Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3951
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in punto elementi di novità e superamento del giudicato cautelare

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi di novità tali da superare la presunzione di adeguatezza della misura cautelare, poiché le ragioni prospettate erano sostanzialmente le stesse già vagliate dal Giudice per le indagini preliminari. La condotta ascritta rientra in reati gestiti da organizzazioni criminali, escludendo rilievo alla buona fede o carente consapevolezza. Il tempo trascorso e le mutate condizioni familiari non sono stati ritenuti sufficienti a modificare il quadro cautelare.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione circa la richiesta di misura cautelare non custodiale all'estero

    I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli arresti domiciliari non rientrano nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 36 del 2016, in quanto misura detentiva equiparabile alla custodia in carcere e non alle misure alternative non detentive previste dalla normativa comunitaria. Inoltre, la questione preliminare interpretativa della Decisione Quadro non è stata ritenuta rilevante poiché i giudici hanno escluso in radice il superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. in punto richiesta della misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguire in uno Stato dell'Unione Europea

    I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli arresti domiciliari non rientrano nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 36 del 2016, in quanto misura detentiva equiparabile alla custodia in carcere e non alle misure alternative non detentive previste dalla normativa comunitaria. Inoltre, la questione preliminare interpretativa della Decisione Quadro non è stata ritenuta rilevante poiché i giudici hanno escluso in radice il superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3951
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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