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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 448/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 202400200039300031258989 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 448 / 2025 la sig.ra Ricorrente_1 da IC (NA), assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava al Indirizzo_2, come da delega in atti, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2024 0020039300031258989 notificatole da Municipia s.p.a in data 03.05.2025 al fine di recuperare 760.8 Euro sul presunto mancato pagamento della tassa Automobilistica relativa al periodo d'imposta 2018 ed inerente le autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2 oltre ancora Targa_3.
L'odierna reclamante eccepiva:
- Prescrizione delle tasse automobilistiche in violazione dell'art. 5 del D.L. 953 dell'82;
- Mancata ricezione delle notifiche degli atti prodromici dei quali viene omessa l'autorità emittente;
- Concludeva, previa sospensione degli atti per gravi motivi, per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese ed onorari di lite da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Controdeduceva a tale assunto parte resistente ritenendo che alla ricorrente sono stati regolarmente notificati gli atti prodromici dell'atto ingiuntivo in oggetto e gli avvisi d'accertamento, infatti, sarebbero stati ritualmente notificati nei termini di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito in Legge n.
53/83, mediante consegna a Banca_1/casella pec entro il termine: del 31 dicembre 2021 per l'anno d'imposta 2018, per cui il credito vantato dalla Regione, e le relative azioni accertative e notificatorie, non risultano prescritte, come l'articolo precitato dispone: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.”
Inoltre, si ribadisce che nell'ambito tributario, vige un principio in tema di tasse automobilistiche, al relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) deve applicarsi la disposizione dell'art. 163 primo comma della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) secondo la quale il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e pertanto anche la notificazione dell'ingiunzione è avvenuta nei termini di legge previsti.
Gli atti prodromici notificati il 09.02.2022 sono divenuti definitivi il 10.04.2022 e l'atto prodromico notificato il 12.01.2022 è divenuto definitivo il 22.03.2025 e pertanto la notificazione dell'Ingiunzione di riferimento è stata spedita e notificata entro il 31.12.2025, quindi entro il terzo anno in cui l'atto è divenuto definitivo
Pertanto, la pretesa tributaria è corretta
La Corte, nella funzione di Giudice Monocratico;
- Sciolta la riserva;
- Letto il ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
- Considerato che la prescrizione della tasse automobilistiche , di cui all'art. 5 del D.L. 953 dell'82, si è maturata – nel caso di specie – nel 2021 e che nel medesimo anno a mezzo PEC è stata ingiunta la corresponsione del dovuto alla Regione Molise per l'anno d'imposta 2018, superando ogni ipotetica carenza di avvisi o notifica di atti prodromici mancanti;
- Assorbita ogni istanza, eccezione od obiezione, nulla escluso, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso, conferma il provvedimento impugnato e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in € 300,00 oltre spese generali nella misura del
15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni
Così deciso in Campobasso, lì 09.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 448/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 202400200039300031258989 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 448 / 2025 la sig.ra Ricorrente_1 da IC (NA), assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava al Indirizzo_2, come da delega in atti, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2024 0020039300031258989 notificatole da Municipia s.p.a in data 03.05.2025 al fine di recuperare 760.8 Euro sul presunto mancato pagamento della tassa Automobilistica relativa al periodo d'imposta 2018 ed inerente le autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2 oltre ancora Targa_3.
L'odierna reclamante eccepiva:
- Prescrizione delle tasse automobilistiche in violazione dell'art. 5 del D.L. 953 dell'82;
- Mancata ricezione delle notifiche degli atti prodromici dei quali viene omessa l'autorità emittente;
- Concludeva, previa sospensione degli atti per gravi motivi, per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese ed onorari di lite da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Controdeduceva a tale assunto parte resistente ritenendo che alla ricorrente sono stati regolarmente notificati gli atti prodromici dell'atto ingiuntivo in oggetto e gli avvisi d'accertamento, infatti, sarebbero stati ritualmente notificati nei termini di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito in Legge n.
53/83, mediante consegna a Banca_1/casella pec entro il termine: del 31 dicembre 2021 per l'anno d'imposta 2018, per cui il credito vantato dalla Regione, e le relative azioni accertative e notificatorie, non risultano prescritte, come l'articolo precitato dispone: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.”
Inoltre, si ribadisce che nell'ambito tributario, vige un principio in tema di tasse automobilistiche, al relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) deve applicarsi la disposizione dell'art. 163 primo comma della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) secondo la quale il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e pertanto anche la notificazione dell'ingiunzione è avvenuta nei termini di legge previsti.
Gli atti prodromici notificati il 09.02.2022 sono divenuti definitivi il 10.04.2022 e l'atto prodromico notificato il 12.01.2022 è divenuto definitivo il 22.03.2025 e pertanto la notificazione dell'Ingiunzione di riferimento è stata spedita e notificata entro il 31.12.2025, quindi entro il terzo anno in cui l'atto è divenuto definitivo
Pertanto, la pretesa tributaria è corretta
La Corte, nella funzione di Giudice Monocratico;
- Sciolta la riserva;
- Letto il ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
- Considerato che la prescrizione della tasse automobilistiche , di cui all'art. 5 del D.L. 953 dell'82, si è maturata – nel caso di specie – nel 2021 e che nel medesimo anno a mezzo PEC è stata ingiunta la corresponsione del dovuto alla Regione Molise per l'anno d'imposta 2018, superando ogni ipotetica carenza di avvisi o notifica di atti prodromici mancanti;
- Assorbita ogni istanza, eccezione od obiezione, nulla escluso, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso, conferma il provvedimento impugnato e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in € 300,00 oltre spese generali nella misura del
15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni
Così deciso in Campobasso, lì 09.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO