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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4790/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNL-21001883 TASSA AUTOM 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente ha depositato solo ricorso cartaceo inviato a questa Corte di Giustizia a mezzo PEC in data7/08/2024 per impugnare l'avviso di accertamento n. TNL-21001883 - relativo alla tassa automobilistica anno 2021.
Alla udienza del 18.06.2025 nessuno si presentava. La Corte emetteva ordinanza rinviando alla udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte alla udienza del 18.06.2025, rilevato che nel fascicolo, sia pure cartaceo, mancava prova della notifica del ricorso ai resistenti, imponeva con ordinanza il deposito di detta prova, assegnando alla parte costituita ai sensi dell'art. 101 cpc termine di 20 giorni per il deposito di memorie concernenti la possibile inammissibilità e per il deposito telematico del fascicolo. Rinviava quindi alla udienza odierna.
La Corte rileva che il ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con la suddetta ordinanza e, visto il mancato rispetto del comma 4-bis dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92, riguardante l'obbligo di notifica e deposito telematico nel processo tributario, dichiara il ricorso inammissibile.
Stante la mancata costituzione delle parti resistenti, nulla dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4790/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNL-21001883 TASSA AUTOM 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente ha depositato solo ricorso cartaceo inviato a questa Corte di Giustizia a mezzo PEC in data7/08/2024 per impugnare l'avviso di accertamento n. TNL-21001883 - relativo alla tassa automobilistica anno 2021.
Alla udienza del 18.06.2025 nessuno si presentava. La Corte emetteva ordinanza rinviando alla udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte alla udienza del 18.06.2025, rilevato che nel fascicolo, sia pure cartaceo, mancava prova della notifica del ricorso ai resistenti, imponeva con ordinanza il deposito di detta prova, assegnando alla parte costituita ai sensi dell'art. 101 cpc termine di 20 giorni per il deposito di memorie concernenti la possibile inammissibilità e per il deposito telematico del fascicolo. Rinviava quindi alla udienza odierna.
La Corte rileva che il ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con la suddetta ordinanza e, visto il mancato rispetto del comma 4-bis dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92, riguardante l'obbligo di notifica e deposito telematico nel processo tributario, dichiara il ricorso inammissibile.
Stante la mancata costituzione delle parti resistenti, nulla dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.