CASS
Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/01/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL MA, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 24/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO MA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 372 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, presentata da MA LL, giustificando il respingimento della misura alternativa invocata sui numerosi precedenti penali del condannato. 2. Avverso questa ordinanza MA LL, a mezzo dell'avv. Alessandro De Federicis, articolando due correlate censure difensive. Con tale atto di impugnazione, si deduceva la violazione cli legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del percorso rieducativo che aveva intrapreso con esiti positivi, ai quali non si faceva alcun riferimento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da MA LL è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare richiesto da LL, faceva riferimento alla sua condizione anagrafica di soggetto pregiudicato, richiamando la gravità dei titoli esecutivi per i quali il condannato risultava detenuto e l'assenza di un percorso di revisione critica del suo vissuto criminale. In questa cornice, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale dell'istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 2 del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231 - 01). Nel caso di specie, pur essendo incontroversa la gravità dei titoli di reato in espiazione, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un'adeguata verifica sull'idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzione richieste da LL, rappresentate dalla detenzione domiciliare, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'inizio dell'esecuzione della pena. Tale verifica giurisdizionale, peraltro, si imponeva alla luce degli elementi positivi introdotti con l'originaria istanza - costituiti dal regime degli arresti domiciliari scontato dal ricorrente dal 2022, senza alcuna trasgressione -, che non venivano richiamati nel provvedimento impugnato, nemmeno per relationem, limitandosi il Tribunale di sorveglianza di Roma a riferirsi alle sole informazioni ricevute dalle forze dell'ordine, richiamate genericamente e senza alcun collegamento specifico con la posizione del condannato. Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di MA LL, tenendo presente che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituiscono l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postulano, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l'intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato;
elementi positivi che, laddove introdotti nell'intesse del ricorrente, come nel caso di LL, devono essere esaminati analiticamente dal tribunale di sorveglianza. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). 3 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati nei paragrafi precedenti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 27 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO MA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 372 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, presentata da MA LL, giustificando il respingimento della misura alternativa invocata sui numerosi precedenti penali del condannato. 2. Avverso questa ordinanza MA LL, a mezzo dell'avv. Alessandro De Federicis, articolando due correlate censure difensive. Con tale atto di impugnazione, si deduceva la violazione cli legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del percorso rieducativo che aveva intrapreso con esiti positivi, ai quali non si faceva alcun riferimento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da MA LL è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare richiesto da LL, faceva riferimento alla sua condizione anagrafica di soggetto pregiudicato, richiamando la gravità dei titoli esecutivi per i quali il condannato risultava detenuto e l'assenza di un percorso di revisione critica del suo vissuto criminale. In questa cornice, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale dell'istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 2 del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231 - 01). Nel caso di specie, pur essendo incontroversa la gravità dei titoli di reato in espiazione, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un'adeguata verifica sull'idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzione richieste da LL, rappresentate dalla detenzione domiciliare, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'inizio dell'esecuzione della pena. Tale verifica giurisdizionale, peraltro, si imponeva alla luce degli elementi positivi introdotti con l'originaria istanza - costituiti dal regime degli arresti domiciliari scontato dal ricorrente dal 2022, senza alcuna trasgressione -, che non venivano richiamati nel provvedimento impugnato, nemmeno per relationem, limitandosi il Tribunale di sorveglianza di Roma a riferirsi alle sole informazioni ricevute dalle forze dell'ordine, richiamate genericamente e senza alcun collegamento specifico con la posizione del condannato. Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di MA LL, tenendo presente che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituiscono l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postulano, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l'intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato;
elementi positivi che, laddove introdotti nell'intesse del ricorrente, come nel caso di LL, devono essere esaminati analiticamente dal tribunale di sorveglianza. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). 3 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati nei paragrafi precedenti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 27 ottobre 2023.