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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7240/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Roberto Giglio e dell'avv. Girolamo Ceci;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
all'udienza del 13/11/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver svolto la sua attività lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato dal 6.3.1981 al 30.6.2021 e di aver conseguito dall' la pensione cat. FS n. 01175185 con decorrenza CP_1 1.9.2021, ha chiesto la riliquidazione della medesima pensione in ragione della maggiorazione contributiva
“prevista dalla legge dell'art. 17 della legge n. 187 del 5.5.1976 per il periodo prestato come operativo di campagna dal 12.2.1978 al 30.4.1979 (per un totale complessivo di 1 anno, 2 mesi e 19 gg)”. Questo essendo il contenuto della domanda giudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo, per converso, la giurisdizione della Corte dei Conti. Al riguardo va specificato che ai sensi dell'art. 13 R. D. 1214/1934 “La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e dei regolamenti: … giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di
1 collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”. Ai sensi dell'art. 62 del testo normativo appena citato:
“Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”. Sul punto è stato del tutto condivisibilmente argomentato che: “La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass. civ., Sez. Un., 7958/2015) e che: “Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato: "spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190). Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione" (Cass. civ., Sez. Un., 11849/2016).
2 Quanto appena esposto è stato costantemente illustrato dalle S.U. della Suprema Corte che, ad esempio, hanno osservato che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. Un., 26252/2018); “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (Cass. civ., Sez. Un., 29395/2018); “La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cass. civ., Sez. Un., 28020/2022). Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio è indiscusso tra le parti (come pure documentato) che la parte ricorrente sia stata dipendente pubblico con pensione a carico dello Stato ( ). CP_1 Tanto è stato acclarato in giurisprudenza, la Suprema Corte (sent. S.U. 7771/2009) ha difatti illustrato, con riferimento alla pensione dei dipendenti di Ferrovie dello Stato, che: <per tali lavoratori, alla stregua dei principi già enunciati da queste sezioni unite in analoghe controversie (cfr., ultimo, cass., sez. un., n. 23732 del 2006; 221 2007; 5081 2007, ord.), la devoluzione giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza, r.d. 12 luglio 1934, 1214, ex artt. 13 e 62, è rimasta immutata nonostante l'entrata vigore l. 17 maggio 1985, 210, istitutiva dell'ente ferrovie dello stato, ed anche dopo trasformazione società per azioni (verificatasi virtù delib. cipe agosto 1992, a
3 norma del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 18, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dal D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, art. 1, convertito in L. 29 gennaio 1992, n. 35). In particolare, la ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c., partecipa alla copertura del fabbisogno con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso. Nè può in contrario richiamarsi la circostanza del trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso Fondo pensioni al summenzionato Fondo speciale istituito presso l' ai CP_1 sensi della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43, e del successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, atteso che queste sopravvenute disposizioni non hanno apportato un sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei ferrovieri, non avendo inciso nè sulla disciplina della liquidazione delle prestazioni, che rimane ancorata alle "regole previste dalla normativa vigente", nè sul concorso finanziario dello Stato a carico del quale rimangono, per espressa previsione del comma 3 del citato art. 43, "gli eventuali squilibri gestionali" del Fondo ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c..
….
1.6. - La giurisdizione della Corte dei Conti non può essere negata neppure facendo leva sull'argomento, esposto dai controricorrenti, dì una presunta caducazione dell'impegno finanziario dello Stato nei trattamenti pensionistici de quibus, dovendosi rilevare, all'opposto, come tali controversie attengano pur sempre a prestazioni che implicano un onere siffatto, ancorchè parziale, onde la ragione della persistenza della giurisdizione contabile continua a riposare su questo invariato fondamento, in piena coerenza con il combinato disposto del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62.
2. - In applicazione dei principi sopra indicati, la Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti>>. E' dunque assolutamente evidente che l'oggetto della controversia verta in materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei Conti. Essendo dunque il rapporto pensionistico del pubblico dipendente elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti. Le spese processuali seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.905,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Roberto Giglio e dell'avv. Girolamo Ceci;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
all'udienza del 13/11/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver svolto la sua attività lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato dal 6.3.1981 al 30.6.2021 e di aver conseguito dall' la pensione cat. FS n. 01175185 con decorrenza CP_1 1.9.2021, ha chiesto la riliquidazione della medesima pensione in ragione della maggiorazione contributiva
“prevista dalla legge dell'art. 17 della legge n. 187 del 5.5.1976 per il periodo prestato come operativo di campagna dal 12.2.1978 al 30.4.1979 (per un totale complessivo di 1 anno, 2 mesi e 19 gg)”. Questo essendo il contenuto della domanda giudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo, per converso, la giurisdizione della Corte dei Conti. Al riguardo va specificato che ai sensi dell'art. 13 R. D. 1214/1934 “La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e dei regolamenti: … giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di
1 collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”. Ai sensi dell'art. 62 del testo normativo appena citato:
“Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”. Sul punto è stato del tutto condivisibilmente argomentato che: “La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass. civ., Sez. Un., 7958/2015) e che: “Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato: "spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190). Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione" (Cass. civ., Sez. Un., 11849/2016).
2 Quanto appena esposto è stato costantemente illustrato dalle S.U. della Suprema Corte che, ad esempio, hanno osservato che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. Un., 26252/2018); “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (Cass. civ., Sez. Un., 29395/2018); “La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cass. civ., Sez. Un., 28020/2022). Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio è indiscusso tra le parti (come pure documentato) che la parte ricorrente sia stata dipendente pubblico con pensione a carico dello Stato ( ). CP_1 Tanto è stato acclarato in giurisprudenza, la Suprema Corte (sent. S.U. 7771/2009) ha difatti illustrato, con riferimento alla pensione dei dipendenti di Ferrovie dello Stato, che: <per tali lavoratori, alla stregua dei principi già enunciati da queste sezioni unite in analoghe controversie (cfr., ultimo, cass., sez. un., n. 23732 del 2006; 221 2007; 5081 2007, ord.), la devoluzione giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza, r.d. 12 luglio 1934, 1214, ex artt. 13 e 62, è rimasta immutata nonostante l'entrata vigore l. 17 maggio 1985, 210, istitutiva dell'ente ferrovie dello stato, ed anche dopo trasformazione società per azioni (verificatasi virtù delib. cipe agosto 1992, a
3 norma del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 18, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dal D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, art. 1, convertito in L. 29 gennaio 1992, n. 35). In particolare, la ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c., partecipa alla copertura del fabbisogno con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso. Nè può in contrario richiamarsi la circostanza del trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso Fondo pensioni al summenzionato Fondo speciale istituito presso l' ai CP_1 sensi della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43, e del successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, atteso che queste sopravvenute disposizioni non hanno apportato un sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei ferrovieri, non avendo inciso nè sulla disciplina della liquidazione delle prestazioni, che rimane ancorata alle "regole previste dalla normativa vigente", nè sul concorso finanziario dello Stato a carico del quale rimangono, per espressa previsione del comma 3 del citato art. 43, "gli eventuali squilibri gestionali" del Fondo ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c..
….
1.6. - La giurisdizione della Corte dei Conti non può essere negata neppure facendo leva sull'argomento, esposto dai controricorrenti, dì una presunta caducazione dell'impegno finanziario dello Stato nei trattamenti pensionistici de quibus, dovendosi rilevare, all'opposto, come tali controversie attengano pur sempre a prestazioni che implicano un onere siffatto, ancorchè parziale, onde la ragione della persistenza della giurisdizione contabile continua a riposare su questo invariato fondamento, in piena coerenza con il combinato disposto del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62.
2. - In applicazione dei principi sopra indicati, la Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti>>. E' dunque assolutamente evidente che l'oggetto della controversia verta in materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei Conti. Essendo dunque il rapporto pensionistico del pubblico dipendente elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti. Le spese processuali seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.905,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
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