione dei canoni di locazione immobiliare abitativa, a prescindere dalla loro effettiva percezione.
2.- Il c. 1 art. 26 TUIR dispone che "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare."
3.- Il locatore ha l'obbligo di dichiarare il canone di locazione fino alla vigenza del contratto stesso.
Soltanto con la cessazione della locazione (scadenza ovvero oppure risoluzione da comunicarsi all'Agenzia nei termini di legge) il locatore ha l'obbligo di dichiarare la rendita catastale rivalutata, aumentata di 1/3, se l'immobile, ormai privo dell'inquilino, risulta essere a disposizione.
4.- Il Contribuente ha dedotto che la mancata comunicazione di avvenuta risoluzione deve essere ritenuta un errore scusabile (“ …dimenticanza …omissione lieve … ”): chiedendo una rideterminazione delle sanzioni
(cfr. pag. 3 appello).
L' Agenzia,da canto proprio, aveva inizialmente riformulato la propria pretesa riducendo le sanzioni come da proposta di mediazione consegnata al difensore (cfr. documentazione in atti).
- Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato limitatamente alle sanzioni che vanno rideterminate nella misura minima edittale.
Va rigettato per il resto.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alle sanzioni che vengono rideterminate nella misura minima edittale.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI GE LV PI