Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 310
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    L'atto impugnato è stato preceduto da un avviso d'intimazione notificato in data anteriore, che ha interrotto la prescrizione. La pretesa tributaria non contestata tempestivamente è divenuta definitiva, rendendo il ricorso inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 310
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 310
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo