Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/01/2026, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12361 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato OM AS , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIM
"sulla domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. BE AR AN ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ex art. 117 cpa, la ricorrente, Dottore in Psicologia . rappresenta di aver conseguito il 5/6/2024 in AV , presso l'Universitatea de studi politice si economice Europene “Costant Stere”di Chisinau: il titolo professionale “Cursurile de recalificare, Program de psihcopedagogie”, ritenuto abilitante per la classe di concorso A018 OS E SCIENZE UMANE nonché il titolo “ Cursurile de Formarea Continua, Program educatie Incluziva”, ritenuto abilitante per la specializzazione sul sostegno (ADSS). Conseguentemente - con istanza assunta al protocollo del MIM con il n.40500 del 22/6/2024 - ha chiesto al MIM il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ex art. 49 DPR n.394/1999, per il riconoscimento ai fini dell’esercizio della professione docente per entrambe le classi di concorso.
Nondimeno il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lasciato vanamente decorrere il termine previsto, senza emettere alcuna decisione in proposito.
Pertanto, l’interessata chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato, condannando il MIM all’adozione di un formale provvedimento al riguardo e nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
L’amministrazione convenuta si è costituita in resistenza– a mezzo della difesa erariale - con atto di mero stile.
All’udienza camerale del 13/1/ 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di accogliere il ricorso, avendone accertato positivamente i necessari presupposti, costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere e dall’inerzia serbata della competente PA oltre il termine disposto per l’adozione del provvedimento conclusivo.
Invero, secondo una consolidata giurisprudenza, gli interessati, “se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti” . (Cfr. TAR Lazio: Sez IV Bis , n. 6101/2025;Sez. IV Ter , n. 23777/2024).
Inoltre, l’art. 49, comma 2 DPR n. 394/1999, stabilisce che “Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita”.
L’art. 60, commi 2 e 3 del DLgs. n. 206/2007 ha abrogato entrambi i decreti legislativi e previsto che il rinvio ad essi si debba intendere come riferito al Titolo III dello stesso DLgs. n. 206/2007.
Conformemente all’art. 16, comma 6 del DLgs. n. 206/2007 - incluso nel Titolo III - il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è pari a quattro mesi.
La documentazione in atti evidenzia come il termine per la conclusione del relativo procedimento, sia decorso inutilmente, senza che il MIM abbia provveduto sull’istanza del 22/6/2024
o abbia richiesto alla richiedente una integrazione della documentazione utile.
Inoltre, l’art. 2 del DL n.1/2020 - convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020 - attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in punto di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
Nell’accogliere il gravame, si deve, comunque, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza dell’interessata entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o - se anteriore - dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ravvisa, inoltre, l’esigenza – considerati i ritardi accumulati riguardo ad analoghe istanze – di nominare, sin da ora, un Commissario ad acta , nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito , che dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad altro funzionario od organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o - se anteriore - dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
2)nomina come Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIM , che, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione soccombente.
Condanna il MIM al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 750 (settecentocinquanta) a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ZI, Presidente
BE AR AN, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR AN | RA ZI |
IL SEGRETARIO