TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 495/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eliana Scarcello ed elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE - e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO non costituito -
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. Nunzia D'Apolito ed elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO - nonché
(C.F. ), in persona del legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Cristina Anna Avino e Andrea Sirena;
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il il dott. Parte_1 Controparte_1
e la compagnia onde sentirli condannare al Controparte_2 Parte_2 pagamento in suo favore della complessiva somma di € 188.229,00, ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Tribunale, a titolo di risarcimento per i danni patiti in seguito a tre interventi chirurgici alla colonna vertebrale, eseguiti dal sanitario convenuto, in servizio presso il dipartimento di chirurgia del di Bari. Controparte_1 In particolare, l'attrice ha allegato:
- che in data 11/02/2015, lamentando da mesi sintomatologia sciatalgica sinistra, dopo aver eseguito specifica indagine strumentale che poneva in evidenza erniazione discale L4-L5, e previo consulto con il dott. , specialista in neurochirurgia, che consigliava Controparte_2
l'intervento chirurgico, si ricoverava presso il dipartimento di chirurgia del di Controparte_1 Bari, ospedale privato;
- che in data 12/02/2025 veniva sottoposta ad intervento di “asportazione ernia discale e microdiscectomia L4-L5 sin”, eseguito dal dott. e, successivamente, dimessa Controparte_2 in data 14/02/2015;
- che, una volta dimessa, a distanza di pochi giorni, notava la fuoriuscita di liquido chiaro dalla ferita chirurgica e, pertanto, contattava il dott. , il quale suggeriva immediato ricovero CP_2 che, difatti, avveniva in data 25/02/2015, sempre presso il Controparte_1 pagina 1 di 20 - che, in data 26/02/2015, veniva sottoposta ad un nuovo intervento di “riparazione fistola liquorale post chirurgica”;
- che, durante il ricovero, contraeva delle infezioni e in particolare, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis e Acinetobacter baumanniicomplex e, dunque, in data 17/03/2015 veniva operata nuovamente per “revisione ferita chirurgica infetta lombare”;
- di essere poi stata dimessa in data 25/03/2015;
- che, dopo prolungata degenza domiciliare, in immobilità con divieto di carico, in data 03/06/2015 si sottoponeva a RMN di controllo che confermava la presenza di raccolta fluida sierosa nei tessuti molli retro-spinali e, altresì, eseguiva in data 29/06/2015 EMG, confermante sofferenza radicolare L4-L5 e L5-S1;
- che a questi controlli, per la persistente sofferenza fisica e per le infezioni contratte, seguivano indagini di laboratorio e strumentali, consulenze neurochirurgiche ed infettivologiche, con lunghi periodi di terapia farmacologica, senza ottenere ancora ad oggi alcuna risoluzione del problema e determinando inevitabilmente lo sviluppo di un quadro ansioso-depressivo reattivo, collegato alla limitazione funzionale della capacità lavorativa e della vita di relazione;
- che sulle sue problematiche psico-fisiche è stata altresì espletata CTP medico-legale, la quale ha confermato, sulla base del quadro clinico ormai compromesso, la responsabilità medica subita, in quanto dalla stessa evidenzia che: “Il ricovero iniziale effettuato in reparto idoneo qualificato con presenza specialistica, in struttura d'eccellenza, presso il quale l'approccio iniziale è da ritenersi corretto;
l'intervento, non richiedente a tale personale ed ambiente particolare difficoltà, viene eseguito secondo routine;
pur tuttavia, nel corso dello stesso, avviene una lesione della dura madre della 5a radice, con creazione di fistola liquorale;
tale comportamento, configurante elementi di evidente negligenza e/o imperizia ha sicuramente determinato un Danno Biologico a carico della paziente;
quest'ultimo è rappresentato dalla mancata risoluzione del problema iniziale, dalla necessità di un ulteriore ricovero, degenza con duplice re-intervento, lunghe degenze domiciliari, insorgenza di disturbo dell'adattamento, notevole limitazione alla vita sociale e di relazione;
per come da standardizzazione, a distanza di alcune settimane, dopo ev. riabilitazione, il soggetto avrebbe potuto riprendere a propria attività lavorativa, interrotta, al contrario, per complicazione insorte e l'attuale status. L' attuale danno biologico viene ad essere costituito da varie componenti: 1) Inabilità Temporanea Totale, rappresentata da ulteriore mese di ricovero seguito da immobilità con divieto di carico per oltre 40 gg, per un totale di 70 gg al 100%; segue periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50%, quantificabili forfettariamente in gg. 200; 2) la Inabilità Permanente è rappresentata da: Danno estetico (cicatrice sull'addome per il prelievo del grasso cutaneo), quantificabile come pari al 3%, Disturbo post traumatico da stress, quantificabile come pari al 7-8%, persistenza delle radicoliti a carico di L4-L5 ed L5-S1, quantificabile come intorno al 20%, per valore finale totale pari al 27%”;
- che, successivamente, in data 08/05/2017, inviava una lettera di messa in mora e richiesta di risarcimento danni al dott. e al Controparte_2 Controparte_1
- che solo il dott. rispondeva con missiva del 27/05/2017, raccontando la Controparte_2 propria versione dei fatti, esonerandosi da ogni responsabilità ed inviando, altresì, formale denuncia cautelativa alla propria compagnia assicuratrice, Parte_2
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, inoltrava richiesta di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione “S.P.F. Mediazione” di Castrovillari, ma la procedura sortiva esito negativo per mancata adesione delle parti invitate, come meglio specificato nel verbale negativo del 14/12/2018;
- che, alla luce dei fatti narrati, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni illegittimamente patiti a seguito degli interventi chirurgici subiti, eseguiti presso la struttura ospedaliera
[...] dal dott. ; CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 20 - che i pregiudizi subiti sono conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione del primo intervento chirurgico, al quale sono seguiti i successivi, per rimediare ai danni del primo, comunque anche questi non risolutivi ma arrecanti ulteriori danni, quali trasmissione di infezioni di natura nosocomiale, a tutt'oggi non del tutto debellate, nonostante le numerose cure antibiotiche e cortisoniche;
- che, in pratica, si era rivolta al dott. per la risoluzione di un problema di Controparte_2 salute ma ne era uscita, nel breve periodo di un mese e mezzo, in uno stato di salute fortemente compromesso, per negligenza, imprudenza e/o imperizia del medico operante e per l'assenza di attenzioni medico-strumentali in ambito ospedaliero;
- che, dunque, i convenuti devono rispondere dei danni cagionati sotto il duplice profilo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., per inesatta esecuzione degli interventi, e della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., stante la colposa lesione del bene salute;
- che, infatti, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, il medico chirurgo è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma è anche quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dal secondo comma, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post operatoria;
- che, secondo la giurisprudenza predominante, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie dì altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere;
- che, in virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori;
- che, pertanto, la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti di inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze;
- che, a sua volta, anche l'obbligazione del medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale;
- che le obbligazioni dedotte non sono di fatto state adempiute;
- che la rimozione di un'ernia del disco è un intervento annoverato fra quelli definiti “di facile esecuzione” o “di routine”, stante una tecnica medica ampiamente studiata e collaudata, dunque con minore, se non assente, probabilità di non riuscita;
- che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità sostiene che un intervento di routine non può mai ritenersi “di speciale difficoltà”, ai sensi dell'art. 2236 c.c., per il solo fatto che si verifichino delle complicanze, e che la presenza di un quadro anatomico più complesso può solo indicare la necessità di una maggiore attenzione da parte del chirurgo, ma non esclude la routinarietà dell'operazione;
- che era stata sottoposta, nell'arco temporale di un mese e mezzo, a tre interventi chirurgici, di cui gli ultimi due eseguiti per rimediare ai danni del primo, ma inutilmente, tanto che veniva a determinarsi una evoluzione peggiorativa dello stato patologico preesistente;
pagina 3 di 20 - che, in particolare, come evidenziato dal consulente medico-legale di parte, dott. , il Per_1 danno biologico subito è costituito dalle seguenti componenti: inabilità temporanea totale, per l'ulteriore mese di ricovero seguito da immobilità con divieto di carico per oltre 40 gg, per un totale di 70 gg al 100%; inabilità temporanea parziale al 50%, quantificabile forfettariamente in 200 gg;
inabilità permanente pari al 27%, consistente in danno estetico (cicatrice sull'addome per il prelievo del grasso cutaneo), quantificabile come pari al 3%, disturbo post traumatico da stress, quantificabile come pari al 7-8%, persistenza delle radicoliti a carico di L4-L5 ed L5-S1, quantificabile come pari al 20% circa;
- che, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, gli elementi fin qui descritti comportano la liquidazione del danno nella misura di Euro 138.978,00;
- che, viste le circostanze particolarmente gravi e traumatiche dell'evento dannoso, su tale somma va ulteriormente calcolato il danno morale ed esistenziale, nella misura personalizzata del 32%, determinando un danno non patrimoniale complessivamente pari ad Euro 178.229,00;
- che l'evento dannoso ha, altresì, reso impossibile lo svolgimento della sua attività di bracciante agricola, sin dal 2015, cagionandole un ulteriore danno patrimoniale pari ad Euro 10.000,00 (considerato il reddito annuo precedentemente prodotto, pari ad Euro 2.500,00);
- che viene in rilievo anche l'ulteriore profilo di danno consistente nella perdita di chance, ossia la perdita della concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio;
- che, dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione medica richiamata, emergono evidenti profili di responsabilità a carico del dott. e, di conseguenza, anche in capo Controparte_2 all'ente ospedaliero con l'obbligo di entrambi di provvedere al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni conseguenti alla condotta illecita dedotta;
- che, con riferimento al foro competente, essendo il un ospedale privato, Controparte_1 esso va individuato nel foro del consumatore, coincidente con quello di residenza dell'attrice ex art. 33 lett. u) del Dlgs. 206/2005. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità medica, in solido fra loro e secondo le proprie incombenze, dei convenuti nella causazione delle lesioni patite dalla signora;
2. Parte_1 Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro e secondo le proprie responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice, comprensivi quest'ultimi di danno biologico, morale, esistenziale e da perdita di chance, per un importo complessivo di € 188.229,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/5/2018 si è costituito in giudizio il quale, previa chiamata della compagnia Controparte_2 Parte_2 ha chiesto il rigetto della domanda attorea. In particolare, il convenuto ha dedotto:
- che è territorialmente competente il Tribunale di Bari, in quanto l'attrice, nel libello introduttivo, riferisce di essere stata operata presso la struttura sita in Bari ed il Controparte_1 convenuto è residente nella provincia di Bari, dunque, l'unico Tribunale competente CP_2
è il Tribunale di Bari;
- che l'atto introduttivo è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 1 c.p.c., per la mancata indicazione del codice fiscale delle parti convenute, richiesta ai sensi dell'art. 163 comma 3, n. 2 c.p.c.;
pagina 4 di 20 - che, nel merito, la domanda attorea è ad ogni modo inammissibile oltreché destituita di qualsivoglia minimo fondamento, nonché strumentale e pretestuosa, come indirettamente dimostrato dal periodo di oltre tre anni trascorso dal prospettato evento lesivo;
- che nella vicenda per cui è causa la sua condotta è stata irreprensibile ed esente da qualsiasi censura;
- che, per pacifica elaborazione giurisprudenziale, l'accettazione del paziente in una struttura sanitaria implica la conclusione di un contratto atipico di prestazione d'opera – cd. di “spedalità”
o di “assistenza sanitaria” – al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c., in relazione sia alle obbligazioni direttamente riferibili all'ente, sia a quelle riconducibili alla condotta dei singoli operatori di cui lo stesso si avvale, con la conseguente applicabilità anche delle regole ordinarie sul riparto dell'onere probatorio;
- che, in particolare, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'attore (ossia il paziente danneggiato) l'onere di provare, oltre al titolo che costituisce la fonte del diritto vantato (cioè l'esistenza del contratto), l'inadempimento della prestazione dovuta ed il danno che lamenta di aver conseguentemente patito;
- che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni sanitarie non è un qualunque inadempimento ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, e l'allegazione del creditore deve perciò attenere ad un inadempimento “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
- che, peraltro, secondo consolidato indirizzo di legittimità, il danneggiato deve fornire la prova anche dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'occorso evento dannoso;
- che, nel caso di specie, difetta del tutto la suddetta prova;
- che, ad ogni modo, anche la consulenza di parte versata in atti, pur stimando i danni asseritamente patiti dall'attrice, non si perita di allegare alcun ulteriore stato medico oggettivo ed omette di specificare chiaramente quale avrebbe dovuto essere la prestazione attesa in riferimento alla patologia diagnosticata;
- che le censure sollevate dal consulente di parte, dott. , in merito all'operato dei Per_1 sanitari del sono assolutamente generiche e fanno riferimento ad una Controparte_1 presunta “lesione accidentale della dura madre della 5 radice con creazione di fistola liquorale”;
- che detto assunto non è veritiero perché durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione di ernia discale e microdiscectomia L4-L5 sx, non si verificava alcuna lacerazione della dura madre poiché il chirurgo non evidenziava alcuna fuoriuscita di liquor dalle strutture neurali, come risulta sia dal verbale operatorio che dalla cartella clinica della paziente;
- che, comunque, la lesione della dura madre non è sempre ascrivibile a lesioni traumatiche ad opera del chirurgo, bensì a fenomeni aderenziali sostenuti da processi flogistici, correlati a condizioni biomeccaniche, che determinano compressioni e assottigliamento della dura madre per fuoriuscita di materiale discale e che predispongono alle fistole liquorali (incidenza del 3- 18%);
- che quest'ultima è appunto l'eventualità che si è concretizzata nel caso di specie;
- che, in definitiva, il primo intervento chirurgico è stato eseguito in modo assolutamente corretto, avendo peraltro conseguito il risultato a cui era diretto, ossia il recupero della normale attività motoria dell'arto inferiore sinistro della paziente;
- che non può riconoscersi alcun valore probatorio alla consulenza di parte versata in atti, formata al di fuori della ordinaria sede processuale, costituendo essa, al più, una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, ed essendo peraltro non asseverata con giuramento dal professionista che l'ha predisposta;
pagina 5 di 20 - che, dunque, risulta assolutamente indimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra il trattamento sanitario cui l'attrice è stata sottoposta e la lesione asseritamente patita;
- che già con missiva di risposta del 27/05/2017 si evidenziava che l'intervento era stato correttamente eseguito a regola d'arte medica ed era perfettamente riuscito in quanto tutti i sintomi della sciatalgia erano stati rimossi;
- che anche il decorso post-operatorio era stato assolutamente regolare, tanto che in data 14/02/2015 la paziente veniva dimessa con netto miglioramento della sintomatologia lombosciatalgica sinistra;
- che in data 25/02/2015 la paziente veniva nuovamente ricoverata per sospetta fistola liquorale e il giorno seguente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione della predetta fistola;
- che anche tale secondo intervento veniva eseguito con successo;
- che, successivamente, a causa della diastasi della ferita chirurgica, veniva prelevato dalla stessa ferita del materiale per esami colturali, che individuavano i germi responsabili dell'infezione;
- che, su consulto infettivologico, la paziente veniva quindi adeguatamente trattata con terapia antibiotica mirata;
- che, in seguito, venivano eseguiti ulteriori tre prelievi consecutivi dalla ferita chirurgica e non si documentava più alcuna infezione in atto;
- che, risultati negativi tutti e tre i prelievi, solo in data 17/03/2015 la paziente si sottoponeva ad intervento di revisione della ferita chirurgica, con asportazione di tessuto sottocutaneo grassoso parzialmente necrotico e colliquativo, e sutura della ferita stessa;
- che, anche in questa circostanza, il decorso post-operatorio è stato regolare, come pure appurato dal dott. , medico di base della paziente, che procedeva alla rimozione dei Per_2 punti di sutura della ferita, non rilevando alcun segno di infezione;
- che, in data 03/06/2015, la paziente si sottoponeva a risonanza magnetica di controllo, che non evidenziava alcun segno di flogosi;
- che, dunque, non è dato comprendersi dal tenore dell'atto introduttivo e della consulenza di parte, quale negligenza, imperizia o inadempimento sia imputabile al chirurgo, né a quale intervento si riferisca esattamente la doglianza dell'attrice;
- che i tre interventi, infatti, sono stati eseguiti tutti con successo;
- che il rischio di sopravvenienza di fistole liquorali rientra tra le normali complicanze del tipo di intervento eseguito, rischio di cui la paziente era stata preventivamente informata e che aveva accettato;
- che non vi è alcuna prova dell'efficienza causale di un comportamento commissivo o omissivo del chirurgo nella causazione del danno lamentato;
- che eventuali concause, naturali o umane, sono da sole sufficienti a determinare l'evento lesivo, per cui è da escludersi totalmente il concorso della condotta colpevole del sanitario;
- che l'attrice non precisa chiaramente ove il medico sia stato negligente o inadempiente, né circoscrive la responsabilità del medico ad una precisa ed esatta prestazione medica compiuta, ma si limita ad illustrare i fatti in cerca di una qualsivoglia ipotetica ed eventuale responsabilità che possa essergli imputata;
- che, nonostante la manifesta infondatezza della domanda, intende chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la compagnia presso cui risulta assicurato con polizza Parte_2
n. 221029450330, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile;
- che, anche in relazione al quantum debeatur, l'avversa difesa non fornisce prove specifiche e circostanziate in merito all'entità dei danni asseritamente patiti dall'attrice, limitandosi a rinviare alle risultanze della consulenza di parte;
pagina 6 di 20 - che la quantificazione del danno biologico permanente al 27% appare abnorme ed illogica, tanto più se maggiorata in misura di un ulteriore 32% a titolo di personalizzazione del danno biologico, sia permanente che temporaneo;
- che, mediante l'acritico e strumentale recepimento delle tabelle del Tribunale di Milano, elaborate dunque da un ufficio giudiziario diverso da quello adito, l'attrice perviene ad un ingiustificato ampliamento delle proprie pretese risarcitorie;
- che va fermamente respinta l'avversa richiesta di risarcimento del danno morale perché costituisce una duplicazione risarcitoria, essendo il danno non patrimoniale da lesione della salute già categoria ampia e omnicomprensiva;
- che altrettanto priva di fondamento deve reputarsi anche la richiesta relativa al danno patrimoniale, quantificato in Euro 10.000,00, poiché non vi è prova dell'asserita riduzione della capacità lavorativa dell'attrice. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il giorno 01.10.2018, al fine di consentire la citazione del terzo secondo i dettami dell‟art. 163 bis c.p.c., della società
, Codice fiscale e P.IVA con sede in San Cesareo sul Parte_2 P.IVA_1 PA (MO) al Corso Libertà n. 53, con la quale l'odierno convenuto ha stipulato la polizza n. 221029450330, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, affinché, la medesima Società tenga indenne il convenuto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dal risarcimento del danno da corrispondere all'attrice. Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari, ai sensi dell'art. 18 del codice di procedura civile, in quanto è competente il giudice in cui il convenuto ha la residenza, e dichiarare quale Tribunale competente il Tribunale di Bari, essendo il convenuto residente in provincia di Bari. Nel merito, rigettare la domanda in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto;
condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi nei confronti della sottoscritta procuratrice antistataria”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/05/2018 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice. Parte_2 In particolare, la compagnia assicuratrice ha dedotto:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per la mancata indicazione di una causa petendi riferibile ad la quale Parte_2 è carente di legittimazione passiva rispetto alla chiamata in causa da parte della presunta danneggiata, dal momento che nell'assicurazione della responsabilità civile professionale il danneggiato non ha azione diretta contro l'assicuratore;
- in via principale alternativa, l'inoperatività della garanzia prestata da Parte_2
ai sensi dell'art. 16, n. 3 del contratto, trattandosi nel caso di specie di attività medica
[...] svolta all'interno di struttura sanitaria contrattualmente responsabile nei confronti del paziente e, in quanto tale, coperta dalla garanzia assicurativa solo oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente;
- che incombeva sulla clinica il preciso obbligo legale di apprestare idonea Controparte_1 copertura assicurativa in favore del proprio personale sanitario;
- che, in ogni caso, era onere del dott. , sin dal momento della prima contestazione CP_2 avanzata dall'odierna attrice, di chiedere a l'attivazione della copertura Controparte_1 assicurativa stipulata dall'ente anche in suo favore, mentre non risulta che vi abbia provveduto;
- che, inoltre, sin dalla denuncia di sinistro ad il dott. Parte_2 CP_2 ha recisamente affermato la propria totale estraneità ai fatti contestati, asserendo la piena riuscita degli interventi eseguiti e addebitando l'eventuale insorgere di complicanze all'errato pagina 7 di 20 comportamento post-operatorio della paziente, circostanze del tutto incompatibili con una qualsivoglia responsabilità professionale e, pertanto, preclusive dell'eventuale operatività della copertura assicurativa che tale responsabilità ha ad oggetto;
- che, comunque, vanno sollevate le eccezioni di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c., avendo l'assicurato: da un lato, omesso di richiedere l'attivazione della copertura assicurativa stipulata in proprio favore da così traslando su un Controparte_1 Parte_2 rischio eccedente dal contratto, con ingiusto vantaggio dell'assicuratore dell'ente; dall'altro lato, con l'unilaterale e categorica affermazione della propria assenza di responsabilità, di fatto precluso ad di accertare tempestivamente l'effettiva verificazione Parte_2 e l'entità del sinistro, al fine di una corretta gestione anche stragiudiziale dello stesso;
- che, pertanto, il dott. risulta decaduto dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. CP_2 1915, comma 1, c.c. o, in ogni caso, l'indennizzo dovuto deve essere ridotto ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.;
- che, in subordine, nel merito, non sussistendo nel caso di specie alcun rapporto contrattuale diretto tra il medico e la paziente, l'attrice avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al dott. , ossia fornire puntuale dimostrazione delle CP_2 condotte improprie ad esso eventualmente imputabili;
- che, comunque, l'eventuale danno conseguente alla contrazione di infezioni nosocomiali, dovuto alla inadeguatezza delle attrezzature messe a disposizione dalla struttura sanitaria, non può essere imputato ai singoli medici che le abbiano impiegate confidando incolpevolmente nella loro idoneità, essendo in tal caso la responsabilità imputabile unicamente alla struttura ospedaliera;
- che, peraltro, a fronte di uno specifico inadempimento, qualora non sia possibile individuare con precisione quale sia l'obbligo omesso o quale fosse il medico su cui lo stesso gravava, di tale mancanza deve in ogni caso rispondere, non già il capo dell'equipe, bensì, in via sussidiaria, l'ente sanitario;
- che, in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, sussistono i limiti di operatività previsti dagli artt. 16, n. 1 e 18 del contratto, secondo cui la copertura assicurativa è limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Tanto premesso, la compagnia assicuratrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via principale: accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, 4° co., C.P.C. ovvero l'inammissibilità della citazione di da parte della presunta Parte_2 danneggiata, nonché la totale carenza di legittimazione passiva della Compagnia nel presente giudizio, rigettando la domanda nei confronti di quest'ultima; - in via principale alternativa, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, prestata da
[...]
nel caso di specie, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del contratto, per attività svolta Parte_2 all'interno di struttura sanitaria contrattualmente responsabile nei confronti del paziente, ovvero, in subordine, per intervenuta decadenza ex artt. 1914 e 1915 c.c., per l'effetto rigettando la domanda nei confronti della Compagnia;
- in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza e la totale assenza di prova degli addebiti sollevati da parte attrice all'operato del Dott. , rigettando in toto la domanda attorea;
- in via di ulteriore subordine, nella CP_2 denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda nei confronti di Parte_2
dichiarare l'indennizzo dovuto con riferimento alla sola quota di responsabilità diretta
[...] dell'assicurato, con specifica quantificazione percentuale;
con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
pagina 8 di 20 Con ordinanza del 28/5/2018 è stato disposto il differimento della prima udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in giudizio della compagnia
[...]
rinviando la causa all'udienza del 05/11/2018. Parte_2
Con comparsa depositata in data 11/10/2018, si è costituita in Parte_2 qualità di terza chiamata dal dott. , reiterando le medesime argomentazioni, Controparte_2 deduzioni e conclusioni della prima costituzione, ad esclusione delle eccezioni preliminari sollevate in rito, con riferimento alla nullità dell'atto di citazione e alla carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto alla domanda dell'attrice. La struttura sanitaria non si è costituita in giudizio. Controparte_1 All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio. Dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22/09/2021, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 28/11/2024, preceduta dall'assegnazione della causa allo scrivente, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 19.5.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo e, successivamente, all'udienza all'esisto dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
2. La competenza territoriale In via preliminare, giova osservare che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato uno specifico foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. civ. n. 16284/2019; Cass. civ. n. 17858/2022). Il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riguardo a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. civ. n. 17858/2022). Nella specie, nella propria comparsa costitutiva, la parte convenuta ha eccepito CP_2 l'incompetenza territoriale con riferimento al solo foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., formulando una eccezione incompleta. Per l'effetto, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta deve ritenersi come non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il Tribunale di Castrovillari.
3. Ragione più liquida Giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del pagina 9 di 20 principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
4. Inammissibilità della domanda nei confronti di “ ” Controparte_1
Dalla documentazione in atti si evince agevolmente che l'indicata è Controparte_1 solo una struttura sanitaria gestita dalla società CBH – Città di Bari Hospital S.p.a., ente non convenuto in giudizio. Con ordinanza del 19.5.2025 è stata sottoposta alle parti la relativa questione relativa personalità giuridica autonoma di tale struttura. All'udienza del 12.6.2025 parte attrice ha dedotto che costituisce una Controparte_1
“unità locale” della deducendo la Controparte_5 validità della notifica effettuata alla predetta società presso una sede. Tale ultimo argomento non può essere condiviso. Nella specie, alla luce di quanto sopra, l'azione giudiziaria è stata inammissibilmente introdotta nei confronti di una struttura priva di soggettività giuridica e della conseguente possibilità di agire o essere convenuta in giudizio. Non è oggetto di esame, dunque, il luogo di notificazione nè tantomeno di citazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva o di capacità processuale, bensì, del più radicale vizio di citazione in giudizio di un non-soggetto, e cioè di una struttura costituente una mera articolazione organizzativa, priva sia di capacità giuridica che di autonoma soggettività e, dunque, non idonea, ex se, a costituire un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. In tal caso, non si pone alcuna questione di rinnovazione della notifica, come richiesta all'udienza del 12.6.2025, atteso la circostanza non rimedia al vizio rilevato. Trattasi, peraltro, di causa in cui non si controverte di rapporti giuridici plurisoggettivi concettualmente unici ed inscindibili, sicchè non potrebbe neppure integrarsi il contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Per l'effetto, non resta che dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di in quanto la stessa è priva della condizione primaria della soggettività Controparte_1 giuridica (arg. da Cass. civ. n. 22761/2025).
5. Le domande proposte ed il thema decidendum e probandum 5.1. La parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento della responsabilità del medico per i danni patiti dalla a seguito dell'inesatta esecuzione dell'intervento di “asportazione ernia Pt_1 discale e microdiscectomia L4-L5 sin” eseguito il 12/02/2025, presso la struttura CP_1
da parte del convenuto dott. .
[...] Controparte_2
La parte attrice, in particolare, ha dedotto che i danni subiti derivavano dalla condotta del medico, come risultante dalla perizia di parte, stante la negligenza e/o imperizia durante l'esecuzione dell'intervento per l'avvenuta lesione della dura madre della 5a radice, con creazione di fistola liquorale. In tal modo la parte attrice ha delimitato il petitum e la causa petendi della propria pretesa, almeno sotto il profilo dell'inadempimento, dal momento che l'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda avente ad oggetto diritti eterodeterminati rileva per l'identificazione dei termini oggettivi e soggettivi di essa, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione di quali fatti rappresentano la ragione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 10577/2018). pagina 10 di 20 Il tutto, avuto riguardo, peraltro, ai limiti delle preclusioni assertive. 5.2. Ciò posto, la parte attrice, quindi, ha citato in giudizio il medico che ha eseguito l'intervento, la “struttura” ove ha avuto luogo l'intervento e l' Parte_2
Chiarito il profilo dell'inammissibilità della domanda nei confronti della “struttura”, va ulteriormente evidenziato che parte attrice, pur avendo riferito la complessiva prestazione sanitaria ai convenuti e ha chiesto la condanna al risarcimento CP_2 Controparte_1 del danno nei confronti di tutti i convenuti, ivi compresa, dunque, l' Parte_2 la quale è indicata quale compagnia assicurativa del medico convenuto. Tale domanda, dunque, va interpretata nel senso dell'esercizio di un'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa dell'esercente la professione sanitaria. Giova osservare, tuttavia, che l'art. 12 della legge n. 24/2017, ovvero la norma che introduce l'azione diretta nei confronti delle assicurazioni, prevede al comma 4 le condizioni per la sua operatività e, in particolare, l'emissione di appositi decreti ministeriali prevedenti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e i sanitari, che non risultavano emanati al momento della notifica dell'atto introduttivo ad . Per l'effetto, Parte_2 la domanda svolta nei confronti di quest'ultima non può che essere rigettata. 5.3. Ciò posto, quanto alla responsabilità del medico convenuto, non è controverso tra le parti che l'operazione, della quale si lamenta l'inesatta esecuzione, sia stata eseguita dal dott.
in data 12.2.2015. CP_2 Preliminarmente, va sin d'ora evidenziato che i fatti di causa risalgono dunque all'anno 2015, con la conseguenza che la disciplina sostanziale applicabile all'azione di responsabilità in oggetto va valutata secondo la regola di giudizio in vigore al momento della sua realizzazione. Le norme contenute nella L. n. 24 del 2017, infatti, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, secondo la regola enunciata dall'art. 11 disp. att. c.c. (v. Cass. civ. n. 28994/2019). Ciò posto, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, anche ai fini della valutazione dell'incidenza della legge 17.03.2017 n. 24 (c.d. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, la quale, a breve distanza dalla c.d. legge BA (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge dì conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria. In relazione al regime di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, in particolare, l'attuale comma terzo dell'art. 7 della legge n. 24 del 2017, prevede che “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, prescrivendo poi anche i criteri di determinazione del danno che devono essere seguiti dal giudice in sede di liquidazione. Già il testo della precedente legge BA conteneva il riferimento all'art. 2043 c.c., stabilendo che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.”, ma tale innovazione normativa era stata accolta unanimemente dalla giurisprudenza come espressione della sola preoccupazione del legislatore di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, senza prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induceva affatto al superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass. civ. n. 27391 del 2014, nonché Cass. civ. n. 8940 del 2014 e Cass. Civ. n. 4792 del 2013).
pagina 11 di 20 Alla luce dell'irretroattività delle disposizioni contenute nella L. n. 24 del 2017, le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, sicché si dovrà applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico – a prescindere da un formale rapporto di dipendenza - in quanto fondata sulla teoria del contatto sociale. I presupposti per la configurabilità del contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono, infatti, i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una "culpa in faciendo" prevista nell'ordinamento giuridico;
c) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. "protetta" (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr. l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti (Cass. Civ. n. 589 del 1999). D'altronde, gli aspetti pubblicistici che connotano l'attività medica non consentono di fare distinzioni tra l'ipotesi in cui il sanitario sia contrattualmente tenuto alla prestazione dell'attività medica direttamente verso il paziente ovvero sia semplicemente alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata (v. Cass. Civ. n. 589 del 1999: “La responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'ente gestore del servizio sanitario non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal “contatto sociale”). Sotto altro profilo, una volta individuata la natura della responsabilità se ne devono trarre le conseguenze in termini di onere della prova. 5.4. È noto che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno è senz'altro tenuto a dare prova del titolo del proprio diritto, con allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, onerata piuttosto di dover dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). Con specifico riguardo al tema della responsabilità sanitaria, quindi, l'attore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto, oltre all'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze da parte del sanitario astrattamente idonee a provocare il danno lamentato, restando a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2013, n. 27855). Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno, gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (Cass. civ., S. U. n. 577/2008). In particolare, una volta allegato l'inadempimento del sanitario, il paziente è tenuto a dare prova della riconducibilità eziologica del danno-evento (lesione della salute) alla condotta colposa del sanitario, anche sulla scorta di meri elementi indiziari. All'astratta lesione della situazione giuridica subiettiva derivante dalla commissione dell'illecito, peraltro, deve seguire la prova delle specifiche conseguenze dannose derivanti dal danno, siano esse di natura patrimoniale ovvero non patrimoniale. Con la conseguenza che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata (cfr. Cass. Civ. n. 29315/2017, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del pagina 12 di 20 danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”). È dunque onere del paziente dare prova della sussistenza del nesso di causalità materiale e giuridica rispettivamente intercorrente tra condotta ed evento dannoso e tra quest'ultimo ed il danno (Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28991). Una volta adempiuto tale onere probatorio, è successivo onere del sanitario provare o di avere esattamente adempiuto, o che l'inadempimento sia dipeso da causa ad essa non imputabile, e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta, oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (Cass. Civ., Sez. VI, 26.11.2020, n. 26907); peraltro, l'accertamento eziologico dovrà ispirarsi al più generale criterio del “più probabile che non” (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 19.5.2021, n. 13677).
6. Nel merito In applicazione dei principi sopra delineati devono essere risolte le questioni poste nel caso di specie. 6.1. Come già emerso, è noto che l'attore, in materia di responsabilità contrattuale nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, deve fornire la prova, in primo luogo, del contratto o del contatto sociale con la struttura e/o con i sanitari. Nel caso in esame, tale prova è stata fornita. D'altronde, è pacifico tra le parti, e documentalmente riscontrato, l'intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto presso la struttura Controparte_1 Neppure, poi, è controverso che l'operazione veniva decisa dopo consulto avvenuto tra la ed il , il quale consigliava l'iter chirurgico (cfr. doc. allegati da parte attrice Pt_1 CP_2 contenenti l'esito della visita neurochirurgica effettuata dal dott. il 27/08/2014, Controparte_2 ove è riportato: “[…] Lombo-sciatalgia sinistra da ernia discale postero-mediana-posterolaterale sinistra L4-L5. Si consiglia ricovero per intervento chirurgico di asportazione ernia discale L4- L5 sinistra. […]”). In secondo luogo, l'attore deve provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, quale evento lesivo prodottosi per effetto della condotta altrui. Deve, poi, allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
pertanto, egli è onerato di descrivere in maniera specifica l'azione o l'omissione dei sanitari o della struttura che avrebbe causato l'evento lesivo prodottosi. È indispensabile, come già anticipato, l'allegazione di un inadempimento qualificato, ossia l'indicazione di uno specifico comportamento e/o di una determinata omissione che possa costituire causa o concausa del danno. Infine, l'attore è onerato della prova del nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) ed evento lesivo (determinazione o aggravamento dello stato patologico) nonché di quello tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sofferte (danno conseguenza). Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti ed i postumi indicati dalla parte attrice;
b) se la condotta del sanitario convenuto sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”. 6.2. Da una attenta disamina della documentazione in atti, delle cartelle cliniche e degli accertamenti effettuati dal Consulente tecnico d'ufficio si evince che in data 11.2.2015 l'attrice pagina 13 di 20 veniva ricoverata presso la struttura e che il successivo 12.2.2015 veniva Controparte_1 sottoposta all'intervento chirurgico di “Asportazione ernia discale e microdiscectomia L4- L5 sinistra”. Il decorso post-operatorio era “regolare” e la paziente veniva dimessa il 14.2.2015 con diagnosi di “Ernia discale postero-mediana e postero-laterale L4-L5 sinistra”. Nove giorni dopo la paziente veniva nuovamente ricoverata presso la struttura CP_1 resso l'unità operativa di neurochirurgia, la cui cartella clinica indica la data di ricovero
[...] nel 25/02/2015 con diagnosi di “Fistola liquorale post-chirurgica”. Seguiva, quindi, del 26.2.2015 con evidenza di “materiale con segnale di probabile Pt_3 liquor cefalo-rachidiano a partenza dalla dura madre del sacco durale L4-L5 e che si estende fino al piano sotto fasciale”. La paziente, pertanto, nella stessa giornata, veniva sottoposta ad intervento di “Riparazione fistola liquorale post-chirurgica”, mediante “chiusura della fistola liquorale con grasso e colla di fibrina”. In data 5.3.2015 si notava la presenza di “secrezione siero-ematica-purulenta”, ed all'esito degli esami effettuata risultava una infezione (con positività prima ad “Enterococcus faecalis”, poi, a
“Staphylococcus epidermidis” ed “Acinetobacter baumannii complex”, come emerge dalla consulenza infettivologica del giorno 11.3.2015). Veniva effettuata una terapia antibiotica, anche mirata, ed un ulteriore intervento chirurgico di revisione della ferita il 17.3.2015, eseguito nuovamente dal dott. (“Revisione ferita chirurgica infetta lombare”). CP_2 Il successivo decorso regolare consente la dimissione della paziente il 25.3.2015 con diagnosi di “Fistola liquorale post-chirurgica (paziente operata di asportazione ernia discale L4-L5 sinistra)”. Con l'atto introduttivo del giudizio, la parte attrice, lamenta che il sanitario nell'esecuzione dell'intervento abbia lesionato la dura madre provocando, dunque, la fistola, alla quale seguiva il secondo intervento di rimozione della fistola creatasi e la contrazione “durante il ricovero” (cfr. pag. 2 citazione) dell'infezione i cui esiti avevano prodotto un danno così individuato: “Inabilità Temporanea Totale, rappresentata da ulteriore mese di ricovero seguito da immobilità con divieto di carico per oltre 40 gg, per totale di 70 gg al 100%; segue periodo di Inabilità T. Parziale al 50%, quantificabile forfettariamente in gg. 200, • la Inabilità Permanente è rappresentata da : Danno estetico (cicatrice sull'addome per il prelievo del grasso sottocutaneo) quantificabile come pari al 3%, Disturbo post- Traumatico da Stress, quantificabile come pari al 7-8%, persistenza delle radicoliti a carico di L4-L5 ed L5-S1, quantificabili come intorno al 20% (vedesi sottocitate in bibliografia), per valore finale totale pari al 27% (ventisette percento).”. CP_6
6.3. Tanto premesso, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla parte attrice meriti parziale accoglimento, in quanto sorretta da un adeguato riscontro probatorio. A tal fine, in particolare, assumono rilievo, nei limiti in cui si dirà, gli esiti degli accertamenti posti in essere dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal precedente G.I.. Alcuna contestazione circa il conferimento dell'incarico ad un unico c.t.u. – individuato prima nel dott. , poi, a Per_3 seguito di rinuncia, nel dott. ed, infine, a seguito di assenza di quest'ultimo, nel dott. Per_4 è stata formulata da alcuna delle parti alle udienze fissate per il giuramento (udienza Per_5 del 5.10.2020 e del 19.12.2020). In tale prospettiva, dunque, è tardiva l'eccezione di “nullità” della c.t.u. come avanzata dal convenuto , atteso che la stessa doveva essere CP_2 effettuata alla prima udienza fissata per il giuramento (alla quale si era giunti con deposito della prima ordinanza di nomina di c.t.u.) o al più in quella successiva fissata per il medesimo incombente con l'avvenuta sostituzione del c.t.u.. Ciò precisato, tenuto conto del petitum e della causa petendi evocati, è necessario osservare che l'attrice lamenta un errore esecutivo nell'intervento del 12.2.2025, dal quale sarebbe conseguita una lesione della dura madre con creazione di fistola liquoreale. pagina 14 di 20 La circostanza trova compiuto riscontro nel materiale probatorio in atti. Come emerge dalla cartella clinica in atti, la paziente, operata per l'asportazione di ernia discale e microdiscectomia L4- L5 sinistra, veniva nuovamente riconverta il 25.2.2015, ossia a 9 giorni dalla dimissione dal primo intervento, con diagnosi di “Fistola liquorale post-chirurgica”. Dagli esami svolti il giorno seguente risultava, in effetti, la probabile perdita di liquor “a partenza” dalla dura madre (“materiale con segnale di probabile liquor cefalo-rachidiano a partenza dalla dura madre del sacco durale L4-L5 e che si estende fino al piano sotto fasciale” di cui alla Pt_3
del 26.2.2015). Per l'effetto, nella stessa giornata, veniva sottoposta ad intervento di
[...]
“Riparazione fistola liquorale post-chirurgica”, mediante “chiusura della fistola liquorale con grasso e colla di fibrina”. Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso la presenza di fattori causali alternativi all'errore medico esecutivo in ordine alla perdita di liquor dalla dura madre. Ed infatti, anche nella risposta alle osservazioni formulate dal convenuto il c.t.u. ha CP_2 evidenziato che non essendovi precedenti interventi nella regione anatomica interessata (risulta, infatti, solo annotazione di appendicite) non sussistono le ripetute manipolazioni chirurgiche della stessa sede richiamate dal c.t.p. di parte convenuta, in ipotesi, interagenti con un aumento della “pressione idrostatica” (cfr. c.t.p.: “L'aumento della pressione idrostatica della colonna liquorale può aver determinato la fistola, nella cui formazione ha certamente concorso una condizione meiopragica locale del sacco durale in rapporto alle inevitabili ripetute manipolazioni chirurgiche”). Peraltro, come evidenziato dal c.t.u. non risultavano annotazioni nel diario operatorio di particolari condizioni anatomiche preesistenti che avrebbero potuto condurre all'apertura durale, escludendosi, dunque, le ipotizzate spiegazioni alternative (“assottigliamento della dura madre in presenza di una stenosi ossea, oppure ad un ripiegamento della dura nascosto sotto il contorno osseo della lamina o ad aderenze durali che rappresentano l'esito cicatriziale infiammatorio che si verifica in presenza di materiale discale erniato”). Priva di effettivo rilievo pratico è, poi, la circostanza addotta dal medico convenuto circa la natura di “probabile e possibile complicanza” delle fistole. Va precisato che, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente allegare e dimostrare che l'evento dannoso costituisca una
“complicanza”, trattandosi di circostanza priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito, invece, il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, integrando gli estremi della causa non imputabile (in questo senso v. Cass. civ. n. 35024/2022). In altri termini, pure a fronte dell'allegazione della complicanza, quale evento insorto nel corso dell'iter terapeutico, l'onere probatorio del debitore per andare esente da responsabilità resta sempre il medesimo. Va anche rilevato, per completezza, che lo stesso consulente tecnico di parte convenuta riconduce la c.d. complicanza, oltre che a fattori non riscontrati nel caso di specie (anatomici o ripetute manipolazioni), ad una lesione incidentale durante la procedura neurochirurgica (“durotomia incidentale” e “apertura durale non intenzionale”), ossia alla medesima spiegazione fornita dal c.t.u. (cfr. pag. 36 relazione: [“In effetti, è molto verosimile (“è più probabile che non”) che, essendo a livello lombare il sacco durale delicato e con la parete particolarmente sottile, il
, nella chiusura della branca intracanalare del laminotomo, ovvero con altro strumento, CP_7 ne abbia causato il pizzicamento ed una seppur piccola lesione.”]. Una volta appurata la lesione della dura madre anche attraverso gli esami strumentali eseguiti, la paziente è stata sottoposta ad intervento di riparazione della fistola liquorale post-chirurgica, mediante chiusura della fistola liquorale con grasso e colla di fibrina. pagina 15 di 20 Tale intervento, secondo quanto rilevato dal c.t.u., risultava il trattamento consigliato dalle “linee guida”, validate dalla Comunità scientifica nazionale ed internazionale, e dalle “buone pratiche”, collaudate nella quotidiana pratica clinica. Solo durante la degenza è insorta l'infezione post-operatoria e, pertanto, la paziente fu sottoposta ad intervento chirurgico di revisione della ferita (17/03/2015). Quanto all'infezione post-operatoria, che si propagò ai tessuti molli retro-spinali ed al disco intervertebrale ed alle vertebre corrispondenti, con esiti di spondilodiscite, non emerge già dall'allegazione di parte attrice l'inadempimento ascritto al convenuto, argomentando l'addebito di responsabilità al solo fatto che l'infezione veniva contrattata durante il ricovero successivo al secondo intervento, a sua volta, occasionato dall'inesatta esecuzione della prima prestazione. Tale argomento non è condivisibile, poiché fa coincidere la responsabilità dedotta con la causa del ricovero. Va, invece, evidenziato che a fondamento della responsabilità non risulta dedotto alcun inadempimento del medico nella scelta dell'intervento di riparazione della fistola nè un errore nella fase esecutiva che possa aver determinato l'insorgenza dell'infezione. Anzi, dalla stessa allegazione di parte attrice l'insorgenza dell'infezione viene espressamente posticipata alla fase di “ricovero” post-operatorio. In tale contesto, dunque, non risulta allegato l'inadempimento qualificato del sanitario quale causa del dedotto danno. D'altronde, anche a voler diversamente argomentare, la c.t.u. esperita ha evidenziato la correttezza della scelta di effettuare l'intervento di riparazione della fistola e non risultano evidenziate anomalie esecutive. Neppure, infine, il c.t.u. ha potuto chiarire l'origine dell'infezione, la quale si è certamente manifestata durante il ricovero, senza che ne risulti chiarita la causa. Da quanto sopra, deriva che in relazione a tale profilo, tenuto conto del petitum e della causa petendi (anche in relazione alla precisazione della domanda avvenuta nella memoria n. 1 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ove si chiede l'accertamento della responsabilità “secondo le proprie incombenze” e la condanna “secondo le proprie responsabilità”), la domanda di parte attrice non può che essere rigettata, difettando l'allegazione dell'inadempimento ed il nesso causale tra lo stesso ed il danno. Per completezza, va precisato che la c.t.u. sul punto non necessita di chiarimento, atteso che il c.t.u. nel ricondurre all'opera del medico anche le conseguenze delle infezioni ha fondato le conclusioni su valutazioni giuridiche non di sua spettanza, oltre che erronee. Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che a causa dell'inesatta esecuzione dell'intervento routinario del 12.2.2015, consistente in “Asportazione ernia discale e microdiscectomia L4- L5 sinistra”, si determinò nella paziente una perdita di liquor dalla dura madre con conseguente creazione di una fistola, che venne trattata chirurgicamente con intervento adeguato e correttamente eseguito. 6.4. Occorre, ora, indagare il nesso sussistente tra l'evento lesivo e le conseguenze non patrimoniali lesive subite, selezionando quelle ristorabili quali danno conseguenza. Ovviamente, la lesione alla integrità psico-fisica non rappresenta il danno, ma solo un presupposto del danno: quest'ultimo, legalmente, consiste in una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale, la quale, a sua volta, si sia tradotta in una forzosa rinuncia. Sul punto il Consulente nominato Consulente ha evidenziato che in capo all'attrice residua la cicatrice chirurgica in regione addominale e gli esiti di spondilodiscite. Dal punto di vista del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, considerati gli esiti dell'istruttoria e quanto suesposto, può affermarsi che all'inadempimento sia causalmente riconducibile la sola cicatrice sull'addome, la quale è stata occasionata dal prelievo del grasso pagina 16 di 20 sottocutaneo per la riparazione della fistola nel secondo intervento (quest'ultimo, correttamente eseguito). Esulano, invece, dall'errore esecutivo gli ulteriori danni dedotti. Sulla scorta degli elementi di prova in atti, considerate le valutazioni del C.T.U. (“Più specificamente, alla cicatrice chirurgica in regione addominale è equo attribuire una percentuale di invalidità dell'1%, considerato che, in genere, alle cicatrici in regione addominale è riconosciuta una percentuale del 2% per ogni 10 cm di lunghezza”), può riconoscersi che la presenza della cicatrice successiva all'intervento, alla stregua dei più generali parametri medico-legali, integra un danno biologico permanente pari all'1%. Quanto all'invalidità temporanea, considerato che il secondo ricovero è stato occasionato dall'errore esecutivo del primo intervento, appare congruo riconoscere un periodo di invalidità temporanea assoluta corrispondente al numero di giorni intercorrenti tra la data del secondo ricovero (25.2.2015) e la manifestazione dell'infezione (5.3.2015), per complessivi giorni 9, atteso che il successivo periodo di ricovero - e gli ulteriori esiti di invalidità temporanea parziale
- corrispondono al decorso connesso allo stato infettivo, rispetto al quale non sussiste responsabilità nell'operato del medico.
6.5. Alcuna specifica prova, invece, è stata posta a sostegno del danno da “disturbo post traumatico da stress”. La richiesta, invero, non è suffragata da produzione di documentazione dalla quale possa desumersi un collegamento tra l'inadempimento rilevato e la produzione di tale disturbo. In effetti, anche all'esito della c.t.u. non risulta che l'attrice presenti evidenze di disturbo post traumatico da stress, rilevando il c.t.u. che in capo alla potrebbe riconoscersi una Pt_1 sindrome depressiva, che è compatibile con la remota ed analoga patologia psichiatrica pregressa dell'attrice, già trattata con un ricovero. Neppure risulta alcuna correlazione tra l'inadempimento ed il presunto impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola, fermo restando che l'attrice anche in caso di intervento correttamente eseguito avrebbe riportato “una complessiva debolezza dell'impalcatura scheletrica per una più diffusa degenerazione artrosica disco-somatica” (cfr. c.t.u.) Non risulta specificato, invece, in cosa consista il vantaggio di cui l'attrice lamenta la perdita nel richiedere il risarcimento per la perdita di “chance”. Trattasi di richiesta non supportata da idonea allegazione oltre che priva di riscontro probatorio.
7. Il risarcimento del danno
7.1. Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi puntualmente previsti dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità. Proprio con riferimento all'ipotesi delle lesioni micro-permanenti derivanti da responsabilità sanitaria, dovrà aversi riguardo alla disciplina di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, alla stregua di quanto previsto dall'art. 7, IV comma l. n. 24/2017, senz'altro applicabile nel caso di specie (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994; Sez. III, 11.11.2019, n. 28990).
pagina 17 di 20 Più in particolare, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale). Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In presenza di danno alla salute, si è inoltre ribadito che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988). Con specifico riferimento al caso di specie, la valutazione di tali conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale è regolata dal più generale criterio previsto dalla legge di cui all'art. 139, comma d.lgs. n. 209/2005, come richiamato in parte qua dall'art. 7, IV comma l. n. 24/2017. Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. Nel caso di specie, sulla scorta di quanto stabilito dal C.T.U. il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente subito dall'attrice, adottando come riferimento la tabella delle micropermanenti di cui all'ultimo D.M. 16/10/2023, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 139 d.lgs. n. 209/2005 e 7, IV comma l. n. 24/2017. Ebbene, sulla base della quantificazione operata dal C.T.U., le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale, il danno biologico permanente subito da , avente trentasei anni Parte_1 all'epoca del sinistro (da individuare nel 12.2.2015), può essere calcolato come di seguito indicato. Tale danno biologico è stato correttamente valutato nella misura del'1%, senza incidenza sulla capacità lavorativa, e pertanto lo stesso va quantificato in € 817,61. Per quanto riguarda il danno biologico da I.T.P., invece, lo stesso va quantificato in € 493,20, per complessivi € 1310,81. 7.2. Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma pagina 18 di 20 anzidetta, devalutata alla data del sinistro (12.2.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Sotto tale profilo, invero, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in tema di inadempimento ad obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, giacché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale un debito non di valuta, ma di valore (Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2022, n. 37798).
8. La domanda di manleva Venendo all'esame della domanda trasversale di garanzia proposta da nei Controparte_2 confronti della va osservato come il convenuto abbia stipulato Parte_2 con la predetta Compagnia polizza assicurativa n. n. 221029450330, a copertura dei rischi professionali derivanti dall'esercizio della propria medica, sicché l'evento dannoso dedotto da parte attrice a fondamento della responsabilità risarcitoria del convenuto è da ritenersi rientrante tra quelli in relazione ai quali opera la polizza in oggetto. Generica, poi, è l'allegazione circa l'operatività della polizza a seconda richiesta, atteso che non è dedotto dall'assicuratore quale altra polizza dovrebbe intervenire nel caso di specie, né le condizioni della medesima. Risulta del pari ininfluente l'avvenuto assolvimento da parte della struttura, non convenuta in giudizio, del dovere di prestare idonea copertura assicurativa, anche in favore del proprio personale sanitario. Infine, è generica l'allegazione della terza chiamata circa l'avvenuta decadenza ex art. 1915 c.c., ponendo a suo fondamento la negazione della propria responsabilità da parte del e la mancata richiesta a di attivazione della copertura CP_2 Controparte_1 assicurativa. Sul punto è sufficiente osservare che nell'interpretazione fornita del 1914 c.c., il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, mentre quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore (Cass. civ.. n. 14992/2016). Alcuna delle condotte dedotte, dunque, è ascrivibile ad una violazione dell'obbligo di salvataggio. Peraltro, è provato che il medico ha denunciato il sinistro al proprio assicuratore a seguito della contestazione avanzata dall'odierna attrice prima del giudizio, sicchè non risulta esclusa alcuna possibilità per l'assicuratore di trattare in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento. In tale contesto, comunque, l'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo. Pertanto, la domanda di manleva avanzata da merita accoglimento, con Controparte_2 conseguente condanna della convenuta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne il convenuto chiamante da quanto quest'ultimo sarà tenuto a sborsare in favore dell'attore in ragione della presente pronuncia ed in relazione all'evento dannoso occorso in data 12.2.2015.
9. Le spese di lite pagina 19 di 20 L'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore alla richiesta, unitamente alla complessità dell'accertamento fattuale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti e . Pt_1 CP_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste integralmente a carico del soccombente . Controparte_2 Possono altresì compensarsi le spese nei rapporti tra la parte attrice e la compagnia assicurativa, considerato che solo in epoca successiva all'introduzione del giudizio la giurisprudenza è intervenuta sugli esiti dell'azione diretta introdotta in assenza dell'emanazione dei decreti attuativi. Nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata in causa le spese seguono la CP_2 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle riduzioni operabili sui valori medi delle tabelle riportate nel d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice nei confronti di CP_1
[...]
− ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, NN
a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 1310,81, oltre Controparte_2 interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (12.2.2015) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
− ACCOGLIE la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_2
e, per l'effetto, NN la Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne Parte_2
da quanto questi sarà tenuto a corrispondere alla parte attrice in Controparte_2 esecuzione della presente pronuncia;
− NN pagamento in favore del convenuto Controparte_8 chiamante, , delle competenze del presente giudizio che si liquidano Controparte_2 in euro 762,87 per spese vive, ed euro 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
− PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_2 espletata nel corso del giudizio, così come ivi liquidate con separato decreto;
− MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Castrovillari in data 17.12.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 20 di 20