TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2498/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CUOCO RAFFAELLA, dalla quale sono rappresentati e difesi,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 29/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11/09/1971, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MM AN (al n. 109, Parte II, serie A, anno 1971).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati quattro figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non conviventi non facenti dunque più parte dello stato di famiglia dei ricorrenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 01/11/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. I coniugi si dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti dunque entrambi rinunciano ad ogni forma di mantenimento
3. Il sig. abiterà nell'abitazione di Via Cupa di Nola, 20 di MM AN, ove trasferirà Pt_1 ufficialmente la residenza, mentre alla sig.ra resterà affidata l'abitazione di Via Cimitero 9 di cui Pt_2
è già usufruttuaria.
2 4. La sig.ra poiché unica a percepire pensione, nella qualità di coniuge economicamente più solido, Pt_2 non erogherà alcun contributo al sig. ma si impegna a trasferire entro tre mesi dall'omologazione Pt_1 il proprio 50% del bene sopra identificato di cui al rogito che si produce.
5. Nulla v'è da dividere.
6. Null'altro a provvedere.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
IA (NA) il 03/01/1951, e , nata a [...] Parte_2
IA (NA) il 22/09/1950, che hanno contratto matrimonio a MM AN
(NA) il 11/09/1971 (atto n. 109, Parte II, Serie A, anno 1971);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MM AN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2498/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CUOCO RAFFAELLA, dalla quale sono rappresentati e difesi,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 29/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11/09/1971, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MM AN (al n. 109, Parte II, serie A, anno 1971).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati quattro figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non conviventi non facenti dunque più parte dello stato di famiglia dei ricorrenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 01/11/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. I coniugi si dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti dunque entrambi rinunciano ad ogni forma di mantenimento
3. Il sig. abiterà nell'abitazione di Via Cupa di Nola, 20 di MM AN, ove trasferirà Pt_1 ufficialmente la residenza, mentre alla sig.ra resterà affidata l'abitazione di Via Cimitero 9 di cui Pt_2
è già usufruttuaria.
2 4. La sig.ra poiché unica a percepire pensione, nella qualità di coniuge economicamente più solido, Pt_2 non erogherà alcun contributo al sig. ma si impegna a trasferire entro tre mesi dall'omologazione Pt_1 il proprio 50% del bene sopra identificato di cui al rogito che si produce.
5. Nulla v'è da dividere.
6. Null'altro a provvedere.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
IA (NA) il 03/01/1951, e , nata a [...] Parte_2
IA (NA) il 22/09/1950, che hanno contratto matrimonio a MM AN
(NA) il 11/09/1971 (atto n. 109, Parte II, Serie A, anno 1971);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MM AN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3