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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/04/2026, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2019, proposto da
FE AC, DO AC, rappresentati e difesi dagli avvocati Catello Miranda, RI Di Foggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Qualiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1626 del 18.3.2015 della V Sezione del T.A.R. Campania – sede di Napoli;
sul reclamo proposto dai ricorrenti ex art. 114, comma 6, c.p.a., con atto depositato in data 18 dicembre 2025;
sull’istanza di revoca della penale proposta da parte resistente nella memoria notificata in data 5 marzo 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Qualiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa RI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso è stato richiamato in camera di consiglio per decidere sul reclamo proposto dai ricorrenti ex art. 114, comma 6, c.p.a., con atto depositato in data 18 dicembre 2025, con il quale gli stessi lamentavano l’inesatta ottemperanza al giudicato, così come specificato e integrato dalle ulteriori sentenze e ordinanze emanate inter partes nel corso del presente giudizio, da parte del nominato Commissario ad acta, ing. Enrico Sulis, sotto i seguenti profili:
1. Violazione e falsa applicazione art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a. – Violazione e falsa applicazione ordinanza collegiale n. 6758/2024 – eccesso di potere. Difetto di istruttoria: il collegio, a seguito della persistente inottemperanza del Comune, fissava la penale richiesta da parte ricorrente ex art. 114, comma 4, lett. D), c.p.a., in euro 3.000,00 al mese a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione e /o notifica della sentenza, demandando al Commissario anche la liquidazione della penale eventualmente maturata; orbene, il Commissario ha liquidato la detta penale in complessivi euro 15.000,00, dunque per cinque mesi, computata dal trentesimo giorno successivo al 4.12.2024 (data di pubblicazione della sentenza) al mese di maggio 2025, giorno in cui il Comune ha pubblicato il bilancio di previsione 2025-2027, incluse le somme necessarie per l’ottemperanza al giudicato; secondo i ricorrenti, invece, la penale avrebbe dovuto essere calcolata fino alla data della delibera di acquisizione sanante del 6.10.2025, che segna l’effettiva ottemperanza, e dunque avrebbe dovuto essere commisurata a 30.000,00 euro (dieci mesi);
2. stessi motivi – difetto di istruttoria: l’importo liquidato dal Commissario è erroneo anche per quanto riguarda il calcolo degli importi riconosciuti a titolo di interessi legali e spese di giudizio; in particolare, a fronte del calcolo complessivo riportato in ricorso, che ammonta ad euro 5.485,24, sono stati conteggiati solo euro 4.390,00, comprensivi degli interessi legali; quanto agli interessi sulla sorte capitale riconosciuta, gli stessi vanno conteggiati quantomeno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1626/2015, se non dalla data della immissione in possesso; sarebbero erronei, inoltre, anche i calcoli relativi alla indennità di stima, carenti della doverosa istruttoria, come del resto già rappresentato in sede di osservazioni rimesse al Commissario da parte ricorrente, in particolare relative alla destinazione urbanistica da assumere a base della stima, rilevabile dal pertinente certificato rilasciato dallo stesso Comune di Qualiano e riferita all’attualità; correggendo detto computo, la stima dovrebbe condurre ad un importo unitario pari a 25,euro/mq a fronte dei 10,42 euro/mq riconosciuti;
per parte sua, il Comune di Qualiano, con memoria notificata in data 5 marzo 2026, chiedeva revocarsi in parte de qua la statuizione assunta sulla penale, riducendola in conformità con quanto già riconosciuto dal Comune ed evidenziandone l’eccessiva onerosità;
le parti replicavano alle opposte pretese; in particolare, parte ricorrente rinunciava ai termini sulla domanda proposta dal Comune di riduzione della penale; anche il Commissario ad acta si riportava ai propri scritti a chiarimento;
Ritenuto, giusta quanto precede, che il reclamo lamenta diverse incongruenze rilevate negli atti esecutivi posti in essere dal Commissario relativamente ai computi di alcune voci di spesa;
Ritenuto, al riguardo, che, quanto agli importi relativi alle spese di giudizio, sono certamente fondate le doglianze riferite da parte ricorrente, come puntualmente enunciate nel reclamo e peraltro sostanzialmente ammesse dal Commissario (cfr. memoria a chiarimenti depositata in data 9 marzo 2026); per l’effetto il Commissario dovrà rettificare i relativi importi secondo quanto indicato in reclamo;
Ritenuto, quanto agli importi relativi agli interessi sulla sorte capitale, che gli stessi debbano essere computati a far data dal deposito della sentenza ed essere dunque ricalcolati in conseguenza;
quanto, invece, all’ammontare del credito principale (indennizzo per acquisizione sanante) e relativi interessi, pure contestato da parte ricorrente, questo giudice difetta di giurisdizione (cfr. Cass. Civ., sezz. uu., n. 20691/2021, ex pluris; Cons. di Stato, IV, n. 6074/2019 e 1917/2021; TAR Campania, Salerno, n. 2465/2022 e, da ultimo, TAR Marche, I, n. 288/2025); al riguardo, non vi è ragione di discostarsi dal consolidato orientamento secondo il quale la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo per acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello) e costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato; sul relativo motivo, dunque, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle questioni relative alla penale, oggetto del primo motivo di reclamo di parte ricorrente e dell’istanza di revoca di parte resistente (che, per effetto della rinuncia ai termini formulata da parte ricorrente, può essere in questa sede delibata), che occorre considerare, anzitutto, che la stessa è stata fissata dal Collegio, su istanza di parte ricorrente, quale “estrema misura compulsoria” a carico del Comune, in ragione del persistente, annoso, inadempimento; si tratta di una misura di coercizione indiretta finalizzata, per un verso, a stigmatizzare l’inadempimento persistente e, per altro, ad incentivare l’adempimento spontaneo; nel caso di specie, l’ammontare della stessa, quindi, ha tenuto conto, all’epoca della fissazione, della gravità e durata dell’inadempimento; né il Comune, all’epoca, ha impugnato tale determinazione, rendendola in tal modo stabile ed esecutiva; sta di fatto che, fino all’emanazione del decreto di acquisizione sanante, il Comune è rimasto inadempiente, posto che, pacificamente, solo con tale determinazione il giudicato ottemperando ha trovato attuazione; non è dubbio, quindi, che è alla data del provvedimento di acquisizione sanante che deve calcolarsi l’ammontare della fissata penale e che, in ogni caso, il Commissario ad acta non aveva alcun potere di ridurla; neppure vi sono ragioni per modificare detto importo ex post, come richiesto da parte resistente, tenuto conto di quanto sopra esposto (gravità e durata dell’inadempimento); in particolare, la descrizione dell’attività svolta dal Comune per reperire i fondi necessari all’adempimento non giustifica affatto il ritardo in applicazione del principio secondo il quale il debitore risponde in via oggettiva e aggravata anche di eventi imprevisti causati, a monte, dalla sua condotta inadempiente;
per effetto di quanto precede, il reclamo di parte ricorrente va accolto quanto alla richiesta integrazione delle somme da erogarsi, che dovranno comprendere, oltre agli importi come sopra riconosciuti per le spese legali e relativi interessi, anche gli ulteriori importi riconosciuti a titolo di penale fino all’emanazione del decreto di acquisizione sanante, mentre va respinta l’istanza di revoca in parte de qua della penale come proposta da parte resistente; per il resto, le altre domande contenute nel reclamo devono essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, nei sensi sopra esposti;
le spese della presente fase possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità del caso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul reclamo e sull’istanza di cui in epigrafe, così provvede:
accoglie il reclamo in parte, nei sensi di cui in motivazione; dichiara il difetto di giurisdizione per il resto, come in motivazione, con gli effetti ivi indicati; rigetta l’istanza di revoca della penale.
Spese di fase compensate.
Si comunichi alle parti e al nominato Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SE, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SE |
IL SEGRETARIO