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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA OI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3596.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Guarracino;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. dichiarare la domanda spiegata, ammissibile e procedibile;
2. accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria di cui alla comunicazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del/dei titolo/i posto/i alla base della stessa;
3. dichiarare annullata e priva di ogni effetto giuridico la comunicazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, dichiarare estinto l'obbligo dell'istante di pagare la somma da essa indicata;
4. condannare la società convenuta al pagamento di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali 15,00 % e C.N.A., con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di erede del sig. Parte_1
, proponeva opposizione avverso la comunicazione di pagamento Persona_1 notificata a mezzo posta ordinaria e indirizzata al sig. presso gli eredi, Persona_1 avente il seguente oggetto “ULTIMO INVITO MOROSITÀ – COMUNE DI CORBARA /
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI”, con la quale la società chiedeva il CP_1 pagamento in favore del Comune di Corbara di una somma di € 16.674,30 a titolo di presunte partite debitorie relative a diverse annualità (anni dal 2002 al 2010), non facendo, però, alcuna menzione alla natura della pretesa avanzata.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione del preteso credito, il quale, in assenza di indicazione sulla natura dello stesso, doveva individuarsi in quello breve, ovvero 5 anni.
Ancorchè ritualmente evocata in giudizio, la società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., restava contumace.
Nelle more del giudizio veniva rigettata l'istanza cautelare in quanto una valutazione complessiva della domanda induceva “allo stato, ad una prognosi di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione”.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo occorre evidenziare che l'atto opposto non appare riconducibile /assimilabile ad un atto di precetto, posto che esso contiene un “invito” a pagare e non già una intimazione;
nel caso di specie, l'opposizione è proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c., avverso pagina 2 di 4 una comunicazione stragiudiziale di pagamento, ovvero un invito al pagamento, priva di efficacia esecutiva, con la quale l'opposto si è limitato a sollecitare il pagamento di una somma asseritamente dovuta, preannunciando l'eventuale avvio della procedura di riscossione mediante ruolo coattivo ai sensi del R.D. n. 639/1910 (“Vi significhiamo che decorso inutilmente il termine previsto non pervenendo alcun pagamento, il nostro cliente darà seguito alla procedura prevista esperita ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910 art. 52 comma
6 D.Lgs 446 del 15/12/1997 consegnando al Concessionario competente il ruolo coattivo con aggravio di spese a Vostro carico).
Tale comunicazione, dunque, non integra un atto esecutivo né un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., né è stata seguita da alcun precetto o atto di esecuzione forzata, di guisa, manca il presupposto oggettivo per la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia l'attualità della minaccia di esecuzione fondata su un titolo esecutivo.
In base ai principi generali in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione è ammissibile solo qualora l'esecuzione sia già iniziata o sussista una minaccia attuale e concreta a procedervi (es. notifica cartella di pagamento).
In assenza di tali presupposti, come nel caso di specie, l'opposizione è inammissibile.
Inoltre, con riferimento alla legitimatio ad causam dell'opponente, l'articolo 2697 c.c. dispone:
“Chi vuole far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, ed inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12910 del 22 aprile 2022).
Dunque, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo pagina 3 di 4 la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. In relazione alla prova della qualità di erede, tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e seguenti (Corte di Cass. N. 10519/2024; Cass. N. 210/2021).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il certificato di morte, da solo, non è sufficiente a dimostrare la qualità di erede per alcuna persona” (Corte di Appello L'Aquila, sentenza 12.03.2025 n. 322; Cass. Civile, ordinanza 4.12.2019 n. 31695).
Nel caso in esame si è costituito nel presente giudizio, in qualità di erede del Parte_1 sig. , allegando unicamente il certificato di morte del de cuius, non Persona_1 sufficiente, però, a dimostrare la qualità di erede dell'opponente.
Di guisa, la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La peculiarità della vicenda e la natura tecnica della decisione, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IA OI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio.
Si comunichi.
09.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa IA OI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA OI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3596.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Guarracino;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. dichiarare la domanda spiegata, ammissibile e procedibile;
2. accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria di cui alla comunicazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del/dei titolo/i posto/i alla base della stessa;
3. dichiarare annullata e priva di ogni effetto giuridico la comunicazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, dichiarare estinto l'obbligo dell'istante di pagare la somma da essa indicata;
4. condannare la società convenuta al pagamento di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali 15,00 % e C.N.A., con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di erede del sig. Parte_1
, proponeva opposizione avverso la comunicazione di pagamento Persona_1 notificata a mezzo posta ordinaria e indirizzata al sig. presso gli eredi, Persona_1 avente il seguente oggetto “ULTIMO INVITO MOROSITÀ – COMUNE DI CORBARA /
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI”, con la quale la società chiedeva il CP_1 pagamento in favore del Comune di Corbara di una somma di € 16.674,30 a titolo di presunte partite debitorie relative a diverse annualità (anni dal 2002 al 2010), non facendo, però, alcuna menzione alla natura della pretesa avanzata.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione del preteso credito, il quale, in assenza di indicazione sulla natura dello stesso, doveva individuarsi in quello breve, ovvero 5 anni.
Ancorchè ritualmente evocata in giudizio, la società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., restava contumace.
Nelle more del giudizio veniva rigettata l'istanza cautelare in quanto una valutazione complessiva della domanda induceva “allo stato, ad una prognosi di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione”.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo occorre evidenziare che l'atto opposto non appare riconducibile /assimilabile ad un atto di precetto, posto che esso contiene un “invito” a pagare e non già una intimazione;
nel caso di specie, l'opposizione è proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c., avverso pagina 2 di 4 una comunicazione stragiudiziale di pagamento, ovvero un invito al pagamento, priva di efficacia esecutiva, con la quale l'opposto si è limitato a sollecitare il pagamento di una somma asseritamente dovuta, preannunciando l'eventuale avvio della procedura di riscossione mediante ruolo coattivo ai sensi del R.D. n. 639/1910 (“Vi significhiamo che decorso inutilmente il termine previsto non pervenendo alcun pagamento, il nostro cliente darà seguito alla procedura prevista esperita ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910 art. 52 comma
6 D.Lgs 446 del 15/12/1997 consegnando al Concessionario competente il ruolo coattivo con aggravio di spese a Vostro carico).
Tale comunicazione, dunque, non integra un atto esecutivo né un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., né è stata seguita da alcun precetto o atto di esecuzione forzata, di guisa, manca il presupposto oggettivo per la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia l'attualità della minaccia di esecuzione fondata su un titolo esecutivo.
In base ai principi generali in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione è ammissibile solo qualora l'esecuzione sia già iniziata o sussista una minaccia attuale e concreta a procedervi (es. notifica cartella di pagamento).
In assenza di tali presupposti, come nel caso di specie, l'opposizione è inammissibile.
Inoltre, con riferimento alla legitimatio ad causam dell'opponente, l'articolo 2697 c.c. dispone:
“Chi vuole far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, ed inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12910 del 22 aprile 2022).
Dunque, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo pagina 3 di 4 la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. In relazione alla prova della qualità di erede, tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e seguenti (Corte di Cass. N. 10519/2024; Cass. N. 210/2021).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il certificato di morte, da solo, non è sufficiente a dimostrare la qualità di erede per alcuna persona” (Corte di Appello L'Aquila, sentenza 12.03.2025 n. 322; Cass. Civile, ordinanza 4.12.2019 n. 31695).
Nel caso in esame si è costituito nel presente giudizio, in qualità di erede del Parte_1 sig. , allegando unicamente il certificato di morte del de cuius, non Persona_1 sufficiente, però, a dimostrare la qualità di erede dell'opponente.
Di guisa, la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La peculiarità della vicenda e la natura tecnica della decisione, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IA OI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio.
Si comunichi.
09.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa IA OI
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