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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3019/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3019 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Formia, Piazza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI
CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nata in [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...], elettivamente CP_3
domiciliato in FORMIA via Lungomare CITTA' DI FERRARA 5, presso lo studio dell'Avv.
BARBARO ALBERTO che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 95/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva delle convenute per le
[...]
infiltrazioni all'immobile di sua proprietà, la loro condanna al pagamento dell'importo di euro
4500,00 quale somma occorsa per le riparazioni dei danni subiti.
1 N. 3019/2021 R.G.
L'attore deduceva: - di essere proprietario dell'immobile sito in Formia via Appia Lato
Napoli n. 237 riportato al NCEU di Formia al foglio Mar/29 particella 150 sub 9; - che l'immobile era danneggiato da numerose infiltrazioni di acqua che interessavano il locale terraneo;
- che dal mese di agosto 2012 il locale terraneo subiva gravi danni alle pareti e al pavimento causati da ingenti perdite di acqua e infiltrazioni provenienti dal vano dell'adiacente proprietà immobiliare di proprietà delle convenute;
- che le riparazioni ammontavano ad euro 4500,00; - che il padre delle convenute si dichiarava disponibile a versare la somma di euro 600,00.
Si costituivano le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto della domanda.
Le convenute deducevano: - che l'attore contestava per la prima volta i danni nel maggio
2017 con conseguente prescrizione del risarcimento;
- l'infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 95 del 2021, il Giudice di Pace di Gaeta rigettava la domanda con condanna alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello , deducendo: 1) l'erronea Parte_1
valutazione delle prove documentali e delle risultanze processuali (prova testimoniale) e il difetto di motivazione;
2) la mancata ammissione della richiesta CTU, erroneità della decisione e assenza assoluta di motivazione, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo la condanna delle convenute al pagamento in suo favore della somma di euro 4500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Si costituivano le convenute, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado ed espletamento di CTU.
All'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata nelle memorie conclusionali.
In punto di diritto si osserva che a norma dell'art. 113 c.p.c. comma II “Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Ed ancora l' art. 339 c.p.c. comma III prevede che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Dal combinato disposto degli artt. 113
2 N. 3019/2021 R.G.
comma II e art. 339 comma III cpc emerge che l'individuazione del mezzo di impugnazione azionabile avverso una sentenza del giudice di pace avviene esclusivamente attraverso quello del valore della controversia. Invero costante e' la giurisprudenza sul punto che ritiene che
“l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del g.d.p. avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli art. 10 ss. c.p.c.) e all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il g.d.p. si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalita' di cui all'art. 1342 c.c.” (Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26518).
Nel caso di specie il valore della controversia ammonta ad euro 4500,00, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto nei limiti di seguito considerati. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Nel caso di specie, la CTU espletata nel corso del giudizio di appello ha consentito di accertare la presenza dei danni lamentati dall'attore, presenti all'interno dell'unità immobiliare, che,
3 N. 3019/2021 R.G.
come espressamente dichiarato dalla parte attrice, sono localizzati sulla parete interna della stessa.
Detti danni sono riferiti al distacco dell'intonaco e della tinteggiatura, fino ad una altezza di mt.
2,00, per una lunghezza complessiva pari a mt. 5,50 (mt. 4,45 + 1,05), e per una superficie totale pari a mq. 11,00. Non è stato contestato che le cause che hanno determinato i danni lamentati sono state risolte attraverso un intervento eseguito all'interno del locale commerciale, di proprietà della parte convenuta, posto a ridosso dell'unità immobiliare in oggetto. Le conclusioni del CTU trovano riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di parte attrice nel giudizio di primo grado.
Pertanto, dall'esame del compendio probatorio come integrato in sede di appello, in riforma di quanto ritenuto dal giudice di Pace, reputa il Tribunale che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio a suo carico.
In ordine al quantum, il CTU evidenziato che i danni presenti all'interno dell'unità immobiliare di parte attrice sono relativi alla presenza di muffe, ormai completamente asciugate, ed all'ammaloramento dell'intonaco e della tinteggiatura. IL CTU ha quantificato i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi nell'importo di € 346,13 + I.V.A. come per legge.
Tali conclusioni del consulente, immuni da vizi logici o giuridici, risultano pienamente condivisibili.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, e in parziale accoglimento della domanda dell'attore, le convenute vanno condannate al pagamento in suo favore della somma di euro 346,14 oltre iva come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in merito alla domanda relativa agli interessi, v. Cass. 25615/2015).
In ragione del parziale accoglimento della domanda, va riformato anche il capo relativo alle spese. Secondo soccombenza, pertanto, le convenute sono tenute a rimborsare all'appellante gli oneri inerenti al primo grado di giudizio, stimabili in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente e al criterio del decisum, in complessivi € 330,00 (65,00 per la fase di studio, €
65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria ed € 135,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 125,00 per esborsi, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Le spese del presente giudizio di appello, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e della parziale reciproca soccombenza, sono per metà compensate e per la restante metà seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Si reputa congruo, stante l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento della domanda in misura ridotta, porre le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
4 N. 3019/2021 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata n. 95/2021 del giudice di pace di Gaeta, condanna le convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
346,14 oltre iva come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna le convenute alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 330,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) compensa per metà le spese di lite del giudizio di appello e condanna le convenute alla rifusione della restante metà in favore dell'appellante, che si liquidano in € 331,00 per compensi ed euro 87,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido;
Così deciso in Cassino il 5/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3019 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Formia, Piazza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI
CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nata in [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...], elettivamente CP_3
domiciliato in FORMIA via Lungomare CITTA' DI FERRARA 5, presso lo studio dell'Avv.
BARBARO ALBERTO che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 95/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva delle convenute per le
[...]
infiltrazioni all'immobile di sua proprietà, la loro condanna al pagamento dell'importo di euro
4500,00 quale somma occorsa per le riparazioni dei danni subiti.
1 N. 3019/2021 R.G.
L'attore deduceva: - di essere proprietario dell'immobile sito in Formia via Appia Lato
Napoli n. 237 riportato al NCEU di Formia al foglio Mar/29 particella 150 sub 9; - che l'immobile era danneggiato da numerose infiltrazioni di acqua che interessavano il locale terraneo;
- che dal mese di agosto 2012 il locale terraneo subiva gravi danni alle pareti e al pavimento causati da ingenti perdite di acqua e infiltrazioni provenienti dal vano dell'adiacente proprietà immobiliare di proprietà delle convenute;
- che le riparazioni ammontavano ad euro 4500,00; - che il padre delle convenute si dichiarava disponibile a versare la somma di euro 600,00.
Si costituivano le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto della domanda.
Le convenute deducevano: - che l'attore contestava per la prima volta i danni nel maggio
2017 con conseguente prescrizione del risarcimento;
- l'infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 95 del 2021, il Giudice di Pace di Gaeta rigettava la domanda con condanna alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello , deducendo: 1) l'erronea Parte_1
valutazione delle prove documentali e delle risultanze processuali (prova testimoniale) e il difetto di motivazione;
2) la mancata ammissione della richiesta CTU, erroneità della decisione e assenza assoluta di motivazione, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo la condanna delle convenute al pagamento in suo favore della somma di euro 4500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Si costituivano le convenute, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado ed espletamento di CTU.
All'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata nelle memorie conclusionali.
In punto di diritto si osserva che a norma dell'art. 113 c.p.c. comma II “Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Ed ancora l' art. 339 c.p.c. comma III prevede che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Dal combinato disposto degli artt. 113
2 N. 3019/2021 R.G.
comma II e art. 339 comma III cpc emerge che l'individuazione del mezzo di impugnazione azionabile avverso una sentenza del giudice di pace avviene esclusivamente attraverso quello del valore della controversia. Invero costante e' la giurisprudenza sul punto che ritiene che
“l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del g.d.p. avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli art. 10 ss. c.p.c.) e all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il g.d.p. si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalita' di cui all'art. 1342 c.c.” (Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26518).
Nel caso di specie il valore della controversia ammonta ad euro 4500,00, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto nei limiti di seguito considerati. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Nel caso di specie, la CTU espletata nel corso del giudizio di appello ha consentito di accertare la presenza dei danni lamentati dall'attore, presenti all'interno dell'unità immobiliare, che,
3 N. 3019/2021 R.G.
come espressamente dichiarato dalla parte attrice, sono localizzati sulla parete interna della stessa.
Detti danni sono riferiti al distacco dell'intonaco e della tinteggiatura, fino ad una altezza di mt.
2,00, per una lunghezza complessiva pari a mt. 5,50 (mt. 4,45 + 1,05), e per una superficie totale pari a mq. 11,00. Non è stato contestato che le cause che hanno determinato i danni lamentati sono state risolte attraverso un intervento eseguito all'interno del locale commerciale, di proprietà della parte convenuta, posto a ridosso dell'unità immobiliare in oggetto. Le conclusioni del CTU trovano riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di parte attrice nel giudizio di primo grado.
Pertanto, dall'esame del compendio probatorio come integrato in sede di appello, in riforma di quanto ritenuto dal giudice di Pace, reputa il Tribunale che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio a suo carico.
In ordine al quantum, il CTU evidenziato che i danni presenti all'interno dell'unità immobiliare di parte attrice sono relativi alla presenza di muffe, ormai completamente asciugate, ed all'ammaloramento dell'intonaco e della tinteggiatura. IL CTU ha quantificato i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi nell'importo di € 346,13 + I.V.A. come per legge.
Tali conclusioni del consulente, immuni da vizi logici o giuridici, risultano pienamente condivisibili.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, e in parziale accoglimento della domanda dell'attore, le convenute vanno condannate al pagamento in suo favore della somma di euro 346,14 oltre iva come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in merito alla domanda relativa agli interessi, v. Cass. 25615/2015).
In ragione del parziale accoglimento della domanda, va riformato anche il capo relativo alle spese. Secondo soccombenza, pertanto, le convenute sono tenute a rimborsare all'appellante gli oneri inerenti al primo grado di giudizio, stimabili in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente e al criterio del decisum, in complessivi € 330,00 (65,00 per la fase di studio, €
65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria ed € 135,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 125,00 per esborsi, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Le spese del presente giudizio di appello, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e della parziale reciproca soccombenza, sono per metà compensate e per la restante metà seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Si reputa congruo, stante l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento della domanda in misura ridotta, porre le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
4 N. 3019/2021 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata n. 95/2021 del giudice di pace di Gaeta, condanna le convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
346,14 oltre iva come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna le convenute alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 330,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) compensa per metà le spese di lite del giudizio di appello e condanna le convenute alla rifusione della restante metà in favore dell'appellante, che si liquidano in € 331,00 per compensi ed euro 87,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido;
Così deciso in Cassino il 5/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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