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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6741/2015 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 4 marzo 2025, promossa da unipersonale (p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Romano, attrice contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Totaro e Natale Arena, convenuta
e con la chiamata in causa di
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Antonino Alessi. terza chiamata avente ad oggetto: spedizione – trasporto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2015, la Parte_1 unipersonale ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 43.532,20 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del contratto di spedizione di merci stipulato tra le parti.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha esposto: di aver concluso, in data 15 maggio 2015, con un contratto di spedizione avente ad oggetto il trasporto di 21 pallets di Controparte_3 formaggio con destinazione finale la ID HW in Svizzera (tramite la sua piattaforma logistica italiana Papp di Nogarole Rocca in provincia di Verona) e l'organizzazione delle pratiche relative TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
alle operazioni doganali;
di aver concordato che il carico di merce viaggiasse ad una temperatura controllata di + 4 C°; che il destinatario della merce aveva riscontrato, al momento dell'arrivo del carico e a seguito di un controllo a campione sui formaggi analizzati, la non conformità della temperatura (risultata essere di 10.7 °C) rispetto a quella stabilita per il trasporto della merce;
che la merce veniva, pertanto, riconsegnata al mittente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 febbraio 2017, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. In particolare, la società convenuta ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il suo ruolo di spedizioniere, e ha chiesto la chiamata in causa del vettore PNR s.r.l.s., quale unico soggetto da ritenersi responsabile;
in merito al quantum della pretesa la convenuta ha evidenziato la sussistenza dei limiti risarcitori di cui all'art. 1696, comma 2,
c.c.; infine, ha proposto, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di controparte al pagamento delle fatture rimaste insolute e precisamente: fattura n. V218412 del 3/6/2015 per un importo di € 1.634,80 e fattura n. V471146 del 27/11/2015 per un importo di € 3.599,00.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del 31 agosto
2018, si è costituita in giudizio PNR s.r.l.s., la quale ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata da parte convenuta e, nel merito, ha contestato la domanda attorea, evidenziando il difetto di prova sia in merito all'an che al quantum della pretesa, richiamando, in ogni caso, i limiti risarcitori di cui all'art. 1696, comma 2, c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e svolta l'attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 4 marzo 2025 ha assunto la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda svolta da deve essere rigettata. Parte_2
Deve, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta da parte convenuta e da parte della terza chiamata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la parte che eccepisca l'incompetenza per territorio derogabile deve effettuare una contestazione specifica e completa della competenza territoriale del
Giudice adito con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi della competenza e con riferimento ai fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche nonché, in caso di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
cause relative a diritti di obbligazione, ai fori speciali previsti alternativamente (cfr. Cassazione civ., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17374). Per quanto qui di interesse, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cassazione civile sez. VI, 07/8/2018, n. 20597; conf. Cassazione civile sez. II, 08/11/2022,
n. 32850; Cassazione civile sez. VI, 11/12/2014, n. 26094; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Milano sez. I, 30/08/2022, n. 2801; Tribunale Ancona sez. I, 28/02/2022, n. 300).
Ebbene, nel caso di specie, la ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Messina limitatamente alla propria sede legale e in ordine al luogo di esecuzione dell'obbligazione, senza specifica indicazione in ordine all'inesistenza di ulteriori stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio nel luogo del Tribunale adito, con la conseguenza che l'eccezione deve ritenersi incompleta, non avendo la convenuta specificamente escluso la competenza del Tribunale adito (di Messina) secondo gli altri criteri previsti dall'art. 19 c.p.c.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di competenza territoriale avanzata da parte convenuta in forza dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto di spedizione (competenza esclusiva del foro di
Milano), costituendo la medesima una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., con la conseguenza che la medesima deve ritenersi inefficace in assenza di sua sottoscrizione specifica e separata da parte del cliente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/04/2019, n. 9788).
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di titolarità passiva svolta da parte della società convenuta.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (così le sentenze 13 agosto 1997, n. 7556, 6 agosto 2004, n.
15186, e 14 febbraio 2005, n. 2898). Tale accertamento dovrà essere compiuto assumendo come punto di partenza il contenuto del contratto” (Cassazione civile sez. III, 20/06/2014, n. 14089).
Nel caso di specie, dal contratto emerge chiaramente che la non ha affidato alla Pt_1
l'esecuzione del trasporto, ma solo l'incarico di concludere un contratto di Controparte_3 trasporto, con la conseguenza che quest'ultima deve ritenersi aver svolto esclusivamente il ruolo di mandatario, avendo la medesima organizzato la spedizione e agito come mera mandataria. L'art. 2 delle condizioni generali di contratto (Definizioni) specifica che è “il soggetto che riceve CP_1 il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto”; il successivo art. 4 prevede che (…) provvederà a stipulare il contratto di trasporto (…) agendo quale spedizioniere e CP_1 non già quale spedizioniere-vettore”; il successivo art. 12 dispone, altresì, che non è CP_1 responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto”.
Da una interpretazione letterale del contratto emerge chiaramente che non fosse CP_1 responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, con la conseguenza che, in forza della richiamata giurisprudenza, la domanda svolta dall'attrice nei confronti di deve essere rigettata, non potendosi ritenere quest'ultima Controparte_1 responsabile del trasporto effettuato da una terza società.
Va, d'altronde, evidenziato che la stessa all'esito della eccezione della convenuta, non Pt_1 ha specificamente indicato diversi elementi indiziari dai quali poter desumere l'acquisizione da parte di degli obblighi del vettore, avendo l'attrice insistito nella condanna Controparte_1 di quest'ultimo al risarcimento del danno solo per culpa in eligendo, la quale appare, invero, generica, non avendo la parte specificamente indicato concrete ragioni dalle quali possa emergere tale responsabilità della convenuta.
Tanto premesso e passando ad analizzare la posizione della terza chiamata la CP_2 domanda attrice va rigettata per l'assorbente ragione che non emerge in atti prova dei lamentati danni, ovvero che i medesimi siano riconducibili ad un errato trasporto della merce. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, preliminarmente, osservato che la società attrice ha così quantificato nell'atto di citazione il danno subito: € 15.000,00 per costi di imballaggio;
€ 5.250,00 corrisposti alla ID HW a titolo di penale per il mancato trasporto della merce;
€ 4.282,20 per i nuovi costi di trasporto effettuato con nuovo vettore;
€ 4.000,00 per i nuovi costi sostenuti per preparazione e trasporto di altri 21 pallet di formaggio;
€ 15.000,00 per danni morali e all'immagine.
Tanto premesso, va, in primo luogo, evidenziato che il legale rappresentante della in Pt_3 sede di operazioni peritali, ha dichiarato che “dopo una analisi microbiologica, la merce risultando ancora idonea al consumo umano è stata venduta”; alla luce della dichiarazione dell'attrice ritiene il presente Giudice che il danno non può quantificarsi prendendo in riferimento il valore della merce ovvero gli ulteriori costi di confezionamento e di nuova spedizione della medesima (quantificati dalla parte nell'importo di € 8.282,00), non ritenendosi sussistente un nesso causale tra l'eventuale comportamento inadempiente del vettore e i costi sostenuti dall'attrice per provvedere ad una nuova consegna della merce, anche in assenza di specifiche allegazioni della parte in ordine al prezzo della nuova vendita effettuata.
Il danno non può, altresì, quantificarsi nell'importo di € 15.000,00 richiesto dall'attrice a titolo di
“costi d'imballaggio”, non avendo la parte offerto idonea prova di aver sopportato un tale costo, nonostante la specifica eccezione svolta sul punto dalla società convenuta. Il danno non può, altresì, quantificarsi nell'importo (richiesto solo a seguito della svolta c.t.u.) di € 3.599,00, non emergendo in atti l'avvenuto pagamento di tale somma da parte dell'attrice a titolo di spese di trasporto per il rientro della merce.
Per quanto riguarda, infine, l'importo di € 5.250,00, l'attrice, pur avendo allegato documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tale importo nei confronti di ID HW, non ha offerto prova che il medesimo sia stato svolto a titolo di penale per mancata consegna della merce. Va, infatti, osservato che l'attrice ha depositato in atti una (presunta) fattura non redatta in lingua italiana e che – considerata anche l'espressa contestazione della convenuta (pag. 6 della coparsa di costituzione: “Euro 5.250,00, asseritamente corrisposti da al destinatario Pt_1 svizzero ID per il mancato trasporto da Nogarole alla Svizzera. Anche in questo caso l'attrice compie addebiti generici che non consentono di qualificare a che titolo svolga simile domande. Gli allegati 7 e 8 prodotti a supporto da sono incomprensibili e non è possibile ricondurre gli Pt_1 stessi al trasporto oggetto di causa”) e della terza chiamata (pag. 6 della comparsa: “3.250,00 euro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
che si asseriscono essere stati corrisposti alla ID, destinatario svizzero per il mancato trasporto a
Verona alla Svizzera. Anche in questa circostanza gli addebiti di cui parla l'attrice sono generici in quanto non consentono di qualificare a che titolo faccia queste domande. Di fatti gli allegati 7 e 8 prodotti in giudizio dall' attrice sono incomprensibili, non si riesce a ricondurli al trasporto oggetto del giudizio e presentano delle date non coincidenti”) – non può ritenersi idonea prova in ordine alla causale del pagamento effettuato. Deve, infatti, osservarsi che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, che possono essere redatti in lingua straniera, non accompagnata da traduzione scritta, essendo facoltà del Giudice di procedere alla nomina di un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c. La giurisprudenza ha, però, ritenuto che – pur essendo la facoltà di nominare un traduttore espressione di un potere discrezionale del Giudice istruttore, della quale può farsi a meno allorché quest'ultimo conosca la lingua del documento ovvero la parte avversa a quella che lo ha prodotto concordi sulla traduzione del contenuto dello stesso – il Giudice, al fine di consentire la regolare acquisizione del documento al giudizio, non può disporne la traduzione d'ufficio, potendo a ciò procedete solamente qualora la parte interessata ne faccia regolare istanza, non potendo in tal caso fondare l'eventuale diniego sulla mera omessa allegazione della traduzione giurata ai sensi dell'art. 123 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I,
21/11/1996, n. 10268, per la quale “la parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrre anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice - che non conosca detta lingua - disporre d'ufficio la traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata”; conf.
Cassazione civile sez. lav., 17/12/1994, n. 10831, nonché la più recente Cassazione civile sez. lav.,
04/01/2017, n. 76; v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Firenze, sez. II, 18.01.2019, n.
102; Tribunale Frosinone, 30.04.2018, n. 412; Corte d'Appello Palermo, sez. II, 11.06.2020, n.
889).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha formulato istanza di nomina di un traduttore né ha provveduto a depositare una traduzione giurata del predetto documento, con conseguente inutilizzabilità del medesimo.
Passando ad analizzare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il danno non patrimoniale è risarcibile laddove “non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”
(Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n. 15349; conf. Cassazione civ., sez. VI, 16 novembre 2017,
n. 27229, la quale, nel richiamare Cassazione civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26792, afferma che “deve escludersi che il danno c.d. esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno
“sconvolgimento esistenziale” bensì del mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle “abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita”, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 20/02/2020, n. 3707), ribadendo che è onere del danneggiato fornire la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (Cassazione civile, sez. III,
06/07/2018, n. 17724, per il quale “spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti”; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Napoli, sez. II, 23/07/2020, n. 5290).
Non pare superfluo ricordare che l'onere probatorio gravante sul danneggiato deve considerarsi operante anche in caso di liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone, in ogni caso, che il pregiudizio subito dal danneggiato sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (in questo senso Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2358, per la quale “se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione”; conf. Cass. Civ., 30.10.2020, n. 24146, la quale ha affermato che “alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché
l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (…); il danno all'immagine (…) non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018)”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, ritiene il presente Giudice che non può ritenersi nel caso di specie sufficientemente allegata e provata l'esistenza di un danno non patrimoniale che l'attrice avrebbe sofferto.
L'attrice ha, infatti, genericamente richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, senza ulteriormente allegare l'esistenza di concrete circostanze dalle quali poter desumere l'effettiva sussistenza di un danno morale o all'immagine, non avendo la medesima indicato elementi indiziari utili dai quali poter desumere l'esistenza del paventato danno.
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice che il danno subito dall'opponente per l'allegato comportamento della opposta non appare adeguatamente provato tramite presunzioni, essendo le affermazioni in ordine ai presunti danni non patrimoniali generiche, senza allegazione di concrete circostanze dalle quali poter deduttivamente ricavare per presunzioni l'effettiva sussistenza del danno patito secondo il disposto di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la medesima deve essere accolta, in assenza di specifiche contestazioni svolte dall'attrice e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale la fattura commerciale, laddove non sia contestato il rapporto negoziale tra le parti, può costituire un valido elemento di prova (e non un mero indizio) quanto alla prestazione eseguita, nel caso in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 maggio
2018, n. 11736; Cassazione civ., sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371).
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura del giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che la l'attrice deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della società convenuta e della terza chiamata.
Per gli stessi motivi anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vengono posti definitivamente a carico della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da unipersonale contro e con la chiamata in Parte_2 Controparte_1 causa di nel procedimento n. 6741/2015 R.G., così dispone: CP_2
1. Rigetta le domande svolte da parte attrice;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna unipersonale al pagamento nei suoi confronti dell'importo Parte_1 di € 5.233,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna unipersonale al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, liquidate in € 518,00 per spese vive ed € 7.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
4. condanna unipersonale al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_2 delle spese di giudizio, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
5. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico della società attrice.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina in data 1 luglio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6741/2015 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 4 marzo 2025, promossa da unipersonale (p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Romano, attrice contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Totaro e Natale Arena, convenuta
e con la chiamata in causa di
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Antonino Alessi. terza chiamata avente ad oggetto: spedizione – trasporto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2015, la Parte_1 unipersonale ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 43.532,20 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del contratto di spedizione di merci stipulato tra le parti.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha esposto: di aver concluso, in data 15 maggio 2015, con un contratto di spedizione avente ad oggetto il trasporto di 21 pallets di Controparte_3 formaggio con destinazione finale la ID HW in Svizzera (tramite la sua piattaforma logistica italiana Papp di Nogarole Rocca in provincia di Verona) e l'organizzazione delle pratiche relative TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
alle operazioni doganali;
di aver concordato che il carico di merce viaggiasse ad una temperatura controllata di + 4 C°; che il destinatario della merce aveva riscontrato, al momento dell'arrivo del carico e a seguito di un controllo a campione sui formaggi analizzati, la non conformità della temperatura (risultata essere di 10.7 °C) rispetto a quella stabilita per il trasporto della merce;
che la merce veniva, pertanto, riconsegnata al mittente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 febbraio 2017, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. In particolare, la società convenuta ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il suo ruolo di spedizioniere, e ha chiesto la chiamata in causa del vettore PNR s.r.l.s., quale unico soggetto da ritenersi responsabile;
in merito al quantum della pretesa la convenuta ha evidenziato la sussistenza dei limiti risarcitori di cui all'art. 1696, comma 2,
c.c.; infine, ha proposto, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di controparte al pagamento delle fatture rimaste insolute e precisamente: fattura n. V218412 del 3/6/2015 per un importo di € 1.634,80 e fattura n. V471146 del 27/11/2015 per un importo di € 3.599,00.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del 31 agosto
2018, si è costituita in giudizio PNR s.r.l.s., la quale ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata da parte convenuta e, nel merito, ha contestato la domanda attorea, evidenziando il difetto di prova sia in merito all'an che al quantum della pretesa, richiamando, in ogni caso, i limiti risarcitori di cui all'art. 1696, comma 2, c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e svolta l'attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 4 marzo 2025 ha assunto la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda svolta da deve essere rigettata. Parte_2
Deve, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta da parte convenuta e da parte della terza chiamata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la parte che eccepisca l'incompetenza per territorio derogabile deve effettuare una contestazione specifica e completa della competenza territoriale del
Giudice adito con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi della competenza e con riferimento ai fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche nonché, in caso di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
cause relative a diritti di obbligazione, ai fori speciali previsti alternativamente (cfr. Cassazione civ., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17374). Per quanto qui di interesse, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cassazione civile sez. VI, 07/8/2018, n. 20597; conf. Cassazione civile sez. II, 08/11/2022,
n. 32850; Cassazione civile sez. VI, 11/12/2014, n. 26094; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Milano sez. I, 30/08/2022, n. 2801; Tribunale Ancona sez. I, 28/02/2022, n. 300).
Ebbene, nel caso di specie, la ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Messina limitatamente alla propria sede legale e in ordine al luogo di esecuzione dell'obbligazione, senza specifica indicazione in ordine all'inesistenza di ulteriori stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio nel luogo del Tribunale adito, con la conseguenza che l'eccezione deve ritenersi incompleta, non avendo la convenuta specificamente escluso la competenza del Tribunale adito (di Messina) secondo gli altri criteri previsti dall'art. 19 c.p.c.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di competenza territoriale avanzata da parte convenuta in forza dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto di spedizione (competenza esclusiva del foro di
Milano), costituendo la medesima una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., con la conseguenza che la medesima deve ritenersi inefficace in assenza di sua sottoscrizione specifica e separata da parte del cliente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/04/2019, n. 9788).
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di titolarità passiva svolta da parte della società convenuta.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (così le sentenze 13 agosto 1997, n. 7556, 6 agosto 2004, n.
15186, e 14 febbraio 2005, n. 2898). Tale accertamento dovrà essere compiuto assumendo come punto di partenza il contenuto del contratto” (Cassazione civile sez. III, 20/06/2014, n. 14089).
Nel caso di specie, dal contratto emerge chiaramente che la non ha affidato alla Pt_1
l'esecuzione del trasporto, ma solo l'incarico di concludere un contratto di Controparte_3 trasporto, con la conseguenza che quest'ultima deve ritenersi aver svolto esclusivamente il ruolo di mandatario, avendo la medesima organizzato la spedizione e agito come mera mandataria. L'art. 2 delle condizioni generali di contratto (Definizioni) specifica che è “il soggetto che riceve CP_1 il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto”; il successivo art. 4 prevede che (…) provvederà a stipulare il contratto di trasporto (…) agendo quale spedizioniere e CP_1 non già quale spedizioniere-vettore”; il successivo art. 12 dispone, altresì, che non è CP_1 responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto”.
Da una interpretazione letterale del contratto emerge chiaramente che non fosse CP_1 responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, con la conseguenza che, in forza della richiamata giurisprudenza, la domanda svolta dall'attrice nei confronti di deve essere rigettata, non potendosi ritenere quest'ultima Controparte_1 responsabile del trasporto effettuato da una terza società.
Va, d'altronde, evidenziato che la stessa all'esito della eccezione della convenuta, non Pt_1 ha specificamente indicato diversi elementi indiziari dai quali poter desumere l'acquisizione da parte di degli obblighi del vettore, avendo l'attrice insistito nella condanna Controparte_1 di quest'ultimo al risarcimento del danno solo per culpa in eligendo, la quale appare, invero, generica, non avendo la parte specificamente indicato concrete ragioni dalle quali possa emergere tale responsabilità della convenuta.
Tanto premesso e passando ad analizzare la posizione della terza chiamata la CP_2 domanda attrice va rigettata per l'assorbente ragione che non emerge in atti prova dei lamentati danni, ovvero che i medesimi siano riconducibili ad un errato trasporto della merce. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, preliminarmente, osservato che la società attrice ha così quantificato nell'atto di citazione il danno subito: € 15.000,00 per costi di imballaggio;
€ 5.250,00 corrisposti alla ID HW a titolo di penale per il mancato trasporto della merce;
€ 4.282,20 per i nuovi costi di trasporto effettuato con nuovo vettore;
€ 4.000,00 per i nuovi costi sostenuti per preparazione e trasporto di altri 21 pallet di formaggio;
€ 15.000,00 per danni morali e all'immagine.
Tanto premesso, va, in primo luogo, evidenziato che il legale rappresentante della in Pt_3 sede di operazioni peritali, ha dichiarato che “dopo una analisi microbiologica, la merce risultando ancora idonea al consumo umano è stata venduta”; alla luce della dichiarazione dell'attrice ritiene il presente Giudice che il danno non può quantificarsi prendendo in riferimento il valore della merce ovvero gli ulteriori costi di confezionamento e di nuova spedizione della medesima (quantificati dalla parte nell'importo di € 8.282,00), non ritenendosi sussistente un nesso causale tra l'eventuale comportamento inadempiente del vettore e i costi sostenuti dall'attrice per provvedere ad una nuova consegna della merce, anche in assenza di specifiche allegazioni della parte in ordine al prezzo della nuova vendita effettuata.
Il danno non può, altresì, quantificarsi nell'importo di € 15.000,00 richiesto dall'attrice a titolo di
“costi d'imballaggio”, non avendo la parte offerto idonea prova di aver sopportato un tale costo, nonostante la specifica eccezione svolta sul punto dalla società convenuta. Il danno non può, altresì, quantificarsi nell'importo (richiesto solo a seguito della svolta c.t.u.) di € 3.599,00, non emergendo in atti l'avvenuto pagamento di tale somma da parte dell'attrice a titolo di spese di trasporto per il rientro della merce.
Per quanto riguarda, infine, l'importo di € 5.250,00, l'attrice, pur avendo allegato documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tale importo nei confronti di ID HW, non ha offerto prova che il medesimo sia stato svolto a titolo di penale per mancata consegna della merce. Va, infatti, osservato che l'attrice ha depositato in atti una (presunta) fattura non redatta in lingua italiana e che – considerata anche l'espressa contestazione della convenuta (pag. 6 della coparsa di costituzione: “Euro 5.250,00, asseritamente corrisposti da al destinatario Pt_1 svizzero ID per il mancato trasporto da Nogarole alla Svizzera. Anche in questo caso l'attrice compie addebiti generici che non consentono di qualificare a che titolo svolga simile domande. Gli allegati 7 e 8 prodotti a supporto da sono incomprensibili e non è possibile ricondurre gli Pt_1 stessi al trasporto oggetto di causa”) e della terza chiamata (pag. 6 della comparsa: “3.250,00 euro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
che si asseriscono essere stati corrisposti alla ID, destinatario svizzero per il mancato trasporto a
Verona alla Svizzera. Anche in questa circostanza gli addebiti di cui parla l'attrice sono generici in quanto non consentono di qualificare a che titolo faccia queste domande. Di fatti gli allegati 7 e 8 prodotti in giudizio dall' attrice sono incomprensibili, non si riesce a ricondurli al trasporto oggetto del giudizio e presentano delle date non coincidenti”) – non può ritenersi idonea prova in ordine alla causale del pagamento effettuato. Deve, infatti, osservarsi che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, che possono essere redatti in lingua straniera, non accompagnata da traduzione scritta, essendo facoltà del Giudice di procedere alla nomina di un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c. La giurisprudenza ha, però, ritenuto che – pur essendo la facoltà di nominare un traduttore espressione di un potere discrezionale del Giudice istruttore, della quale può farsi a meno allorché quest'ultimo conosca la lingua del documento ovvero la parte avversa a quella che lo ha prodotto concordi sulla traduzione del contenuto dello stesso – il Giudice, al fine di consentire la regolare acquisizione del documento al giudizio, non può disporne la traduzione d'ufficio, potendo a ciò procedete solamente qualora la parte interessata ne faccia regolare istanza, non potendo in tal caso fondare l'eventuale diniego sulla mera omessa allegazione della traduzione giurata ai sensi dell'art. 123 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I,
21/11/1996, n. 10268, per la quale “la parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrre anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice - che non conosca detta lingua - disporre d'ufficio la traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata”; conf.
Cassazione civile sez. lav., 17/12/1994, n. 10831, nonché la più recente Cassazione civile sez. lav.,
04/01/2017, n. 76; v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Firenze, sez. II, 18.01.2019, n.
102; Tribunale Frosinone, 30.04.2018, n. 412; Corte d'Appello Palermo, sez. II, 11.06.2020, n.
889).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha formulato istanza di nomina di un traduttore né ha provveduto a depositare una traduzione giurata del predetto documento, con conseguente inutilizzabilità del medesimo.
Passando ad analizzare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il danno non patrimoniale è risarcibile laddove “non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”
(Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n. 15349; conf. Cassazione civ., sez. VI, 16 novembre 2017,
n. 27229, la quale, nel richiamare Cassazione civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26792, afferma che “deve escludersi che il danno c.d. esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno
“sconvolgimento esistenziale” bensì del mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle “abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita”, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 20/02/2020, n. 3707), ribadendo che è onere del danneggiato fornire la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (Cassazione civile, sez. III,
06/07/2018, n. 17724, per il quale “spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti”; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Napoli, sez. II, 23/07/2020, n. 5290).
Non pare superfluo ricordare che l'onere probatorio gravante sul danneggiato deve considerarsi operante anche in caso di liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone, in ogni caso, che il pregiudizio subito dal danneggiato sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (in questo senso Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2358, per la quale “se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione”; conf. Cass. Civ., 30.10.2020, n. 24146, la quale ha affermato che “alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché
l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (…); il danno all'immagine (…) non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018)”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, ritiene il presente Giudice che non può ritenersi nel caso di specie sufficientemente allegata e provata l'esistenza di un danno non patrimoniale che l'attrice avrebbe sofferto.
L'attrice ha, infatti, genericamente richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, senza ulteriormente allegare l'esistenza di concrete circostanze dalle quali poter desumere l'effettiva sussistenza di un danno morale o all'immagine, non avendo la medesima indicato elementi indiziari utili dai quali poter desumere l'esistenza del paventato danno.
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice che il danno subito dall'opponente per l'allegato comportamento della opposta non appare adeguatamente provato tramite presunzioni, essendo le affermazioni in ordine ai presunti danni non patrimoniali generiche, senza allegazione di concrete circostanze dalle quali poter deduttivamente ricavare per presunzioni l'effettiva sussistenza del danno patito secondo il disposto di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la medesima deve essere accolta, in assenza di specifiche contestazioni svolte dall'attrice e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale la fattura commerciale, laddove non sia contestato il rapporto negoziale tra le parti, può costituire un valido elemento di prova (e non un mero indizio) quanto alla prestazione eseguita, nel caso in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 maggio
2018, n. 11736; Cassazione civ., sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371).
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura del giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che la l'attrice deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della società convenuta e della terza chiamata.
Per gli stessi motivi anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vengono posti definitivamente a carico della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da unipersonale contro e con la chiamata in Parte_2 Controparte_1 causa di nel procedimento n. 6741/2015 R.G., così dispone: CP_2
1. Rigetta le domande svolte da parte attrice;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna unipersonale al pagamento nei suoi confronti dell'importo Parte_1 di € 5.233,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna unipersonale al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, liquidate in € 518,00 per spese vive ed € 7.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
4. condanna unipersonale al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_2 delle spese di giudizio, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
5. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico della società attrice.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina in data 1 luglio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli