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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/09/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1730 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1730 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 30/04/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Silvia Cognigni e Giovanni Lanciotti, C.F._2 elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 02.09.2007, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2007, Atto n.55, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
Hanno rappresentato altresì che dall'unione coniugale sono nate due figlie: in Persona_1 data 11.12.2013 ed in data 07.02.2020. Persona_2
1 Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il IG. continuerà a risiedere nella casa coniugale sita a Fermo, Via San Girolamo n. Parte_2
2/A, di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra , mentre quest'ultima Persona_3 Parte_1 trasferirà altrove la propria residenza, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali;
3) le figlie e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 collocate prevalentemente presso il padre con il quale continueranno ad abitare nella casa coniugale che viene assegnata a quest'ultimo;
4) la IG.ra avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie i fine settimana alternati dalle ore Parte_1
14,00 del sabato fino al lunedì mattina (con pernotto presso la stessa) quando le accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui la madre trascorrerà con le minori il fine settimana, potrà vederle e tenerle con sé il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino seguente quando le accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui le figlie minori trascorreranno il fine settimana con il padre, la madre potrà vederle e tenerle con sé il martedì, il giovedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando le porterà a scuola. Durante le festività natalizie, i genitori alterneranno tra loro ogni anno la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 dicembre ed il 1 gennaio;
ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno dei genitori. Durante le vacanze estive la madre padre potrà avere con sé le figlie per un periodo di venti giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore. Rispetto a tutta la disciplina dei diritti di visita sopra enucleati sono sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e così la possibilità, per gli stessi, di comune accordo tra loro e compatibilmente con le loro eIGenze, con gli impegni di lavoro delle parti e di studio e/o scolastici e/o extrascolastici delle figlie, nel superiore interesse delle stesse, di modificare quanto innanzi concordato, al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata alle figlie, nel rispetto delle eIGenze e necessità manifestate dalle stesse;
5) la IG.ra versa al IG. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Parte_1 Parte_2 somma di € 100,00 da corrispondersi entro il 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat. Le spese straordinarie, da intendersi quelle previste nel protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in Ancona il 10.07.2024, sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
6) la IG.ra si impegna a cedere al IG. che accetta, i diritti di proprietà per Parte_1 Parte_2
1/1 della seguente porzione di fabbricato urbano (locale ad uso deposito al piano terra) sito in Comune di
Fermo, Contrada San Girolamo n.2/A Piano T e precisamente: a) immobile distinto al catasto fabbricati del
2 Comune di Fermo al foglio 91, particella 289 sub. 4, piano T, Zona censuaria 2, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 94, superficie catastale totale mq 118, R.C. euro 72,82 (doc. n. 3).
6.a) L'immobile viene ceduto senza corresponsione di denaro, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le inerenti azioni, ragioni, pertinenze, accessioni usi, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, con la comproprietà pro-quota degli spazi, opere e impianti di natura comune e condominiale. Nella presente cessione sono compresi i diritti sulla corte comune descritta al Catasto dei Fabbricati di Fermo al Foglio
91 con la particella 289 sub 1 (bene comune non censibile).
6.b) le parti si impegnano a presentarsi presso il Dott. Notaio in Ascoli Piceno con studio in Controparte_1
Sant'Elpidio a Mare, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione, per la stipula del rogito relativo al trasferimento dell'unità immobiliare di cui al predetto punto 6). Le spese notarili e quelle relative al trasferimento sono a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno;
6.c) la IG.ra dichiara che i diritti di proprietà relativi alla predetta unità immobiliare, le sono Parte_1 pervenuti per atto pubblico di donazione e compravendita del 09.12.2021 Notaio Dottor Controparte_1
Repertorio n. 3566, raccolta 2680;
6.d) la IG. garantisce la piena proprietà di quanto ceduto e la sua libertà da pesi, canoni ed Parte_1 oneri qualsiasi natura, privilegi fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, diritti o pretese di terzi, oneri e diritti reali e/o personali che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, volendo in ogni caso contrario rispondere della evizione come per legge;
7) la presente cessione viene fatta a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi in conseguenza della loro separazione. Il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8) il trasferimento immobiliare qui disposto deve ritenersi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) i coniugi dichiarano di aver così provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di crediti, rimborsi, restituzioni ecc. o per qualsivoglia altro titolo o ragione, ritenendosi con l'adempimento del presente accordo soddisfatti di ogni reciproca pretesa”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, comma 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 02.09.2007;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese di lite;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1730 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 30/04/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Silvia Cognigni e Giovanni Lanciotti, C.F._2 elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 02.09.2007, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2007, Atto n.55, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
Hanno rappresentato altresì che dall'unione coniugale sono nate due figlie: in Persona_1 data 11.12.2013 ed in data 07.02.2020. Persona_2
1 Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il IG. continuerà a risiedere nella casa coniugale sita a Fermo, Via San Girolamo n. Parte_2
2/A, di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra , mentre quest'ultima Persona_3 Parte_1 trasferirà altrove la propria residenza, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali;
3) le figlie e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 collocate prevalentemente presso il padre con il quale continueranno ad abitare nella casa coniugale che viene assegnata a quest'ultimo;
4) la IG.ra avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie i fine settimana alternati dalle ore Parte_1
14,00 del sabato fino al lunedì mattina (con pernotto presso la stessa) quando le accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui la madre trascorrerà con le minori il fine settimana, potrà vederle e tenerle con sé il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino seguente quando le accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui le figlie minori trascorreranno il fine settimana con il padre, la madre potrà vederle e tenerle con sé il martedì, il giovedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando le porterà a scuola. Durante le festività natalizie, i genitori alterneranno tra loro ogni anno la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 dicembre ed il 1 gennaio;
ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno dei genitori. Durante le vacanze estive la madre padre potrà avere con sé le figlie per un periodo di venti giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore. Rispetto a tutta la disciplina dei diritti di visita sopra enucleati sono sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e così la possibilità, per gli stessi, di comune accordo tra loro e compatibilmente con le loro eIGenze, con gli impegni di lavoro delle parti e di studio e/o scolastici e/o extrascolastici delle figlie, nel superiore interesse delle stesse, di modificare quanto innanzi concordato, al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata alle figlie, nel rispetto delle eIGenze e necessità manifestate dalle stesse;
5) la IG.ra versa al IG. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Parte_1 Parte_2 somma di € 100,00 da corrispondersi entro il 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat. Le spese straordinarie, da intendersi quelle previste nel protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in Ancona il 10.07.2024, sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
6) la IG.ra si impegna a cedere al IG. che accetta, i diritti di proprietà per Parte_1 Parte_2
1/1 della seguente porzione di fabbricato urbano (locale ad uso deposito al piano terra) sito in Comune di
Fermo, Contrada San Girolamo n.2/A Piano T e precisamente: a) immobile distinto al catasto fabbricati del
2 Comune di Fermo al foglio 91, particella 289 sub. 4, piano T, Zona censuaria 2, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 94, superficie catastale totale mq 118, R.C. euro 72,82 (doc. n. 3).
6.a) L'immobile viene ceduto senza corresponsione di denaro, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le inerenti azioni, ragioni, pertinenze, accessioni usi, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, con la comproprietà pro-quota degli spazi, opere e impianti di natura comune e condominiale. Nella presente cessione sono compresi i diritti sulla corte comune descritta al Catasto dei Fabbricati di Fermo al Foglio
91 con la particella 289 sub 1 (bene comune non censibile).
6.b) le parti si impegnano a presentarsi presso il Dott. Notaio in Ascoli Piceno con studio in Controparte_1
Sant'Elpidio a Mare, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione, per la stipula del rogito relativo al trasferimento dell'unità immobiliare di cui al predetto punto 6). Le spese notarili e quelle relative al trasferimento sono a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno;
6.c) la IG.ra dichiara che i diritti di proprietà relativi alla predetta unità immobiliare, le sono Parte_1 pervenuti per atto pubblico di donazione e compravendita del 09.12.2021 Notaio Dottor Controparte_1
Repertorio n. 3566, raccolta 2680;
6.d) la IG. garantisce la piena proprietà di quanto ceduto e la sua libertà da pesi, canoni ed Parte_1 oneri qualsiasi natura, privilegi fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, diritti o pretese di terzi, oneri e diritti reali e/o personali che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, volendo in ogni caso contrario rispondere della evizione come per legge;
7) la presente cessione viene fatta a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi in conseguenza della loro separazione. Il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8) il trasferimento immobiliare qui disposto deve ritenersi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) i coniugi dichiarano di aver così provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di crediti, rimborsi, restituzioni ecc. o per qualsivoglia altro titolo o ragione, ritenendosi con l'adempimento del presente accordo soddisfatti di ogni reciproca pretesa”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, comma 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 02.09.2007;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese di lite;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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