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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12290/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014389716000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, notificata al ricorrente a mezzo del servizio postale il 14.04.2025, di € 487,48 relativa a tassa auto anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria di competenza dell'ente impositore.
Con ordinanza del 16-7-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
L'udienza del 3-12-2025 è stata rinviata al 14-1-2026 per consentire alla parte ricorrente il deposito della notifica del ricorso alla Regione Campania.
In data 10-12-2025 il ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna a mezzo pec del ricorso.
In data 12-12-2025 si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
All'odierna udienza la causa è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quando dedotto dalla parte ricorrente, La Regione Campania ha depositato la documentazione che prova la notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata, avvenuta a mezzo raccomandata presso il domicilio del contribuente
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria azionata e, quindi, l' inammissibilità della impugnazione della cartella on riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate, comprese l'eventuale prescrizione o decadenza maturate prima della notifica dell'atto.
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica degli atti di accertamento rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Non si ravvisano vizi propri della cartella di pagamento ritualmente emessa dal concessionario del servizio di riscossione secondo il modello in uso, stante il mancato pagamento delle somme già accertate con l'avviso di accertamento precedentemente emesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite che liquida per cisacuna in euro 200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12290/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014389716000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, notificata al ricorrente a mezzo del servizio postale il 14.04.2025, di € 487,48 relativa a tassa auto anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria di competenza dell'ente impositore.
Con ordinanza del 16-7-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
L'udienza del 3-12-2025 è stata rinviata al 14-1-2026 per consentire alla parte ricorrente il deposito della notifica del ricorso alla Regione Campania.
In data 10-12-2025 il ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna a mezzo pec del ricorso.
In data 12-12-2025 si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
All'odierna udienza la causa è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quando dedotto dalla parte ricorrente, La Regione Campania ha depositato la documentazione che prova la notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata, avvenuta a mezzo raccomandata presso il domicilio del contribuente
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria azionata e, quindi, l' inammissibilità della impugnazione della cartella on riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate, comprese l'eventuale prescrizione o decadenza maturate prima della notifica dell'atto.
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica degli atti di accertamento rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Non si ravvisano vizi propri della cartella di pagamento ritualmente emessa dal concessionario del servizio di riscossione secondo il modello in uso, stante il mancato pagamento delle somme già accertate con l'avviso di accertamento precedentemente emesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite che liquida per cisacuna in euro 200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.