Decreto cautelare 28 luglio 2022
Decreto cautelare 12 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm. dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 15 giugno 2022 prot. Interno n. -OMISSIS-, notificata in pari data, nei confronti della Società ricorrente in ragione della “sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi d'impresa”;
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore 2: Sviluppo Economico e Sociale S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto: “-OMISSIS- - Ordinanza di cessazione dell'attività̀ esercitata dalla Società -OMISSIS- sita in Gallipoli presso -OMISSIS-”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i provvedimenti e gli atti non conosciuti e, segnatamente, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria e gli esiti della riunione del Gruppo Interforze Antimafia dell'11 febbraio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 10 agosto 2022:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore 4 Gestione del Territorio del Patrimonio e innovazione - Patrimonio del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto: “-OMISSIS-. Ordinanza di sgombero” di sgombero -OMISSIS- (oggetto del contratto di locazione in essere tra il Comune di Gallipoli e la Società ricorrente);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i provvedimenti e gli atti non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, del Ministero dell'Interno e del Comune di Gallipoli;
Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti il 10 agosto 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Lembo, avv.to F. Traldi e avv.to dello Stato S. Libertini;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, appare infondato, ove si tenga conto - da un lato - del rilievo che l’informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di “cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” (parametro che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza anche in ragione della naturale fluidità del quadro fattuale) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa destinataria (così, da ultimo, Consiglio di Stato , Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284); e - dall’altro - che non si ravvisa nella specie, a carico del provvedimento prefettizio impugnato la sussistenza dei vizi denunciati dalla parte ricorrente tenuto conto:
- della circostanza che il provvedimento prefettizio impugnato è stato adottato a seguito di contraddittorio endoprocedimentale e contiene esplicita motivazione (a pag. 8) sulla ravvisata assenza dei presupposti (un’agevolazione di tipo occasionale) per disporre la misura alternativa della prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.;
- del fatto che gli attuali amministratore unico e socio unico della -OMISSIS- (società a chiara matrice familiare e a conduzione collettiva) sono il coniuge e la figlia di -OMISSIS- (tra l’altro) recentemente condannato dal Tribunale Penale di lecce (con sentenza confermata nel 2021 dalla Corte di Appello di Lecce) alla pena di anni sette di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (commesso con permanenza fino all’anno 2017) e di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’intensità degli attuali rapporti, anche di convivenza (confermati dalla stessa -OMISSIS- in sede di audizione il 9 maggio 2022 e frutto di una libera e consapevole opzione della stessa, al contrario del legame di parentela), che denotano una perdurante comunanza di intenti tra i coniugi e, di riflesso, la stretta vicinanza tra la compagine societaria e gestoria della -OMISSIS- ed il predetto -OMISSIS- (pur formalmente fuoriuscito dalla Società stessa per la quale il dissequestro operato dall’A.G.O. nel 2019 non assume particolare rilevanza ai fini di causa), soggetto gravato da svariati precedenti penali di particolare gravità e già destinatario di Informativa interdittiva antimafia in relazione ad altre Società operanti nel medesimo settore merceologico a lui riconducibili (tra cui la -OMISSIS-. di cui era socia anche la stessa -OMISSIS- ed amministratore unico proprio -OMISSIS-);
- del carattere meramente consequenziale e vincolato/doveroso ex art. 94 del D. Lgs. n. 159 del 2011 sia del provvedimento pure impugnato di inibizione dell’attività commerciale di che trattasi adottato il 27 luglio 2022 dal Comune di Gallipoli, sia dell’ordinanza di sgombero -OMISSIS- gravata con i motivi aggiunti del 10 agosto 2022 (entrambi provvedimenti autoritativi dell’A.C. previsti da norme speciali).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge le domande cautelari proposte da parte ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti del 10 agosto 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella presente ordinanza cautelare.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.