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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GR CA, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6137/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 L - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6016/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59401 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre avverso l'avviso d'accertamento Imu per l'anno 2016 sopra indicato deducendo vizio di motivazione, l'errato accertamento degli immobili dichiarati, l'erroneità dei presupposti dell'accertamento, la sussistenza dell'esenzione di cui all'art. 7, comma l, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992, la sussistenza di più giudicati a proprio favore in relazione alle annualità 2011 (Ici), 2012 e 2013, l'esistenza di un credito per l'errata applicazione delle rendite catastali, la non legittimazione e carenza di potere del soggetto incaricato per la riscossione e l'illegittimità della sanzione per l'obiettiva situazione d'incertezza.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio del Comune resistente per violazione degli att. 23, comma l, e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, stante la notifica ricevuta il 26 aprile
2022 e la costituzione intervenuta il 29 novembre 2022.
Si è costituito il Comune di Roma affermando la regolarità del proprio operato.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio: il ricorso è fondato ed è accolta "l'eccezione preliminare sulla costituzione tardiva del Comune per cui non sono valutabili le produzioni documentali”.
Propone appello Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di primo grado per i seguenti motivi:
-esenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 504/1992 /carenza del requisito oggettivo/rilievi nel merito
-carenza di potere di chi ha emesso l'avviso di accertamento
-errata determinazione dell'imposta per errata applicazione delle rendite catastali
-illegittima irrogazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
Parte appellata si costituisce e deposita proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale deposita memoria integrativa con istanza di cessata materia del contendere per definizione extragiudiziale: in riferimento alla presente vertenza nei procedimenti avverso i seguenti avvisi di accertamento IMU e TASI per i quali è pendente Contenzioso
- avviso di accertamento ICI n. 46030 (annualità 2011, notificato il
02/01/2017) vertenza pendente in Corte di Cassazione (RG 27641/2020);
- avviso di accertamento IMU n. 46179 (annualità 2013, notificato il
08/03/2017) su cui risulta emessa, a seguito di riassunzione dalla
Cassazione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio n. 7547/10/2024 del 13 dicembre 2024;
- avviso di accertamento IMU n. 7436 (annualità 2015, notificato il
28/12/2020) su cui risulta emessa, la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado del Lazio n. 6100/2024 del 15/10/2024 che, dichiarando nullo il giudizio di primo grado, ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia di I grado di Roma in diversa composizione, ove la vertenza attualmente pendente (RGR 11358/2025);
- avviso di accertamento IMU n. 59401 (annualità 2016 notificato il
26/11/2021) vertenza pendente in Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio (RGA 6137/2023) a seguito di sentenza n. 6016/39/2023 depositata il
08/05/2023 emessa dalla CGT di I grado di Roma;
- avviso di accertamento TASI n. 7379 (annualità 2016, notificato il
30/11/2021) vertenza pendente in Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio (RGA 3004/2023) a seguito di sentenza n. 12764/29/2022 depositata il
17/11/2022 emessa dalla CGT di I grado di Roma, chiede, a seguito della definizione conciliativa extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs. n. 546/92, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dall'articolo 92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma 2-octies, d. lgs n.546/92.
In data 8 dicembre 2025 Resistente_1 fa presente che è stato sottoscritto con Roma Capitale atto di conciliazione extragiudiziale (prot.
QB/2025/0788693 del 2/12/2025), in cui è stato definito anche il contenzioso pendente relativo all'accertamento IMU 2016 oggetto del giudizio di appello de quo proposto da Roma Capitale.
In considerazione di quanto sopra si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
TE HI UG AR AN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GR CA, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6137/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 L - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6016/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59401 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre avverso l'avviso d'accertamento Imu per l'anno 2016 sopra indicato deducendo vizio di motivazione, l'errato accertamento degli immobili dichiarati, l'erroneità dei presupposti dell'accertamento, la sussistenza dell'esenzione di cui all'art. 7, comma l, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992, la sussistenza di più giudicati a proprio favore in relazione alle annualità 2011 (Ici), 2012 e 2013, l'esistenza di un credito per l'errata applicazione delle rendite catastali, la non legittimazione e carenza di potere del soggetto incaricato per la riscossione e l'illegittimità della sanzione per l'obiettiva situazione d'incertezza.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio del Comune resistente per violazione degli att. 23, comma l, e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, stante la notifica ricevuta il 26 aprile
2022 e la costituzione intervenuta il 29 novembre 2022.
Si è costituito il Comune di Roma affermando la regolarità del proprio operato.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio: il ricorso è fondato ed è accolta "l'eccezione preliminare sulla costituzione tardiva del Comune per cui non sono valutabili le produzioni documentali”.
Propone appello Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di primo grado per i seguenti motivi:
-esenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 504/1992 /carenza del requisito oggettivo/rilievi nel merito
-carenza di potere di chi ha emesso l'avviso di accertamento
-errata determinazione dell'imposta per errata applicazione delle rendite catastali
-illegittima irrogazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
Parte appellata si costituisce e deposita proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale deposita memoria integrativa con istanza di cessata materia del contendere per definizione extragiudiziale: in riferimento alla presente vertenza nei procedimenti avverso i seguenti avvisi di accertamento IMU e TASI per i quali è pendente Contenzioso
- avviso di accertamento ICI n. 46030 (annualità 2011, notificato il
02/01/2017) vertenza pendente in Corte di Cassazione (RG 27641/2020);
- avviso di accertamento IMU n. 46179 (annualità 2013, notificato il
08/03/2017) su cui risulta emessa, a seguito di riassunzione dalla
Cassazione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio n. 7547/10/2024 del 13 dicembre 2024;
- avviso di accertamento IMU n. 7436 (annualità 2015, notificato il
28/12/2020) su cui risulta emessa, la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado del Lazio n. 6100/2024 del 15/10/2024 che, dichiarando nullo il giudizio di primo grado, ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia di I grado di Roma in diversa composizione, ove la vertenza attualmente pendente (RGR 11358/2025);
- avviso di accertamento IMU n. 59401 (annualità 2016 notificato il
26/11/2021) vertenza pendente in Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio (RGA 6137/2023) a seguito di sentenza n. 6016/39/2023 depositata il
08/05/2023 emessa dalla CGT di I grado di Roma;
- avviso di accertamento TASI n. 7379 (annualità 2016, notificato il
30/11/2021) vertenza pendente in Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio (RGA 3004/2023) a seguito di sentenza n. 12764/29/2022 depositata il
17/11/2022 emessa dalla CGT di I grado di Roma, chiede, a seguito della definizione conciliativa extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs. n. 546/92, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dall'articolo 92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma 2-octies, d. lgs n.546/92.
In data 8 dicembre 2025 Resistente_1 fa presente che è stato sottoscritto con Roma Capitale atto di conciliazione extragiudiziale (prot.
QB/2025/0788693 del 2/12/2025), in cui è stato definito anche il contenzioso pendente relativo all'accertamento IMU 2016 oggetto del giudizio di appello de quo proposto da Roma Capitale.
In considerazione di quanto sopra si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
TE HI UG AR AN