TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.9.2025 N. 204/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promoSS da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Orlando e l'Avv. Perucchi, presso lo Studio dei quali in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario dott.SS elettivamente CP_2 domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Nel merito:
In via principale:
Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della Carta Elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e delle altre disposizioni innanzi richiamate, accertare e dichiarare il diritto della RO.SS
, quale docente precaria destinataria di incarichi di supplenza a Parte_1 tempo determinato, a usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannare il in persona Controparte_1 del ad assegnare alla ricorrente la suddetta c.d. Carta Controparte_3
Elettronica del Docente o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le relative modalità e funzionalità o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla predetta Carta (o altro strumento equipollente) l'importo di € 3.000,00 (pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) o per quel diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere accertato nel presente giudizio, oltre interessi come per legge o rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata:
Nel caso in cui la ricorrente al momento della pronuncia giudiziale dovesse essere fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSSzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, previo accertamento e declaratoria del diritto della medesima alla fruizione Pt_2 Parte_1 della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni scolastici risultanti dovuti e la sua illegittima esclusione dal beneficio economico in parola per tutte le ragioni esposte nel presente atto, condannare il in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dalla RO.SS , allegati nel presente Parte_1 atto, da quantificarsi nella misura di € 3.000,00 e pari al valore della Carta (€ 500,00 annui) moltiplicato per il numero di anni scolastici in cui la medesima ricorrente è stata esclusa dal beneficio economico in parola, ovvero per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e/o per i diversi anni di precariato e/o per quel diverso importo, anche maggiore, che dovessero essere accertati nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e Iva come per legge. Sentenza esecutiva”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1 in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero
[...] [...]
Controparte_4
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
- eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] delle domande di cui al ricorso e la parziale prescrizione del credito e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 11 settembre 2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione ed esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente inserita nelle GPS della Parte_1
Provincia di come confermato dalle parti in sede di discussione, di talché CP_1 risulta superata già in fatto l'eccezione di inammissibilità svolta dalla convenuta - che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando i seguenti servizi (cfr. docc. 2-7, fascicolo ricorrente e doc. 1 ss, fascicolo resistente):
- nell'A.S. 2018/2019, con contratto dal 16.10.2018 al 31.08.2019, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
3 - nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 04.09.2021 al 31.08.2022, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema.
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espreSSmente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare “la tempestiva richiesta e le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrente ha agito non già per il risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), ma per l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella steSS volontà legislativa,
4 costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
3. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
3.1. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che eSS osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
5 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è
6 evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal
Ministero in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro alle supplenze annuali: non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
Peraltro, anche sotto un profilo argomentativo e teleologico, deve evidenziarsi come proprio quel ritorno generalizzato - in termini di miglioramento della prestazione lavorativa - invocato dalla difesa del convenuto poSS e debba inerire anche alla prestazione resa dal personale non di ruolo, di cui l'intero sistema scolastico ampiamente si avvale.
*
3.2. In questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata anche la Corte di CaSSzione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con la già richiamata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
7 La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
Il Giudice di Legittimità, come già rilevato in premeSS, ha inoltre escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di ceSSzione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
4. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici compresi tra Parte_1 il 2020/2021 e il 2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*
4.1 Deve, infatti, essere accolta l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata dal con riferimento alle annualità Controparte_1
2018/2019 e 2019/2020, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, l'azione in parola è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e il dies a quo coincide con la data del conferimento dell'incarico (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961). Pertanto, poiché la ricorrente ha prodotto apposita diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC solo in data 23.12.2024 (doc. 10, ric.), non v'è dubbio che il diritto risulti prescritto per le anzidette annualità, essendo i relativi incarichi antecedenti al 23.12.2019, come ricostruito in fatto.
*
8 4.2
Considerato che
parte ricorrente risulta inserita nelle GPS della Provincia di
2024/2026, l'Amministrazione convenuta – in accoglimento della domanda CP_1 principale di esatto adempimento - deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente, o altro equipollente, limitatamente alle annualità riconosciute, così che ne poSS fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Al riguardo, infatti, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente, essendo neceSSrio il rispetto del vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015. Tale importo, infine, deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a rifondere le stesse alla controparte, liquidate in dispositivo tenuto conto della baSS complessità della causa e della natura seriale della controversia, nonché delle annualità richieste e di quelle riconosciute e delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, essendo stata la causa decisa in una sola udienza e non essendo stata richiesta alcuna attività defensionale ulteriore alla discussione della causa).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva, dichiarando prescritto il diritto in relazione alle annualità 2018/2019 e 2019/2020; per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne poSS fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
9 Condanna la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promoSS da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Orlando e l'Avv. Perucchi, presso lo Studio dei quali in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario dott.SS elettivamente CP_2 domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Nel merito:
In via principale:
Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della Carta Elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e delle altre disposizioni innanzi richiamate, accertare e dichiarare il diritto della RO.SS
, quale docente precaria destinataria di incarichi di supplenza a Parte_1 tempo determinato, a usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannare il in persona Controparte_1 del ad assegnare alla ricorrente la suddetta c.d. Carta Controparte_3
Elettronica del Docente o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le relative modalità e funzionalità o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla predetta Carta (o altro strumento equipollente) l'importo di € 3.000,00 (pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) o per quel diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere accertato nel presente giudizio, oltre interessi come per legge o rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata:
Nel caso in cui la ricorrente al momento della pronuncia giudiziale dovesse essere fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSSzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, previo accertamento e declaratoria del diritto della medesima alla fruizione Pt_2 Parte_1 della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni scolastici risultanti dovuti e la sua illegittima esclusione dal beneficio economico in parola per tutte le ragioni esposte nel presente atto, condannare il in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dalla RO.SS , allegati nel presente Parte_1 atto, da quantificarsi nella misura di € 3.000,00 e pari al valore della Carta (€ 500,00 annui) moltiplicato per il numero di anni scolastici in cui la medesima ricorrente è stata esclusa dal beneficio economico in parola, ovvero per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e/o per i diversi anni di precariato e/o per quel diverso importo, anche maggiore, che dovessero essere accertati nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e Iva come per legge. Sentenza esecutiva”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1 in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero
[...] [...]
Controparte_4
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
- eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] delle domande di cui al ricorso e la parziale prescrizione del credito e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 11 settembre 2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione ed esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente inserita nelle GPS della Parte_1
Provincia di come confermato dalle parti in sede di discussione, di talché CP_1 risulta superata già in fatto l'eccezione di inammissibilità svolta dalla convenuta - che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando i seguenti servizi (cfr. docc. 2-7, fascicolo ricorrente e doc. 1 ss, fascicolo resistente):
- nell'A.S. 2018/2019, con contratto dal 16.10.2018 al 31.08.2019, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
3 - nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 04.09.2021 al 31.08.2022, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n.
9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema.
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espreSSmente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare “la tempestiva richiesta e le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrente ha agito non già per il risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), ma per l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella steSS volontà legislativa,
4 costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
3. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
3.1. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che eSS osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
5 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è
6 evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal
Ministero in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro alle supplenze annuali: non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
Peraltro, anche sotto un profilo argomentativo e teleologico, deve evidenziarsi come proprio quel ritorno generalizzato - in termini di miglioramento della prestazione lavorativa - invocato dalla difesa del convenuto poSS e debba inerire anche alla prestazione resa dal personale non di ruolo, di cui l'intero sistema scolastico ampiamente si avvale.
*
3.2. In questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata anche la Corte di CaSSzione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con la già richiamata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
7 La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
Il Giudice di Legittimità, come già rilevato in premeSS, ha inoltre escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di ceSSzione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
4. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici compresi tra Parte_1 il 2020/2021 e il 2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*
4.1 Deve, infatti, essere accolta l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata dal con riferimento alle annualità Controparte_1
2018/2019 e 2019/2020, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, l'azione in parola è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e il dies a quo coincide con la data del conferimento dell'incarico (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961). Pertanto, poiché la ricorrente ha prodotto apposita diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC solo in data 23.12.2024 (doc. 10, ric.), non v'è dubbio che il diritto risulti prescritto per le anzidette annualità, essendo i relativi incarichi antecedenti al 23.12.2019, come ricostruito in fatto.
*
8 4.2
Considerato che
parte ricorrente risulta inserita nelle GPS della Provincia di
2024/2026, l'Amministrazione convenuta – in accoglimento della domanda CP_1 principale di esatto adempimento - deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente, o altro equipollente, limitatamente alle annualità riconosciute, così che ne poSS fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Al riguardo, infatti, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente, essendo neceSSrio il rispetto del vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015. Tale importo, infine, deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a rifondere le stesse alla controparte, liquidate in dispositivo tenuto conto della baSS complessità della causa e della natura seriale della controversia, nonché delle annualità richieste e di quelle riconosciute e delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, essendo stata la causa decisa in una sola udienza e non essendo stata richiesta alcuna attività defensionale ulteriore alla discussione della causa).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva, dichiarando prescritto il diritto in relazione alle annualità 2018/2019 e 2019/2020; per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne poSS fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
9 Condanna la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10