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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4503/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229003570183000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 d l nascita ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n° 2039/2023 emessa in data 26.06.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Messina sez.6 con cui veniva dichiarato il proprio ricorso inammissibile con condanna alle spese.
Premette che in data 26.05.2022 veniva notificata intimazione di pagamento n° 29520229003570183000 - relativa alla cartella n 29520120009042823000,emessa dal Comune di S. Teresa di Riva, con la quale il concessionario Agenzia delle Entrate-Ufficio SI di Messina richiedeva il pagamento della somma di €. 705,16- in quanto debitrice della predetta somma in forza di un presunto atto notificatole in data
19.10.2012 attinente lo smaltimento di rifiuti e tassa provinciale riferito all'Anno 2011 .
La Corte di Giustizia di 1° grado di Messina sez. 6 con sentenza n° 2039/2023 emessa in data 26.06.2023
e depositata in data 20.07.2023 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 180,00 fondando la sentenza sul fatto che nell'atto di opposizione non risultavano esposti i motivi del ricorso.
MOTIVI DI APPELLO
La Corte di primo grado ammette che è stato presentato il ricorso ma poiché mancavano alcune pagine successive alla prima i motivi che lo legittimavano non erano pervenuti. Invero, è evidente che il disguido
è frutto di un errore nella trasmissione o nella ricezione degli atti in quanto il primo foglio del ricorso è pervenuto alla Corte, come riportato nella motivazione della sentenza,pertanto doveva essere vistosamente palese per il relatore che l'incompletezza del ricorso presentato era dovuta a problemi , ripetiamo, nella sua trasmissione telematica o nella sua ricezione anche perché il Comune di S. Teresa di Riva , che si era costituito in giudizio presentando delle controdeduzioni, attestava di aver ricevuto la notifica integrale del ricorso basato "sulla prescrizione dell'atto". Conseguentemente , la Corte avrebbe dovuto o potuto disporre ai sensi dell'art. 289 del C.p.c. l'integrazione della domanda, nello specifico il deposito delle pagine non pervenute così come l'art.24 commi 2-3 del D. Lgs. 546/1992 ammette la richiesta ed il deposito degli atti non completi o non conosciuti e quindi disporre l'integrazione del ricorso ed il rinvio dell'udienza di discussione al fine di avere la completa documentazione.
Ader – contumace in primo grado - depositava controdeduzioni e memoria illustrativa.
La parte appellante depositava memorie di controreplica insistendo anche sul merito.
Il Comune di Santa Teresa a riva, costituitosi in primo grado, è contumace nel presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Incombe sulla parte ricorrente presentare il ricorso integro e completo in tutte le sue parti, fatta salva la scelta del Collegio, eventualmente, di rimettere in termini in ricorrente. Tra l'altro il giudizio di primo grado si è svolto in Camera di Consiglio né tantomeno prima dell' udienza la parte ricorrente ha avuto cura di verificare la completezza e il contenuto del ricorso ,non avendo inoltrato alcuna domanda di rimessione in termini
La mancata “deduzione” di motivi di doglianza, circostanza questa per cui ADER non si e' costituita nel giudizio di primo grado, come ha sottolineato nelle sue memorie, ha determinato l'alterazione del contraddittorio sicchè la declaratoria di inammissibilità dei primi giudici va confermata attraverso il rigetto dell'appello.
Per effetto della singolarità delle questioni esaminate compensa le spese .
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4503/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229003570183000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 d l nascita ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n° 2039/2023 emessa in data 26.06.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Messina sez.6 con cui veniva dichiarato il proprio ricorso inammissibile con condanna alle spese.
Premette che in data 26.05.2022 veniva notificata intimazione di pagamento n° 29520229003570183000 - relativa alla cartella n 29520120009042823000,emessa dal Comune di S. Teresa di Riva, con la quale il concessionario Agenzia delle Entrate-Ufficio SI di Messina richiedeva il pagamento della somma di €. 705,16- in quanto debitrice della predetta somma in forza di un presunto atto notificatole in data
19.10.2012 attinente lo smaltimento di rifiuti e tassa provinciale riferito all'Anno 2011 .
La Corte di Giustizia di 1° grado di Messina sez. 6 con sentenza n° 2039/2023 emessa in data 26.06.2023
e depositata in data 20.07.2023 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 180,00 fondando la sentenza sul fatto che nell'atto di opposizione non risultavano esposti i motivi del ricorso.
MOTIVI DI APPELLO
La Corte di primo grado ammette che è stato presentato il ricorso ma poiché mancavano alcune pagine successive alla prima i motivi che lo legittimavano non erano pervenuti. Invero, è evidente che il disguido
è frutto di un errore nella trasmissione o nella ricezione degli atti in quanto il primo foglio del ricorso è pervenuto alla Corte, come riportato nella motivazione della sentenza,pertanto doveva essere vistosamente palese per il relatore che l'incompletezza del ricorso presentato era dovuta a problemi , ripetiamo, nella sua trasmissione telematica o nella sua ricezione anche perché il Comune di S. Teresa di Riva , che si era costituito in giudizio presentando delle controdeduzioni, attestava di aver ricevuto la notifica integrale del ricorso basato "sulla prescrizione dell'atto". Conseguentemente , la Corte avrebbe dovuto o potuto disporre ai sensi dell'art. 289 del C.p.c. l'integrazione della domanda, nello specifico il deposito delle pagine non pervenute così come l'art.24 commi 2-3 del D. Lgs. 546/1992 ammette la richiesta ed il deposito degli atti non completi o non conosciuti e quindi disporre l'integrazione del ricorso ed il rinvio dell'udienza di discussione al fine di avere la completa documentazione.
Ader – contumace in primo grado - depositava controdeduzioni e memoria illustrativa.
La parte appellante depositava memorie di controreplica insistendo anche sul merito.
Il Comune di Santa Teresa a riva, costituitosi in primo grado, è contumace nel presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Incombe sulla parte ricorrente presentare il ricorso integro e completo in tutte le sue parti, fatta salva la scelta del Collegio, eventualmente, di rimettere in termini in ricorrente. Tra l'altro il giudizio di primo grado si è svolto in Camera di Consiglio né tantomeno prima dell' udienza la parte ricorrente ha avuto cura di verificare la completezza e il contenuto del ricorso ,non avendo inoltrato alcuna domanda di rimessione in termini
La mancata “deduzione” di motivi di doglianza, circostanza questa per cui ADER non si e' costituita nel giudizio di primo grado, come ha sottolineato nelle sue memorie, ha determinato l'alterazione del contraddittorio sicchè la declaratoria di inammissibilità dei primi giudici va confermata attraverso il rigetto dell'appello.
Per effetto della singolarità delle questioni esaminate compensa le spese .
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE