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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica: SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SC - AN
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004259423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019830155000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03020249004259423000, consegnata in data 17/10/2024, nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 03020130019830155000, con la quale il Concessionario intima al ricorrente il pagamento di euro 174,16, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Diritti camerali" per l'anno 2011, per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportate
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC di AN, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è stato preceduto dal seguente atto interruttivo della prescrizione,
03/07/2023 03020219003642139000 avviso d'intimazione, regolarmente notificato.
La pretesa tributaria posta a fondamento dell'intimazione di pagamento non è stata tempestivamente contestata ed è, pertanto, divenuta definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 ridotti del 50 % in ragione della non particolare complessità del controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 231,50 oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica: SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SC - AN
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004259423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019830155000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03020249004259423000, consegnata in data 17/10/2024, nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 03020130019830155000, con la quale il Concessionario intima al ricorrente il pagamento di euro 174,16, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Diritti camerali" per l'anno 2011, per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportate
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC di AN, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è stato preceduto dal seguente atto interruttivo della prescrizione,
03/07/2023 03020219003642139000 avviso d'intimazione, regolarmente notificato.
La pretesa tributaria posta a fondamento dell'intimazione di pagamento non è stata tempestivamente contestata ed è, pertanto, divenuta definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 ridotti del 50 % in ragione della non particolare complessità del controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 231,50 oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali