Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 469/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 469/2025 V.G. promosso da c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 06/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025, che di seguito si riproducono:
madre a San Donà di Piave Via Esterino Dalla Francesca n. 21.
2. L'attuale casa famigliare in San Donà di Piave Via Esterino Dalla Francesca n. 21, di proprietà del Sig.
[...]
rimane assegnata alla moglie, con arredi e corredi (in parte di proprietà esclusiva della moglie), affinché vi abiti Parte_2
unitamente alla figlia minore e purché la Sig.ra non si risposi o non vi conviva con altra persona. Per_1 Parte_1
3. Il padre, sul presupposto che il suo lavoro comporti la sua permanenza all'estero per turni di circa due mesi seguiti da due settimane di riposo in Italia, potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
3.1. nel periodo in cui il sig. soggiornerà in Italia, abiterà con il padre in Via Carbonera 48 a San Parte_2 Per_1
Donà di Piave per due settimane consecutive, salvi diversi accordi raggiunti di volta in volta tra i genitori;
3.2. in ogni caso quando il padre si troverà all'estero, la figlia rimarrà con la madre che garantirà la possibilità di colloqui telematici quotidiani tra padre e figlia;
3.3. durante le vacanze di Natale trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi, un anno dal 24 al 30 dicembre Per_1
e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvi diversi accordi raggiunti tra i genitori di volta in volta;
3.4. Durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà l'intera durata delle stesse ad anni alterni con ciascun genitore, Per_1
salvi diversi accordi raggiunti tra i genitori di volta in volta;
3.5. durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre un mese, anche non consecutivo, nel periodo da concordarsi Per_1
tra i genitori;
3.6. entrambi i coniugi potranno effettuare viaggi all'estero portando con sé la figlia minore durante i propri turni di responsabilità, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e tenendo conto della sua volontà;
3.7 qualora il padre rientri a lavorare in Italia, i coniugi, tenendo conto della volontà della figlia, si accorderanno circa le modalità e i turni di permanenza.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo, per tale titolo, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 1.500,00 mensili. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da gennaio 2026.
5. Rientrano nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere o estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici della figlia (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio)
6. Il sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie occorrende nell'interesse della figlia, intendendosi per Parte_2
tali le seguenti:
6.1. - spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
6.2. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia, fatta eccezione per le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo WhatsApp, sms, email, pec, ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta il silenzio varrà come consenso alle spese.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e nulla richiedono a titolo di contributo al proprio mantenimento;
rinunciano inoltre reciprocamente a qualsiasi pretesa economico-patrimoniale pregressa, e in particolare in relazione ad arretrati ISTAT per mantenimento, a rimborsi per spese straordinarie relative alla figlia e a rimborsi per gli arredi acquistati dalla moglie per l'abitazione ove attualmente risiede, ferma la proprietà dei medesimi in capo alla medesima signora Parte_1
8. I coniugi concordano che arredi e corredi acquistati dalla moglie per l'attuale abitazione familiare rimarranno in sua proprietà e potranno essere da lei prelevati al momento del rilascio dell'abitazione stessa (in via esemplificativa, trattasi di letto camera matrimoniale e specchio;
letto imbottito camera singola;
quadri; lampadari e luci pareti;
due armadi stanza armadi;
cucina con penisola e tre sgabelli;
elettrodomestici; tavolo cucina e quattro sedie;
divano con puff;
televisore salotto;
televisione salotto figlia;
mobile televisore salotto;
divano letto figlia;
mensole; armadio a muro;
mobiletti dei due bagni (2 mobiletti); lavatrice;
asciugatrice; split e motore impianto aria condizionata).
9. I coniugi concordano sin d'ora che, nel caso in cui la signora decida di riconsegnare al sig. - entro e Parte_1 Parte_2
non oltre il termine del 31.12.2026 - la sua abitazione in Via Esterino Dalla Francesca 21 a San Donà di Piave (Ve), lasciando annesso all'immobile l'impianto di aria condizionata, rinunciando, pertanto, all'assegnazione dell'abitazione, il marito dovrà corrisponderle la somma forfetaria di euro 13.000,00, quale contributo per le spese di trasloco e per la rinuncia all'assegnazione, e ciò mediante assegno circolare o bonifico bancario da versarsi contestualmente alla riconsegna effettiva.
10. Con l'adempimento di quanto convenuto, le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcuna ragione o titolo.
11. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minorenne.
12. Le spese del presente giudizio sono compensate”. Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 04/05/2013 contratto matrimonio in Monastier (TV) era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 06/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è, altresì, conforme all'interesse della figlia non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1
annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/05/2013 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Monastier di Treviso, al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2013;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca