Decreto presidenziale 26 novembre 2022
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Bravaccio, Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di accertamento di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ed acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, notificata in data 4.8.2022; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa -OMISSIS- Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresentano i ricorrenti che con l’Ordinanza n.-OMISSIS-del 10.6.2020 il Comune di Poggiomarino ha ingiunto al signor -OMISSIS-la demolizione dell’immobile abusivo rinvenuto all’interno del fondo di sua proprietà.
Tuttavia, la medesima ordinanza di demolizione non venne mai notificata alla signora-OMISSIS-, comproprietaria del suolo insieme al signor-OMISSIS-.
Successivamente, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine monitorio in precedenza impartito, il Comune di Poggiomarino ha notificato il provvedimento di acquisizione qui impugnato, emesso sempre nei soli confronti del signor-OMISSIS-.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la illegittimità per provvedimento acquisitivo per violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 e per eccesso di potere per diversi profili.
I ricorrenti evidenziano che l’acquisizione al patrimonio, è una sanzione reale, destinata a produrre effetti anche nei confronti di tutti i proprietari del bene.
Ed infatti, il proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'abuso (o comunque a subire le conseguenze della demolizione), solo ove abbia avuto conoscenza dell’abuso, è posto nelle condizioni di attivarsi al fine di ripristinare la legalità violata a mezzo dell'intervento abusivo non direttamente a lui ascrivibile.
Per questa ragione, si rende doverosa e necessaria la notifica da parte dell’amministrazione dell’ordinanza di ripristino nei confronti di tutti i proprietari dell’immobile, direttamente colpiti dalla sanzione che determina la perdita della proprietà.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 sotto un diverso profilo.
L’ordinanza gravata ha disposto non solo l’acquisizione della costruzione abusiva e dell’area di sedime, ma anche l’acquisizione della superficie ulteriore, corrispondente all’intera superficie delle particelle -OMISSIS-e -OMISSIS-, senza motivare quale sia l’interesse pubblico alla base di tale determinazione.
4. Si è costituito il Comune intimato difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. Il ricorso è fondato.
In primo luogo, la qualità di comproprietario della signora-OMISSIS-risulta dalle visure catastali, dall’atto di matrimonio e dalla visura ipotecaria prodotti in giudizio; documenti che il Collegio ritiene pienamente comprovanti della sua legittimazione e utili a definire il giudizio.
In secondo luogo, non è contestato, per assenza di specifiche obiezioni sul punto da parte dell'amministrazione resistente che non ha smentito, sia la situazione di comproprietà dell’immobile che il fatto che l'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-e il successivo verbale di inottemperanza non fossero stati notificati alla signora -OMISSIS-
Tale circostanza, in base all'art. 31 del d.P.R. 380/2001, impedisce il perfezionamento dell'effetto acquisitivo al patrimonio comunale, che presuppone la regolare notifica dell'ingiunzione a demolire a tutti i comproprietari dell'immobile.
5.1 Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che la notifica dell'ordine di demolizione a tutti i comproprietari costituisce presupposto imprescindibile per l'adozione del successivo provvedimento di acquisizione: "affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica. Con la sanzione dell'acquisizione inoltre si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. II, 13 novembre 2020, n. 7008; Sez. VI, 22 luglio 2022, n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642)".
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, consentendo al comproprietario di attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi privato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza. Come evidenziato dal T.A.R. Sicilia, Palermo, nella sentenza n. 3761/2023, l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione anche ad uno solo dei comproprietari dell'immobile determina l'illegittimità del successivo provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e della conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
6. Del pari è fondato il secondo motivo di ricorso.
Dall’ordinanza di demolizione viene in evidenza che le opere abusive insistono, per una estensione di circa 68 mq, sulla particella -OMISSIS-.
Di contro, il provvedimento impugnato dispone la acquisizione anche della particella -OMISSIS-e, tuttavia, non specifica, con adeguata motivazione, le ragioni che giustificano anche l’acquisizione dell’area ulteriore.
7. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di acquisizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
LA Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA Fontana | GI Di IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.