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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/11/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2678/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2678/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, e , avv. NORSCIA Parte_1 Parte_2 Parte_3
ANTONIO, avv. RONCO PASQUALE;
ricorrenti
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.04.2019 i ricorrenti, in qualità di eredi di esponevano: Persona_1
- che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze dell'Associazione Circolo
Unione di Trani dal 01.06.1979 al 06.11.2000, data del decesso;
- di aver richiesto il 21.06.2017 l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità come accertate con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 3291 del 09.09.2011;
- che la domanda veniva respinta anche a seguito di ricorso amministrativo per intervenuta prescrizione e per mancanza di prova dell'insolvenza del datore di lavoro.
Tanto esposto chiedeva la condanna dell' , quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia ex d.lgs. 80/1992, al pagamento delle ultime tre mensilità spettanti al de cuius pari alla somma di € 1.995,46.
1 Si costituiva tardivamente l' eccependo l'intervenuta prescrizione e CP_1
l'infondatezza della pretesa in quanto i crediti richiesti non risultano pienamente rientranti nel periodo di garanzia coperto dal fondo.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudicante, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito la tardività della costituzione dell' non consente di CP_1 considerare l'eccezione di prescrizione annuale del credito, ma non impedisce un esame della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'intervento del
Fondo di Gestione richiesto dai ricorrenti.
3) Il D. Lgs. n. 80/1992 all'art. 1 stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il successivo articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che il pagamento effettuato dal Fondo sia relativo a crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di
2 impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
La Corte di Cassazione ha precisato che “il Fondo di garanzia (istituito presso
l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e CP_1 dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono
(alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa
C – 373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale”
(cfr. in termini Cass. Sez. Lav. n. 1885/2005, che ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione; cfr. nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. n. 12634/2008).
La giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia e, spingendosi oltre in funzione di rendere effettiva la garanzia che la direttiva persegue, ha esteso l'applicazione del medesimo principio – oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale – anche a qualsiasi altra iniziativa “… parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti garantiti dalla direttiva – dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire … molto tempo dopo la domanda, per motivi
... indipendenti dal comportamento dei lavoratori” (cfr. Cass. 1885/05). Questa più estesa interpretazione ha il pregio di assicurare la parità di trattamento, quanto a tutela dei diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori subordinati a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di
3 lavoro a procedure concorsuali ed inoltre evita di condizionare la possibilità stessa della garanzia a fattori che non rientrano nella sfera di dominio del lavoratore (cfr. Cass. 8072/16).
In base a tali principi interpretativi deve escludersi che per il calcolo a ritroso dei dodici mesi previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 possa aversi riguardo ad una mera iniziativa di carattere stragiudiziale. Occorre invece tener conto del primo atto di iniziativa giudiziale teso al recupero delle retribuzioni di cui il lavoratore è creditore, perché è da questo momento che può presumersi che vi sia correlazione fra l'insolvenza del datore e il credito insoddisfatto.
4) Nel caso di specie il giudizio per differenze retributive instaurato dal de cuius avverso il proprio datore di lavoro risulta introdotto il 23.10.2001.
Il periodo di garanzia coperto dal deve, dunque, decorrere a ritroso da CP_2 tale data impedendo la liquidazione delle mensilità precedenti al 23.10.2000.
I ricorrenti chiedono il pagamento delle mensilità dal 6 agosto al 6 novembre
2000.
Ne deriva che i crediti di lavoro maturati dal 6 agosto al 22 ottobre 2000 non rientrano nella garanzia del Fondo, ma solo quelli maturati dal 23 ottobre al 6 novembre 2000.
Tali crediti ammontano ad € 300,00.
Spetta, dunque, alle ricorrenti il pagamento da parte dell' quale gestore CP_1 del Fondo di Garanzia ex d.lgs. 80/1992 dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 relativi al periodo dal 23 ottobre al 6 novembre 2000 del rapporto di lavoro del de cuius con l'Associazione Circolo Unione Trani e pari ad € 300,00.
In definitiva la domanda deve essere parzialmente accolta e l' deve essere CP_1 condannato al versamento della somma di € 300,00 in favore delle ricorrenti a titolo di crediti di lavoro del de cuius coperti dalla garanzia del Fondo.
5) Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai CP_1 sensi del DM 55/2014, con valori medi, in relazione al decisum, fase istruttoria esclusa, nei limiti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con distrazione.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore delle ricorrenti, in qualità di eredi di della Persona_1 somma di € 300,00 a titolo di crediti di lavoro maturati dal de cuius nel rapporto di lavoro con l'Associazione Circolo Unione Trani e rientranti nel periodo di garanzia coperto dal Fondo di cui al d.lgs. 80/1992, oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti che CP_1 liquida, in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c., nella misura di € 300,00 per onorari oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
Trani, 05/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA NO DI
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2678/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, e , avv. NORSCIA Parte_1 Parte_2 Parte_3
ANTONIO, avv. RONCO PASQUALE;
ricorrenti
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.04.2019 i ricorrenti, in qualità di eredi di esponevano: Persona_1
- che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze dell'Associazione Circolo
Unione di Trani dal 01.06.1979 al 06.11.2000, data del decesso;
- di aver richiesto il 21.06.2017 l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità come accertate con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 3291 del 09.09.2011;
- che la domanda veniva respinta anche a seguito di ricorso amministrativo per intervenuta prescrizione e per mancanza di prova dell'insolvenza del datore di lavoro.
Tanto esposto chiedeva la condanna dell' , quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia ex d.lgs. 80/1992, al pagamento delle ultime tre mensilità spettanti al de cuius pari alla somma di € 1.995,46.
1 Si costituiva tardivamente l' eccependo l'intervenuta prescrizione e CP_1
l'infondatezza della pretesa in quanto i crediti richiesti non risultano pienamente rientranti nel periodo di garanzia coperto dal fondo.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudicante, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito la tardività della costituzione dell' non consente di CP_1 considerare l'eccezione di prescrizione annuale del credito, ma non impedisce un esame della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'intervento del
Fondo di Gestione richiesto dai ricorrenti.
3) Il D. Lgs. n. 80/1992 all'art. 1 stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il successivo articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che il pagamento effettuato dal Fondo sia relativo a crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di
2 impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
La Corte di Cassazione ha precisato che “il Fondo di garanzia (istituito presso
l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e CP_1 dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono
(alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa
C – 373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale”
(cfr. in termini Cass. Sez. Lav. n. 1885/2005, che ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione; cfr. nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. n. 12634/2008).
La giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia e, spingendosi oltre in funzione di rendere effettiva la garanzia che la direttiva persegue, ha esteso l'applicazione del medesimo principio – oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale – anche a qualsiasi altra iniziativa “… parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti garantiti dalla direttiva – dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire … molto tempo dopo la domanda, per motivi
... indipendenti dal comportamento dei lavoratori” (cfr. Cass. 1885/05). Questa più estesa interpretazione ha il pregio di assicurare la parità di trattamento, quanto a tutela dei diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori subordinati a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di
3 lavoro a procedure concorsuali ed inoltre evita di condizionare la possibilità stessa della garanzia a fattori che non rientrano nella sfera di dominio del lavoratore (cfr. Cass. 8072/16).
In base a tali principi interpretativi deve escludersi che per il calcolo a ritroso dei dodici mesi previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 possa aversi riguardo ad una mera iniziativa di carattere stragiudiziale. Occorre invece tener conto del primo atto di iniziativa giudiziale teso al recupero delle retribuzioni di cui il lavoratore è creditore, perché è da questo momento che può presumersi che vi sia correlazione fra l'insolvenza del datore e il credito insoddisfatto.
4) Nel caso di specie il giudizio per differenze retributive instaurato dal de cuius avverso il proprio datore di lavoro risulta introdotto il 23.10.2001.
Il periodo di garanzia coperto dal deve, dunque, decorrere a ritroso da CP_2 tale data impedendo la liquidazione delle mensilità precedenti al 23.10.2000.
I ricorrenti chiedono il pagamento delle mensilità dal 6 agosto al 6 novembre
2000.
Ne deriva che i crediti di lavoro maturati dal 6 agosto al 22 ottobre 2000 non rientrano nella garanzia del Fondo, ma solo quelli maturati dal 23 ottobre al 6 novembre 2000.
Tali crediti ammontano ad € 300,00.
Spetta, dunque, alle ricorrenti il pagamento da parte dell' quale gestore CP_1 del Fondo di Garanzia ex d.lgs. 80/1992 dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 relativi al periodo dal 23 ottobre al 6 novembre 2000 del rapporto di lavoro del de cuius con l'Associazione Circolo Unione Trani e pari ad € 300,00.
In definitiva la domanda deve essere parzialmente accolta e l' deve essere CP_1 condannato al versamento della somma di € 300,00 in favore delle ricorrenti a titolo di crediti di lavoro del de cuius coperti dalla garanzia del Fondo.
5) Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai CP_1 sensi del DM 55/2014, con valori medi, in relazione al decisum, fase istruttoria esclusa, nei limiti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con distrazione.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore delle ricorrenti, in qualità di eredi di della Persona_1 somma di € 300,00 a titolo di crediti di lavoro maturati dal de cuius nel rapporto di lavoro con l'Associazione Circolo Unione Trani e rientranti nel periodo di garanzia coperto dal Fondo di cui al d.lgs. 80/1992, oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti che CP_1 liquida, in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c., nella misura di € 300,00 per onorari oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
Trani, 05/11/2025 Il Giudice del Lavoro
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