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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 695/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 695/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 695/2019 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...]; (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
c.f. tutti residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_3
Giovanna Serra presso il cui studio in Nuoro, Corso Garibaldi n. 63, sono elettivamente domiciliati;
parte ricorrente contro
, CF: , nata Roma il 4.9.1955, , ivi residente in [...] CodiceFiscale_4
Nicolò da Pistoia n. 40, CF: nato a [...] il 6 Controparte_2 CodiceFiscale_5 marzo 1944, residente a [...], CF: Parte_4
,, nata a [...] il [...], rappresentati nel presente giudizio, in forza di C.F._6 procura notarile del 15 gennaio 2019 Rep. 61126- notaio da Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], CF: , residente in [...]
Lussu n. 15, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, dagli Avvocati Priamo
Siotto e del Foro di Nuoro e Paola Siotto del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Nuoro nella via Mannu n. 24, parte convenuta
contro
, (C.F. , , Controparte_3 C.F._8 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._9 CP_5 C.F._10 CP_6
2 , , (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._11 CP_7 C.F._12 dall'Avv. Sebastiano Tola e dell'Avv. Maria Antonietta Masia parte convenuta contro
, , E AR CP_9 CP_10 CP_11
Parte convenuta contumace
Oggetto: accertamento usucapione proprietà - servitù
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
1. accertare e dichiarare i ORi , e proprietari, a titolo Parte_1 Parte_3 Parte_2 originario per maturata usucapione, della strada sterrata distinta in catasto Terreni al F. 8 mappale
1603 parte ex 1580, ex 71, dove è pure compresa la piattaforma e/o scivolo in cemento di raccordo fino all'abitazione dei , il tutto individuato e distinto in Catasto Terreni del Comune di Gavoi Pt_2 al Foglio 8, mappale 1603 parte ex 1580 ex mappale 71, per averlo posseduto sin dal 1967 pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente uti dominus per oltre 20 anni,
2. per l'effetto autorizzare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II di Nuoro, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
3. emettere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia ai fini del richiesto accertamento e della richiesta sentenza costitutiva di intervenuta usucapione;
4. con condanna agli onorari e alle spese del presente giudizio nell'ipotesi di opposizione.
In via subordinata:
5. accertare e dichiarare che i ORi , e hanno dal 1967-68 ad Parte_1 Parte_3 Parte_2 oggi pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente esercitato il diritto di passaggio nella strada sterrata distinta in catasto Terreni al F. 8 mappale 1603 parte ex 1580 ex 71, dove è pure compreso la piattaforma e/o scivolo in cemento di raccordo fino all'abitazione dei , il tutto individuato e Pt_2 distinto in Catasto Terreni del Comune di Gavoi al Foglio 8 mappale 1603 parte ex 1580 ex mappale
71 e, per l'effetto, dichiarare la maturata usucapione della servitù di passaggio esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, per l'utilità del proprio fondo sito in Gavoi e distinto al Catasto al Foglio 8 Mappale 900;
3
6. per l'effetto autorizzare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II di Nuoro, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
7. emettere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia ai fini del richiesto accertamento e della richiesta sentenza costitutiva di intervenuta usucapione;
8. con condanna agli onorari e alle spese del presente giudizio nell'ipotesi di opposizione.”
Nell'interesse di parte convenuta rappresentata dall' Avv Siotto:
- 1) rigettare ogni avversa domanda con vittoria di spese e onorari;
- 2) Al fine di focalizzare le deduzioni e difese sul merito della causa si rinuncia alla eccezione preliminare in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto CP_2
.
[...]
Nell'interesse di parte convenuta rappresentata dagli avv.ti Tola e Masia:
- 1) rigettare ogni avversa domanda con vittoria di spese e onorari;
- 2) Al fine di focalizzare le deduzioni e difese sul merito della causa si rinuncia alla eccezione preliminare in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto
. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'intestato Tribunale esponendo:
1. di essere al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, ut dominus, da oltre 20 anni, di una strada sterrata - che attraversa il terreno distinto in catasto terreni al Foglio 8 mappale ex 71
(ora mappali 1578 e1579) – individuata catastalmente al Foglio 8 mappale 1580 dell'abitato di Gavoi - che consente l'accesso carrabile alla propria abitazione;
2. la detta strada, della larghezza di circa mt 3,00 e lunghezza di circa mi. 101, venne realizzata negli anni 1967/68, periodo in cui il sig. [coniuge della e genitore Persona_3 Parte_1 di e acquistava dalla ORa il terreno nel quale venne Pt_3 Parte_2 Persona_4 edificata l'abitazione degli attori;
3. da tale epoca e sino all'attualità, il transito nella detta strada è avvenuto quotidianamente da parte della famiglia ed era, come attualmente, finalizzato ad accedere dalla Per_5 pubblica via nel fondo di loro proprietà distinto in catasto al foglio 8 mappale 900 del comune di Gavoi;
4. il passaggio è stato esercitato mediante opere visibili e permanenti tali da rendere la sua esistenza percepibile e manifesta a tutti e, difatti, la strada è ben evidente e costituita da un tracciato delimitato sin dell'inizio della sua realizzazione e sempre rimarcato poi nel corso
4 degli anni dagli autoveicoli degli attori, pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente, senza opposizione da parte di alcuno;
5. la strada interpoderale, utilizzata dai più volte al giorno, è stata nel corso degli anni Pt_2 oggetto di manutenzione da parte degli stessi;
6. i1 sig. già nel 1967/68, aveva realizzato nel tratto di congiungimento tra lo Persona_3 sterrato stradale e il suo fabbricato, nel punto dove la strada si allarga fino a raggiungere la stessa proprietà una piattaforma in cemento e lo scivolo al fine di arrivare direttamente Pt_2 alla propria abitazione e, pertanto, da allora, i figli del e la di lui moglie hanno utilizzato Pt_2 quel percorso sul detto scivolo per accedere direttamente nella loro proprietà senza alcuna opposizione da parte di alcuno;
7. la strada era chiusa con un cancello in legno che il sig. aveva collocato nell'anno Parte_3
2014, in luogo di una chiudenda amovibile costituita da rete metallica che si era deteriorata;
8. in data 04.10.2016, il sig. nel fare rientro presso la propria abitazione, trovava Parte_3 la strada sterrata occlusa con un cumulo di sabbia e il cancello che delimitava l'ingresso chiuso con una catena e relativo lucchetto tale da impedirne l'accesso, sporgendo, pertanto, querela presso la locale stazione dei Carabinieri;
9. a seguito del ricorso possessorio, datato 25.02.2017, iscritto al n. 238/2017 R.G, radicato innanzi al Tribunale di Nuoro, il cancello veniva immediatamente riaperto e il cumulo di sabbia eliminato, tanto che il Giudice dichiarava cessata la materia del contendere con ordinanza del 5.07.2017.
Alla luce di quanto esposto, è interesse degli attori ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà della strada, così come individuata e distinta in catasto al foglio 8 mappale 1580 e/o, in via meramente subordinata, la servitù di passaggio sul tratto di fondo distinto al F.
8. mappali 1578
e 1579 ex 71, dove esiste pure la piattaforma in cemento che consente l'accesso all'abitazione dei ORi , a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva. Parte_5
*
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio i sig.ri Controparte_1 CP_2
e contestando la domanda attorea e chiedendone il conseguente rigetto.
[...] Parte_4
A fondamento delle proprie ragioni i convenuti hanno dedotto ed eccepito che:
1. la domanda proposta omette la chiamata in giudizio di ulteriori comproprietari dei terreni oggetto del giudizio. In particolare, i mappali 585-586-587, ricadenti nel Foglio 8, sono di proprietà del Comune di Gavoi per essere stati da questo Ente acquistati con l'atto pubblico del 23.03.1996. Proprio attraverso il predetto mappale 585, confinante con la strada comunale di Rivu e Sanna si accede alla proprietà dei sig.ri odierni convenuti. Persona_6
5 Inoltre, si rileva che non risulta chiamata in causa un'altra comproprietaria dei terreni di proprietà dei convenuti e precisamente figlia ed erede dei coniugi CP_11 Persona_7 quindi litisconsorte necessario. Mentre, in capo al OR , citato quale Controparte_2 intestatario dei terreni, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva non avendo egli ereditato dalla la proprietà dei predetti terreni, rivestendo solo la qualità Controparte_12 di usufruttuario. Si costituisce invece, quale proprietaria per chiamata testamentaria la ORa
. Parte_4
2. nel merito, la strada comunale via Rivu de Sanna, unica strada che consente l'accesso al terreno dei convenuti (foglio 8 mappali 71) è stata realizzata dal Comune di Gavoi nel 1996.
Tant'è che proprio in quell'anno fu stipulato tra l'ente comunale e gli odierni convenuti il
«Contratto di compravendita di immobile conseguente a procedura espropriativa per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'esistente e nuova apertura prolungamento sede viabile di collegamento tra la via Roma ed il rione Rivu e Sanna”;
3. soltanto dopo la realizzazione della strada comunale, nel 1996, è stato possibile l'accesso alla proprietà dei convenuti attraverso la via Rivu de Sanna: prima della realizzazione di detta strada, infatti, anche i accedevano ai propri terreni attraversando un breve Persona_6 viottolo nella proprietà (ora in parte proprietà del che ebbe ad CP_13 Parte_6 acquistare anche dai una parte di terreni per la realizzazione della via Rivu de Sanna). CP_13
Oltre il predetto viottolo, il terreno dei convenuti era un fitto bosco ove non esisteva alcun sentiero che si spingesse all'interno di loro terreni, tanto meno fino alla proprietà degli attori.
Appare pertanto inverosimile che fin dal 1967/68 il dante causa degli attori percorresse una strada che dalla via Rivu de Sanna (allora inesistente in quanto, come detto, realizzata dal
Comune nel 1995/96) conducesse al proprio immobile;
4. nel 1968 non risultava neppure realizzato l'immobile degli attori. Ed invero soltanto nel 1975 fu portata a termine l'edificazione dei primi piani del fabbricato;
5. dall'analisi delle licenze-concessioni edilizie rilasciate al dal Comune di Persona_3
Gavoi può evincersi che sia la strada oggetto di usucapione, sia la piattaforma in cemento e/o scivolo che gli attori asseriscono esser stati realizzati nel 1967/68, e da allora quotidianamente utilizzati, erano inesistenti a quella data. Sicuramente prima del 1996 non era possibile accedere alla ipotetica stradina in quanto la strada via Rivu de Sanna, unico punto da cui si potrebbe accedere alla strada oggetto di causa, non era stata ancora realizzata dal Parte_6
Altrettanto sicuramente non era terminata né utilizzata la prima parte del fabbricato
[...] degli attori posto che la prima autorizzazione di abitabilità risale al 1975. Ancora si può escludere con assoluta certezza che vi fosse un collegamento tra la proprietà Per_6
6 stante il notevole dislivello tra i due terreni;
dislivello che aveva imposto la Per_6 edificazione di un muro di contenimento, alto 3, metri lungo tutto il confine, tale da rendere assolutamente indipendente e senza alcun punto di contatto il fabbricato di parte attrice con i confinanti terreni di proprietà di parte convenuta, anche perché detto muro segnava, in tutta la sua lunghezza, l'effettivo confine tra le due proprietà. Inoltre, la casa di abitazione degli attori ha il suo naturale accesso dalla via Roma, a valle del fabbricato (ossia dalla SS 128, larga 8 metri) sulla quale via si affacciano, al piano terra, tre ampi locali -garage dove gli attori abitualmente accedono e vi parcheggiano le proprie autovetture;
6. sia la strada che le opere realizzate sul terreno di proprietà risalgono a tempi recenti e, Pt_2 difatti, appena i convenuti hanno avuto modo di avvedersi di tali abusi, hanno provveduto a diffidare il al ripristino immediato dei luoghi, segnalando gli stessi alle Parte_3 competenti autorità, con conseguente emissione, da parte di queste ultime, degli opportuni provvedimenti. Da tali circostanze emerge che l'asserito possesso degli attori non aveva il requisito della pacificità;
7. a seguito della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, è risultato dalla documentazione ex adverso prodotta, segnatamente dal frazionamento del 15.12.2017, che, in data 14/15.12.2017, e quindi successivamente alle lettere di diffida (5.10.2015) e all'ordine di demolizione del Comune di Gavoi (12.7.2017), la dava incarico al Geom. Parte_1 CP_14
, di provvedere a creare nuove particelle catastali all'interno del Foglio 8 del mappale 71,
[...] di proprietà dei convenuti, e del mappale 585 di proprietà del Comune di Gavoi, volturando così a proprio nome sia la strada abusivamente realizzata che la superficie di terreno ove sono state pure abusivamente realizzate la rampa di scale e la piattaforma /scivolo che collega il terreno di proprietà dei convenuti al fabbricato degli attori, opere oggetto della ordinanza di demolizione. La predetta operazione catastale è stata effettuata in violazione della vigente disciplina in materia, ossia in assenza di un titolo abilitante a chiedere il frazionamento;
8. quanto al ricorso possessorio presentato dall'attore in ordine al cancello posto Parte_3 all'ingresso dei terreni di proprietà dei convenuti, che il ricorrente affermava aver trovato chiuso con un lucchetto, si precisa che la chiusura era stata apposta dai convenuti proprio perché in varie occasioni si era verificato il taglio abusivo di alcuni alberi. La rimozione del lucchetto è stata spontaneamente effettuata senza che ciò potesse costituire riconoscimento di diritti di terzi;
9. il terreno di proprietà dei convenuti , nel Piano di fabbricazione del Comune Persona_6 di Gavoi, viene classificato in parte in zona di espansione C3 e in parte in zona B di completamento. Riguardo alla zona C3, confinante anche con la proprietà di parte attrice, fin
7 dal 1999 il Comune di Gavoi, nel corso degli anni, aveva sollecitato i proprietari (
[...]
) a procedere alla redazione di apposito Piano di Lottizzazione. Riguardo alla Per_8
Zona B (ove pure ricade parte dei terreni dei convenuti) il Comune di Gavoi ha approvato, con delibera n. 8 del 31.1.1994 e successiva delibera di variante del 31.5.2002 n. 16, apposito
Piano Particolareggiato. Dalla stesura del Piano Particolareggiato e quindi dalle verifiche effettuate dai professionisti incaricati emerge la assenza di una qualunque strada avendo i professionisti verificato che l'area oggetto del piano era libera.
Alla luce delle esposte argomentazioni, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 17.11.2019, si costituivano in giudizio CP_4
, , e i quali aderendo totalmente alle
[...] CP_5 CP_6 Controparte_3 CP_7 contestazioni dedotte dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 19.11.2019, le parti confermavano le rispettive difese e, stante le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine all'integrità del contraddittorio, gli attori chiedevano un breve termine a difesa, e la causa veniva rinviata al 13.02.2020.
A seguito dell'integrazione del contraddittorio, con provvedimento del 29.09.2020, reso all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice dichiarava la contumacia nei confronti di AR
, e assegnando i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. CP_9 CP_10 CP_11
In data 25.05.2021, come da variazione tabellare, il procedimento transitava sul ruolo della scrivente.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'udienza del 05.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.11.2024, con ulteriore rinvio, stante il carico del ruolo e l'esigenza di definire i procedimenti di più risalente iscrizione, all'udienza del 13.05.2025, svoltasi in forma cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto della corretta instaurazione del contraddittorio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, sono stati ritualmente citati in causa, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, tutti gli intestatari catastali del terreno oggetto di usucapione e i loro eredi e aventi causa.
8 Come è noto, al fine di identificare i soggetti legittimati, ci si avvale delle risultanze dei certificati catastali relativi agli immobili oggetto di usucapione, che riportano i nominativi degli intestatari catastali di tali beni. Le informazioni contenute nei certificati catastali, per quanto non costituiscano prova della proprietà, consentono di fornire elementi indiziari utili ad individuare, quanto meno in via presuntiva, i soggetti titolari di diritti reali sul bene.
Ebbene, sulla base degli atti e dei documenti versati in causa, gli intestatari catastali dei beni, i loro eredi ed aventi causa sono stati tutti ritualmente citati;
non può invece riconoscersi la qualifica di litisconsorte necessario al atteso che detto ente non compare tra gli intestatari Parte_6 catastali della strada, né vanta alcun diritto sulla stessa.
*
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Premesso che il petitum appare sufficientemente determinato, avendo gli attori inteso agire, in via principale, per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione della «strada sterrata della larghezza di circa mt. 3,00 e lunghezza di circa ml. 101,00 che attraversa il terreno distinto al catasto terreni al Foglio 8 mappale 1603 (parte) ex mappale 1580 ex mappale 71» e, in subordine, per il riconoscimento, sempre per intervenuta usucapione, della servitù di passaggio sulla medesima strada, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa
(corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Sul piano soggettivo, lo stesso si connota per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di ritenere il bene come proprio, nonostante l'inesistenza del corrispondente diritto, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova dell'acquisto per usucapione, comportando un sacrificio dell'altrui diritto di proprietà, deve essere certa e rigorosa e deve avere ad oggetto tutti i presupposti fattuali dello stesso. Il soggetto che invoca tale acquisto deve pertanto dimostrare l'inizio, la durata e le concrete modalità di esercizio del possesso ad usucapionem. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che: "è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus
- dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (ex plurimis Cass. civ. 6123 del 2020).
9 Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio non può ritenersi assolto, non avendo gli attori fornito la prova, certa e inconfutabile, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Gli attori assumono infatti di essere al possesso pubblico, pacifico e ininterrotto, uti dominus, da oltre
20 anni, di una strada sterrata (che attraversa il terreno distinto in catasto terreni al Foglio 8 mappale ex 71) dalla quale accedono alla propria abitazione, distinta in catasto al foglio 8, mappale 900 del medesimo Comune, attraverso una piattaforma in cemento o scivolo da loro realizzata già nel
1967/68.
Detta strada interpoderale, nel corso degli anni, sarebbe stata oggetto di molteplici interventi di cura e manutenzione da parte degli attori, i quali avrebbero provveduto a pulirla dai detriti, a sistemare il manto sterrato, eliminando le buche, a chiuderla con un cancello in legno (2014), in luogo di una chiudenda amovibile costituita da rete metallica ormai deterioratasi.
Asseriscono altresì gli attori di aver esercitato tale possesso indisturbati fino al 04.10.2016, quando il nel rientrare a casa, trovò il cancello chiuso con catena e lucchetto, cancello immediatamente Pt_2
e spontaneamente riaperto a seguito dell'instaurazione di un giudizio possessorio, (r.g. 238/2017
R.G,) radicato innanzi al Tribunale di Nuoro e conclusosi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta, le risultanze processuali non consentono di ritenere provate le circostanze di fatto allegate dagli attori e il conseguente acquisto della proprietà per usucapione non sussistendo in atti riscontri sufficienti a sostenere il godimento e l'uso esclusivo della strada, né il momento preciso a partire dal quale gli attori avrebbero iniziato a possedere uti dominus con la volontà di estrometterne i terzi.
Si ravvisano invece elementi sufficienti per l'accoglimento della domanda di acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio su detta strada.
Infatti, se è vero che i testimoni di parte attrice hanno tutti concordemente confermato l'esistenza di una strada interpoderale, come descritta dagli attori in citazione (strada cui si accede e si accedeva da via Rivu de Sanna) così come il transito continuo, pacifico e ininterrotto, anche con mezzi pesanti, da parte degli attori, per il tempo necessario a usucapire, tuttavia, nessuno è stato in grado di riferire che l'uso di detta strada sia avvenuto in modo esclusivo da parte degli attori e che ne sia stato inibito il godimento a terzi.
Si pone, pertanto, l'esigenza di stabilire se il mero compimento delle attività di transito e pulizia della strada dai detriti asserita dagli attori siano sufficienti a ritenere integrata la fattispecie acquisitiva della proprietà.
10 A tale quesito deve darsi risposta negativa tenuto conto del fatto che il semplice passaggio su un terreno non è sufficiente a costituire un comportamento uti dominus idoneo a far acquistare il diritto di proprietà per usucapione, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà né la relativa esteriorizzazione assume la valenza inequivoca di una ORia di fatto sul bene.
Tanto più quando, come nel caso di specie, l'asserito acquisto della proprietà a titolo originario è oggetto di opposizione da parte degli intestatari catastali del terreno, i quali contestano proprio l'effettiva sussistenza di un uso idoneo a usucapire.
Deve infatti darsi atto che gli stessi testimoni citati da parte attrice hanno dichiarato che il passaggio era libero e che essi stessi vi avevano sempre transitato. Nessuno ha dichiarato che la strada era chiusa ed era impossibile ai terzi accedervi.
Il testimone , sentito all'udienza del 02.10.2023, dopo aver confermato l'esistenza Testimone_1 della strada e il passaggio esercitato dagli attori, anche attraverso mezzi pesanti (camion per portare
i materiali), in relazione al capo 11 (vero che la strada sterrata era chiusa con un cancello in legno che il sig. aveva collocato nell'anno 2014 in luogo della chiudenda amovibile costituita Parte_3 da una rete metallica che si era deteriorata) ha così dichiarato: «questo io non l'ho mai visto, ho sempre trovato libero». Il testimone ha invece riferito: «è vero, lo ricordo ma Testimone_2 non c'era nessun lucchetto, volendo fare una passeggiata chiunque poteva accedere non era chiuso
a chiave».
Il testimone ha riferito dell'apposizione di cancello di legno, senza tuttavia ricordare quando Tes_3 era stato apposto o specificare se impedisse l'accesso a terzi.
Per stessa ammissione degli attori, peraltro, il cancello di legno è stato installato solo nel 2014, con la conseguenza che non può ritenersi maturato il termine ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione, considerato altresì che nessuno dei testimoni ha riferito della presenza, in precedenza, di una chiudenda amovibile costituita da rete metallica e di chi l'avesse apposta.
Pertanto, in mancanza di una prova certa e rigorosa di un possesso esclusivo per il tempo necessario a usucapire la domanda deve incontrare il rigetto.
*
La domanda volta all'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio deve viceversa trovare accoglimento.
L'art. 1031 c.c. prevede espressamente l'usucapione quale modo di acquisto della servitù. Il successivo art. 1061 c.c. esclude tuttavia l'usucapione delle servitù non apparenti.
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo
11 esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù). (Sez. 2 - Ordinanza n. 25493 del 24/09/2024 (Rv. 672520 - 01).
L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocabilmente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso.
Nel caso di specie, l'esistenza di una servitù di passaggio, oltre che confermata dai testimoni assunti,
è chiaramente evincibile dalla stessa conformazione dei luoghi.
In primo luogo, risulta in atti la prova certa e inconfutabile, offerta sia tramite documenti che per mezzo dei testimoni, dell'esistenza della strada interpoderale per cui è causa.
Il tracciato stradale, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, risulta chiaramente visibile e ben delimitato nelle foto aeree prodotte in atti.
Inoltre, non può non tenersi conto del valore confessorio rivestito dalla comunicazione datata
8.07.2016, a firma del dott. e dell'ing. (pure convenuto), nella Persona_2 Controparte_4 quale si afferma che: “La stradina sterrata in questione è esistente ben prima che suo padre acquistasse da nostra nonna, un terreno su cui ha edificato la propria casa”. Persona_4
In secondo luogo, è stato provato il passaggio continuo, ripetuto e ininterrotto nel tempo da parte degli attori lungo la stradina in oggetto;
passaggio finalizzato a raggiungere la propria casa di abitazione alla quale gli attori accedevano e accedono attraverso uno scivolo di cemento, stante l'esistenza di un dislivello tra la strada e l'abitazione.
I testimoni citati dagli attori, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, atteso che trattasi di frequentatori abituali dei luoghi per cui è causa, hanno confermato sia l'esistenza della strada che dello scivolo. Pt_ Il testimone ha altresì riferito che per accedere alla casa dei – passava Testimone_2 Pt_2 da uno scivolo (capo 7) e che detto scivolo/piattaforma collegava la strada sterrata alla proprietà
. Precisava che gi attori, pur avendo il garage nella via Roma, non potevano accedere con Per_9 la macchina alla propria abitazione e che la stradina indicata costituiva l'unica via d'accesso tramite mezzi: “da via Roma hanno il garage ma non possono accedere alle loro abitazioni con la macchina,
a piedi possono passare attraverso casa della mamma e quindi l'unica strada per accedere alla loro
12 abitazione con la macchina è quella sterrata, da lì scaricano la spesa, per la casa di e , Pt_2 Pt_3 da via Roma non c'è un portone di ingresso”;
La presenza di tale scivolo, che i convenuti sostengono risalire ad un'epoca recente, è chiaramente evincibile dalle produzioni documentali;
dai rilievi aerofotogrammetrici prodotti in atti è possibile distinguere, in modo sufficientemente chiaro, la presenza di uno scivolo idoneo a collegare la strada Pt_ interpoderale con la proprietà dei – quantomeno dal 1987. Pt_2
Trattasi certamente di opera visibile e permanente idonea a consentire ai terzi di avvedersi dell'esistenza di una servitù di passaggio, stante la chiara finalità di creare un collegamento tra la strada e l'abitazione di proprietà degli attori.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, appare evidente l'esistenza di una servitù di passaggio, intesa come peso gravante su un fondo (la strada) per l'utilità di altro fondo (l'immobile ). Persona_9
Le difese di parte convenuta volte a negare tale passaggio non appaiono convincenti.
Non si comprende infatti per quale ragione, nel corso dell'anno 2016, i convenuti avrebbero dovuto appore una catena con lucchetto al cancello presente nel tratto di strada per cui è causa, se non per impedire l'accesso ai che vi transitavano. La rimozione della catena, dopo l'instaurazione del Pt_2 giudizio cautelare promosso dagli attori, non fa infatti che avvalorare la tesi che il passaggio degli attori, lungo la strada in oggetto, fosse circostanza ben nota ai convenuti.
Le stesse dichiarazioni dei testimoni citati sono risultate generiche e poco attendibili. I testi escussi affermano di non conoscere i luoghi, trattandosi di una strada non di passaggio e poco trafficata, oppure di non frequentarli da tanto tempo (1980), come nel caso di Nessuno è stato Persona_10 di fatto in grado di smentire, in modo preciso e attendibile, quanto asserito dagli attori.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono elementi sufficienti per ritenere che gli attori abbiano esercitato sul bene per cui è causa una servitù di passaggio continua, pubblica, pacifica e ininterrotta per almeno vent'anni, con conseguente acquisto del relativo diritto per usucapione.
La domanda è pertanto fondata e deve trovare accoglimento.
*
Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza parziale e reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto che gli attori sono risultati soccombenti in ordine alla domanda di usucapione della proprietà e vincenti in ordine alla domanda di usucapione della servitù di passaggio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che la strada sterrata che attraversa il terreno distinto al catasto Terreni del Comune di Gavoi al F. 8 mappale 1603 parte ex 1580 ex 71, è gravata, per intervenuta usucapione,
13 della servitù di passaggio pedonale e veicolare in favore dell'immobile sito a Gavoi e distinto in Catasto al Foglio 8 Mappale 900, di proprietà degli attori;
- spese di lite compensate tra le parti;
Così deciso in Nuoro, in data 27.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 695/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 695/2019 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...]; (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
c.f. tutti residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_3
Giovanna Serra presso il cui studio in Nuoro, Corso Garibaldi n. 63, sono elettivamente domiciliati;
parte ricorrente contro
, CF: , nata Roma il 4.9.1955, , ivi residente in [...] CodiceFiscale_4
Nicolò da Pistoia n. 40, CF: nato a [...] il 6 Controparte_2 CodiceFiscale_5 marzo 1944, residente a [...], CF: Parte_4
,, nata a [...] il [...], rappresentati nel presente giudizio, in forza di C.F._6 procura notarile del 15 gennaio 2019 Rep. 61126- notaio da Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], CF: , residente in [...]
Lussu n. 15, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, dagli Avvocati Priamo
Siotto e del Foro di Nuoro e Paola Siotto del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Nuoro nella via Mannu n. 24, parte convenuta
contro
, (C.F. , , Controparte_3 C.F._8 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._9 CP_5 C.F._10 CP_6
2 , , (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._11 CP_7 C.F._12 dall'Avv. Sebastiano Tola e dell'Avv. Maria Antonietta Masia parte convenuta contro
, , E AR CP_9 CP_10 CP_11
Parte convenuta contumace
Oggetto: accertamento usucapione proprietà - servitù
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
1. accertare e dichiarare i ORi , e proprietari, a titolo Parte_1 Parte_3 Parte_2 originario per maturata usucapione, della strada sterrata distinta in catasto Terreni al F. 8 mappale
1603 parte ex 1580, ex 71, dove è pure compresa la piattaforma e/o scivolo in cemento di raccordo fino all'abitazione dei , il tutto individuato e distinto in Catasto Terreni del Comune di Gavoi Pt_2 al Foglio 8, mappale 1603 parte ex 1580 ex mappale 71, per averlo posseduto sin dal 1967 pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente uti dominus per oltre 20 anni,
2. per l'effetto autorizzare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II di Nuoro, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
3. emettere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia ai fini del richiesto accertamento e della richiesta sentenza costitutiva di intervenuta usucapione;
4. con condanna agli onorari e alle spese del presente giudizio nell'ipotesi di opposizione.
In via subordinata:
5. accertare e dichiarare che i ORi , e hanno dal 1967-68 ad Parte_1 Parte_3 Parte_2 oggi pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente esercitato il diritto di passaggio nella strada sterrata distinta in catasto Terreni al F. 8 mappale 1603 parte ex 1580 ex 71, dove è pure compreso la piattaforma e/o scivolo in cemento di raccordo fino all'abitazione dei , il tutto individuato e Pt_2 distinto in Catasto Terreni del Comune di Gavoi al Foglio 8 mappale 1603 parte ex 1580 ex mappale
71 e, per l'effetto, dichiarare la maturata usucapione della servitù di passaggio esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, per l'utilità del proprio fondo sito in Gavoi e distinto al Catasto al Foglio 8 Mappale 900;
3
6. per l'effetto autorizzare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II di Nuoro, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
7. emettere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia ai fini del richiesto accertamento e della richiesta sentenza costitutiva di intervenuta usucapione;
8. con condanna agli onorari e alle spese del presente giudizio nell'ipotesi di opposizione.”
Nell'interesse di parte convenuta rappresentata dall' Avv Siotto:
- 1) rigettare ogni avversa domanda con vittoria di spese e onorari;
- 2) Al fine di focalizzare le deduzioni e difese sul merito della causa si rinuncia alla eccezione preliminare in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto CP_2
.
[...]
Nell'interesse di parte convenuta rappresentata dagli avv.ti Tola e Masia:
- 1) rigettare ogni avversa domanda con vittoria di spese e onorari;
- 2) Al fine di focalizzare le deduzioni e difese sul merito della causa si rinuncia alla eccezione preliminare in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto
. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'intestato Tribunale esponendo:
1. di essere al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, ut dominus, da oltre 20 anni, di una strada sterrata - che attraversa il terreno distinto in catasto terreni al Foglio 8 mappale ex 71
(ora mappali 1578 e1579) – individuata catastalmente al Foglio 8 mappale 1580 dell'abitato di Gavoi - che consente l'accesso carrabile alla propria abitazione;
2. la detta strada, della larghezza di circa mt 3,00 e lunghezza di circa mi. 101, venne realizzata negli anni 1967/68, periodo in cui il sig. [coniuge della e genitore Persona_3 Parte_1 di e acquistava dalla ORa il terreno nel quale venne Pt_3 Parte_2 Persona_4 edificata l'abitazione degli attori;
3. da tale epoca e sino all'attualità, il transito nella detta strada è avvenuto quotidianamente da parte della famiglia ed era, come attualmente, finalizzato ad accedere dalla Per_5 pubblica via nel fondo di loro proprietà distinto in catasto al foglio 8 mappale 900 del comune di Gavoi;
4. il passaggio è stato esercitato mediante opere visibili e permanenti tali da rendere la sua esistenza percepibile e manifesta a tutti e, difatti, la strada è ben evidente e costituita da un tracciato delimitato sin dell'inizio della sua realizzazione e sempre rimarcato poi nel corso
4 degli anni dagli autoveicoli degli attori, pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente, senza opposizione da parte di alcuno;
5. la strada interpoderale, utilizzata dai più volte al giorno, è stata nel corso degli anni Pt_2 oggetto di manutenzione da parte degli stessi;
6. i1 sig. già nel 1967/68, aveva realizzato nel tratto di congiungimento tra lo Persona_3 sterrato stradale e il suo fabbricato, nel punto dove la strada si allarga fino a raggiungere la stessa proprietà una piattaforma in cemento e lo scivolo al fine di arrivare direttamente Pt_2 alla propria abitazione e, pertanto, da allora, i figli del e la di lui moglie hanno utilizzato Pt_2 quel percorso sul detto scivolo per accedere direttamente nella loro proprietà senza alcuna opposizione da parte di alcuno;
7. la strada era chiusa con un cancello in legno che il sig. aveva collocato nell'anno Parte_3
2014, in luogo di una chiudenda amovibile costituita da rete metallica che si era deteriorata;
8. in data 04.10.2016, il sig. nel fare rientro presso la propria abitazione, trovava Parte_3 la strada sterrata occlusa con un cumulo di sabbia e il cancello che delimitava l'ingresso chiuso con una catena e relativo lucchetto tale da impedirne l'accesso, sporgendo, pertanto, querela presso la locale stazione dei Carabinieri;
9. a seguito del ricorso possessorio, datato 25.02.2017, iscritto al n. 238/2017 R.G, radicato innanzi al Tribunale di Nuoro, il cancello veniva immediatamente riaperto e il cumulo di sabbia eliminato, tanto che il Giudice dichiarava cessata la materia del contendere con ordinanza del 5.07.2017.
Alla luce di quanto esposto, è interesse degli attori ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà della strada, così come individuata e distinta in catasto al foglio 8 mappale 1580 e/o, in via meramente subordinata, la servitù di passaggio sul tratto di fondo distinto al F.
8. mappali 1578
e 1579 ex 71, dove esiste pure la piattaforma in cemento che consente l'accesso all'abitazione dei ORi , a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva. Parte_5
*
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio i sig.ri Controparte_1 CP_2
e contestando la domanda attorea e chiedendone il conseguente rigetto.
[...] Parte_4
A fondamento delle proprie ragioni i convenuti hanno dedotto ed eccepito che:
1. la domanda proposta omette la chiamata in giudizio di ulteriori comproprietari dei terreni oggetto del giudizio. In particolare, i mappali 585-586-587, ricadenti nel Foglio 8, sono di proprietà del Comune di Gavoi per essere stati da questo Ente acquistati con l'atto pubblico del 23.03.1996. Proprio attraverso il predetto mappale 585, confinante con la strada comunale di Rivu e Sanna si accede alla proprietà dei sig.ri odierni convenuti. Persona_6
5 Inoltre, si rileva che non risulta chiamata in causa un'altra comproprietaria dei terreni di proprietà dei convenuti e precisamente figlia ed erede dei coniugi CP_11 Persona_7 quindi litisconsorte necessario. Mentre, in capo al OR , citato quale Controparte_2 intestatario dei terreni, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva non avendo egli ereditato dalla la proprietà dei predetti terreni, rivestendo solo la qualità Controparte_12 di usufruttuario. Si costituisce invece, quale proprietaria per chiamata testamentaria la ORa
. Parte_4
2. nel merito, la strada comunale via Rivu de Sanna, unica strada che consente l'accesso al terreno dei convenuti (foglio 8 mappali 71) è stata realizzata dal Comune di Gavoi nel 1996.
Tant'è che proprio in quell'anno fu stipulato tra l'ente comunale e gli odierni convenuti il
«Contratto di compravendita di immobile conseguente a procedura espropriativa per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'esistente e nuova apertura prolungamento sede viabile di collegamento tra la via Roma ed il rione Rivu e Sanna”;
3. soltanto dopo la realizzazione della strada comunale, nel 1996, è stato possibile l'accesso alla proprietà dei convenuti attraverso la via Rivu de Sanna: prima della realizzazione di detta strada, infatti, anche i accedevano ai propri terreni attraversando un breve Persona_6 viottolo nella proprietà (ora in parte proprietà del che ebbe ad CP_13 Parte_6 acquistare anche dai una parte di terreni per la realizzazione della via Rivu de Sanna). CP_13
Oltre il predetto viottolo, il terreno dei convenuti era un fitto bosco ove non esisteva alcun sentiero che si spingesse all'interno di loro terreni, tanto meno fino alla proprietà degli attori.
Appare pertanto inverosimile che fin dal 1967/68 il dante causa degli attori percorresse una strada che dalla via Rivu de Sanna (allora inesistente in quanto, come detto, realizzata dal
Comune nel 1995/96) conducesse al proprio immobile;
4. nel 1968 non risultava neppure realizzato l'immobile degli attori. Ed invero soltanto nel 1975 fu portata a termine l'edificazione dei primi piani del fabbricato;
5. dall'analisi delle licenze-concessioni edilizie rilasciate al dal Comune di Persona_3
Gavoi può evincersi che sia la strada oggetto di usucapione, sia la piattaforma in cemento e/o scivolo che gli attori asseriscono esser stati realizzati nel 1967/68, e da allora quotidianamente utilizzati, erano inesistenti a quella data. Sicuramente prima del 1996 non era possibile accedere alla ipotetica stradina in quanto la strada via Rivu de Sanna, unico punto da cui si potrebbe accedere alla strada oggetto di causa, non era stata ancora realizzata dal Parte_6
Altrettanto sicuramente non era terminata né utilizzata la prima parte del fabbricato
[...] degli attori posto che la prima autorizzazione di abitabilità risale al 1975. Ancora si può escludere con assoluta certezza che vi fosse un collegamento tra la proprietà Per_6
6 stante il notevole dislivello tra i due terreni;
dislivello che aveva imposto la Per_6 edificazione di un muro di contenimento, alto 3, metri lungo tutto il confine, tale da rendere assolutamente indipendente e senza alcun punto di contatto il fabbricato di parte attrice con i confinanti terreni di proprietà di parte convenuta, anche perché detto muro segnava, in tutta la sua lunghezza, l'effettivo confine tra le due proprietà. Inoltre, la casa di abitazione degli attori ha il suo naturale accesso dalla via Roma, a valle del fabbricato (ossia dalla SS 128, larga 8 metri) sulla quale via si affacciano, al piano terra, tre ampi locali -garage dove gli attori abitualmente accedono e vi parcheggiano le proprie autovetture;
6. sia la strada che le opere realizzate sul terreno di proprietà risalgono a tempi recenti e, Pt_2 difatti, appena i convenuti hanno avuto modo di avvedersi di tali abusi, hanno provveduto a diffidare il al ripristino immediato dei luoghi, segnalando gli stessi alle Parte_3 competenti autorità, con conseguente emissione, da parte di queste ultime, degli opportuni provvedimenti. Da tali circostanze emerge che l'asserito possesso degli attori non aveva il requisito della pacificità;
7. a seguito della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, è risultato dalla documentazione ex adverso prodotta, segnatamente dal frazionamento del 15.12.2017, che, in data 14/15.12.2017, e quindi successivamente alle lettere di diffida (5.10.2015) e all'ordine di demolizione del Comune di Gavoi (12.7.2017), la dava incarico al Geom. Parte_1 CP_14
, di provvedere a creare nuove particelle catastali all'interno del Foglio 8 del mappale 71,
[...] di proprietà dei convenuti, e del mappale 585 di proprietà del Comune di Gavoi, volturando così a proprio nome sia la strada abusivamente realizzata che la superficie di terreno ove sono state pure abusivamente realizzate la rampa di scale e la piattaforma /scivolo che collega il terreno di proprietà dei convenuti al fabbricato degli attori, opere oggetto della ordinanza di demolizione. La predetta operazione catastale è stata effettuata in violazione della vigente disciplina in materia, ossia in assenza di un titolo abilitante a chiedere il frazionamento;
8. quanto al ricorso possessorio presentato dall'attore in ordine al cancello posto Parte_3 all'ingresso dei terreni di proprietà dei convenuti, che il ricorrente affermava aver trovato chiuso con un lucchetto, si precisa che la chiusura era stata apposta dai convenuti proprio perché in varie occasioni si era verificato il taglio abusivo di alcuni alberi. La rimozione del lucchetto è stata spontaneamente effettuata senza che ciò potesse costituire riconoscimento di diritti di terzi;
9. il terreno di proprietà dei convenuti , nel Piano di fabbricazione del Comune Persona_6 di Gavoi, viene classificato in parte in zona di espansione C3 e in parte in zona B di completamento. Riguardo alla zona C3, confinante anche con la proprietà di parte attrice, fin
7 dal 1999 il Comune di Gavoi, nel corso degli anni, aveva sollecitato i proprietari (
[...]
) a procedere alla redazione di apposito Piano di Lottizzazione. Riguardo alla Per_8
Zona B (ove pure ricade parte dei terreni dei convenuti) il Comune di Gavoi ha approvato, con delibera n. 8 del 31.1.1994 e successiva delibera di variante del 31.5.2002 n. 16, apposito
Piano Particolareggiato. Dalla stesura del Piano Particolareggiato e quindi dalle verifiche effettuate dai professionisti incaricati emerge la assenza di una qualunque strada avendo i professionisti verificato che l'area oggetto del piano era libera.
Alla luce delle esposte argomentazioni, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 17.11.2019, si costituivano in giudizio CP_4
, , e i quali aderendo totalmente alle
[...] CP_5 CP_6 Controparte_3 CP_7 contestazioni dedotte dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 19.11.2019, le parti confermavano le rispettive difese e, stante le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine all'integrità del contraddittorio, gli attori chiedevano un breve termine a difesa, e la causa veniva rinviata al 13.02.2020.
A seguito dell'integrazione del contraddittorio, con provvedimento del 29.09.2020, reso all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice dichiarava la contumacia nei confronti di AR
, e assegnando i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. CP_9 CP_10 CP_11
In data 25.05.2021, come da variazione tabellare, il procedimento transitava sul ruolo della scrivente.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'udienza del 05.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.11.2024, con ulteriore rinvio, stante il carico del ruolo e l'esigenza di definire i procedimenti di più risalente iscrizione, all'udienza del 13.05.2025, svoltasi in forma cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto della corretta instaurazione del contraddittorio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, sono stati ritualmente citati in causa, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, tutti gli intestatari catastali del terreno oggetto di usucapione e i loro eredi e aventi causa.
8 Come è noto, al fine di identificare i soggetti legittimati, ci si avvale delle risultanze dei certificati catastali relativi agli immobili oggetto di usucapione, che riportano i nominativi degli intestatari catastali di tali beni. Le informazioni contenute nei certificati catastali, per quanto non costituiscano prova della proprietà, consentono di fornire elementi indiziari utili ad individuare, quanto meno in via presuntiva, i soggetti titolari di diritti reali sul bene.
Ebbene, sulla base degli atti e dei documenti versati in causa, gli intestatari catastali dei beni, i loro eredi ed aventi causa sono stati tutti ritualmente citati;
non può invece riconoscersi la qualifica di litisconsorte necessario al atteso che detto ente non compare tra gli intestatari Parte_6 catastali della strada, né vanta alcun diritto sulla stessa.
*
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Premesso che il petitum appare sufficientemente determinato, avendo gli attori inteso agire, in via principale, per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione della «strada sterrata della larghezza di circa mt. 3,00 e lunghezza di circa ml. 101,00 che attraversa il terreno distinto al catasto terreni al Foglio 8 mappale 1603 (parte) ex mappale 1580 ex mappale 71» e, in subordine, per il riconoscimento, sempre per intervenuta usucapione, della servitù di passaggio sulla medesima strada, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa
(corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Sul piano soggettivo, lo stesso si connota per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di ritenere il bene come proprio, nonostante l'inesistenza del corrispondente diritto, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova dell'acquisto per usucapione, comportando un sacrificio dell'altrui diritto di proprietà, deve essere certa e rigorosa e deve avere ad oggetto tutti i presupposti fattuali dello stesso. Il soggetto che invoca tale acquisto deve pertanto dimostrare l'inizio, la durata e le concrete modalità di esercizio del possesso ad usucapionem. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che: "è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus
- dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (ex plurimis Cass. civ. 6123 del 2020).
9 Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio non può ritenersi assolto, non avendo gli attori fornito la prova, certa e inconfutabile, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Gli attori assumono infatti di essere al possesso pubblico, pacifico e ininterrotto, uti dominus, da oltre
20 anni, di una strada sterrata (che attraversa il terreno distinto in catasto terreni al Foglio 8 mappale ex 71) dalla quale accedono alla propria abitazione, distinta in catasto al foglio 8, mappale 900 del medesimo Comune, attraverso una piattaforma in cemento o scivolo da loro realizzata già nel
1967/68.
Detta strada interpoderale, nel corso degli anni, sarebbe stata oggetto di molteplici interventi di cura e manutenzione da parte degli attori, i quali avrebbero provveduto a pulirla dai detriti, a sistemare il manto sterrato, eliminando le buche, a chiuderla con un cancello in legno (2014), in luogo di una chiudenda amovibile costituita da rete metallica ormai deterioratasi.
Asseriscono altresì gli attori di aver esercitato tale possesso indisturbati fino al 04.10.2016, quando il nel rientrare a casa, trovò il cancello chiuso con catena e lucchetto, cancello immediatamente Pt_2
e spontaneamente riaperto a seguito dell'instaurazione di un giudizio possessorio, (r.g. 238/2017
R.G,) radicato innanzi al Tribunale di Nuoro e conclusosi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta, le risultanze processuali non consentono di ritenere provate le circostanze di fatto allegate dagli attori e il conseguente acquisto della proprietà per usucapione non sussistendo in atti riscontri sufficienti a sostenere il godimento e l'uso esclusivo della strada, né il momento preciso a partire dal quale gli attori avrebbero iniziato a possedere uti dominus con la volontà di estrometterne i terzi.
Si ravvisano invece elementi sufficienti per l'accoglimento della domanda di acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio su detta strada.
Infatti, se è vero che i testimoni di parte attrice hanno tutti concordemente confermato l'esistenza di una strada interpoderale, come descritta dagli attori in citazione (strada cui si accede e si accedeva da via Rivu de Sanna) così come il transito continuo, pacifico e ininterrotto, anche con mezzi pesanti, da parte degli attori, per il tempo necessario a usucapire, tuttavia, nessuno è stato in grado di riferire che l'uso di detta strada sia avvenuto in modo esclusivo da parte degli attori e che ne sia stato inibito il godimento a terzi.
Si pone, pertanto, l'esigenza di stabilire se il mero compimento delle attività di transito e pulizia della strada dai detriti asserita dagli attori siano sufficienti a ritenere integrata la fattispecie acquisitiva della proprietà.
10 A tale quesito deve darsi risposta negativa tenuto conto del fatto che il semplice passaggio su un terreno non è sufficiente a costituire un comportamento uti dominus idoneo a far acquistare il diritto di proprietà per usucapione, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà né la relativa esteriorizzazione assume la valenza inequivoca di una ORia di fatto sul bene.
Tanto più quando, come nel caso di specie, l'asserito acquisto della proprietà a titolo originario è oggetto di opposizione da parte degli intestatari catastali del terreno, i quali contestano proprio l'effettiva sussistenza di un uso idoneo a usucapire.
Deve infatti darsi atto che gli stessi testimoni citati da parte attrice hanno dichiarato che il passaggio era libero e che essi stessi vi avevano sempre transitato. Nessuno ha dichiarato che la strada era chiusa ed era impossibile ai terzi accedervi.
Il testimone , sentito all'udienza del 02.10.2023, dopo aver confermato l'esistenza Testimone_1 della strada e il passaggio esercitato dagli attori, anche attraverso mezzi pesanti (camion per portare
i materiali), in relazione al capo 11 (vero che la strada sterrata era chiusa con un cancello in legno che il sig. aveva collocato nell'anno 2014 in luogo della chiudenda amovibile costituita Parte_3 da una rete metallica che si era deteriorata) ha così dichiarato: «questo io non l'ho mai visto, ho sempre trovato libero». Il testimone ha invece riferito: «è vero, lo ricordo ma Testimone_2 non c'era nessun lucchetto, volendo fare una passeggiata chiunque poteva accedere non era chiuso
a chiave».
Il testimone ha riferito dell'apposizione di cancello di legno, senza tuttavia ricordare quando Tes_3 era stato apposto o specificare se impedisse l'accesso a terzi.
Per stessa ammissione degli attori, peraltro, il cancello di legno è stato installato solo nel 2014, con la conseguenza che non può ritenersi maturato il termine ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione, considerato altresì che nessuno dei testimoni ha riferito della presenza, in precedenza, di una chiudenda amovibile costituita da rete metallica e di chi l'avesse apposta.
Pertanto, in mancanza di una prova certa e rigorosa di un possesso esclusivo per il tempo necessario a usucapire la domanda deve incontrare il rigetto.
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La domanda volta all'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio deve viceversa trovare accoglimento.
L'art. 1031 c.c. prevede espressamente l'usucapione quale modo di acquisto della servitù. Il successivo art. 1061 c.c. esclude tuttavia l'usucapione delle servitù non apparenti.
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo
11 esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù). (Sez. 2 - Ordinanza n. 25493 del 24/09/2024 (Rv. 672520 - 01).
L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocabilmente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso.
Nel caso di specie, l'esistenza di una servitù di passaggio, oltre che confermata dai testimoni assunti,
è chiaramente evincibile dalla stessa conformazione dei luoghi.
In primo luogo, risulta in atti la prova certa e inconfutabile, offerta sia tramite documenti che per mezzo dei testimoni, dell'esistenza della strada interpoderale per cui è causa.
Il tracciato stradale, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, risulta chiaramente visibile e ben delimitato nelle foto aeree prodotte in atti.
Inoltre, non può non tenersi conto del valore confessorio rivestito dalla comunicazione datata
8.07.2016, a firma del dott. e dell'ing. (pure convenuto), nella Persona_2 Controparte_4 quale si afferma che: “La stradina sterrata in questione è esistente ben prima che suo padre acquistasse da nostra nonna, un terreno su cui ha edificato la propria casa”. Persona_4
In secondo luogo, è stato provato il passaggio continuo, ripetuto e ininterrotto nel tempo da parte degli attori lungo la stradina in oggetto;
passaggio finalizzato a raggiungere la propria casa di abitazione alla quale gli attori accedevano e accedono attraverso uno scivolo di cemento, stante l'esistenza di un dislivello tra la strada e l'abitazione.
I testimoni citati dagli attori, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, atteso che trattasi di frequentatori abituali dei luoghi per cui è causa, hanno confermato sia l'esistenza della strada che dello scivolo. Pt_ Il testimone ha altresì riferito che per accedere alla casa dei – passava Testimone_2 Pt_2 da uno scivolo (capo 7) e che detto scivolo/piattaforma collegava la strada sterrata alla proprietà
. Precisava che gi attori, pur avendo il garage nella via Roma, non potevano accedere con Per_9 la macchina alla propria abitazione e che la stradina indicata costituiva l'unica via d'accesso tramite mezzi: “da via Roma hanno il garage ma non possono accedere alle loro abitazioni con la macchina,
a piedi possono passare attraverso casa della mamma e quindi l'unica strada per accedere alla loro
12 abitazione con la macchina è quella sterrata, da lì scaricano la spesa, per la casa di e , Pt_2 Pt_3 da via Roma non c'è un portone di ingresso”;
La presenza di tale scivolo, che i convenuti sostengono risalire ad un'epoca recente, è chiaramente evincibile dalle produzioni documentali;
dai rilievi aerofotogrammetrici prodotti in atti è possibile distinguere, in modo sufficientemente chiaro, la presenza di uno scivolo idoneo a collegare la strada Pt_ interpoderale con la proprietà dei – quantomeno dal 1987. Pt_2
Trattasi certamente di opera visibile e permanente idonea a consentire ai terzi di avvedersi dell'esistenza di una servitù di passaggio, stante la chiara finalità di creare un collegamento tra la strada e l'abitazione di proprietà degli attori.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, appare evidente l'esistenza di una servitù di passaggio, intesa come peso gravante su un fondo (la strada) per l'utilità di altro fondo (l'immobile ). Persona_9
Le difese di parte convenuta volte a negare tale passaggio non appaiono convincenti.
Non si comprende infatti per quale ragione, nel corso dell'anno 2016, i convenuti avrebbero dovuto appore una catena con lucchetto al cancello presente nel tratto di strada per cui è causa, se non per impedire l'accesso ai che vi transitavano. La rimozione della catena, dopo l'instaurazione del Pt_2 giudizio cautelare promosso dagli attori, non fa infatti che avvalorare la tesi che il passaggio degli attori, lungo la strada in oggetto, fosse circostanza ben nota ai convenuti.
Le stesse dichiarazioni dei testimoni citati sono risultate generiche e poco attendibili. I testi escussi affermano di non conoscere i luoghi, trattandosi di una strada non di passaggio e poco trafficata, oppure di non frequentarli da tanto tempo (1980), come nel caso di Nessuno è stato Persona_10 di fatto in grado di smentire, in modo preciso e attendibile, quanto asserito dagli attori.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono elementi sufficienti per ritenere che gli attori abbiano esercitato sul bene per cui è causa una servitù di passaggio continua, pubblica, pacifica e ininterrotta per almeno vent'anni, con conseguente acquisto del relativo diritto per usucapione.
La domanda è pertanto fondata e deve trovare accoglimento.
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Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza parziale e reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto che gli attori sono risultati soccombenti in ordine alla domanda di usucapione della proprietà e vincenti in ordine alla domanda di usucapione della servitù di passaggio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che la strada sterrata che attraversa il terreno distinto al catasto Terreni del Comune di Gavoi al F. 8 mappale 1603 parte ex 1580 ex 71, è gravata, per intervenuta usucapione,
13 della servitù di passaggio pedonale e veicolare in favore dell'immobile sito a Gavoi e distinto in Catasto al Foglio 8 Mappale 900, di proprietà degli attori;
- spese di lite compensate tra le parti;
Così deciso in Nuoro, in data 27.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
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