Articolo 10 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 9Articolo 11
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4 maggio 2001
Art. 10. 1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale , le parole da: "taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale , salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all' articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ".
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale , dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) delitti di furto previsti dall' articolo 624-bis del codice penale , salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ".
3. L' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Se il fatto previsto dall' articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.
2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall' articolo 61 o dall' articolo 625, numeri 2) , 3) , 4) , 5) e 7), del codice penale , la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.
3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all' articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.
4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita'".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 380 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufflciali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' art. 419 del codice penale ;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'ar. 600-quinquies del codice penale ;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' art. 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale , salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale ;
e-bis) delitti di furto previsti dall' articolo 624-bis del codice penale , salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale ;
f) delitto di rapina previsto dall' art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' art. 629 del codice penale ;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall' art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 , delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ;
l-bis) delitti di partecipazione promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' art. 416-bis del codice penale ;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' art. 416, commi 1 e 3 del codice penale , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
- Per il testo dell' art. 625 del codice civile si veda nelle note all'articolo.
- Si riporta il testo dell' art. 62 del codice penale :
"Art. 62 (Circostanze attestanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".
- Per l' art. 624 del codice penale , si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 61 del codice penale :
"Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualita' di Ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalita'".
- Per il testo dell' art. 625 del codice penale , si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 624-bis del codice penale e veda l'art. 2 della legge qui pubblicata.
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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