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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso la seguente ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1109/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma Via Piemonte 39, presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
-APPELLANTE –
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Tropea, Controparte_1 C.F._1
Via IV Novembre 13, presso lo studio dell'Avv. Elena Cortese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-APPELLATO-
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catanzaro Via Gioacchino da Fiore, n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
– APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di n. 1774/2023 del CP_2
06.06.2023.
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 281 sexies c.p.c. del 13/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione il sig. ha impugnato l'intimazione CP_1
di pagamento n. 13920229000092927, notificata in data 07.07.2022, emessa dall'
[...]
, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di Controparte_3
diverse cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo presupposto, contenenti pretese impositive di varia natura.
L'opposizione di primo grado è stata espressamente limitata alle somme contenute nella cartella di pagamento n. 13920180004565703000, iscritta a ruolo dall' Controparte_2
di , a titolo di spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15
[...] CP_2
D.Lgs. 546/92 all'esito di procedimento celebrato innanzi alla Commissione Tributaria.
A sostegno della propria domanda l'attore rilevava: 1) l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta, 2) la prescrizione dei crediti esattoriali azionati, 3) la nullità
dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione, 4) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/00, stante l'omessa indicazione delle modalità e dei termini per proporre ricorso avverso tale atto. Si costituiva in giudizio l' , Direzione Provinciale di Controparte_2 CP_2
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
L nel giudizio di primo grado rimaneva contumace. Controparte_3
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di tratteneva la causa in CP_2
decisione e con sentenza n. 1774/2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la causa, accoglieva l'opposizione per difetto di prova in ordine alla notifica della cartella n.
13920180004565703000, con conseguente prescrizione dei crediti esattoriali in essa contenuti.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Controparte_3
conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_4
di , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. CP_2
1774/2023, emessa dal Giudice di Pace di , in persona della Dott.ssa Palma Borrello, CP_2
a definizione del procedimento N.R.G. 3920/2022, depositata in data 06.06.2023, e non notificata, e,
per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione
proposta dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229000092927000, e la CP_1
presupposta cartella n. 13920180004565703000. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi
dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”.
A sostegno dell'impugnazione presentava un unico motivo, ovvero l'erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/92, per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
Radicatosi il contradditorio, si costituiva nel giudizio di appello rilevando, Controparte_1
in via preliminare, la violazione dell'art 342 c.p.c. e deducendo nel merito che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie;
quindi, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di , con condanna dell'appellante al CP_2
pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con memoria difensiva e appello incidentale si costituiva nel presente giudizio l'
[...]
deducendo, in via pregiudiziale il difetto di Controparte_2
giurisdizione e, nel merito, la violazione dell'art. 2946 c.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, all'udienza del
22.09.2025 la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies all'udienza del 13.10.2025,
tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017). Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene questo
Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda per prescrizione del credito, annullando la cartella di pagamento impugnata e condannando le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'appellante.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata, non ancora iniziata. Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione
proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione
di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione
appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per
procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare
se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice
corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto
privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio, trattandosi di spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, nell'ambito del processo tributario a cui, per l'effetto, sono applicabili le relative disposizioni.
In particolare, le Sezioni Unite a tal riguardo hanno precisato che le spese processuali liquidate dalle commissioni tributarie nel corso di giudizi svoltisi dinanzi alle stesse sono ricomprese in quel concetto di “altri accessori” indicato dal sopra citato art.2 del D.Lgs 546/1992 per individuare il perimetro della giurisdizione tributaria (Cass. Sez. U.14554/2015). Ove, in base all'art. 2, comma 1,
d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto
i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative
sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.
Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando,
nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs.. n. 546/1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Sulla base del delineato quadro normativo, le Sezioni Unite (Cass. S.U. 4.12.2019, n. 3444),
modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), hanno ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio
tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara
disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in
discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia
incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...)”. Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece, rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50
DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia,
che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, “posta dalla cartella di pagamento e
dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la
cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta
alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
In base a tale premesse le S.U. hanno affermato che "Nel sistema del combinato disposto del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art.
57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il
discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa
tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez.
U, Sentenza n. 4846 del 2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che
si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in
modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa
in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in
questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica,
essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione
ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo
tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi
di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; [cfr. in tal senso anche Cass., S.U. n. 1394/2022
del 18.01.2022, Cass., S.U. n. 20693/2021].
Con particolare riguardo alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., n.
7822/2020) ha poi espressamente precisato che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza»; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata «per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità», essa ha invece ribadito, non diversamente dalla sentenza n. 34417 del 2019, che il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., quindi dinanzi al giudice ordinario.
Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento.
Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti,
nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare
in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda
maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda
gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.”
Passando all'ipotesi in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame
del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è
qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella,
che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione),
tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.
13920229000092927 per il mancato pagamento della cartella esattoriale nr. 13920180004565703000,
in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2023: -ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di n. 1774/2023 del 06.06.2023, CP_2
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 21.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso la seguente ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1109/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma Via Piemonte 39, presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
-APPELLANTE –
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Tropea, Controparte_1 C.F._1
Via IV Novembre 13, presso lo studio dell'Avv. Elena Cortese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-APPELLATO-
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catanzaro Via Gioacchino da Fiore, n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
– APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di n. 1774/2023 del CP_2
06.06.2023.
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 281 sexies c.p.c. del 13/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione il sig. ha impugnato l'intimazione CP_1
di pagamento n. 13920229000092927, notificata in data 07.07.2022, emessa dall'
[...]
, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di Controparte_3
diverse cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo presupposto, contenenti pretese impositive di varia natura.
L'opposizione di primo grado è stata espressamente limitata alle somme contenute nella cartella di pagamento n. 13920180004565703000, iscritta a ruolo dall' Controparte_2
di , a titolo di spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15
[...] CP_2
D.Lgs. 546/92 all'esito di procedimento celebrato innanzi alla Commissione Tributaria.
A sostegno della propria domanda l'attore rilevava: 1) l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta, 2) la prescrizione dei crediti esattoriali azionati, 3) la nullità
dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione, 4) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/00, stante l'omessa indicazione delle modalità e dei termini per proporre ricorso avverso tale atto. Si costituiva in giudizio l' , Direzione Provinciale di Controparte_2 CP_2
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
L nel giudizio di primo grado rimaneva contumace. Controparte_3
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di tratteneva la causa in CP_2
decisione e con sentenza n. 1774/2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la causa, accoglieva l'opposizione per difetto di prova in ordine alla notifica della cartella n.
13920180004565703000, con conseguente prescrizione dei crediti esattoriali in essa contenuti.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Controparte_3
conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_4
di , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. CP_2
1774/2023, emessa dal Giudice di Pace di , in persona della Dott.ssa Palma Borrello, CP_2
a definizione del procedimento N.R.G. 3920/2022, depositata in data 06.06.2023, e non notificata, e,
per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione
proposta dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n. 13920229000092927000, e la CP_1
presupposta cartella n. 13920180004565703000. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi
dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”.
A sostegno dell'impugnazione presentava un unico motivo, ovvero l'erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/92, per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
Radicatosi il contradditorio, si costituiva nel giudizio di appello rilevando, Controparte_1
in via preliminare, la violazione dell'art 342 c.p.c. e deducendo nel merito che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie;
quindi, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di , con condanna dell'appellante al CP_2
pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con memoria difensiva e appello incidentale si costituiva nel presente giudizio l'
[...]
deducendo, in via pregiudiziale il difetto di Controparte_2
giurisdizione e, nel merito, la violazione dell'art. 2946 c.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, all'udienza del
22.09.2025 la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies all'udienza del 13.10.2025,
tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017). Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene questo
Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda per prescrizione del credito, annullando la cartella di pagamento impugnata e condannando le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'appellante.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata, non ancora iniziata. Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione
proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione
di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione
appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per
procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare
se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice
corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto
privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio, trattandosi di spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, nell'ambito del processo tributario a cui, per l'effetto, sono applicabili le relative disposizioni.
In particolare, le Sezioni Unite a tal riguardo hanno precisato che le spese processuali liquidate dalle commissioni tributarie nel corso di giudizi svoltisi dinanzi alle stesse sono ricomprese in quel concetto di “altri accessori” indicato dal sopra citato art.2 del D.Lgs 546/1992 per individuare il perimetro della giurisdizione tributaria (Cass. Sez. U.14554/2015). Ove, in base all'art. 2, comma 1,
d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto
i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative
sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.
Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando,
nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs.. n. 546/1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Sulla base del delineato quadro normativo, le Sezioni Unite (Cass. S.U. 4.12.2019, n. 3444),
modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), hanno ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio
tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara
disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in
discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia
incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...)”. Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece, rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50
DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia,
che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, “posta dalla cartella di pagamento e
dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la
cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta
alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
In base a tale premesse le S.U. hanno affermato che "Nel sistema del combinato disposto del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art.
57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il
discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa
tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez.
U, Sentenza n. 4846 del 2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che
si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in
modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa
in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in
questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica,
essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione
ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo
tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi
di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; [cfr. in tal senso anche Cass., S.U. n. 1394/2022
del 18.01.2022, Cass., S.U. n. 20693/2021].
Con particolare riguardo alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., n.
7822/2020) ha poi espressamente precisato che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza»; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata «per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità», essa ha invece ribadito, non diversamente dalla sentenza n. 34417 del 2019, che il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., quindi dinanzi al giudice ordinario.
Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento.
Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti,
nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare
in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda
maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda
gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.”
Passando all'ipotesi in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame
del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è
qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella,
che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione),
tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.
13920229000092927 per il mancato pagamento della cartella esattoriale nr. 13920180004565703000,
in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2023: -ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di n. 1774/2023 del 06.06.2023, CP_2
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 21.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella