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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5935 /2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CAPUTO FRANCESCO PAOLO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1
RESISTENTE
oggetto: Opposizione postumi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di avere lavorato come montatore metalmeccanico;
di avere sviluppato malattia professionale di ernia discale con disturbi trofico-sensitivi persistenti e deficit uditivo bilaterale parziale grave;
di avere ottenuto per dette malattia le percentuali rispettivamente del 10% e del 6%.
CP_ Ha, pertanto, proposto opposizione a dette valutazioni dell' chiedendo il riconoscimento della maggiore percentuale del 25% per l'ernia discale e del 20% per il deficit uditivo.
Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Possono ritenersi innanzitutto pacifiche le malattie professionali di cui al ricorso, essendo in contestazione solo la quantificazione del danno biologico derivante. Per_ La relazione di CTU a firma della dr. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“ernia discale L4-L5 e L5-S1 in esiti di emilaminectomia sin., complicata da radicolopatia periferica con cervicoartrosi ed ernia discale C5-C6 e protusione discale C6-C7; ipoacusia bilaterale neurosensoriale sulle frequenze acute da trauma acustico cronico”.
Per dette patologie ha quantificato il danno biologico nella misura complessiva del 17% (12% per l'ernia discale;
6,31% per l'ipoacusia), con decorrenza dall'aggravamento/opposizione.
CP_ L' in sede di note di trattazione ha dedotto la congruità della valutazione.
Le conclusioni cui giunge il nominato ctu risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono condividersi e porsi a fondamento della decisione.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, dovendosi riconoscere al ricorrente, per le predette malattie professionali, la percentuale complessiva del 17% dalla opposizione ovvero nella misura del 12% CP_ per l'ernia e del 6,31, con condanna dell' al pagamento della differenza della relativa rendita per l'unificazione spettante con decorrenza dalla opposizione, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso in relazione alla percentuale accertata, sono compensate nella misura della metà, seguendo parte residua il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo;
le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato il 20/07/2022, nella causa iscritta al n. 5935/2022 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara spettare al ricorrente per la malattia professionale dell'ernia discale la percentuale di danno biologico nella del 12% e per la ipoacusia la percentuale del 6,31%, con percentuale complessiva del 17%, CP_ con condanna dell' al pagamento della differenza della relativa rendita spettante con decorrenza dalla opposizione, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
-dichiara compensate per metà le spese di lite, condannando l' al pagamento delle spese di lite CP_1 residue, liquidate in complessive € 800,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e CP_ Cpa come per legge, con distrazione;
spese di CTU, liquidate in atti, definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5935 /2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CAPUTO FRANCESCO PAOLO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1
RESISTENTE
oggetto: Opposizione postumi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di avere lavorato come montatore metalmeccanico;
di avere sviluppato malattia professionale di ernia discale con disturbi trofico-sensitivi persistenti e deficit uditivo bilaterale parziale grave;
di avere ottenuto per dette malattia le percentuali rispettivamente del 10% e del 6%.
CP_ Ha, pertanto, proposto opposizione a dette valutazioni dell' chiedendo il riconoscimento della maggiore percentuale del 25% per l'ernia discale e del 20% per il deficit uditivo.
Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Possono ritenersi innanzitutto pacifiche le malattie professionali di cui al ricorso, essendo in contestazione solo la quantificazione del danno biologico derivante. Per_ La relazione di CTU a firma della dr. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“ernia discale L4-L5 e L5-S1 in esiti di emilaminectomia sin., complicata da radicolopatia periferica con cervicoartrosi ed ernia discale C5-C6 e protusione discale C6-C7; ipoacusia bilaterale neurosensoriale sulle frequenze acute da trauma acustico cronico”.
Per dette patologie ha quantificato il danno biologico nella misura complessiva del 17% (12% per l'ernia discale;
6,31% per l'ipoacusia), con decorrenza dall'aggravamento/opposizione.
CP_ L' in sede di note di trattazione ha dedotto la congruità della valutazione.
Le conclusioni cui giunge il nominato ctu risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono condividersi e porsi a fondamento della decisione.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, dovendosi riconoscere al ricorrente, per le predette malattie professionali, la percentuale complessiva del 17% dalla opposizione ovvero nella misura del 12% CP_ per l'ernia e del 6,31, con condanna dell' al pagamento della differenza della relativa rendita per l'unificazione spettante con decorrenza dalla opposizione, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso in relazione alla percentuale accertata, sono compensate nella misura della metà, seguendo parte residua il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo;
le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato il 20/07/2022, nella causa iscritta al n. 5935/2022 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara spettare al ricorrente per la malattia professionale dell'ernia discale la percentuale di danno biologico nella del 12% e per la ipoacusia la percentuale del 6,31%, con percentuale complessiva del 17%, CP_ con condanna dell' al pagamento della differenza della relativa rendita spettante con decorrenza dalla opposizione, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
-dichiara compensate per metà le spese di lite, condannando l' al pagamento delle spese di lite CP_1 residue, liquidate in complessive € 800,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e CP_ Cpa come per legge, con distrazione;
spese di CTU, liquidate in atti, definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro