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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2910/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2910/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 9,20 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte attrice l'avv. ORIETTA LA la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio rilevando il difetto di notifica dell'intimazione di sfratto e degli atti successivi per tutti i motivi ampiamente dedotti nel medesimo atto difensivo;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rese nel medesimo atto, esclusa quella relativa alla sospensione, essendo stato l'immobile già rilasciato;
per la parte convenuta l'avv. Luigi Ottobrini, in sostituzione dell'avv. PETTINELLA, il quale si riporta alla memoria di costituzione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
alle ore 9,43 compare l'opponente personalmente;
il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando pagina 1 di 7 che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2910/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORIETTA Parte_1 C.F._1
LA e dell'avv. GIANLUCA DI BLASIO, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WALTER PETTINELLA, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4.10.2024 ha proposto opposizione tardiva Parte_1 alla convalida di sfratto per morosità ex art.668 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria: In via preliminare e d'urgenza: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 02.05.2024 dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento iscritto al n.
691/2024 R.G., con conseguente sospensione dell'esecuzione dello sfratto e del rilascio del bene immobile fissata in data 14.10.2024, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito: - accertare e dichiarare che il rapporto di locazione intercorso tra le parti è stato ceduto alla società che attualmente conduce in locazione l'immobile della sig.ra Controparte_2 pagina 2 di 7 per svolgere la propria attività commerciale;
- accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare CP_1 notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, dell'atto di precetto, dell'ordinanza di convalida dello sfratto, del preavviso di rilascio per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiararne la irregolarità e/o illegittimità e/o invalidità e/o annullabilita'
e/o nullita'; - revocare l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 02.05.2024 dal
Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento iscritto al n. 691/2024 R.G., con conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
- preso atto delle motivazioni addotte nel merito della presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dalla Sig. ra
[...]
di risoluzione del contratto e di convalida dello sfratto e, per l'effetto, respingerle. - con CP_1 vittoria delle spese e competenze del giudizio. “.
si è tempestivamente costituita in giudizio depositando apposita memoria nella quale ha CP_1 reso le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi tutti dedotti nel ricorso in opposizione alla convalida di sfratto per morosità ex art. 668 c.p.c., e per l'effetto rigettare integralmente le conclusioni tutte rassegnate dall'opponente, dichiarando che:
- il rapporto è intercorso sino alla data di esecuzione dello sfratto per morosità tra la sig.ra CP_1
ed il sig. ;
[...] Parte_1
- la regolarità delle notifiche dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, dell'ordinanza di rilascio, dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio immobile;
2) condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Va rammentato che il presente giudizio si svolge in due fasi, l'una necessaria, di carattere rescindente, avente ad oggetto le condizioni di ammissibilità dell'opposizione tardiva, e l'altra, soltanto eventuale, di natura rescissoria, avente propriamente ad oggetto l'esame nel merito della domanda proposta con l'instaurazione del procedimento di convalida.
Va, quindi, dapprima valutata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Il a sostegno di tale ammissibilità ha dedotto quanto segue: Pt_1
pagina 3 di 7 “ A)/- Il ricorrente, a fine luglio 2024, veniva ad apprendere dalla figlia della sig.ra che la CP_1 medesima aveva dato avvio ad una procedura di sfratto per morosità nei suoi confronti;
poiché al medesimo non è stato mai notificato nulla, il ricorrente decideva di recarsi presso la cancelleria del
Tribunale di Pescara al fine di avere notizie in merito;
B)/- la cancelleria civile del Tribunale di Pescara forniva il numero di R.G. della procedura di sfratto avviata dalla sig.ra e, immediatamente, veniva richiesta, a mezzo del sottoscritto difensore, la CP_1 visibilità del fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 691/2024 R.G.;
C)/- attraverso la consultazione del predetto fascicolo, si veniva ad apprendere che con ordinanza del
02.05.2024, il Tribunale di Pescara, su istanza della Sig.ra aveva convalidato lo sfratto CP_1 per morosità nei confronti del Sig. (C.F.: , persona diversa Parte_1 C.F._3 dall'odierno ricorrente;
D)/- in data 25.09.2024 l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Pescara lasciava sotto la porta dell'immobile di proprietà della sig.ra e condotto in locazione dalla società CP_1
Timmagini Srl unipersole, un “AVVISO DI SFRATTO RINVIATO PER IMMOBILE CHIUSO” indirizzato a comunicando l'esecuzione del provvedimento di sfratto in data 14.10.2024 Parte_1 ore 9,30 (v.f. 1);
E)/- La sig.ra nella sua qualità di socio della Parte_2 Controparte_2 provvedeva ad informare immediatamente il sig. quale conduttore-cedente; Parte_1
….. III°)/- DELLA OMESSA, IRREGOLARE E/O ILLEGITTIMA E/O INVALIDA E/O ANNULLABILE
E/O NULLA NOTIFICAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI SFRATTO, DELL'ATTO DI PRECETTO,
DELL'ORDINANZA DI CONVALIDA DELLO SFRATTO E DEL PREAVVISO DI RILASCIO Ad ogni buon conto, premesso e rilevato quanto dedotto al punto che precede in ordine al difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente, non può non evidenziarsi che, comunque,
l'odierno ricorrente, nella sua qualità di conduttore-cedente, non ha mai avuto conoscenza della procedura di sfratto intrapresa dalla sig.ra . Si eccepisce, pertanto, l'omessa, irregolare CP_1
e/o illegittima e/o invalida e/o annullabile e/o nulla, notificazione di tutti gli atti presupposti all'“AVVISO DI SFRATTO RINVIATO PER ” lasciato sotto la porta Controparte_3 dell'immobile locato. Come già detto, a seguito della consultazione del fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 691/2024 R.G, il ricorrente apprendeva dell'avvio di una procedura di pagina 4 di 7 sfratto per morosità nei confronti del Sig. (C.F.: , persona Parte_1 C.F._3 diversa dall'odierno ricorrente avente C.F.: (oltre che dall'odierna C.F._1 conduttrice L'errore sulle generalità del destinatario degli atti è causa di Controparte_2 nullità della notificazione.
…Non solo. Ma dalla documentazione versata in atti dalla resistente non vi è prova della regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc non avendo il ricorrente mai ricevuto alcun atto né avvisi di atti in giacenza. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. La correttezza del procedimento esecutivo cui ha dato inizio la locatrice con il rilascio dell'avviso di sfratto sotto la porta dell'immobile locato è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.”.
La resistente ha così replicato:
“ …Per quanto attiene, invece, alla irregolarità e/o illegittimità e/o invalidità e/o annullabitià e/o nullità della notificazione di tutti gli atti che hanno preceduto l'esecuzione dello sfratto per morosità ci limitiamo ad evidenziare come tutte le notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come attestato dall'Ufficiale Giudiziario dell del Tribunale di Pescara nelle rispettive relate di Pt_3 notifica e dagli avvisi di ricevimento dei singoli atti. Orbene, la relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni: ciò comporta che le attestazioni contenuta in essa, se inerenti direttamente all'attività dell'Ufficiale Giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso.
… Il sig. sostiene, inoltre, che tutti gli atti prodromici alla esecuzione dello sfratto per Parte_1 morosità sarebbero affetti da irregolarità e come tali nulli e/o annullabili essendo stato indicato negli stessi un codice fiscale differente rispetto a quello allo stesso attribuito. Orbene, anche tale eccezione non risulta affatto conferente in quanto è stato proprio l'opponente a fornire quello indicato nell'atto di intimazione di sfratto per morosità sia al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, sia con la richiamata missiva a firma dell'Avv. Lorenzo Berardocco del 08/10/2022 sottoscritta per ratifica pagina 5 di 7 ed accettazione. Al riguardo è opportuno richiamare l'art. 164 c.p.c. che commina la sanzione della nullità dell'atto di citazione, solamente se e quando l'omissione determini l'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte e, pertanto la mancata o errata indicazione del codice fiscale costituisce una semplice irregolarità formale che non invalida l'atto giudiziale. Difatti il codice fiscale ha la funzione di identificare, in modo univoco, le persone residenti nel territorio italiano ai soli fini fiscali. Poiché il sig. è stato ben identificato nell'atto di intimazione di sfratto per Parte_1 morosità (tutti i dati anagrafici corrispondono a quelli indicati nel ricorso in opposizione tardiva allo sfratto), ne consegue l'assoluta infondatezza della relativa eccezione sul punto“.
Le predette deduzioni e tesi del ricorrente sono infondate, essendo condivisibile e comprovato documentalmente quanto dedotto e sostenuto da parte resistente opposta.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dal , la notifica dell'atto di intimazione di sfratto Pt_1 per morosità con contestale citazione innanzi al Tribunale di Pescara per la convalida è stata rituale in quanto conforme alle disposizioni di cui agli artt.140 e 660 c.p.c., come emerge dall'esame dai documenti prodotti dalla difesa della sub 1 e sub 2; in particolare detti documenti dimostrano CP_1 che, dopo una prima notifica dell'atto dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con contestale citazione innanzi al Tribunale di Pescara per la convalida non andata a buon fine, avendo il giudice differito l'udienza del 21.3.2024 al 2.5.2024 e assegnato nuovo termine per la notifica fino al
29.3.2024, il difensore della ha provveduto a detta rinnovazione nei confronti di , CP_1 Parte_1 residente in [...], a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, come risulta dalla relata di notifica del 26.3.2024 - che fa prova fino a querela di falso delle attività compiute da detto pubblico ufficiale e dei fatti dal medesimo indicati come avvenuti in sua presenza -, non avendo rinvenuto in quel luogo il destinatario, né alcuna delle altre persone indicate dall'art.139 c.p.c., ha effettuato le attività previste dall'art.140 c.p.c., cioè depositato copia dell'atto presso la casa comunale di Montesilvano, affisso l'avviso del deposito alla porta del destinatario e inviato al presso la Pt_1 sua residenza la raccomandata informativa con avviso di ricevimento, prevista dallo stesso art.140
c.p.c, n.66858463169-5, non dal nonché successivamente quella prescritta dall'art.660 Pt_4 Pt_1
c.c., n.66858463171-8, ugualmente non ritirata dall'odierno opponente.
Quanto, poi, all'erroneità del codice fiscale, come sostenuto dalla difesa della resistente, essa non è idonea a determinare l'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte destinataria dell'intimazione di sfratto e chiamata in giudizio per la convalida perché: pagina 6 di 7 1) è stato ben identificato nell'atto introduttivo del giudizio di convalida dello sfratto Parte_1 per morosità, dato che tutti i dati anagrafici in esso riportati corrispondono a quelli indicati nel ricorso in opposizione tardiva allo sfratto qui in esame (cognome e nome “ “, con Parte_1 il solo nome aggiunto “ ” nel presente giudizio, luogo e data di nascita “ Penne Pt_1
18.8.1963 “, luogo di residenza “ Montesilvano via Aldo Moro n.20 “ );
2) Il codice fiscale errato ( peraltro corrisponde a quello indicato dallo C.F._3 stesso odierno opponente nel contratto di locazione dal medesimo stipulato con la in CP_1 data 18.2.2011, registrato in data 23.2.2011, e nella sua successiva lettera raccomandata del
4.7.2015 inviata alla locatrice (doc.8 e 11 parte resistente) e, a ben vedere, l'opponente non ha nemmeno dimostrato, producendo le necessarie certificazioni anagrafiche e fiscali, che il suo codice fiscale è quello “ ”. C.F._1
L'opposizione è, dunque, inammissibile e, perciò, non si può passare alla fase rescissoria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore di € 7.055,50 secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, con aumento del 30% per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa (4 comma 8 DM 55/2014), vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile;
2) Condanna il ricorrente opponente a pagare in favore della resistente opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2910/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 9,20 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte attrice l'avv. ORIETTA LA la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio rilevando il difetto di notifica dell'intimazione di sfratto e degli atti successivi per tutti i motivi ampiamente dedotti nel medesimo atto difensivo;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rese nel medesimo atto, esclusa quella relativa alla sospensione, essendo stato l'immobile già rilasciato;
per la parte convenuta l'avv. Luigi Ottobrini, in sostituzione dell'avv. PETTINELLA, il quale si riporta alla memoria di costituzione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
alle ore 9,43 compare l'opponente personalmente;
il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando pagina 1 di 7 che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2910/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORIETTA Parte_1 C.F._1
LA e dell'avv. GIANLUCA DI BLASIO, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WALTER PETTINELLA, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4.10.2024 ha proposto opposizione tardiva Parte_1 alla convalida di sfratto per morosità ex art.668 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria: In via preliminare e d'urgenza: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 02.05.2024 dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento iscritto al n.
691/2024 R.G., con conseguente sospensione dell'esecuzione dello sfratto e del rilascio del bene immobile fissata in data 14.10.2024, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito: - accertare e dichiarare che il rapporto di locazione intercorso tra le parti è stato ceduto alla società che attualmente conduce in locazione l'immobile della sig.ra Controparte_2 pagina 2 di 7 per svolgere la propria attività commerciale;
- accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare CP_1 notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, dell'atto di precetto, dell'ordinanza di convalida dello sfratto, del preavviso di rilascio per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiararne la irregolarità e/o illegittimità e/o invalidità e/o annullabilita'
e/o nullita'; - revocare l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 02.05.2024 dal
Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento iscritto al n. 691/2024 R.G., con conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
- preso atto delle motivazioni addotte nel merito della presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dalla Sig. ra
[...]
di risoluzione del contratto e di convalida dello sfratto e, per l'effetto, respingerle. - con CP_1 vittoria delle spese e competenze del giudizio. “.
si è tempestivamente costituita in giudizio depositando apposita memoria nella quale ha CP_1 reso le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi tutti dedotti nel ricorso in opposizione alla convalida di sfratto per morosità ex art. 668 c.p.c., e per l'effetto rigettare integralmente le conclusioni tutte rassegnate dall'opponente, dichiarando che:
- il rapporto è intercorso sino alla data di esecuzione dello sfratto per morosità tra la sig.ra CP_1
ed il sig. ;
[...] Parte_1
- la regolarità delle notifiche dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, dell'ordinanza di rilascio, dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio immobile;
2) condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Va rammentato che il presente giudizio si svolge in due fasi, l'una necessaria, di carattere rescindente, avente ad oggetto le condizioni di ammissibilità dell'opposizione tardiva, e l'altra, soltanto eventuale, di natura rescissoria, avente propriamente ad oggetto l'esame nel merito della domanda proposta con l'instaurazione del procedimento di convalida.
Va, quindi, dapprima valutata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Il a sostegno di tale ammissibilità ha dedotto quanto segue: Pt_1
pagina 3 di 7 “ A)/- Il ricorrente, a fine luglio 2024, veniva ad apprendere dalla figlia della sig.ra che la CP_1 medesima aveva dato avvio ad una procedura di sfratto per morosità nei suoi confronti;
poiché al medesimo non è stato mai notificato nulla, il ricorrente decideva di recarsi presso la cancelleria del
Tribunale di Pescara al fine di avere notizie in merito;
B)/- la cancelleria civile del Tribunale di Pescara forniva il numero di R.G. della procedura di sfratto avviata dalla sig.ra e, immediatamente, veniva richiesta, a mezzo del sottoscritto difensore, la CP_1 visibilità del fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 691/2024 R.G.;
C)/- attraverso la consultazione del predetto fascicolo, si veniva ad apprendere che con ordinanza del
02.05.2024, il Tribunale di Pescara, su istanza della Sig.ra aveva convalidato lo sfratto CP_1 per morosità nei confronti del Sig. (C.F.: , persona diversa Parte_1 C.F._3 dall'odierno ricorrente;
D)/- in data 25.09.2024 l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Pescara lasciava sotto la porta dell'immobile di proprietà della sig.ra e condotto in locazione dalla società CP_1
Timmagini Srl unipersole, un “AVVISO DI SFRATTO RINVIATO PER IMMOBILE CHIUSO” indirizzato a comunicando l'esecuzione del provvedimento di sfratto in data 14.10.2024 Parte_1 ore 9,30 (v.f. 1);
E)/- La sig.ra nella sua qualità di socio della Parte_2 Controparte_2 provvedeva ad informare immediatamente il sig. quale conduttore-cedente; Parte_1
….. III°)/- DELLA OMESSA, IRREGOLARE E/O ILLEGITTIMA E/O INVALIDA E/O ANNULLABILE
E/O NULLA NOTIFICAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI SFRATTO, DELL'ATTO DI PRECETTO,
DELL'ORDINANZA DI CONVALIDA DELLO SFRATTO E DEL PREAVVISO DI RILASCIO Ad ogni buon conto, premesso e rilevato quanto dedotto al punto che precede in ordine al difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente, non può non evidenziarsi che, comunque,
l'odierno ricorrente, nella sua qualità di conduttore-cedente, non ha mai avuto conoscenza della procedura di sfratto intrapresa dalla sig.ra . Si eccepisce, pertanto, l'omessa, irregolare CP_1
e/o illegittima e/o invalida e/o annullabile e/o nulla, notificazione di tutti gli atti presupposti all'“AVVISO DI SFRATTO RINVIATO PER ” lasciato sotto la porta Controparte_3 dell'immobile locato. Come già detto, a seguito della consultazione del fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 691/2024 R.G, il ricorrente apprendeva dell'avvio di una procedura di pagina 4 di 7 sfratto per morosità nei confronti del Sig. (C.F.: , persona Parte_1 C.F._3 diversa dall'odierno ricorrente avente C.F.: (oltre che dall'odierna C.F._1 conduttrice L'errore sulle generalità del destinatario degli atti è causa di Controparte_2 nullità della notificazione.
…Non solo. Ma dalla documentazione versata in atti dalla resistente non vi è prova della regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc non avendo il ricorrente mai ricevuto alcun atto né avvisi di atti in giacenza. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. La correttezza del procedimento esecutivo cui ha dato inizio la locatrice con il rilascio dell'avviso di sfratto sotto la porta dell'immobile locato è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.”.
La resistente ha così replicato:
“ …Per quanto attiene, invece, alla irregolarità e/o illegittimità e/o invalidità e/o annullabitià e/o nullità della notificazione di tutti gli atti che hanno preceduto l'esecuzione dello sfratto per morosità ci limitiamo ad evidenziare come tutte le notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come attestato dall'Ufficiale Giudiziario dell del Tribunale di Pescara nelle rispettive relate di Pt_3 notifica e dagli avvisi di ricevimento dei singoli atti. Orbene, la relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni: ciò comporta che le attestazioni contenuta in essa, se inerenti direttamente all'attività dell'Ufficiale Giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso.
… Il sig. sostiene, inoltre, che tutti gli atti prodromici alla esecuzione dello sfratto per Parte_1 morosità sarebbero affetti da irregolarità e come tali nulli e/o annullabili essendo stato indicato negli stessi un codice fiscale differente rispetto a quello allo stesso attribuito. Orbene, anche tale eccezione non risulta affatto conferente in quanto è stato proprio l'opponente a fornire quello indicato nell'atto di intimazione di sfratto per morosità sia al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, sia con la richiamata missiva a firma dell'Avv. Lorenzo Berardocco del 08/10/2022 sottoscritta per ratifica pagina 5 di 7 ed accettazione. Al riguardo è opportuno richiamare l'art. 164 c.p.c. che commina la sanzione della nullità dell'atto di citazione, solamente se e quando l'omissione determini l'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte e, pertanto la mancata o errata indicazione del codice fiscale costituisce una semplice irregolarità formale che non invalida l'atto giudiziale. Difatti il codice fiscale ha la funzione di identificare, in modo univoco, le persone residenti nel territorio italiano ai soli fini fiscali. Poiché il sig. è stato ben identificato nell'atto di intimazione di sfratto per Parte_1 morosità (tutti i dati anagrafici corrispondono a quelli indicati nel ricorso in opposizione tardiva allo sfratto), ne consegue l'assoluta infondatezza della relativa eccezione sul punto“.
Le predette deduzioni e tesi del ricorrente sono infondate, essendo condivisibile e comprovato documentalmente quanto dedotto e sostenuto da parte resistente opposta.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dal , la notifica dell'atto di intimazione di sfratto Pt_1 per morosità con contestale citazione innanzi al Tribunale di Pescara per la convalida è stata rituale in quanto conforme alle disposizioni di cui agli artt.140 e 660 c.p.c., come emerge dall'esame dai documenti prodotti dalla difesa della sub 1 e sub 2; in particolare detti documenti dimostrano CP_1 che, dopo una prima notifica dell'atto dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con contestale citazione innanzi al Tribunale di Pescara per la convalida non andata a buon fine, avendo il giudice differito l'udienza del 21.3.2024 al 2.5.2024 e assegnato nuovo termine per la notifica fino al
29.3.2024, il difensore della ha provveduto a detta rinnovazione nei confronti di , CP_1 Parte_1 residente in [...], a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, come risulta dalla relata di notifica del 26.3.2024 - che fa prova fino a querela di falso delle attività compiute da detto pubblico ufficiale e dei fatti dal medesimo indicati come avvenuti in sua presenza -, non avendo rinvenuto in quel luogo il destinatario, né alcuna delle altre persone indicate dall'art.139 c.p.c., ha effettuato le attività previste dall'art.140 c.p.c., cioè depositato copia dell'atto presso la casa comunale di Montesilvano, affisso l'avviso del deposito alla porta del destinatario e inviato al presso la Pt_1 sua residenza la raccomandata informativa con avviso di ricevimento, prevista dallo stesso art.140
c.p.c, n.66858463169-5, non dal nonché successivamente quella prescritta dall'art.660 Pt_4 Pt_1
c.c., n.66858463171-8, ugualmente non ritirata dall'odierno opponente.
Quanto, poi, all'erroneità del codice fiscale, come sostenuto dalla difesa della resistente, essa non è idonea a determinare l'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte destinataria dell'intimazione di sfratto e chiamata in giudizio per la convalida perché: pagina 6 di 7 1) è stato ben identificato nell'atto introduttivo del giudizio di convalida dello sfratto Parte_1 per morosità, dato che tutti i dati anagrafici in esso riportati corrispondono a quelli indicati nel ricorso in opposizione tardiva allo sfratto qui in esame (cognome e nome “ “, con Parte_1 il solo nome aggiunto “ ” nel presente giudizio, luogo e data di nascita “ Penne Pt_1
18.8.1963 “, luogo di residenza “ Montesilvano via Aldo Moro n.20 “ );
2) Il codice fiscale errato ( peraltro corrisponde a quello indicato dallo C.F._3 stesso odierno opponente nel contratto di locazione dal medesimo stipulato con la in CP_1 data 18.2.2011, registrato in data 23.2.2011, e nella sua successiva lettera raccomandata del
4.7.2015 inviata alla locatrice (doc.8 e 11 parte resistente) e, a ben vedere, l'opponente non ha nemmeno dimostrato, producendo le necessarie certificazioni anagrafiche e fiscali, che il suo codice fiscale è quello “ ”. C.F._1
L'opposizione è, dunque, inammissibile e, perciò, non si può passare alla fase rescissoria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore di € 7.055,50 secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, con aumento del 30% per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa (4 comma 8 DM 55/2014), vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile;
2) Condanna il ricorrente opponente a pagare in favore della resistente opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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