CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR IC CC - 04/12/2025 R.G.N. 27740/2025 NN RI NI SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Trieste con funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Trieste in funzione di riesame ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 6 giugno 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del ricorrente in relazione al reato di concorso nel favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina. All’indagato viene ascritto in via provvisoria il concorso nel reato per essersi posto alla guida di un'autovettura al cui interno vi erano altre persone - di cui tre minorenni - di origine turca, giunti attraverso la cd. rotta balcanica, tutte prive di documenti per poter validamente fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale, prese in carico e condotte in XXXXXX dietro pagamento di una somma di danaro, fino a raggiungere il Paese di destinazione finale. Il provvedimento ha reputato non consentita l’applicazione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari in uno Stato appartenente all'Unione europea avendo il ricorrente chiesto gli arresti domiciliari presso l’abitazione della coniuge, sita nella Repubblica Ceca, nonché ha condiviso la valutazione del Giudice procedente circa l’assenza di elementi di novità tali da incidere sul quadro cautelare, onde poter reputare superata la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare disposta ai sensi dell'art 275, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato (medio tempore, all’udienza preliminare del 10 luglio 2025, il ricorrente è stato ammesso al rito abbreviato condizionato, con discussione fissata all’udienza del 11 dicembre 2025) affidando il ricorso a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3951 Anno 2026 Presidente: DE RZ IU Relatore: IC AR Data Udienza: 04/12/2025 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in punto elementi di novità e superamento del giudicato cautelare rispetto a quello cristallizzato nell’ordinanza genetica. L'ordinanza impugnata (v. p. 6) reputa assenti elementi di novità tali da incidere sul quadro cautelare posto a base dell'ordinanza genetica, richiamando sia tale precedente decisione, sia l'ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. emessa dal Giudice senza adeguatamente considerare gli elementi prospettati rappresentati: 1) dalla documentazione necessaria per l'esecuzione di misure cautelari all'estero; 2) dall’intervenuta conclusione delle indagini preliminari, 3) dal reperimento di attività lavorativa da parte del coniuge;
4) dalla durata (oltre dieci mesi) della custodia cautelare in carcere sofferta. A tali dati, il ricorrente aggiunge lo stato di incensuratezza dell’imputato, la collaborazione offerta immediatamente alla polizia giudiziaria, la scarsa consapevolezza dell’illiceità della condotta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la richiesta di misura cautelare non custodiale dell’obbligo di dimora in un Comune di uno Stato dell’Unione europea XXXXXXXXXXXXXXXXX. L’ordinanza sviluppa argomenti generali sulla persistente presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza nulla aggiungere sull’idoneità della misura richiesta, tenuto conto che laXXXXXXXXXXXXXXX non è uno Stato coinvolto nella cd. rotta balcanica, che la moglie dell’imputato ha trovato lavoro e che, trattandosi di un paese dell’Unione europea, in caso di reiterazione del reato, l’imputato sarebbe raggiunto da MAE. Si assume l’astratta applicabilità di misure non custodiali nei confronti di indagato residente all’estero in un Paese dell’Unione europea richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1, n. 35828 del 25/06/2024 in ossequio al d.lgs. n. 36 del 2016 che ha dato attuazione alla Decisione Quadro 2009/829/GAI).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. in punto richiesta della misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguire in uno Stato dell’Unione europea. Si richiamano, in tema di interpretazione della “detenzione cautelare” di cui alla Decisione Quadro 2009/829/GAI, due pronunce di questa Corte che reputano ammissibile la misura custodiale degli arresti domiciliari presso uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 4 lett. c) d. lgs. n. 36 del 2016 (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021; Sez. 1, n. 8864 del 3/02/2022), precedenti indicati dal ricorrente come di segno contrario rispetto a quello citato dal Giudice nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023). Secondo la tesi giurisprudenziale contraria a quella cui si riporta il ricorrente, gli arresti domiciliari sono una misura detentiva che, al pari della custodia in carcere, è esclusa dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria, con un’interpretazione che fonda sul dato letterale della citata Decisione Quadro. A parere del ricorrente, il dato letterale, in questo caso, è volutamente generico perché possano essere recepite negli ordinamenti nazionali le sue disposizioni onde assicurare lo spirito dei principi che hanno ispirato l'atto. L'art. 8 della Decisione Quadro citata indica le misure cautelari rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'atto e, nel descriverle, fa riferimento a una misura ampia, che appare coincidente con quella dell'obbligo di dimora ma che, nella sostanza, non differisce dagli arresti domiciliari che, di fatto, obbligano il soggetto a restare in un determinato luogo eventualmente autorizzato ad uscire entro definiti orari, con il controllo da parte delle Forze dell’ordine del rispetto delle prescrizioni, comunque, non parificabile all’afflittività della custodia in carcere. Si richiama, quale principio interpretativo degli atti legislativi, quello di assicurare 2 un’interpretazione della legislazione nazionale conforme all'atto comunitario (Sez. 4, n. 37739 del 2021 citata). Si richiama, inoltre, il principio di gradualità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e si afferma la necessità, in caso di adesione all’interpretazione cui è addivenuto il Tribunale del riesame, di sollevare la questione preliminare interpretativa della citata Decisione Quadro, ai sensi dell’art. 267, comma 1, lett. b) e comma 3 TFUE, perché si tratta di interpretazione pregiudizievole del Diritto dell’Unione - considerato l’obiettivo di questo di assicurare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie - e del principio di non discriminazione tra cittadini di Stati membri per disparità di trattamento per i non residenti nel territorio nazionale.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. P. Viola, ha concluso, con richieste scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Trieste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che, in relazione al titolo di reato contestato in via provvisoria, opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ex art. 12, comma 4-bis, d. lgs. n. 286 del 1998; quindi, andava verificato dai Giudici della procedura cautelare, se erano stati prospettati, con l’istanza, elementi di novità atti a superare detta presunzione rispetto al quadro cautelare esaminato dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica. La decisione del Tribunale, confermando il provvedimento impugnato, ha escluso che vi sia un novum (v. p. 6 dell’ordinanza citata) posto a fondamento dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., condividendo la conclusione del Giudice cautelare adito, reputando, anzi, che le ragioni prospettate per ottenere la sostituzione della misura cautelare erano sostanzialmente le stesse di quelle sottoposte e vagliate dal Giudice per le indagini preliminari, al momento della applicazione della misura genetica. L’esame dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere, depositata il 5 giugno 2025, consente di evidenziare che, in quella sede, l’interessato si è dichiarato in possesso di contratto di locazione cointestato con la moglie relativo a immobile sito nella XXXXXXXXXXXXXXXX ove i due erano da tempo residenti, della dichiarazione di disponibilità del coniuge ad accoglierlo agli arresti domiciliari, segnalando che non erano emersi elementi per ritenere l'istante coinvolto stabilmente nel traffico di clandestini dalla cd. rotta balcanica, indicando, altresì, come ulteriori elementi, il tempo trascorso dalla esecuzione della custodia cautelare in carcere, la collaborazione prestata con l'autorità giudiziaria, la carenza di piena consapevolezza di trasportare clandestini. Va riscontrato che non risultano prospettati elementi di novità, dal punto di vista del quadro cautelare, come in modo completo evidenziato nel provvedimento impugnato (v. p. 6 e ss.), laddove viene evidenziato che la condotta ascritta rientra in una serie di reati, gestiti da organizzazioni criminali che vivono sullo sfruttamento del traffico di esseri umani, avvalendosi dell'apporto indispensabile di coloro, come l'addetto al trasporto odierno ricorrente, che hanno prestato volontariamente detta attività, escludendo qualsiasi rilievo alla dedotta buona fede e carente consapevolezza di trasportare clandestini. L’istanza, in definitiva, ha finito per prospettare, ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’incidenza del tempo trascorso e le mutate condizioni familiari all’attualità che si indicano come diverse rispetto a quelle esistenti al momento dell’adozione della misura genetica, ai fini dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari o di quella non custodiale, quest’ultima senz’altro ammissibile 3 anche nella Repubblica Ceca, ai sensi dell’art. 4 d. lgs. n. 36 del 2016. In ogni caso, prima il Giudice cautelare e poi il Tribunale, hanno esaminato nel merito le censure prospettate e rispetto a queste, con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, hanno escluso che le questioni prospettate siano state tali da modificare il quadro cautelare tanto da reputare superata la presunzione connessa al titolo di reato per il quale si procede. Si tratta di ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in sede di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario o delle esigenze e non gli stessi elementi, già apprezzati anche in sede di riesame (tra le altre, Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539; Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450). Si rileva, poi, quanto al tempo trascorso, che quello decorso dai fatti deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma analoga valutazione non è richiesta ai sensi dell'art. 299 del codice di rito, ai fini della revoca o sostituzione della misura, rispetto alla quale unico elemento che viene rilievo è il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo quantificabile in presenza di ulteriori elementi come fatto sopravvenuto da cui poter considerare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, invece, come autorevolmente evidenziato, non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno, ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, non mass.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634). Tuttavia, si osserva, nell'escludere vizi di ogni tipo nel provvedimento del Tribunale impugnato, che anche quando la giurisprudenza di legittimità assegna rilievo al tempo, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, si assume che, ex se, questo non è decisivo ma va accompagnato ad altri fattori che, comunque, nel caso al vaglio, l'ordinanza impugnata finisce per escludere con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo, Rv. 257880, Sez. 4, n. 35861 del 10/10/2006, Mascia, Rv. 235041 - 01, secondo cui, in materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato;
tuttavia, detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo status libertatis). Tanto, a maggior ragione nel caso in esame dove sarebbero stati necessari elementi di novità positivi, atti a superare la presunzione relativa connessa al titolo di reato per il quale si procede.
1.2. I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Il Tribunale richiama la recente decisione della Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023 Rv. 285709 che il ricorrente contesta ripotandosi a giurisprudenza di segno contrario e sollecitando la questione preliminare interpretativa della Decisione Quadro. Il richiamato indirizzo afferma che la misura cautelare degli arresti domiciliari non 4 rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive (in motivazione, la Corte ha sottolineato che la diversa interpretazione determina un'indebita sovrapposizione con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari;
Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, Rv. 281937 – 01 che, in applicazione del citato principio ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello dell'indagato avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione dell'indagato in Polonia). La soluzione interpretativa proposta fonda sul dato letterale dell'art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2016, che delinea l'ambito applicativo del decreto il quale «... si applica si applica alle seguenti misure cautelari: a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
g) divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali» e sulla previsione contenuta nella decisione quadro 2009/829/GAI, lì dove, all'art.8, lett. c), indica tra le misure contemplate l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite. Si tratta di misure cautelari - indicate dall'art. 8 della decisione quadro e dall'art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2016 - tutte considerate omogenee tra di loro, che si connotano per imporre limitazioni alla libertà personale, ma non la privazione della stessa che, invece, costituisce il fondamento della misura degli arresti domiciliari ed è la ragione di fondo per cui tale misura viene equiparata alla custodia cautelare in carcere. Infine, detto indirizzo svolge una considerazione di ordine sistematico richiamando il complessivo assetto della disciplina della restrizione della libertà personali in ambito comunitario, per come prevista nella normativa sul mandato di arresto europeo, precisando che, in base alla L. 22 aprile 2005, n.69, i rapporti di consegna, attivi e passivi, tra autorità giudiziarie europee si attuano mediante il ricorso al mandato di arresto europeo. Sicché, tale indirizzo pretende che la normativa in tema di mandato di arresto e quella sul riconoscimento delle ordinanze in materia cautelare richiedono necessariamente un coordinamento, per evitare indebite sovrapposizioni, che può essere raggiunto esclusivamente ritenendo che il mandato di arresto si applica nei casi in cui il destinatario della misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari risieda all'estero e, per essere sottoposto alla misura, se ne renda necessaria la consegna allo Stato di emissione del provvedimento restrittivo. Il ricorrente invoca, invece, l’applicazione al caso in valutazione della giurisprudenza più risalente (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Rv. 281950; Sez. 1, n. 8864 del 3/02/2022, Rv. 282756) secondo la quale la misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato perché rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del 5 reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo. Tuttavia, si osserva che nel caso al vaglio la prospettata soluzione interpretativa e l’eventualità di sollevare la questione preliminare interpretativa della citata Decisione Quadro, ai sensi dell’art. 267, comma 1, lett. b) e comma 3 TFUE, non appare rilevante posto che i giudici della cautela, con un ragionamento immune da vizi anche per le considerazioni svolte al § 1.1., hanno sostanzialmente escluso in radice il superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dunque concluso nel senso dell’adeguatezza e proporzionalità della sola misura in atto.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili risultando il reato contestato come commesso in concorso con minori di età. Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione del ricorrente, si impongono gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR IC IU DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Trieste in funzione di riesame ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 6 giugno 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del ricorrente in relazione al reato di concorso nel favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina. All’indagato viene ascritto in via provvisoria il concorso nel reato per essersi posto alla guida di un'autovettura al cui interno vi erano altre persone - di cui tre minorenni - di origine turca, giunti attraverso la cd. rotta balcanica, tutte prive di documenti per poter validamente fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale, prese in carico e condotte in XXXXXX dietro pagamento di una somma di danaro, fino a raggiungere il Paese di destinazione finale. Il provvedimento ha reputato non consentita l’applicazione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari in uno Stato appartenente all'Unione europea avendo il ricorrente chiesto gli arresti domiciliari presso l’abitazione della coniuge, sita nella Repubblica Ceca, nonché ha condiviso la valutazione del Giudice procedente circa l’assenza di elementi di novità tali da incidere sul quadro cautelare, onde poter reputare superata la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare disposta ai sensi dell'art 275, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato (medio tempore, all’udienza preliminare del 10 luglio 2025, il ricorrente è stato ammesso al rito abbreviato condizionato, con discussione fissata all’udienza del 11 dicembre 2025) affidando il ricorso a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3951 Anno 2026 Presidente: DE RZ IU Relatore: IC AR Data Udienza: 04/12/2025 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in punto elementi di novità e superamento del giudicato cautelare rispetto a quello cristallizzato nell’ordinanza genetica. L'ordinanza impugnata (v. p. 6) reputa assenti elementi di novità tali da incidere sul quadro cautelare posto a base dell'ordinanza genetica, richiamando sia tale precedente decisione, sia l'ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. emessa dal Giudice senza adeguatamente considerare gli elementi prospettati rappresentati: 1) dalla documentazione necessaria per l'esecuzione di misure cautelari all'estero; 2) dall’intervenuta conclusione delle indagini preliminari, 3) dal reperimento di attività lavorativa da parte del coniuge;
4) dalla durata (oltre dieci mesi) della custodia cautelare in carcere sofferta. A tali dati, il ricorrente aggiunge lo stato di incensuratezza dell’imputato, la collaborazione offerta immediatamente alla polizia giudiziaria, la scarsa consapevolezza dell’illiceità della condotta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la richiesta di misura cautelare non custodiale dell’obbligo di dimora in un Comune di uno Stato dell’Unione europea XXXXXXXXXXXXXXXXX. L’ordinanza sviluppa argomenti generali sulla persistente presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza nulla aggiungere sull’idoneità della misura richiesta, tenuto conto che laXXXXXXXXXXXXXXX non è uno Stato coinvolto nella cd. rotta balcanica, che la moglie dell’imputato ha trovato lavoro e che, trattandosi di un paese dell’Unione europea, in caso di reiterazione del reato, l’imputato sarebbe raggiunto da MAE. Si assume l’astratta applicabilità di misure non custodiali nei confronti di indagato residente all’estero in un Paese dell’Unione europea richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1, n. 35828 del 25/06/2024 in ossequio al d.lgs. n. 36 del 2016 che ha dato attuazione alla Decisione Quadro 2009/829/GAI).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. in punto richiesta della misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguire in uno Stato dell’Unione europea. Si richiamano, in tema di interpretazione della “detenzione cautelare” di cui alla Decisione Quadro 2009/829/GAI, due pronunce di questa Corte che reputano ammissibile la misura custodiale degli arresti domiciliari presso uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 4 lett. c) d. lgs. n. 36 del 2016 (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021; Sez. 1, n. 8864 del 3/02/2022), precedenti indicati dal ricorrente come di segno contrario rispetto a quello citato dal Giudice nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023). Secondo la tesi giurisprudenziale contraria a quella cui si riporta il ricorrente, gli arresti domiciliari sono una misura detentiva che, al pari della custodia in carcere, è esclusa dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria, con un’interpretazione che fonda sul dato letterale della citata Decisione Quadro. A parere del ricorrente, il dato letterale, in questo caso, è volutamente generico perché possano essere recepite negli ordinamenti nazionali le sue disposizioni onde assicurare lo spirito dei principi che hanno ispirato l'atto. L'art. 8 della Decisione Quadro citata indica le misure cautelari rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'atto e, nel descriverle, fa riferimento a una misura ampia, che appare coincidente con quella dell'obbligo di dimora ma che, nella sostanza, non differisce dagli arresti domiciliari che, di fatto, obbligano il soggetto a restare in un determinato luogo eventualmente autorizzato ad uscire entro definiti orari, con il controllo da parte delle Forze dell’ordine del rispetto delle prescrizioni, comunque, non parificabile all’afflittività della custodia in carcere. Si richiama, quale principio interpretativo degli atti legislativi, quello di assicurare 2 un’interpretazione della legislazione nazionale conforme all'atto comunitario (Sez. 4, n. 37739 del 2021 citata). Si richiama, inoltre, il principio di gradualità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e si afferma la necessità, in caso di adesione all’interpretazione cui è addivenuto il Tribunale del riesame, di sollevare la questione preliminare interpretativa della citata Decisione Quadro, ai sensi dell’art. 267, comma 1, lett. b) e comma 3 TFUE, perché si tratta di interpretazione pregiudizievole del Diritto dell’Unione - considerato l’obiettivo di questo di assicurare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie - e del principio di non discriminazione tra cittadini di Stati membri per disparità di trattamento per i non residenti nel territorio nazionale.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. P. Viola, ha concluso, con richieste scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Trieste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che, in relazione al titolo di reato contestato in via provvisoria, opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ex art. 12, comma 4-bis, d. lgs. n. 286 del 1998; quindi, andava verificato dai Giudici della procedura cautelare, se erano stati prospettati, con l’istanza, elementi di novità atti a superare detta presunzione rispetto al quadro cautelare esaminato dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica. La decisione del Tribunale, confermando il provvedimento impugnato, ha escluso che vi sia un novum (v. p. 6 dell’ordinanza citata) posto a fondamento dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., condividendo la conclusione del Giudice cautelare adito, reputando, anzi, che le ragioni prospettate per ottenere la sostituzione della misura cautelare erano sostanzialmente le stesse di quelle sottoposte e vagliate dal Giudice per le indagini preliminari, al momento della applicazione della misura genetica. L’esame dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere, depositata il 5 giugno 2025, consente di evidenziare che, in quella sede, l’interessato si è dichiarato in possesso di contratto di locazione cointestato con la moglie relativo a immobile sito nella XXXXXXXXXXXXXXXX ove i due erano da tempo residenti, della dichiarazione di disponibilità del coniuge ad accoglierlo agli arresti domiciliari, segnalando che non erano emersi elementi per ritenere l'istante coinvolto stabilmente nel traffico di clandestini dalla cd. rotta balcanica, indicando, altresì, come ulteriori elementi, il tempo trascorso dalla esecuzione della custodia cautelare in carcere, la collaborazione prestata con l'autorità giudiziaria, la carenza di piena consapevolezza di trasportare clandestini. Va riscontrato che non risultano prospettati elementi di novità, dal punto di vista del quadro cautelare, come in modo completo evidenziato nel provvedimento impugnato (v. p. 6 e ss.), laddove viene evidenziato che la condotta ascritta rientra in una serie di reati, gestiti da organizzazioni criminali che vivono sullo sfruttamento del traffico di esseri umani, avvalendosi dell'apporto indispensabile di coloro, come l'addetto al trasporto odierno ricorrente, che hanno prestato volontariamente detta attività, escludendo qualsiasi rilievo alla dedotta buona fede e carente consapevolezza di trasportare clandestini. L’istanza, in definitiva, ha finito per prospettare, ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’incidenza del tempo trascorso e le mutate condizioni familiari all’attualità che si indicano come diverse rispetto a quelle esistenti al momento dell’adozione della misura genetica, ai fini dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari o di quella non custodiale, quest’ultima senz’altro ammissibile 3 anche nella Repubblica Ceca, ai sensi dell’art. 4 d. lgs. n. 36 del 2016. In ogni caso, prima il Giudice cautelare e poi il Tribunale, hanno esaminato nel merito le censure prospettate e rispetto a queste, con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, hanno escluso che le questioni prospettate siano state tali da modificare il quadro cautelare tanto da reputare superata la presunzione connessa al titolo di reato per il quale si procede. Si tratta di ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in sede di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario o delle esigenze e non gli stessi elementi, già apprezzati anche in sede di riesame (tra le altre, Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539; Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450). Si rileva, poi, quanto al tempo trascorso, che quello decorso dai fatti deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma analoga valutazione non è richiesta ai sensi dell'art. 299 del codice di rito, ai fini della revoca o sostituzione della misura, rispetto alla quale unico elemento che viene rilievo è il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo quantificabile in presenza di ulteriori elementi come fatto sopravvenuto da cui poter considerare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, invece, come autorevolmente evidenziato, non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno, ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, non mass.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634). Tuttavia, si osserva, nell'escludere vizi di ogni tipo nel provvedimento del Tribunale impugnato, che anche quando la giurisprudenza di legittimità assegna rilievo al tempo, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, si assume che, ex se, questo non è decisivo ma va accompagnato ad altri fattori che, comunque, nel caso al vaglio, l'ordinanza impugnata finisce per escludere con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo, Rv. 257880, Sez. 4, n. 35861 del 10/10/2006, Mascia, Rv. 235041 - 01, secondo cui, in materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato;
tuttavia, detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo status libertatis). Tanto, a maggior ragione nel caso in esame dove sarebbero stati necessari elementi di novità positivi, atti a superare la presunzione relativa connessa al titolo di reato per il quale si procede.
1.2. I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Il Tribunale richiama la recente decisione della Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023 Rv. 285709 che il ricorrente contesta ripotandosi a giurisprudenza di segno contrario e sollecitando la questione preliminare interpretativa della Decisione Quadro. Il richiamato indirizzo afferma che la misura cautelare degli arresti domiciliari non 4 rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive (in motivazione, la Corte ha sottolineato che la diversa interpretazione determina un'indebita sovrapposizione con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari;
Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, Rv. 281937 – 01 che, in applicazione del citato principio ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello dell'indagato avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione dell'indagato in Polonia). La soluzione interpretativa proposta fonda sul dato letterale dell'art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2016, che delinea l'ambito applicativo del decreto il quale «... si applica si applica alle seguenti misure cautelari: a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
g) divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali» e sulla previsione contenuta nella decisione quadro 2009/829/GAI, lì dove, all'art.8, lett. c), indica tra le misure contemplate l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite. Si tratta di misure cautelari - indicate dall'art. 8 della decisione quadro e dall'art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2016 - tutte considerate omogenee tra di loro, che si connotano per imporre limitazioni alla libertà personale, ma non la privazione della stessa che, invece, costituisce il fondamento della misura degli arresti domiciliari ed è la ragione di fondo per cui tale misura viene equiparata alla custodia cautelare in carcere. Infine, detto indirizzo svolge una considerazione di ordine sistematico richiamando il complessivo assetto della disciplina della restrizione della libertà personali in ambito comunitario, per come prevista nella normativa sul mandato di arresto europeo, precisando che, in base alla L. 22 aprile 2005, n.69, i rapporti di consegna, attivi e passivi, tra autorità giudiziarie europee si attuano mediante il ricorso al mandato di arresto europeo. Sicché, tale indirizzo pretende che la normativa in tema di mandato di arresto e quella sul riconoscimento delle ordinanze in materia cautelare richiedono necessariamente un coordinamento, per evitare indebite sovrapposizioni, che può essere raggiunto esclusivamente ritenendo che il mandato di arresto si applica nei casi in cui il destinatario della misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari risieda all'estero e, per essere sottoposto alla misura, se ne renda necessaria la consegna allo Stato di emissione del provvedimento restrittivo. Il ricorrente invoca, invece, l’applicazione al caso in valutazione della giurisprudenza più risalente (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Rv. 281950; Sez. 1, n. 8864 del 3/02/2022, Rv. 282756) secondo la quale la misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato perché rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del 5 reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo. Tuttavia, si osserva che nel caso al vaglio la prospettata soluzione interpretativa e l’eventualità di sollevare la questione preliminare interpretativa della citata Decisione Quadro, ai sensi dell’art. 267, comma 1, lett. b) e comma 3 TFUE, non appare rilevante posto che i giudici della cautela, con un ragionamento immune da vizi anche per le considerazioni svolte al § 1.1., hanno sostanzialmente escluso in radice il superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dunque concluso nel senso dell’adeguatezza e proporzionalità della sola misura in atto.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili risultando il reato contestato come commesso in concorso con minori di età. Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione del ricorrente, si impongono gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR IC IU DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6