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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8064/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
"Società_2" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 588/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003SC184 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla tassazione della sentenza civile n. 184/2022 pronunciata dal
Tribunale di Benevento, nell'ambito di un contenzioso locatizio tra la società odierna appellata, " Società_2 Sas", e la conduttrice "Società_3 di Nominativo_1".
Il Tribunale di Benevento, definendo il giudizio civile avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per morosità
e le conseguenti opposizioni, ha emesso un provvedimento giurisdizionale complesso, recante diverse statuizioni di condanna a carico della parte locatrice e in favore della conduttrice uscente.
Dalla disamina degli atti del fascicolo processuale e, in particolare, dal contenuto dell'atto di appello dell'Ufficio
e della sentenza impugnata , emerge che il Giudice civile ha condannato la "Società_2 Sas" al pagamento delle seguenti somme per indennità di avviamento commerciale ex art. 34 l. 292-78, risarcimento danni, restituzione di somme versate in eccedenza rispetto al deposito cauzionale.
Il provvedimento giurisdizionale, sottoposto alla formalità della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ha generato la pretesa impositiva oggetto del presente giudizio.
1.2 L'atto impositivo e la fase amministrativa
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, in sede di liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza civile, ha applicato il criterio della tassazione proporzionale. L'Ufficio, qualificando le somme sopra indicate come condanne al pagamento di somme o valori, ha applicato l'aliquota del 3% prevista dall'art. 8, tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di
Registro - TUR).
L'avviso di liquidazione n. 2022003SC0000001840004 recava originariamente una richiesta di pagamento pari ad Euro 1.919,00, comprensiva di imposta principale e interessi.1
Successivamente alla notifica dell'atto, la società contribuente ha presentato istanza di autotutela in data
03/05/2023, contestando i criteri di calcolo.
L'Ufficio, riesaminando la propria pretesa, ha emesso un provvedimento di autotutela parziale, riducendo l'importo richiesto ad Euro 1.414,00 (oltre interessi). Nonostante la riduzione, l'Agenzia ha confermato l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% sulle voci relative al deposito cauzionale, all'indennità di avviamento e al risarcimento danni, ritenendo tali somme non soggette ad IVA e, pertanto, attratte alla tassazione proporzionale di registro in virtù del principio di alternatività.
1.3 Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata
La società "Società_2 Sas" ha impugnato l'atto impositivo, come rideterminato in autotutela, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Il ricorso introduttivo si fondava su un motivo assorbente: la presunta violazione del principio di alternatività
IVA/Registro di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
La ricorrente sosteneva che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (la voce economicamente più rilevante della condanna, pari ad Euro 34.165,34) costituisse il corrispettivo di una prestazione soggetta ad IVA. A supporto di tale tesi, la società produceva documentazione attestante l'emissione di regolare fattura con applicazione dell'IVA al 22% sulla somma liquidata a titolo di indennità, sostenendo che l'avvenuto assoggettamento al tributo sul valore aggiunto dovesse comportare l'applicazione dell'imposta di registro nella sola misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
L'Ufficio argomentava che l'indennità ex art. 34 L. 392/78 ha natura risarcitoria e non corrispettiva, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 29180/2019) che la colloca "fuori ambito IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, l'erronea fatturazione da parte del contribuente non poteva vincolare l'Erario, dovendosi applicare l'imposta di registro proporzionale propria degli atti di condanna al risarcimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, con la sentenza n. 588/2024 depositata il
06/05/2024, accoglieva il ricorso della società e annullava integralmente l'avviso di liquidazione.
Il giudice di prime cure motivava la decisione rilevando che: "Dalla lettura della sentenza del Tribunale di
Benevento si rileva che l'importo calcolato dal Giudicante... è comprensivo di IVA... Nello specifico, al di là di ogni interpretazione, va rilevato come la ricorrente ha eseguito la sentenza... provvedendo al pagamento della somma a cui era stata condannata comprensiva... dell'IVA al 22%. Ne discende la fondatezza del ricorso in quanto appare in tutta evidenza che la tassazione al 3% applicata dall'Ufficio attinge anche l'importo relativo all'IVA.".
Il giudice, pur dando atto dell'orientamento di legittimità sulla natura risarcitoria dell'indennità, riteneva prevalente il dato fattuale del pagamento dell'IVA per evitare una doppia imposizione sostanziale.
1.4 L'Appello dell'Agenzia delle Entrate
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo due specifici motivi di gravame che costituiscono il thema decidendum del presente giudizio:
Violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'Ufficio censura la sentenza per aver annullato l'intero atto impositivo, nonostante il ricorso introduttivo del contribuente avesse contestato specificamente solo la tassazione dell'indennità di avviamento. Nessuna doglianza era stata mossa avverso la tassazione del deposito cauzionale (Euro 1.420,25) e del risarcimento danni (Euro 11.433,36), per i quali l'atto impositivo era ormai definitivo.
Violazione di legge (Art. 40 DPR 131/86, Art. 15 DPR 633/72, Art. 34 L. 392/78).
L'appellante contesta l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza di primo grado nel far dipendere il regime fiscale dell'indennità dal comportamento (errato) delle parti - l'emissione della fattura - anziché dalla natura giuridica dell'emolumento. L'Ufficio ribadisce che l'indennità di avviamento non è soggetta ad IVA e sconta legittimamente l'imposta di registro al 3%, come confermato dalla Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, valutate le argomentazioni delle parti e alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene l'appello dell'Agenzia delle Entrate fondato.
2.1 Sul vizio di Ultra Petita e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, l'avviso di liquidazione impugnato era un atto plurimo, contenente diverse pretese impositive autonome, sebbene formalmente unificate in un unico documento. L'Ufficio pretendeva l'imposta di registro proporzionale su tre distinte basi imponibili derivanti dalla sentenza civile:
-la restituzione del deposito cauzionale;
- il risarcimento del danno;
- l'indennità per la perdita dell'avviamento. La società "Società_2 Sas" ha incentrato la propria difesa esclusivamente sulla contestazione della tassazione applicata all'indennità di avviamento. La ricorrente ha sostenuto l'assoggettabilità ad IVA di tale specifica voce, invocando conseguentemente l'applicazione dell'imposta fissa di registro. Al contrario, il ricorso non conteneva alcuna specifica censura o argomentazione giuridica volta a contestare la legittimità dell'applicazione dell'aliquota del 3% sulle voci relative al deposito cauzionale e al risarcimento danni.
In materia tributaria, l'impugnazione parziale di un atto impositivo cumulativo comporta la definitività delle parti non impugnate (La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che "incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che annulli integralmente un avviso di accertamento (o di liquidazione) quando il contribuente ne abbia contestato solo una parte o specifici rilievi, lasciando divenire definitivi gli altri".
Per tali motivi, il primo capo della sentenza impugnata è viziato e deve essere riformato. La tassazione relativa alla restituzione del deposito cauzionale e al risarcimento danni, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, è divenuta definitiva e legittima ab origine.
In particolare, per quanto riguarda il risarcimento danni (Euro 11.433,36), si osserva che tale somma ha natura pacificamente risarcitoria e non corrispettiva, essendo volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato senza costituire il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi. Essa è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo e correttamente assoggettata all'imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
Analogamente, la condanna alla restituzione del deposito cauzionale (Euro 1.420,25), in assenza di contestazioni sulla sua funzione di garanzia o pagamento, segue il regime della tassazione proporzionale per le condanne al pagamento di somme.
2.2 Sulla natura giuridica dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
Il cuore della controversia risiede nella corretta qualificazione tributaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della Legge 392/1978. La questione giuridica si dipana lungo l'alternativa se tale indennità debba considerarsi corrispettiva, quale "prezzo" pagato per il rilascio dell'immobile (tesi del contribuente), dunque soggetta ad IVA e a registro fisso, risarcitoria: quale ristoro per il danno da perdita di clientela (tesi dell'Ufficio), dunque fuori campo IVA e soggetta a registro proporzionale.
Il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione su un criterio meramente formale quale l'avvenuta emissione della fattura con IVA da parte della società locatrice.
La natura dell'indennità di avviamento è stata a lungo dibattuta.
Un orientamento risalente tendeva a vedere in essa una sorta di corrispettivo per la riacquisizione della disponibilità del bene. Tuttavia, tale interpretazione è stata radicalmente superata.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29180 del 12 novembre 2019 , ha condotto un'analisi approfondita della fattispecie, giungendo a conclusioni che questo Collegio condivide pienamente e intende applicare. Sez. 5 - , Sentenza
n. 29180 del 12/11/2019 (Rv. 655911 - 01): “In tema di IVA, l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore dell'immobile alla cessazione del rapporto locativo a norma dell'art. 34 della l. n. 392 del 1978 è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale.
La Suprema Corte ha stabilito, quindi, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha natura corrispettiva, ma risarcitoria, e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972per assenza di nesso sinallagmatico;
funzione compensativa dell'indennità; irrilevanza del parametro di calcolo.Tale principio è stato confermato da successive pronunce, tra cui la Cassazione n.
23515 del 27 ottobre 2020 , la quale ha ribadito che, anche in sede di transazione, le somme erogate a titolo di indennità di avviamento non integrano una prestazione di servizi e scontano l'imposta di registro proporzionale, non l'IVA.
L'art. 40 del D.P.R. 131/1986 stabilisce che "per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica in misura fissa". Questo principio di alternatività mira ad evitare che la stessa ricchezza venga colpita due volte da imposte indirette sulla stessa operazione economica.
Tuttavia, il presupposto indefettibile per l'operatività dell'art. 40 è che l'operazione sia astrattamente soggetta ad IVA. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29180/2019 e n. 23515/2020 citate),
l'indennità di avviamento è un'operazione "fuori campo IVA" (o esclusa) per carenza del presupposto oggettivo
(mancanza di prestazione di servizi). Le operazioni "fuori campo IVA" non beneficiano del principio di alternatività e, se contenute in un atto scritto o in una sentenza, sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale.
Il regime tributario di un atto o di una somma liquidata in sentenza è determinato dalla legge in base alla sua intrinseca natura giuridica (art. 20 TUR), non dalla qualificazione data dalle parti o dal loro comportamento, anche se errato.
La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui: "In ipotesi di imposizione alternativa, non rileva il fatto storico della corresponsione di un tributo anziché di un altro, poiché il contribuente deve corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello derivante da considerazioni soggettive. Ne discende che l'erroneo addebito dell'Iva per un'operazione soggetta ad imposta di registro non dà diritto all'esercizio della detrazione... né esclude l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale" (Sentenza del 05/09/2014 n.
18764 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5)
In conclusione, l'operato dell'Ufficio, che ha liquidato l'imposta al 3% su tutte le voci di condanna (indennità, danni, deposito), è pertanto pienamente legittimo e conforme alla legge.
La peculiarità della questione e il pagamento dell'IVA sull'indennità, piuttosto sulla somma dovuta per registro, giustificano le compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in triforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente "Società_2 Sas",
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8064/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
"Società_2" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 588/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003SC184 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla tassazione della sentenza civile n. 184/2022 pronunciata dal
Tribunale di Benevento, nell'ambito di un contenzioso locatizio tra la società odierna appellata, " Società_2 Sas", e la conduttrice "Società_3 di Nominativo_1".
Il Tribunale di Benevento, definendo il giudizio civile avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per morosità
e le conseguenti opposizioni, ha emesso un provvedimento giurisdizionale complesso, recante diverse statuizioni di condanna a carico della parte locatrice e in favore della conduttrice uscente.
Dalla disamina degli atti del fascicolo processuale e, in particolare, dal contenuto dell'atto di appello dell'Ufficio
e della sentenza impugnata , emerge che il Giudice civile ha condannato la "Società_2 Sas" al pagamento delle seguenti somme per indennità di avviamento commerciale ex art. 34 l. 292-78, risarcimento danni, restituzione di somme versate in eccedenza rispetto al deposito cauzionale.
Il provvedimento giurisdizionale, sottoposto alla formalità della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ha generato la pretesa impositiva oggetto del presente giudizio.
1.2 L'atto impositivo e la fase amministrativa
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, in sede di liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza civile, ha applicato il criterio della tassazione proporzionale. L'Ufficio, qualificando le somme sopra indicate come condanne al pagamento di somme o valori, ha applicato l'aliquota del 3% prevista dall'art. 8, tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di
Registro - TUR).
L'avviso di liquidazione n. 2022003SC0000001840004 recava originariamente una richiesta di pagamento pari ad Euro 1.919,00, comprensiva di imposta principale e interessi.1
Successivamente alla notifica dell'atto, la società contribuente ha presentato istanza di autotutela in data
03/05/2023, contestando i criteri di calcolo.
L'Ufficio, riesaminando la propria pretesa, ha emesso un provvedimento di autotutela parziale, riducendo l'importo richiesto ad Euro 1.414,00 (oltre interessi). Nonostante la riduzione, l'Agenzia ha confermato l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% sulle voci relative al deposito cauzionale, all'indennità di avviamento e al risarcimento danni, ritenendo tali somme non soggette ad IVA e, pertanto, attratte alla tassazione proporzionale di registro in virtù del principio di alternatività.
1.3 Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata
La società "Società_2 Sas" ha impugnato l'atto impositivo, come rideterminato in autotutela, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Il ricorso introduttivo si fondava su un motivo assorbente: la presunta violazione del principio di alternatività
IVA/Registro di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
La ricorrente sosteneva che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (la voce economicamente più rilevante della condanna, pari ad Euro 34.165,34) costituisse il corrispettivo di una prestazione soggetta ad IVA. A supporto di tale tesi, la società produceva documentazione attestante l'emissione di regolare fattura con applicazione dell'IVA al 22% sulla somma liquidata a titolo di indennità, sostenendo che l'avvenuto assoggettamento al tributo sul valore aggiunto dovesse comportare l'applicazione dell'imposta di registro nella sola misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
L'Ufficio argomentava che l'indennità ex art. 34 L. 392/78 ha natura risarcitoria e non corrispettiva, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 29180/2019) che la colloca "fuori ambito IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, l'erronea fatturazione da parte del contribuente non poteva vincolare l'Erario, dovendosi applicare l'imposta di registro proporzionale propria degli atti di condanna al risarcimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, con la sentenza n. 588/2024 depositata il
06/05/2024, accoglieva il ricorso della società e annullava integralmente l'avviso di liquidazione.
Il giudice di prime cure motivava la decisione rilevando che: "Dalla lettura della sentenza del Tribunale di
Benevento si rileva che l'importo calcolato dal Giudicante... è comprensivo di IVA... Nello specifico, al di là di ogni interpretazione, va rilevato come la ricorrente ha eseguito la sentenza... provvedendo al pagamento della somma a cui era stata condannata comprensiva... dell'IVA al 22%. Ne discende la fondatezza del ricorso in quanto appare in tutta evidenza che la tassazione al 3% applicata dall'Ufficio attinge anche l'importo relativo all'IVA.".
Il giudice, pur dando atto dell'orientamento di legittimità sulla natura risarcitoria dell'indennità, riteneva prevalente il dato fattuale del pagamento dell'IVA per evitare una doppia imposizione sostanziale.
1.4 L'Appello dell'Agenzia delle Entrate
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo due specifici motivi di gravame che costituiscono il thema decidendum del presente giudizio:
Violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'Ufficio censura la sentenza per aver annullato l'intero atto impositivo, nonostante il ricorso introduttivo del contribuente avesse contestato specificamente solo la tassazione dell'indennità di avviamento. Nessuna doglianza era stata mossa avverso la tassazione del deposito cauzionale (Euro 1.420,25) e del risarcimento danni (Euro 11.433,36), per i quali l'atto impositivo era ormai definitivo.
Violazione di legge (Art. 40 DPR 131/86, Art. 15 DPR 633/72, Art. 34 L. 392/78).
L'appellante contesta l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza di primo grado nel far dipendere il regime fiscale dell'indennità dal comportamento (errato) delle parti - l'emissione della fattura - anziché dalla natura giuridica dell'emolumento. L'Ufficio ribadisce che l'indennità di avviamento non è soggetta ad IVA e sconta legittimamente l'imposta di registro al 3%, come confermato dalla Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, valutate le argomentazioni delle parti e alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene l'appello dell'Agenzia delle Entrate fondato.
2.1 Sul vizio di Ultra Petita e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, l'avviso di liquidazione impugnato era un atto plurimo, contenente diverse pretese impositive autonome, sebbene formalmente unificate in un unico documento. L'Ufficio pretendeva l'imposta di registro proporzionale su tre distinte basi imponibili derivanti dalla sentenza civile:
-la restituzione del deposito cauzionale;
- il risarcimento del danno;
- l'indennità per la perdita dell'avviamento. La società "Società_2 Sas" ha incentrato la propria difesa esclusivamente sulla contestazione della tassazione applicata all'indennità di avviamento. La ricorrente ha sostenuto l'assoggettabilità ad IVA di tale specifica voce, invocando conseguentemente l'applicazione dell'imposta fissa di registro. Al contrario, il ricorso non conteneva alcuna specifica censura o argomentazione giuridica volta a contestare la legittimità dell'applicazione dell'aliquota del 3% sulle voci relative al deposito cauzionale e al risarcimento danni.
In materia tributaria, l'impugnazione parziale di un atto impositivo cumulativo comporta la definitività delle parti non impugnate (La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che "incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che annulli integralmente un avviso di accertamento (o di liquidazione) quando il contribuente ne abbia contestato solo una parte o specifici rilievi, lasciando divenire definitivi gli altri".
Per tali motivi, il primo capo della sentenza impugnata è viziato e deve essere riformato. La tassazione relativa alla restituzione del deposito cauzionale e al risarcimento danni, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, è divenuta definitiva e legittima ab origine.
In particolare, per quanto riguarda il risarcimento danni (Euro 11.433,36), si osserva che tale somma ha natura pacificamente risarcitoria e non corrispettiva, essendo volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato senza costituire il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi. Essa è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo e correttamente assoggettata all'imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
Analogamente, la condanna alla restituzione del deposito cauzionale (Euro 1.420,25), in assenza di contestazioni sulla sua funzione di garanzia o pagamento, segue il regime della tassazione proporzionale per le condanne al pagamento di somme.
2.2 Sulla natura giuridica dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
Il cuore della controversia risiede nella corretta qualificazione tributaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della Legge 392/1978. La questione giuridica si dipana lungo l'alternativa se tale indennità debba considerarsi corrispettiva, quale "prezzo" pagato per il rilascio dell'immobile (tesi del contribuente), dunque soggetta ad IVA e a registro fisso, risarcitoria: quale ristoro per il danno da perdita di clientela (tesi dell'Ufficio), dunque fuori campo IVA e soggetta a registro proporzionale.
Il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione su un criterio meramente formale quale l'avvenuta emissione della fattura con IVA da parte della società locatrice.
La natura dell'indennità di avviamento è stata a lungo dibattuta.
Un orientamento risalente tendeva a vedere in essa una sorta di corrispettivo per la riacquisizione della disponibilità del bene. Tuttavia, tale interpretazione è stata radicalmente superata.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29180 del 12 novembre 2019 , ha condotto un'analisi approfondita della fattispecie, giungendo a conclusioni che questo Collegio condivide pienamente e intende applicare. Sez. 5 - , Sentenza
n. 29180 del 12/11/2019 (Rv. 655911 - 01): “In tema di IVA, l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore dell'immobile alla cessazione del rapporto locativo a norma dell'art. 34 della l. n. 392 del 1978 è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale.
La Suprema Corte ha stabilito, quindi, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha natura corrispettiva, ma risarcitoria, e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972per assenza di nesso sinallagmatico;
funzione compensativa dell'indennità; irrilevanza del parametro di calcolo.Tale principio è stato confermato da successive pronunce, tra cui la Cassazione n.
23515 del 27 ottobre 2020 , la quale ha ribadito che, anche in sede di transazione, le somme erogate a titolo di indennità di avviamento non integrano una prestazione di servizi e scontano l'imposta di registro proporzionale, non l'IVA.
L'art. 40 del D.P.R. 131/1986 stabilisce che "per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica in misura fissa". Questo principio di alternatività mira ad evitare che la stessa ricchezza venga colpita due volte da imposte indirette sulla stessa operazione economica.
Tuttavia, il presupposto indefettibile per l'operatività dell'art. 40 è che l'operazione sia astrattamente soggetta ad IVA. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29180/2019 e n. 23515/2020 citate),
l'indennità di avviamento è un'operazione "fuori campo IVA" (o esclusa) per carenza del presupposto oggettivo
(mancanza di prestazione di servizi). Le operazioni "fuori campo IVA" non beneficiano del principio di alternatività e, se contenute in un atto scritto o in una sentenza, sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale.
Il regime tributario di un atto o di una somma liquidata in sentenza è determinato dalla legge in base alla sua intrinseca natura giuridica (art. 20 TUR), non dalla qualificazione data dalle parti o dal loro comportamento, anche se errato.
La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui: "In ipotesi di imposizione alternativa, non rileva il fatto storico della corresponsione di un tributo anziché di un altro, poiché il contribuente deve corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello derivante da considerazioni soggettive. Ne discende che l'erroneo addebito dell'Iva per un'operazione soggetta ad imposta di registro non dà diritto all'esercizio della detrazione... né esclude l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale" (Sentenza del 05/09/2014 n.
18764 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5)
In conclusione, l'operato dell'Ufficio, che ha liquidato l'imposta al 3% su tutte le voci di condanna (indennità, danni, deposito), è pertanto pienamente legittimo e conforme alla legge.
La peculiarità della questione e il pagamento dell'IVA sull'indennità, piuttosto sulla somma dovuta per registro, giustificano le compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in triforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente "Società_2 Sas",
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.