Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2025, proposto dalla società K4 Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Novoli, via Federico Rosazza 32;
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V Valutazione VIA e VAS, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonostante la diffida notificatagli il 28.5.2025, a fronte dell'istanza del 4.9.2023, acquisita al prot. del medesimo Ministero n. 142713 dell'8.9.2023, per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione al “ progetto -ID: 10345 - definitivo di un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN con potenza complessiva di 23,8 MW nei comuni di San Vero Milis (OR) e Narbolia (OR) ”;
- del diritto della K4 ENERGY S.r.l. al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex artt. 25 e 33 del d.lgs. n. 152/2006 per un importo complessivo di € 5.484,66;
NONCHÉ PER LA AN
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica:
- a provvedere ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 e a concludere il procedimento;
- a rimborsare il 50% dei diritti di istruttoria ex artt. 25 e 33 del d.lgs. n. 152/2006 per un importo complessivo di € 5.484,66.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V Valutazione VIA e VAS, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha depositato nell’odierno fascicolo, contraddistinto con il numero 553/2025 di RG, un ricorso diverso da quello notificato alle Amministrazioni intimate, concernente un impianto differente e quindi una diversa vicenda procedimentale;
- la ricorrente non ha rimediato a tale errore – mediante il deposito nei termini del ricorso “corretto” nel fascicolo telematico - nemmeno a seguito della relativa comunicazione di cortesia da parte della segreteria;
- il ricorso notificato, quindi, non è mai stato depositato agli atti del giudizio;
Considerato che all’udienza camerale del 15 ottobre 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso successivamente alla sua notifica;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per quanto sopra esposto, considerato che:
- ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a. “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario […]”;
- ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. “ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:
[…]
b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
[…]”;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RO | Marco CE |
IL SEGRETARIO