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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 74 del R.G. 2020, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo TO e Parte_1
AM TO e nel cui studio in Roma alla Via Tomacelli, n. 103 elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Gabriella Petrone e nel cui studio in Spezzano Albanese (CS) alla Via F
Cassiani, n. 22, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni: come da verbale del 07.05.2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
RG 74/2020 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva in giudizio l'ente convenuto al fine di ottenere il risarcimento in suo favore dei danni subiti per un importo pari ad € 51.880,00. Esponeva che a seguito di una illegittima ed ingiusta condotta tenuta tra il 2006 ed il 2011, dal Sindaco e dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Comunale la stessa avrebbe subito dei danni così quantificati: € 4.700,00 costo dei pilastrini poi demoliti;
€ 4.200,00 ricostruzione pilastrini;
€ 23.380,00 mancato utilizzo del bene per 129 mesi né a titolo personale, né in affitto, come si era impegnata con la famiglia dei Signori e , al canone mensile di 220,00; € 2.000,00 per spese Pt_2 Persona_1
ed onorari seconda causa al TAR;
e € 2.500,00 per spese ed onorari processo penale davanti al Tribunale di Castrovillari;
€ 10.000,00 per danno morale. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contradditorio si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data
16.10.2020 l'odierno ente convenuto il quale preliminarmente sollevava eccezione di prescrizione del risarcimento;
nel merito contestava ini fatto ed in diritto le avverse deduzioni e domande e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese di giudizio.
Con provvedimento del 28.10.2020 il Tribunale provvedeva a mutare il rito e la causa proseguiva secondo la cognizione ordinaria.
La causa veniva istruita con produzione documentale e all'udienza del 07.05.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda è manifestamente infondata.
RG 74/2020 In via preliminare andrà rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta atteso che siamo dinnanzi ad una richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali che non ha nulla a che vedere con la lesione di interessi legittimi o da provvedimenti della Pubblica amministrazione né che riguardano il diritto amministrativo e, quindi, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 30 del c.p.a., a cui fa riferimento parte convenuta, espressamente riferito alla tutela degli interessi legittimi dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito va innanzitutto chiarito che anche quando il fatto illecito integri gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (v. tra le molte, Cass. civ., Sez. III, ord. 12 aprile 2011 n. 8421, rv. 617669).
Grava dunque sull'attore, che si ritiene danneggiato da un reato, l'onere di provare l'esistenza stessa del danno, ivi compreso quello “morale”, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi, come detto, in re ipsa, all'esito della pronuncia del giudice penale (cfr già
Cass.Civ. n. 12767/1998) o come nel caso di specie da pronuncia del giudice amministrativo.
E' noto, infatti, che, a partire dall'arresto pronunciato da Cass., sez. un., 11 novembre 2008
n. 26972 e sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che nel nostro ordinamento esistano danni in re ipsa, affermando, al contrario che, sebbene la lesione del diritto costituisca il presupposto indefettibile per il risarcimento del danno, essa da sola non è sufficiente, in quanto è pur sempre necessario che da quella lesione siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente accertabili, siano esse patrimoniali o meno. In particolare, è stato affermato che i «anche
quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona il “danno non patrimoniale”
RG 74/2020 costituisce danno conseguenza (cfr Cass. nn. 8827 e 8828/03 e n. 16004/03) che deve essere allegato e
provato» e «attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva
è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del
convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri» (cfr le sentenze delle Sezioni Unite nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08).
Da tale orientamento, divenuto oggi consolidato e unanime nella giurisprudenza di legittimità, discende quindi, sul piano pratico, che alla vittima dell'illecito non è più
sufficiente invocare la mera lesione del diritto, perché questa da sola non basta per far luogo al risarcimento, ma è necessario che siano allegate anche le conseguenze dannose provocate dalla lesione, sia che essa derivi da reato (cfr in tal senso, cfr. Cass., ord. 12 aprile 2011,
n. 8421 , secondo cui « anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno
non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi
lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici»), sia che si tratti di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre
2014, n. 24474).
Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. “danno evento” (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, «nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da
ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (...) non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato
dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione» (cfr Cass. n. 16133 del 2014).
Tale prospettiva muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 c.c.,
ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
RG 74/2020 richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n.
26972 del 2008).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056
c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
Fatte queste precisazioni, nel caso di specie deve ritenersi, avuto riguardo alle generiche allegazioni fornite nell'atto introduttivo del giudizio, alle contestazioni formulate dal convenuto che tale prova - per quanto riguarda il danno in questione – non sia stata fornita dall'attrice.
Quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. onde stabilire se esista una generica condotta colposa del convenuto esiste un onere, in tal caso, in capo all'attrice di fornire la prova in ordine alla sussistenza di tre elementi: il fatto da cui è derivato il danno, la colpa della controparte ed il nesso di causalità tra contegno colposo ed evento lesivo. Quando tale prova non sia stata fornita e quando nulla possa essere conseguentemente contestato al convenuto non può trovare applicazione nemmeno l'art. 2043 c.c.
In conclusione, le richieste di risarcimento danni appaiono confusionarie e nebulose e l'istruzione probatoria non ha supportato quanto indicato e richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo atteso che il giudizio sconta un grave deficit probatorio.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite la stessa segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
RG 74/2020 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 74/2020 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore Parte_1
dell'ente convenuto che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 11 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 74/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 74 del R.G. 2020, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo TO e Parte_1
AM TO e nel cui studio in Roma alla Via Tomacelli, n. 103 elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Gabriella Petrone e nel cui studio in Spezzano Albanese (CS) alla Via F
Cassiani, n. 22, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni: come da verbale del 07.05.2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
RG 74/2020 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva in giudizio l'ente convenuto al fine di ottenere il risarcimento in suo favore dei danni subiti per un importo pari ad € 51.880,00. Esponeva che a seguito di una illegittima ed ingiusta condotta tenuta tra il 2006 ed il 2011, dal Sindaco e dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Comunale la stessa avrebbe subito dei danni così quantificati: € 4.700,00 costo dei pilastrini poi demoliti;
€ 4.200,00 ricostruzione pilastrini;
€ 23.380,00 mancato utilizzo del bene per 129 mesi né a titolo personale, né in affitto, come si era impegnata con la famiglia dei Signori e , al canone mensile di 220,00; € 2.000,00 per spese Pt_2 Persona_1
ed onorari seconda causa al TAR;
e € 2.500,00 per spese ed onorari processo penale davanti al Tribunale di Castrovillari;
€ 10.000,00 per danno morale. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contradditorio si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data
16.10.2020 l'odierno ente convenuto il quale preliminarmente sollevava eccezione di prescrizione del risarcimento;
nel merito contestava ini fatto ed in diritto le avverse deduzioni e domande e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese di giudizio.
Con provvedimento del 28.10.2020 il Tribunale provvedeva a mutare il rito e la causa proseguiva secondo la cognizione ordinaria.
La causa veniva istruita con produzione documentale e all'udienza del 07.05.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda è manifestamente infondata.
RG 74/2020 In via preliminare andrà rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta atteso che siamo dinnanzi ad una richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali che non ha nulla a che vedere con la lesione di interessi legittimi o da provvedimenti della Pubblica amministrazione né che riguardano il diritto amministrativo e, quindi, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 30 del c.p.a., a cui fa riferimento parte convenuta, espressamente riferito alla tutela degli interessi legittimi dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito va innanzitutto chiarito che anche quando il fatto illecito integri gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (v. tra le molte, Cass. civ., Sez. III, ord. 12 aprile 2011 n. 8421, rv. 617669).
Grava dunque sull'attore, che si ritiene danneggiato da un reato, l'onere di provare l'esistenza stessa del danno, ivi compreso quello “morale”, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi, come detto, in re ipsa, all'esito della pronuncia del giudice penale (cfr già
Cass.Civ. n. 12767/1998) o come nel caso di specie da pronuncia del giudice amministrativo.
E' noto, infatti, che, a partire dall'arresto pronunciato da Cass., sez. un., 11 novembre 2008
n. 26972 e sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che nel nostro ordinamento esistano danni in re ipsa, affermando, al contrario che, sebbene la lesione del diritto costituisca il presupposto indefettibile per il risarcimento del danno, essa da sola non è sufficiente, in quanto è pur sempre necessario che da quella lesione siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente accertabili, siano esse patrimoniali o meno. In particolare, è stato affermato che i «anche
quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona il “danno non patrimoniale”
RG 74/2020 costituisce danno conseguenza (cfr Cass. nn. 8827 e 8828/03 e n. 16004/03) che deve essere allegato e
provato» e «attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva
è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del
convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri» (cfr le sentenze delle Sezioni Unite nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08).
Da tale orientamento, divenuto oggi consolidato e unanime nella giurisprudenza di legittimità, discende quindi, sul piano pratico, che alla vittima dell'illecito non è più
sufficiente invocare la mera lesione del diritto, perché questa da sola non basta per far luogo al risarcimento, ma è necessario che siano allegate anche le conseguenze dannose provocate dalla lesione, sia che essa derivi da reato (cfr in tal senso, cfr. Cass., ord. 12 aprile 2011,
n. 8421 , secondo cui « anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno
non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi
lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici»), sia che si tratti di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre
2014, n. 24474).
Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. “danno evento” (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, «nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da
ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (...) non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato
dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione» (cfr Cass. n. 16133 del 2014).
Tale prospettiva muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 c.c.,
ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
RG 74/2020 richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n.
26972 del 2008).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056
c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
Fatte queste precisazioni, nel caso di specie deve ritenersi, avuto riguardo alle generiche allegazioni fornite nell'atto introduttivo del giudizio, alle contestazioni formulate dal convenuto che tale prova - per quanto riguarda il danno in questione – non sia stata fornita dall'attrice.
Quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. onde stabilire se esista una generica condotta colposa del convenuto esiste un onere, in tal caso, in capo all'attrice di fornire la prova in ordine alla sussistenza di tre elementi: il fatto da cui è derivato il danno, la colpa della controparte ed il nesso di causalità tra contegno colposo ed evento lesivo. Quando tale prova non sia stata fornita e quando nulla possa essere conseguentemente contestato al convenuto non può trovare applicazione nemmeno l'art. 2043 c.c.
In conclusione, le richieste di risarcimento danni appaiono confusionarie e nebulose e l'istruzione probatoria non ha supportato quanto indicato e richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo atteso che il giudizio sconta un grave deficit probatorio.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite la stessa segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
RG 74/2020 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 74/2020 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore Parte_1
dell'ente convenuto che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 11 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 74/2020