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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3955/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
CIRILLA
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. FRANCA BARACCO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1 che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
In via istruttoria,
1 • rigettare le richieste istruttorie di controparte in quanto inammissibili e, comunque, non utili ai fini del presente giudizio per i motivi di cui in narrativa;
• in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova testimoniale di parte resistente, ammettere prova diretta del contrario con i propri testi 1) il Sig. residente ON in Piove di Sacco, e 2) il sig. residente in [...]. Testimone_2
• Per il resto ci si riporta alle proprie richieste come formulate nel proprio atto introduttivo e nelle proprie memorie ex art.171 ter c.p.c.
Nel merito:
• ritenere e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo valido e/o opponibile al Controparte_1 ricorrente l'Immobile di proprietà del sig. , sito in Piove di Sacco, via del Cristo, Parte_1
74 e, per l'effetto,
• ordinare alla sig.ra il rilascio immediato dell'Immobile sito in Piove di Sacco, via del Controparte_1
Cristo, 74, libero e sgombero da sé, persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del ricorrente;
• condannare altresì la sig.ra al pagamento di un importo mensile pari ad un minimo di € CP_1
495,60, o ad un massimo di € 637,20, ovvero nel diverso importo che verrà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia, sino alla data dell'effettivo rilascio, a titolo di indennizzo e/o risarcimento causato al ricorrente dall'indisponibilità del bene immobile.
Con vittoria di spese e compensi.
: Email_1
In via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della RA atteso che il CP_1 contratto di comodato invocato è stato stipulato con il signor . ON
Nel merito: respingersi le domande del ricorrente perché infondate sia in fatto che in diritto. Si chiede che il Giudice ex art. 96 cpc voglia condannare il ricorrente al risarcimento dei danni.
In via istruttoria,
I- come in memoria 171 ter n. 2 cpc, si chiede:
a- prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
2 1- Vero che le 4 foto che le si rammostrano (doc. 19 parte convenuta) rappresentano il garage della casa sita a Piove di Sacco in via Cristo dove abita sua sorella con le tre figlie e sono state CP_1 scattate in data 20 gennaio 2025;
2- Vero che gli scatoloni che si vedono nelle foto che le si rammostrano, documento 19 a e 19 d parte convenuta, contengono gli oggetti personali del signor che si trovavano in casa alla ON data del 8.09.23;
3- Vero che nell'ottobre 2023 sua sorella ha raccolto l'abbigliamento, gli integratori, i CP_1 materiali da palestra, del signor e li ha messi nelle scatole visibili nelle foto prodotte ON sub 19 che ha portato in garage;
4- Vero che nell'ottobre 2023 lei ha aiutato sua sorella a raccogliere e a preparare per il ritiro CP_1 gli oggetti personali del signor presenti nella casa di via Cristo;
ON
5- Vero che gli scatoloni visibili nelle foto che le si rammostrano, documento 19 a e 19 d parte convenuta, contengono abbigliamento, integratori, scarpe, del signor ON
6- Vero che le attrezzature sportive e le biciclette, ad eccezione della bicicletta rosa appesa, che si vedono nelle foto prodotte sub 19 sono del signor;
si indica come testimone la ON RA . Testimone_3
b- prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
7- Vero che il signor e sono andati ad abitare nella casa sita a Piove ON Controparte_1 di Sacco in via Cristo 74 con la figlia nel 2018; CP_2
8- Vero che la casa di via Cristo 74 a Piove di Sacco dal 2018 è stata abitata dalla famiglia del signor
, composta dalla RA e dalle figlie e ON Controparte_1 CP_2 Per_1 Per_2 si indica come testimone la RA . Testimone_3
II- come in memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc, ci si oppone alla prova per interpello e testi richiesta da controparte in quanto inammissibili, i capitoli a) e c) sono documentali, mentre, il capitolo b) implica giudizi non richiedibili ai testi, in ogni caso si eccepisce l'incapacità a testimoniare del signor S_
, in quanto ha interesse in causa.
[...]
Spese e competenze dli lite rifuse.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. , premesso di essere proprietario dell'immobile Parte_1 sito in Piove di Sacco, via Cristo n. 74, in virtù di donazione dal figlio del 25.8.2023, ON di aver concesso l'immobile in godimento al figlio con contratto di comodato gratuito del 31.8.2023 con scadenza al 30 marzo 2024, di aver ottenuto il rilascio dell'immobile da parte del figlio ma non dalla ex compagna di questi, , che invocava un provvedimento di assegnazione Controparte_1 dell'immobile in suo favore ottenuto nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento dell'occupazione sine titulo, o Controparte_1 comunque senza titolo opponibile al ricorrente, dell'immobile, la condanna al rilascio immediato e al pagamento di una indennità di occupazione, compresa tra un minimo di euro 495,50 e un massimo di euro 637,20, o il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, per ogni mese di occupazione dell'immobile.
1.1 Si è tardivamente costituita eccependo, in via preliminare, l'erroneità del rito, Controparte_1 avendo il medesimo ricorrente riconosciuto in atti l'esistenza di un titolo, per quanto contestato, legittimante l'occupazione, ovvero il provvedimento di assegnazione della casa familiare;
sempre in via preliminare, la carenza di legittimità passiva, essendo il contratto di comodato stipulato con il solo e avendo questi tuttora nell'abitazione i suoi effetti personali e intestate le utenze;
nel ON merito, ha dedotto che l'abitazione in questione è da sempre stata destinata a casa familiare e che i contratti di donazione e di comodato, stipulati tra padre e figlio, configurano un'ipotesi di abuso del diritto, essendo tesi a eludere il provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto dal
Giudice. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande con condanna ex art. 96 c.p.c..
1.2 Con ordinanza del 27.11.2024 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.; all'esito sono state rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 18.02.2025, per cui la causa giunge in decisione allo stato degli atti.
4 2. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione passiva
(rectius difetto di titolarità passiva del rapporto controverso1).
Sostiene la convenuta che, se il titolo della pretesa restitutoria è il comodato, unico destinatario della domanda dovrebbe essere . ON
La difesa – che si pone in contrasto con l'altra eccezione preliminare svolta dalla convenuta, ovvero l'erroneità dell'introduzione con rito locatizio per essere unico titolo legittimante la sua presenza nella casa il provvedimento di assegnazione della casa familiare - è infondata: è stata Controparte_1 evocata in giudizio in quanto occupante l'immobile senza un titolo opponibile, proprio sul presupposto della sua estraneità al comodato, comunque cessato.
2.1 Venendo al merito, si impone una breve ricostruzione dei fatti, quali risultanti dai documenti di causa e dalle allegazioni, non contestate, delle parti.
, figlio dell'odierno attore, e la convenuta sono stati conviventi more ON Controparte_1 uxorio.
Dalla loro unione sono nate tre figlie, il 12.7.2017 e le gemelle e il CP_2 Per_1 Per_2
5.8.2020, nipoti del ricorrente.
La casa oggetto del presente procedimento è stata acquistata da il 31.1.2018 (doc. 2 ON conv.) e da allora è stata destinata a casa familiare della coppia e delle figlie.
In data 7.8.2023 la convenuta ha sporto denuncia nei confronti del compagno allontanandosi provvisoriamente con le tre figlie dall'immobile oggetto di causa. 1 La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (in tal senso si veda Cass. SS.UU. 2951 del 2016). 5 Il giorno successivo, l'8.8.2023, è venuto a conoscenza della denuncia (doc. 3 ON conv.).
In data 25.8.2023 ha donato l'immobile al padre (doc. 1 att.). ON Parte_1
Il 30.8.2023 ha instaurato il procedimento R.G. 4957/2023 chiedendo, inaudita altera Controparte_1 parte, l'allontanamento dalla casa familiare del compagno e la pronuncia in ordine ai S_ provvedimenti inerenti alle figlie minori (doc. 4 conv.).
Il 31.8.2023 ha stipulato - e registrato - con il figlio un contratto di Parte_1 S_ comodato d'uso gratuito dell'immobile, della durata di sei mesi (doc. 3 att.).
Nel contratto, al punto 2, con riguardo all'uso, è stato indicato che il comodatario “si obbliga ad utilizzare il bene unicamente per abitazione propria e di non destinarlo ad uso familiare o attività diverse da quella indicata”.
Il 5.9.2023 il Giudice ha disposto l'allontanamento di dalla casa familiare (doc. 7 ON conv.) e, dopo l'esecuzione del provvedimento, in data 8.9.2023, è rientrata nel Controparte_1 godimento dell'immobile con le figlie (doc. 6 conv.).
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 13.12.2023 è stato confermato l'ordine di allontanamento e la casa sita in Piove di Sacco è stata assegnata a quale assegnataria in Controparte_1 via esclusiva delle minori (doc. 1 conv.).
2.2 Alla luce della successione cronologica dei fatti la tesi della convenuta circa la sussistenza di un abuso del diritto appare pienamente fondata.
ha infatti attuato, con il figlio , un'operazione negoziale volta Parte_1 S_ esclusivamente a privare la convenuta e le figlie minori del diritto loro spettante al godimento dell'immobile sito in Piove di Sacco, da sempre costituente abitazione familiare della coppia.
La figura dell'abuso del diritto – di elaborazione giurisprudenziale ed espressione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale e dei principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che informano la disciplina dei rapporti obbligatori – “non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a
6 quelli indicati dal legislatore” (Cass. n. 26541 del 2021, ma cfr. ex multis Cass. n. 15885 del 2018;
Cass. n. 20106 del 2009).
Elementi costitutivi dell'abuso del diritto sono: “1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte” (Cass. n. 20106 del 2009).
Ricorrendo tali presupposti, è consentito al Giudice “rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva” (Cass. n. 26541 del 2021 proprio relativa a caso del tutto analogo al presente).
2.3 Nel caso di specie, l'attore ha dapprima ricevuto in donazione l'immobile dal figlio e subito dopo glielo ha concesso in comodato, da un lato, escludendo espressamente in contratto la destinazione ad abitazione familiare, nonostante lo fosse stata sino a quel momento e non essendo ancora intervenuta alla data della stipula alcuna separazione nella coppia e, dall'altro, prevedendone altresì una durata assolutamente limitata e comunque incompatibile con tale sua destinazione.
Sussistono plurimi elementi indiziari, precisi e concordanti, che portano a ritenere censurabile tale operazione negoziale, finalizzata esclusivamente a porre nel nulla il diritto della convenuta all'utilizzo della casa familiare.
L'immobile in questione è stato acquistato nel 2018 da e, da quel momento, è ON sempre destinato a casa familiare. , dal 2018 e sino alla crisi della convivenza more Controparte_1 uxorio del 2023, ha quindi occupato ininterrottamente l'immobile esercitando sullo stesso una detenzione qualificata il cui titolo, per la giurisprudenza di legittimità, consiste in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. ex multis Cass. n. 17971 del 2015 e Cass. n. 7 del 2014).
Di tale destinazione certo non poteva non essere a conoscenza, oltre a , anche ON
l'odierno attore, padre di e nonno delle tre figlie della coppia e un tanto si ricava ON
7 anche dalla scelta di inserire nel contratto di comodato un'apposita clausola volta a scongiurare proprio l'uso del bene quale casa familiare.
L'attore non ha fornito alcuna ragione per giustificare la scelta della donazione in suo favore da parte del figlio dell'immobile e la decisione di effettuarla proprio il 25.8.2023, quindi nell'immediatezza dell'emersione della crisi di coppia tra la convenuta e il figlio a seguito della denuncia, datata 7.8.2023, della prima nei confronti del secondo per maltrattamenti.
Anzi, difetta a monte qualsiasi allegazione circa una valida ragione, economica o anche solo personale o di opportunità, all'origine della donazione o dell'esigenza del padre di trasferirsi da ER (MT)
a Piove di Sacco, così come non è stato allegato dove il figlio avrebbe inteso trasferirsi, in teoria con la sua famiglia - non essendo ancora intervenuta alcuna separazione al momento della stipula del comodato - dopo aver donato l'immobile al padre e aver sottoscritto un comodato della durata di pochi mesi.
Né di tale comodato il compagno o il suocero avevano ritenuto di informare , che ne è Controparte_1 venuta a conoscenza solamente con la costituzione in giudizio dell'ex compagno nel procedimento r.g.
n. 4957/2023 con cui la stessa ha ottenuto i provvedimenti ex art. 473 bis co. 22 c.p.c..
La convenuta, peraltro, pendente la costituzione in giudizio r.g. n. 4957/2023, non appena ottenuto il provvedimento inaudita altera parte in data 05.09.2023, è rientrata immediatamente insieme alle figlie nel godimento dell'immobile. La permanenza di nella casa sita in Piove di Sacco è Controparte_1 stata interrotta solo brevemente – su suggerimento delle FF.OO., del Centro Antiviolenza e dei Servizi
Sociali – a fronte dei fatti esposti nella denuncia ed è ripresa non appena ottenuto l'allontanamento del compagno. In tal senso l'immobile di Piove di Sacco non ha mai smesso di essere abitazione familiare,
a dispetto di quanto lasciato presumere dall'attore laddove, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato che, solo per il tramite del comodato stipulato con il figlio, abitava l'immobile (cfr. pg. 2 Controparte_1 del ricorso introduttivo).
A riprova della malafede dei contraenti rileva inoltre l'affermazione di che, nel ON verbale di udienza di comparizione del 15.09.2023 r.g. n. 4957/2023, ha dichiarato di aver donato la casa al padre “perché ho paura che mi succeda qualcosa e non voglio che il bene vada perso”.
La complessiva operazione negoziale approntata da padre e figlio appare quindi connotata da un
8 evidente intento elusivo ai danni dell'odierna resistente, in quanto finalizzata esclusivamente ad aggirare le prevedibili disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare, in violazione dei principi di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi l'esercizio dei diritti soggettivi.
Come si legge nella già citata Cass. 26541 del 2021, concernente un caso sovrapponibile al presente,
“La pratica utilità di tale complessiva operazione negoziale non altrimenti può percepirsi se non in funzione chiaramente elusiva del rischio che la già manifestatasi crisi coniugale, e la prevedibile assegnazione della casa familiare al coniuge in sede di giudizio di separazione e poi di divorzio, ne facessero perdere disponibilità e godimento all'originario proprietario.
Per conseguenza la previsione prima, in detto contesto, di un termine di durata del comodato, e
l'esercizio da parte del comodante del conseguente diritto al rilascio del bene (peraltro dopo che la detenzione si era comunque protratta per quasi due anni dopo la sua scadenza), ben potrebbero leggersi come strumentali a tale preordinato obiettivo”.
Il diritto alla restituzione del bene nel caso in esame appare esercitato in violazione delle corrette regole di esercizio e posto in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva, con la fissazione di un termine del tutto incompatibile con la concreta e preesistente destinazione a casa familiare e nell'assenza di qualsiasi reale esigenza di restituzione del bene.
Ne consegue pertanto che la domanda di , volta a ottenere il rilascio dell'immobile Parte_1 sito in Piove di Sacco, non merita accoglimento, essendo la stessa fondata su atti negoziali inefficaci nei confronti della convenuta e tali da non poter fondare né il titolo per il rilascio, né quello per il versamento dell'indennizzo richiesto.
3. Venendo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria;
minimi per la fase decisionale visto il mancato deposito di scritti difensivi, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso.
Deve inoltre riconoscersi in capo al ricorrente una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., per aver posto in essere, con dolo, un collegamento negoziale abusivo dei propri diritti, condotta che, nel presente giudizio, si riflette in un comportamento processuale improntato a mala fede.
Pertanto, va condannato, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore Parte_1
9 della convenuta di un importo pari alle spese di lite liquidate in dispositivo a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_1
6.164,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Condanna al pagamento in favore di di un importo pari a euro Parte_1 Controparte_1
6.164,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Padova, 18 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3955/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
CIRILLA
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. FRANCA BARACCO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1 che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
In via istruttoria,
1 • rigettare le richieste istruttorie di controparte in quanto inammissibili e, comunque, non utili ai fini del presente giudizio per i motivi di cui in narrativa;
• in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova testimoniale di parte resistente, ammettere prova diretta del contrario con i propri testi 1) il Sig. residente ON in Piove di Sacco, e 2) il sig. residente in [...]. Testimone_2
• Per il resto ci si riporta alle proprie richieste come formulate nel proprio atto introduttivo e nelle proprie memorie ex art.171 ter c.p.c.
Nel merito:
• ritenere e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo valido e/o opponibile al Controparte_1 ricorrente l'Immobile di proprietà del sig. , sito in Piove di Sacco, via del Cristo, Parte_1
74 e, per l'effetto,
• ordinare alla sig.ra il rilascio immediato dell'Immobile sito in Piove di Sacco, via del Controparte_1
Cristo, 74, libero e sgombero da sé, persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del ricorrente;
• condannare altresì la sig.ra al pagamento di un importo mensile pari ad un minimo di € CP_1
495,60, o ad un massimo di € 637,20, ovvero nel diverso importo che verrà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia, sino alla data dell'effettivo rilascio, a titolo di indennizzo e/o risarcimento causato al ricorrente dall'indisponibilità del bene immobile.
Con vittoria di spese e compensi.
: Email_1
In via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della RA atteso che il CP_1 contratto di comodato invocato è stato stipulato con il signor . ON
Nel merito: respingersi le domande del ricorrente perché infondate sia in fatto che in diritto. Si chiede che il Giudice ex art. 96 cpc voglia condannare il ricorrente al risarcimento dei danni.
In via istruttoria,
I- come in memoria 171 ter n. 2 cpc, si chiede:
a- prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
2 1- Vero che le 4 foto che le si rammostrano (doc. 19 parte convenuta) rappresentano il garage della casa sita a Piove di Sacco in via Cristo dove abita sua sorella con le tre figlie e sono state CP_1 scattate in data 20 gennaio 2025;
2- Vero che gli scatoloni che si vedono nelle foto che le si rammostrano, documento 19 a e 19 d parte convenuta, contengono gli oggetti personali del signor che si trovavano in casa alla ON data del 8.09.23;
3- Vero che nell'ottobre 2023 sua sorella ha raccolto l'abbigliamento, gli integratori, i CP_1 materiali da palestra, del signor e li ha messi nelle scatole visibili nelle foto prodotte ON sub 19 che ha portato in garage;
4- Vero che nell'ottobre 2023 lei ha aiutato sua sorella a raccogliere e a preparare per il ritiro CP_1 gli oggetti personali del signor presenti nella casa di via Cristo;
ON
5- Vero che gli scatoloni visibili nelle foto che le si rammostrano, documento 19 a e 19 d parte convenuta, contengono abbigliamento, integratori, scarpe, del signor ON
6- Vero che le attrezzature sportive e le biciclette, ad eccezione della bicicletta rosa appesa, che si vedono nelle foto prodotte sub 19 sono del signor;
si indica come testimone la ON RA . Testimone_3
b- prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
7- Vero che il signor e sono andati ad abitare nella casa sita a Piove ON Controparte_1 di Sacco in via Cristo 74 con la figlia nel 2018; CP_2
8- Vero che la casa di via Cristo 74 a Piove di Sacco dal 2018 è stata abitata dalla famiglia del signor
, composta dalla RA e dalle figlie e ON Controparte_1 CP_2 Per_1 Per_2 si indica come testimone la RA . Testimone_3
II- come in memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc, ci si oppone alla prova per interpello e testi richiesta da controparte in quanto inammissibili, i capitoli a) e c) sono documentali, mentre, il capitolo b) implica giudizi non richiedibili ai testi, in ogni caso si eccepisce l'incapacità a testimoniare del signor S_
, in quanto ha interesse in causa.
[...]
Spese e competenze dli lite rifuse.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. , premesso di essere proprietario dell'immobile Parte_1 sito in Piove di Sacco, via Cristo n. 74, in virtù di donazione dal figlio del 25.8.2023, ON di aver concesso l'immobile in godimento al figlio con contratto di comodato gratuito del 31.8.2023 con scadenza al 30 marzo 2024, di aver ottenuto il rilascio dell'immobile da parte del figlio ma non dalla ex compagna di questi, , che invocava un provvedimento di assegnazione Controparte_1 dell'immobile in suo favore ottenuto nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento dell'occupazione sine titulo, o Controparte_1 comunque senza titolo opponibile al ricorrente, dell'immobile, la condanna al rilascio immediato e al pagamento di una indennità di occupazione, compresa tra un minimo di euro 495,50 e un massimo di euro 637,20, o il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, per ogni mese di occupazione dell'immobile.
1.1 Si è tardivamente costituita eccependo, in via preliminare, l'erroneità del rito, Controparte_1 avendo il medesimo ricorrente riconosciuto in atti l'esistenza di un titolo, per quanto contestato, legittimante l'occupazione, ovvero il provvedimento di assegnazione della casa familiare;
sempre in via preliminare, la carenza di legittimità passiva, essendo il contratto di comodato stipulato con il solo e avendo questi tuttora nell'abitazione i suoi effetti personali e intestate le utenze;
nel ON merito, ha dedotto che l'abitazione in questione è da sempre stata destinata a casa familiare e che i contratti di donazione e di comodato, stipulati tra padre e figlio, configurano un'ipotesi di abuso del diritto, essendo tesi a eludere il provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto dal
Giudice. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande con condanna ex art. 96 c.p.c..
1.2 Con ordinanza del 27.11.2024 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.; all'esito sono state rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 18.02.2025, per cui la causa giunge in decisione allo stato degli atti.
4 2. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione passiva
(rectius difetto di titolarità passiva del rapporto controverso1).
Sostiene la convenuta che, se il titolo della pretesa restitutoria è il comodato, unico destinatario della domanda dovrebbe essere . ON
La difesa – che si pone in contrasto con l'altra eccezione preliminare svolta dalla convenuta, ovvero l'erroneità dell'introduzione con rito locatizio per essere unico titolo legittimante la sua presenza nella casa il provvedimento di assegnazione della casa familiare - è infondata: è stata Controparte_1 evocata in giudizio in quanto occupante l'immobile senza un titolo opponibile, proprio sul presupposto della sua estraneità al comodato, comunque cessato.
2.1 Venendo al merito, si impone una breve ricostruzione dei fatti, quali risultanti dai documenti di causa e dalle allegazioni, non contestate, delle parti.
, figlio dell'odierno attore, e la convenuta sono stati conviventi more ON Controparte_1 uxorio.
Dalla loro unione sono nate tre figlie, il 12.7.2017 e le gemelle e il CP_2 Per_1 Per_2
5.8.2020, nipoti del ricorrente.
La casa oggetto del presente procedimento è stata acquistata da il 31.1.2018 (doc. 2 ON conv.) e da allora è stata destinata a casa familiare della coppia e delle figlie.
In data 7.8.2023 la convenuta ha sporto denuncia nei confronti del compagno allontanandosi provvisoriamente con le tre figlie dall'immobile oggetto di causa. 1 La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (in tal senso si veda Cass. SS.UU. 2951 del 2016). 5 Il giorno successivo, l'8.8.2023, è venuto a conoscenza della denuncia (doc. 3 ON conv.).
In data 25.8.2023 ha donato l'immobile al padre (doc. 1 att.). ON Parte_1
Il 30.8.2023 ha instaurato il procedimento R.G. 4957/2023 chiedendo, inaudita altera Controparte_1 parte, l'allontanamento dalla casa familiare del compagno e la pronuncia in ordine ai S_ provvedimenti inerenti alle figlie minori (doc. 4 conv.).
Il 31.8.2023 ha stipulato - e registrato - con il figlio un contratto di Parte_1 S_ comodato d'uso gratuito dell'immobile, della durata di sei mesi (doc. 3 att.).
Nel contratto, al punto 2, con riguardo all'uso, è stato indicato che il comodatario “si obbliga ad utilizzare il bene unicamente per abitazione propria e di non destinarlo ad uso familiare o attività diverse da quella indicata”.
Il 5.9.2023 il Giudice ha disposto l'allontanamento di dalla casa familiare (doc. 7 ON conv.) e, dopo l'esecuzione del provvedimento, in data 8.9.2023, è rientrata nel Controparte_1 godimento dell'immobile con le figlie (doc. 6 conv.).
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 13.12.2023 è stato confermato l'ordine di allontanamento e la casa sita in Piove di Sacco è stata assegnata a quale assegnataria in Controparte_1 via esclusiva delle minori (doc. 1 conv.).
2.2 Alla luce della successione cronologica dei fatti la tesi della convenuta circa la sussistenza di un abuso del diritto appare pienamente fondata.
ha infatti attuato, con il figlio , un'operazione negoziale volta Parte_1 S_ esclusivamente a privare la convenuta e le figlie minori del diritto loro spettante al godimento dell'immobile sito in Piove di Sacco, da sempre costituente abitazione familiare della coppia.
La figura dell'abuso del diritto – di elaborazione giurisprudenziale ed espressione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale e dei principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che informano la disciplina dei rapporti obbligatori – “non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a
6 quelli indicati dal legislatore” (Cass. n. 26541 del 2021, ma cfr. ex multis Cass. n. 15885 del 2018;
Cass. n. 20106 del 2009).
Elementi costitutivi dell'abuso del diritto sono: “1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte” (Cass. n. 20106 del 2009).
Ricorrendo tali presupposti, è consentito al Giudice “rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva” (Cass. n. 26541 del 2021 proprio relativa a caso del tutto analogo al presente).
2.3 Nel caso di specie, l'attore ha dapprima ricevuto in donazione l'immobile dal figlio e subito dopo glielo ha concesso in comodato, da un lato, escludendo espressamente in contratto la destinazione ad abitazione familiare, nonostante lo fosse stata sino a quel momento e non essendo ancora intervenuta alla data della stipula alcuna separazione nella coppia e, dall'altro, prevedendone altresì una durata assolutamente limitata e comunque incompatibile con tale sua destinazione.
Sussistono plurimi elementi indiziari, precisi e concordanti, che portano a ritenere censurabile tale operazione negoziale, finalizzata esclusivamente a porre nel nulla il diritto della convenuta all'utilizzo della casa familiare.
L'immobile in questione è stato acquistato nel 2018 da e, da quel momento, è ON sempre destinato a casa familiare. , dal 2018 e sino alla crisi della convivenza more Controparte_1 uxorio del 2023, ha quindi occupato ininterrottamente l'immobile esercitando sullo stesso una detenzione qualificata il cui titolo, per la giurisprudenza di legittimità, consiste in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. ex multis Cass. n. 17971 del 2015 e Cass. n. 7 del 2014).
Di tale destinazione certo non poteva non essere a conoscenza, oltre a , anche ON
l'odierno attore, padre di e nonno delle tre figlie della coppia e un tanto si ricava ON
7 anche dalla scelta di inserire nel contratto di comodato un'apposita clausola volta a scongiurare proprio l'uso del bene quale casa familiare.
L'attore non ha fornito alcuna ragione per giustificare la scelta della donazione in suo favore da parte del figlio dell'immobile e la decisione di effettuarla proprio il 25.8.2023, quindi nell'immediatezza dell'emersione della crisi di coppia tra la convenuta e il figlio a seguito della denuncia, datata 7.8.2023, della prima nei confronti del secondo per maltrattamenti.
Anzi, difetta a monte qualsiasi allegazione circa una valida ragione, economica o anche solo personale o di opportunità, all'origine della donazione o dell'esigenza del padre di trasferirsi da ER (MT)
a Piove di Sacco, così come non è stato allegato dove il figlio avrebbe inteso trasferirsi, in teoria con la sua famiglia - non essendo ancora intervenuta alcuna separazione al momento della stipula del comodato - dopo aver donato l'immobile al padre e aver sottoscritto un comodato della durata di pochi mesi.
Né di tale comodato il compagno o il suocero avevano ritenuto di informare , che ne è Controparte_1 venuta a conoscenza solamente con la costituzione in giudizio dell'ex compagno nel procedimento r.g.
n. 4957/2023 con cui la stessa ha ottenuto i provvedimenti ex art. 473 bis co. 22 c.p.c..
La convenuta, peraltro, pendente la costituzione in giudizio r.g. n. 4957/2023, non appena ottenuto il provvedimento inaudita altera parte in data 05.09.2023, è rientrata immediatamente insieme alle figlie nel godimento dell'immobile. La permanenza di nella casa sita in Piove di Sacco è Controparte_1 stata interrotta solo brevemente – su suggerimento delle FF.OO., del Centro Antiviolenza e dei Servizi
Sociali – a fronte dei fatti esposti nella denuncia ed è ripresa non appena ottenuto l'allontanamento del compagno. In tal senso l'immobile di Piove di Sacco non ha mai smesso di essere abitazione familiare,
a dispetto di quanto lasciato presumere dall'attore laddove, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato che, solo per il tramite del comodato stipulato con il figlio, abitava l'immobile (cfr. pg. 2 Controparte_1 del ricorso introduttivo).
A riprova della malafede dei contraenti rileva inoltre l'affermazione di che, nel ON verbale di udienza di comparizione del 15.09.2023 r.g. n. 4957/2023, ha dichiarato di aver donato la casa al padre “perché ho paura che mi succeda qualcosa e non voglio che il bene vada perso”.
La complessiva operazione negoziale approntata da padre e figlio appare quindi connotata da un
8 evidente intento elusivo ai danni dell'odierna resistente, in quanto finalizzata esclusivamente ad aggirare le prevedibili disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare, in violazione dei principi di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi l'esercizio dei diritti soggettivi.
Come si legge nella già citata Cass. 26541 del 2021, concernente un caso sovrapponibile al presente,
“La pratica utilità di tale complessiva operazione negoziale non altrimenti può percepirsi se non in funzione chiaramente elusiva del rischio che la già manifestatasi crisi coniugale, e la prevedibile assegnazione della casa familiare al coniuge in sede di giudizio di separazione e poi di divorzio, ne facessero perdere disponibilità e godimento all'originario proprietario.
Per conseguenza la previsione prima, in detto contesto, di un termine di durata del comodato, e
l'esercizio da parte del comodante del conseguente diritto al rilascio del bene (peraltro dopo che la detenzione si era comunque protratta per quasi due anni dopo la sua scadenza), ben potrebbero leggersi come strumentali a tale preordinato obiettivo”.
Il diritto alla restituzione del bene nel caso in esame appare esercitato in violazione delle corrette regole di esercizio e posto in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva, con la fissazione di un termine del tutto incompatibile con la concreta e preesistente destinazione a casa familiare e nell'assenza di qualsiasi reale esigenza di restituzione del bene.
Ne consegue pertanto che la domanda di , volta a ottenere il rilascio dell'immobile Parte_1 sito in Piove di Sacco, non merita accoglimento, essendo la stessa fondata su atti negoziali inefficaci nei confronti della convenuta e tali da non poter fondare né il titolo per il rilascio, né quello per il versamento dell'indennizzo richiesto.
3. Venendo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria;
minimi per la fase decisionale visto il mancato deposito di scritti difensivi, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso.
Deve inoltre riconoscersi in capo al ricorrente una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., per aver posto in essere, con dolo, un collegamento negoziale abusivo dei propri diritti, condotta che, nel presente giudizio, si riflette in un comportamento processuale improntato a mala fede.
Pertanto, va condannato, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore Parte_1
9 della convenuta di un importo pari alle spese di lite liquidate in dispositivo a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_1
6.164,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Condanna al pagamento in favore di di un importo pari a euro Parte_1 Controparte_1
6.164,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Padova, 18 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
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