CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 21/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON IE, Presidente RE MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 105/2022 depositato il 12/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2133/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013B05632 IRPEF-ALTRO 2012
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per inattività delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IRPEF 2012, emesso a carico del contribuente in conseguenza della applicazione della presunzione di distribuzione ai soci di srl a ristretta base sociale di utili conseguenti al maggior reddito accertato in capo alla società Società_1 srl, nella misura del 50% (quota di partecipazione).
La parte impugnava l'avviso rilevando che: mancava la prova (anche in soli termini presuntivi) della realizzazione di maggior reddito in capo alla società; non è possibile, in difetto di specifica norma, imputare ai soci persone fisiche il reddito accertato in capo ad una società di capitali;
non si può accertare un maggior ricavo senza contestualmente riconoscere maggiori costi proporzionali.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese per € 12.858, rilevando che sussiste ristretta base sociale e quindi è valida la presunzione di distribuzione ai soci degli utili conseguenti all'accertamento di maggior reddito in capo alla srl;
la parte non ha fornito la prova di avere reinvestito o accantonato gli utili;
i costi maggiori di cui si chiede il riconoscimento non sono neanche stati indicati o allegati.
Proponeva appello la parte privata e resisteva l'ufficio.
Nell'appello la parte insisteva sui propri argomenti e ricordava anche l'esito del processo penale, favorevole a supporto della inesistenza di un maggio reddito in capo alla società (al più si poteva ipotizzare l'inesistenza soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture ma non la loro oggettiva esistenza).
L'ufficio insisteva per la conferma della sentenza. Si richiama la giurisprudenza di legittimità sulla legittima presunzione di distribuzione ai soci di srl a ristretta base sociale di utili extracontabili conseguenti a maggiori ricavi accertati e non dichiarati dalla società; sulla validità della presunzione anche in caso in cui il maggiore reddito accertato discenda dal disconoscimento di costi.
2 La Corte in secondo grado ha sospeso il processo ex art. 295 c.p.c, con ordinanza del 14.10.2022, rilevando la sussistenza di una causa di pregiudizialità rappresentata dalla pendenza in cassazione di parallelo contenzioso avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato alla società.
Con decreto del 14.01.2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in cassazione per adesione della parte alla definizione agevolata delle liti pendenti.
Nessuno si è attivato per la prosecuzione del giudizio in questa sede.
In data 7 gennaio 2026 è stata fissata, d'ufficio, udienza per la prosecuzione. In sede di udienza il difensore della parte privata ha chiesto un rinvio per documentare l'adesione alla rottamazione quater;
la difesa dell'ufficio ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
In effetti, a seguito di sospensione del processo per pendenza di causa parallela il cui esito risultava pregiudiziale e dunque determinante per la decisione del presente contenzioso, nessuna delle parti si è attivata, nei termini di legge, per chiedere la prosecuzione del presente giudizio, una volta venuta meno la causa di sospensione perché è intervenuta la definizione del processo pregiudiziale in sede di legittimità (decreto del 14.01.2025).
Avendo provveduto questa Corte a fissare l'udienza di ufficio, deve semplicemente prendersi atto della prolungata inattività delle parti protrattasi ben oltre i termini previsti dalla legge per dare impulso al processo (6 mesi dalla cessazione della causa che ha determinato la sospensione); con conseguente estinzione del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° per la Lombardia, visto l'art. 45 D. Lgs. 546/1992
DICHIARA
L'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Milano, 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NI NF AN ON
3
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON IE, Presidente RE MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 105/2022 depositato il 12/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2133/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013B05632 IRPEF-ALTRO 2012
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per inattività delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IRPEF 2012, emesso a carico del contribuente in conseguenza della applicazione della presunzione di distribuzione ai soci di srl a ristretta base sociale di utili conseguenti al maggior reddito accertato in capo alla società Società_1 srl, nella misura del 50% (quota di partecipazione).
La parte impugnava l'avviso rilevando che: mancava la prova (anche in soli termini presuntivi) della realizzazione di maggior reddito in capo alla società; non è possibile, in difetto di specifica norma, imputare ai soci persone fisiche il reddito accertato in capo ad una società di capitali;
non si può accertare un maggior ricavo senza contestualmente riconoscere maggiori costi proporzionali.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese per € 12.858, rilevando che sussiste ristretta base sociale e quindi è valida la presunzione di distribuzione ai soci degli utili conseguenti all'accertamento di maggior reddito in capo alla srl;
la parte non ha fornito la prova di avere reinvestito o accantonato gli utili;
i costi maggiori di cui si chiede il riconoscimento non sono neanche stati indicati o allegati.
Proponeva appello la parte privata e resisteva l'ufficio.
Nell'appello la parte insisteva sui propri argomenti e ricordava anche l'esito del processo penale, favorevole a supporto della inesistenza di un maggio reddito in capo alla società (al più si poteva ipotizzare l'inesistenza soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture ma non la loro oggettiva esistenza).
L'ufficio insisteva per la conferma della sentenza. Si richiama la giurisprudenza di legittimità sulla legittima presunzione di distribuzione ai soci di srl a ristretta base sociale di utili extracontabili conseguenti a maggiori ricavi accertati e non dichiarati dalla società; sulla validità della presunzione anche in caso in cui il maggiore reddito accertato discenda dal disconoscimento di costi.
2 La Corte in secondo grado ha sospeso il processo ex art. 295 c.p.c, con ordinanza del 14.10.2022, rilevando la sussistenza di una causa di pregiudizialità rappresentata dalla pendenza in cassazione di parallelo contenzioso avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato alla società.
Con decreto del 14.01.2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in cassazione per adesione della parte alla definizione agevolata delle liti pendenti.
Nessuno si è attivato per la prosecuzione del giudizio in questa sede.
In data 7 gennaio 2026 è stata fissata, d'ufficio, udienza per la prosecuzione. In sede di udienza il difensore della parte privata ha chiesto un rinvio per documentare l'adesione alla rottamazione quater;
la difesa dell'ufficio ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
In effetti, a seguito di sospensione del processo per pendenza di causa parallela il cui esito risultava pregiudiziale e dunque determinante per la decisione del presente contenzioso, nessuna delle parti si è attivata, nei termini di legge, per chiedere la prosecuzione del presente giudizio, una volta venuta meno la causa di sospensione perché è intervenuta la definizione del processo pregiudiziale in sede di legittimità (decreto del 14.01.2025).
Avendo provveduto questa Corte a fissare l'udienza di ufficio, deve semplicemente prendersi atto della prolungata inattività delle parti protrattasi ben oltre i termini previsti dalla legge per dare impulso al processo (6 mesi dalla cessazione della causa che ha determinato la sospensione); con conseguente estinzione del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° per la Lombardia, visto l'art. 45 D. Lgs. 546/1992
DICHIARA
L'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Milano, 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NI NF AN ON
3