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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/09/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 651 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Parte_1
, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Riccardo Scozia e Angelica Scozia ed elettivamente domiciliata in Messina, Largo Bozzi is.
419 n. 9 presso lo Studio Legale Associato Avv. Carlo De Francesco
attrice
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (p. iva ), con sede in Messina, Viale Regina P.IVA_2
Margherita n. 15/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Bonaventura Candido, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina n. 77 ha eletto domicilio convenuta
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione regolarmente notificato la (d'ora in Parte_1 avanti anche solo per comodità espositiva) agiva in regresso nei confronti della Parte_1 ai sensi degli artt. 1916, 2055 e 1299 c.c. riferendo quanto Controparte_1 di seguito riportato.
In data 01.02.2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteotomia Persona_1 derotativa tibiale dx ad opera del dott. presso la Casa di Cura “ Parte_2 CP_1
.
[...]
In data 05.09.2016 la si sottoponeva a radiografia, che evidenziava l'insuccesso della Per_1 operazione, tanto che il dott. visitava nuovamente la paziente e comunicava la Pt_2 necessità di un nuovo intervento. Ciononostante, permaneva in capo alla un danno Per_1 biologico permanente.
La all'epoca dei fatti, assicurava il dott. per la responsabilità Parte_1 Pt_2 professionale con polizza n. 6788500142127 e, sottoponeva la a perizia medico-legale Per_1 ad opera del proprio perito di fiducia, dott. Questi confermava che il Persona_2 dott. aveva tenuto un comportamento incauto, soprattutto nella scelta del tipo di Pt_2 operazione da eseguire, poi rivelatasi dannosa.
Per evitare un contenzioso giudiziario, la compagnia assicurativa addiveniva in data
10.07.2019 ad una soluzione transattiva con la , riconoscendo alla stessa la somma di Per_1
€ 46.000,00, a titolo di risarcimento per i danni causati, in solido, dal proprio assicurato e dalla struttura sanitaria presso la quale era stato eseguito l'intervento.
A seguito della transazione la provvedeva a richiedere alla clinica, quale Parte_1 condebitore solidale ex art. 2055 c.c., il rimborso della propria quota di responsabilità, quantificato nel 50%, ma la richiesta rimaneva priva di riscontro.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di accertare l'opportunità della transazione eseguita dalla con la per conto del dott. in via principale, di determinare la Parte_1 Per_1 Pt_2 percentuale di responsabilità della convenuta nell'evento dannoso ex art. 2055 o art. 1298
c.c. e, per l'effetto, di condannare la struttura sanitaria al pagamento della somma dovuta, con interessi dalla scadenza al saldo;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando quanto dedotto da controparte circa l'obbligo per la struttura sanitaria di restituire parte della somma corrisposta in via transattiva dalla compagnia assicurativa alla
, avendo la deciso autonomamente di definire in via transattiva la Per_1 Parte_1 controversia con la stessa. Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti di cui all'art. 163, co. 3 n. 4 c.p.c..
Rilevava, poi, che la prestazione medica cui era sottoposta la “si svolgeva nel rigoroso Per_1 rispetto delle linee guida che regolano la tempestività di diagnosi, l'appropriatezza della strategia chirurgica
(tempi, modi e tecniche) ed i criteri di chiarezza e completezza delle informazioni fornite alla paziente, in fase preliminare all'intervento chirurgico nonché nel periodo post-operatorio” e che controparte ometteva di dimostrare il comportamento colposo tenuto dalla il nesso CP_1 eziologico tra lo stesso e il danno lamentato dalla paziente, nonché la sussistenza di una diversa condotta che avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Contestava la possibilità di configurare una responsabilità ex art. 1228 c.c. in capo alla struttura sanitaria posto che, nel caso di specie, la non aveva assunto in proprio CP_1
l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria essendosi la rivolta direttamente al dott. Per_1
con il quale aveva quindi instaurato un rapporto diretto. Pt_2
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione. Nel merito di dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, rigettando le domande attoree: non avendo la partecipato in alcun modo alla decisione di definire la controversia CP_1 con la in via transattiva;
in ogni caso avendo il dott. eseguito correttamente Per_1 Pt_2 la prestazione sanitaria;
in subordine, rappresentando l'evento dannoso una non evitabile complicanza dell'intervento chirurgico eseguito;
in ogni caso, laddove sussistano profili di responsabilità per i danni subiti dalla , avendo correttamente adempiuto la Per_1 CP_1 alla posizione di garanzia che le competeva. In ogni caso, nel caso in cui si dovesse ritenere sussistente la responsabilità della struttura sanitaria, di ridurre il quantum risarcitorio richiesto. In ulteriore subordine, di dichiarare la partecipazione colposa della paziente nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e compensi.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva assunta in decisione all'udienza del 24.09.2025, in cui subentrava la scrivente a seguito di cambio della titolarità del ruolo.
RITENUTO IN DIRITTO
La compagnia assicuratrice attrice, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato dott. ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha agito in giudizio nei confronti della struttura Pt_2 ospedaliera “ ” al fine di accertare la quota di responsabilità della stessa nell'evento CP_1 dannoso causato alla paziente in data 01.02.2016 dallo stesso dott. e, Persona_1 Pt_2 conseguentemente al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di propria spettanza, secondo la propria percentuale di responsabilità. In prima battuta, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti.
Ed infatti, l'art. 163, co. 3 n. 4, richiamato dalla nelle proprie difese, menziona CP_1 tra i requisiti minimi dell'atto di citazione l'esposizione “dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, elemento comunemente definito causa petendi. ossia, in altri termini, il diritto sostanziale che parte attrice intende far valere in giudizio.
Nel caso di specie, non si ritiene che l'atto di citazione della sia carente Parte_1 dell'indicazione della causa petendi, avendo parte attrice esplicitato di stare agendo
“surrogandosi nel diritto del proprio assicurato, dott. ai sensi dell'art. 1916 c.c., intende Parte_2 agire in regresso in forza di quanto previsto dall'art. 2055 c.c. e dall'art. 1299 c.c. nei confronti della clinica privata convenuta” (cfr. pag. 1 atto di citazione). Si tratta di un diritto che, come si vedrà meglio infra, viene garantito alla compagnia assicuratrice affinché questa, avendo risarcito la vittima di malpractice medica, possa recuperare parte di quanto corrisposto dagli altri condebitori solidali, nei limiti della quota di responsabilità e colpa di ciascun coobbligato, laddove ne sussistano i presupposti di fatto.
Ed infatti, le doglianze fatte valere dalla struttura sanitaria convenuta in esordio di costituzione, più che concernere la preliminare nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., attiene al merito della controversia, riguardando l'eventuale infondatezza della domanda di regresso per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice di dimostrare la responsabilità del dott. e la corresponsabilità della nell'evento dannoso per cui è causa. Pt_2 CP_1
Ciò premesso, e proseguendo nel merito, giova precisare la natura del rapporto obbligatorio che si instaura tra il paziente richiedente l'assistenza medica, da un lato, e la struttura sanitaria presso cui avviene il ricovero, dall'altro.
Tenuta da parte l'evoluzione giurisprudenziale e normativa relativa al regime di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, inconferente nella causa de quo, si ricorda che nei confronti della struttura sanitaria, il paziente è creditore di una prestazione nascente da un contratto di spedalità. In particolare, tale contratto ha ad oggetto una prestazione complessa, comprendente varie attività, tra cui sia quella principale di assistenza medico-chirurgica attraverso il personale medico ed infermieristico presso la stessa, sia ulteriori prestazioni di natura accessoria, quali la messa a disposizione di di medicinali, di attrezzature tecniche e latu sensu alberghiere.
Proprio con riferimento agli inadempimenti contrattuali derivanti da illeciti commessi dai propri sanitari, la giurisprudenza di legittimità si era da sempre orientata per riconoscere la natura contrattuale del rapporto instaurato tra il paziente e la struttura ospedaliera (cfr. Cass. civ. n. 1716/1979). Con la recente l. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), il legislatore si è inserito in tale contesto, confermando in maniera espressa quanto già chiarito dalla Suprema
Corte e precisando, all'art. 7, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Orbene, nonostante la legge non trovi applicazione al caso di specie – essendo Parte_3 entrata in vigore successivamente alla data in cui si verificava l'evento dannoso per cui è causa – si ritiene di poter aderire ai principi di diritto copiosamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità pre-riforma (ex multis Cass. civ. n. 8995/2015, Cass. civ. n.
20904/2013, Cass. civ. n. 24759/2007) circa la natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero, il quale risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. per gli inadempimenti realizzati dai propri dipendenti, e ai sensi dell'art. 1228 c.c. nel caso in cui si avvalga di professionisti esterni.
Ciò chiarito circa i rapporti “esterni” – ossia quelli tra struttura sanitaria e paziente – sono maggiormente in rilievo nella odierna controversia le vicende relative ai rapporti “interni” tra struttura sanitaria, da un lato, ed esercente la professione medica, dall'altro.
Anche in questo caso, stante la non applicabilità della legge – che all'art. 9 Parte_3 detta una disciplina specifica in tema di diritto di rivalsa tra corresponsabili – si ritiene di poter richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale era uniforme nel ritenere che, in tema di responsabilità medica anteriore al novum normativo del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo vada ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui agli artt. 1298, co. 2 e 2055, co. 3
c.c., salvo che l'ente ospedaliero provi che l'evento dannoso è conseguenza di una “eccezionale inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (in tal senso Cass. civ. n.
28987/2019, e in senso conforme Cass. civ. n. 29001/2021).
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie e, prescindendo per il momento dalla verifica degli elementi costitutivi la responsabilità della struttura sanitaria, va preliminarmente dato atto della circostanza che la sulla base CP_2 di accertamenti medico-legali dalla stessa condotti, provvedeva a liquidare alla la Per_1 somma di € 46.000,00 (cfr. all. 6 atto di citazione) come soluzione transattiva complessiva, tacitando le richieste della paziente sia nei confronti del dott. che nei confronti della Pt_2
CP_1
In tema di transazione conclusa con il creditore da uno solo dei coobbligati in solido, l'art. 1304 c.c. consente di estendere gli effetti della transazione agli altri condebitori che non vi abbiano partecipato allorché questi dichiarino di volerne profittare.
Affinché operi tale deroga al principio per cui il contratto produce effetti solo fra le parti è tuttavia necessario che l'accordo transattivo tra il creditore e uno dei condebitori abbia ad oggetto l'intero e non la singola quota, poiché la transazione parziale ha l'effetto di sciogliere la solidarietà passiva, non coinvolgendo gli altri coobbligati che non hanno titolo per profittarne (cfr. anche Cass. civ. n. 13877/2020).
Nel caso che occupa, si deve ritenere che la transazione conclusa tra la paziente e la Per_1 riguardasse l'intero quantum dovuto a titolo di risarcimento, non soltanto in Parte_1 quanto in tal senso si esprimeva la compagnia assicurativa nel proprio atto introduttivo: “la provvedeva a trattare il sinistro con la controparte, giungendo in data 10/07/2019 ad una Parte_1
soluzione transattiva complessiva di circa euro 46.000,00. In tale modo, la tacitava le richieste Parte_1 della paziente sia nei confronti del proprio assicurato, sia nei confronti della struttura privata, corresponsabile in solido” (pag. 2 atto di citazione); ma anche e soprattutto in quanto l'accordo prevedeva che la ricevesse la somma di € 46.000,00 dichiarando “di rinunciare ad ogni pretesa ed Per_1 azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti della Compagnia solvente e di ogni altro obbligato o coobbligato (…) a tacitazione di ogni e qualsiasi diritto per tutti i danni alla persona e/o alle cose” (cfr. all. 6 atto di citazione).
A fronte di tale transazione, tuttavia, la non manifestava alcuna intenzione di CP_1 volersi profittare dell'accordo che, essendo ad essa estraneo, non può esserle opposto, come previsto in via generale dall'art. 1372 c.c.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la mancata accettazione da parte di uno dei condebitori in solido della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha come unico effetto quello di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, in tal modo consentendo al coobbligato estraneo alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento (in tal senso
Cass. civ. ord. n. 30176/2018).
Posto che, quindi, la transazione conclusa dalla con la non si estende alla Parte_1 Per_1
e che la convenuta eccepiva la propria carenza di responsabilità, sarà necessario CP_1 accertare la sussistenza dei presupposti per la corresponsabilità della struttura sanitaria, nonché quantificare eventualmente l'ammontare del debito originario.
Tenuto conto che la non ha contestato che il dott. abbia prestato la CP_1 Pt_2 propria attività presso la stessa, né che abbia effettuato gli interventi indicati dalla compagnia assicurativa, si tratta di verificare, in via assolutamente preliminare, se il medico esercente la professione sanitaria abbia tenuto, nei confronti della , una condotta Per_1 colposa;
soltanto laddove sia ritenuta integrata la responsabilità del medico, allora sarà possibile procedere a valutare se sussista o meno una corresponsabilità all'ente ospedaliero, secondo i principi supra menzionati.
Orbene, si deve ritenere che una tale prova non sia stata raggiunta nel giudizio de quo, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare che il dott. nell'eseguire l'intervento sulla , avesse tenuto una condotta colposa, in Pt_2 Per_1 termini di negligenza o imperizia, e che tale condotta potesse ricollegarsi eziologicamente secondo il criterio del “più probabile che non” ai danni lamentati dalla paziente.
La compagnia assicuratrice, difatti, si limitava a dare atto che la veniva risarcita sulla Per_1 scorta di “predetti accertamenti medico-legali” richiamando una perizia medico-legale a firma del dott. . Tale documento, allegato alla memoria n. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., Persona_2 appare più quale un parere medico-legale sulla correttezza delle valutazioni eseguite da un non meglio specificato “fiduciario”, nonché sulla opportunità di addivenire ad una soluzione transattiva per evitare “il rischio CTU di un 9-10% ossia di sconfinare nelle cd. macro”
(cfr. all. 18).
Tale “perizia” in ogni caso non può dirsi sufficiente a provare la responsabilità del dott. nella causazione dei danni lamentati dalla , tanto più che lo stesso dott. Pt_2 Per_1 Per_2 esordiva precisando che non si sarebbe soffermato “sul discorso della responsabilità”, in quanto la stessa era stata ammessa precedentemente da tale ignoto “fiduciario”.
La genericità delle allegazioni di parte attrice, non supportate da sufficienti elementi probatori inducono, pertanto, a rigettare le domande attoree in quanto infondate.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice e in favore di parte convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa, valori medi), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana
Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
651/2023 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Controparte_1 in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 27 settembre 2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina