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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2847/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2847/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla Parte_1 C.F._1 via Dromo n. 36/A, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Fiamingo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del per la Calabria, Dott.
[...] P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti
[...] conferita dal Direttore Regionale pro-tempore l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, elettivamente domiciliato in Locri, C.so Per_1
Margherita di Savoia n. 54, sede CP_4
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.09.2021, deduceva: - di aver lavorato dal 1979 al Parte_1
2014 come operaio edile e dal 2015 come bracciante agricolo con contratti a tempo determinato;
- che le gravose attività svolte nel corso degli anni, anche in condizioni disagevoli, hanno compromesso il suo stato di salute, cagionandogli: sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori), borsite, ernia discale lombare, spondiloartrosi, sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito, epicondilite;
- che per tali motivi con istanze del
05.02.2018 ha richiesto all' l'operatività della copertura assicurativa di legge in relazione alle CP_4 patologie contratte per causa di lavoro, pratiche n. 515451068-69-70-71-72 del 05.02.2018; - che l' , espletata l'istruttoria, con distinte note dell'11.04.2018 e del 03.05.2018 e del 06.11.2018 CP_4 ha rigettato le istanze ritenendo che, in relazione ad alcune patologie denunciate (casi n. 515451068-
69), la documentazione acquisita fosse insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
mentre per le rimanenti patologie, casi n. 515451070-71, gli accertamenti eseguiti dall'istituto avrebbero escluso l'esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata;
- che ha proposto ricorso avverso i provvedimenti di rigetto;
- che l' resistente con nota del 06.11.2018 ha però CP_1 comunicato di avere rigettato il ricorso amministrativo con riferimento al solo caso n. 515451069, ribadendo che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”;
- che non avendo avuto notizia dell'esito delle altre opposizioni con istanza del 21.06.2021 ha sollecitato e richiesto formalmente all' la trasmissione degli atti amministrativi afferenti tutte CP_4 le domande di riconoscimento di malattia professionale inviate in data 05.02.2018; - che l' con CP_4 nota dell'08.07.2021 ha trasmesso la documentazione in possesso, dalla quale è pure emersa l'apertura di un ulteriore caso registrato al n. 515451072, comunicando che le richieste integrative/opposizioni proposte non potevano essere accolte per problematiche di natura
“gestionale” di trattazione delle richieste stesse, poiché avanzate da patronato ( ) Parte_2 successivamente scissosi in due enti distinti;
- che la motivazione di “non accoglimento” dei ricorsi comunicata dall' con la nota dell'08.07.2021 è palesemente illegittima e/o ingiusta;
- che anche CP_4 le valutazioni di merito espresse dall' sono errate atteso che le patologie denunciate sono di CP_4 origine professionale;
- che alla luce delle certificazioni sanitarie in atti ed alle prodotte valutazioni medico-legali presenta uno stato invalidante complessivo pari almeno al 28%, con diritto a percepire gli indennizzi, in capitale o in rendita, previsti ex lege.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare che il ricorrente per la causali di cui al ricorso è portatore di postumi permanenti complessivamente invalidanti nella misura di almeno il 28%, o comunque pari o superiore al 6%; 2) conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la CP_4 rendita di legge ex art. 13, comma 2°, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 38/2000 – ovvero, in linea subordinata e salvo gravame, l'indennizzo in capitale previsto dal medesimo citato art. 13 al comma 2°, lett. a), che rinvia alla tabella ex DM 45/2019 – per l'importo che giudizialmente verrà determinato (anche a mezzo C.T.U. contabile, ove ritenuto necessario), con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa (05.02.2018), ovvero – salvo gravame – da quella stabilita dal CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, come per legge, dal giorno della maturazione del diritto
e fino al soddisfo;
3) condannare, altresì, il medesimo istituto al pagamento di spese e compensi – maggiorati di rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge – da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi (art. 93 cpc)».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la CP_4 nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, opponendosi alle formulate richieste istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale, venendo altresì disposta CTU medico-legale.
Il tecnico incaricato provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 31.07.2025.
Con provvedimento del giorno 11.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda, stante la ritenuta indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa, CP_4 pertanto, l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare parziale accoglimento come di seguito precisato.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dal ricorrente nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta, con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata ed esaminata la documentazione allegata in atti, deve ritenersi solo in parte provata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, risultando riscontrata la sola attività svolta dall'anno 2015. Per quanto riguarda quella precedentemente effettuata, il solo estratto conto previdenziale allegato non risulta sufficiente a dar conto del tipo di attività lavorativa svolta e delle modalità con lui la stessa veniva eseguita.
La teste infatti, all'udienza del 18.01.2023, così riferiva: “Conosco il Testimone_1 ricorrente perché lavoravamo nella stessa azienda, l'azienda Mimì LL e eredi MO FA, un'azienda agricola. Preciso che il ricorrente è mio marito e che siamo in comunione dei beni. Negli ultimi 5 anni precisamente dal 2015/2016 al 2021 ha svolto attività lavorativa nell'azienda agricola, era un bracciante agricolo, si tratta di un agriturismo. Si occupava di raccogliere arance, olive, prendeva le cassette di arance e olive per caricarle per il trasporto, si occupava anche di potare gli alberi e poi sistemavano, con gli altri lavoranti, la legna raccolta. Lavorava normalmente dal lunedì al venerdì a volte anche la domenica. Quando accusava dolori non andava. Le cose da fare venivano indicate dalla titolare, signora MO FA, la mattina quando arrivava diceva cosa dovevano fare i lavoranti. Prima di questa attività mio marito ha lavorato come carpentiere ma non so riferire con precisione quando e per chi è stata svolta. Non ho personalmente assistito allo svolgimento dell'attività di carpentiere svolta precedentemente da mio marito”. ADR avv. Fiamingo: “L'azienda agricola di cui ho riferito sopra si trova in località Ciminà, è un territorio di campagna. In inverno fa freddo e l'estate è caldo. Per raccogliere le arance dovevano scaldarsi le mani in certi momenti.
Mio marito ha lavorato per questa azienda agricola ogni anno per 102 giornate, in parte in inverno ed in parte in estate, a seconda delle necessità dell'azienda. Nell'azienda ci si occupava anche della raccolta di ortaggi ed è un'attività svolta anche da mio marito”. ADR avv. D'agostino: “Durante lo svolgimento dell'attività svolta da mio marito come braccante agricolo, non sempre ero presente anch'io. Io ero presente soprattutto nel periodo estivo.”
Al contempo, la testimone così dichiarava: “conosco il ricorrente perché abbiamo Tes_2 lavorato per l'azienda agricola MO FA eredi Don Mimì, a Ciminà. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente, siamo stati colleghi di lavoro. Ricordo che ha lavorato per l'azienda suddetta nel 2015 non ricordo però fino a quando. Era un bracciante agricolo, come me, lavoravamo all'esterno, sui terreni, l'attività era svolta sia d'inverno che d'estate. Raccoglieva le arance, si occupava della potatura, raccoglieva ortaggi. Lavorava alcuni giorni della settimana, dalle ore 8 alle ore 17. Eravamo pagati regolarmente, in contanti. Era la proprietaria, signora MO, che indicava le cose che c'erano d fare. L'azienda si trova in una zona di montagna, in inverno freddo e in estate caldo. Non sono a conoscenza di altre attività lavorative svolte in precedenza dal ricorrente”. ADR avv. D'Agostino: “vedevo frequentemente il ricorrente lavorare ma non ero presente insieme a lui tutti i giorni.”.
Dalle testimoni suddette nessuna informazione viene fornita circa l'attività di carpentiere dedotta nel ricorso.
Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale la quale è stata affidata al dott. che ha così concluso: “RISPOSTA : Esiste nesso eziologico tra la Persona_2 mansione lavorativa svolta e la patologia riscontrategli. La percentuale riscontrata è del 12%
(dodici), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali. - Spondiloartrosi lombare con ernia discale
L1-L2, L2-L3, L3-L4 che impronta il sacco durale con rachialgia e lombosciatalgia e parestesie agli arti inferiori con limitazione funzionale;
cod. 213, percentuale 12%. RISPOSTA COMPLESSIVA
Dallo studio dei documenti sanitari presenti in fascicolo processuale, dall'esito della visita peritale
e dall'esame obiettivo, si evince chiaramente che a seguito del lavoro svolto Parte_1 ha patito , con in misura pari al Parte_3 Parte_4
12% (dodici), dalla data della domanda amministrativa, 05 FEBBRAIO 2018. CONCLUSIONI In risposta ai quesiti del sig. si afferma, secondo scienza e coscienza, che Pt_5 Parte_1 per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è affetto da patologie per le quali ha patito NI
DA MALATTIA PROFESSIONALE, con in misura pari al 12% (dodici), dalla Parte_4 data della domanda amministrativa, 05 FEBBRAIO 2018.”. Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia solo parzialmente soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e delle mansioni in concreto affidategli solo dall'anno 2015, così come è risultata causalmente collegata all'attività lavorativa suddetta la sola spondiloartrosi lombare con ernia discale L1-L2, L2-L3, L3-
L4, dovendosi conseguentemente rilevare che la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa non abbia trovato conforto nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura considerevolmente minore (12% anziché 28%).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini e nei limiti suindicati e l dovrà essere CP_4 condannato al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 12%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono essere parzialmente compensate, disponendo che le stesse siano poste a carico dell' nella misura della metà e ciò in considerazione del CP_4 parziale riconoscimento del nesso eziologico tra attività lavorativa svolta e patologie denunciate nonché in ragione della quantificazione operata per il danno biologico subito, sensibilmente inferiore a quella richiesta. L'importo viene liquidato secondo i valori tariffari minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' come liquidate con separato decreto in favore della CP_4 dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 2847/2021, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 12% a decorrere dal 05.02.2018, e, per l'effetto, condanna in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- compensa le spese di lite nella misura della metà ponendo la rimanente parte a carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida in € CP_4 2.319,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della dott. Persona_2
Locri, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2847/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2847/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla Parte_1 C.F._1 via Dromo n. 36/A, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Fiamingo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del per la Calabria, Dott.
[...] P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti
[...] conferita dal Direttore Regionale pro-tempore l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, elettivamente domiciliato in Locri, C.so Per_1
Margherita di Savoia n. 54, sede CP_4
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.09.2021, deduceva: - di aver lavorato dal 1979 al Parte_1
2014 come operaio edile e dal 2015 come bracciante agricolo con contratti a tempo determinato;
- che le gravose attività svolte nel corso degli anni, anche in condizioni disagevoli, hanno compromesso il suo stato di salute, cagionandogli: sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori), borsite, ernia discale lombare, spondiloartrosi, sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito, epicondilite;
- che per tali motivi con istanze del
05.02.2018 ha richiesto all' l'operatività della copertura assicurativa di legge in relazione alle CP_4 patologie contratte per causa di lavoro, pratiche n. 515451068-69-70-71-72 del 05.02.2018; - che l' , espletata l'istruttoria, con distinte note dell'11.04.2018 e del 03.05.2018 e del 06.11.2018 CP_4 ha rigettato le istanze ritenendo che, in relazione ad alcune patologie denunciate (casi n. 515451068-
69), la documentazione acquisita fosse insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
mentre per le rimanenti patologie, casi n. 515451070-71, gli accertamenti eseguiti dall'istituto avrebbero escluso l'esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata;
- che ha proposto ricorso avverso i provvedimenti di rigetto;
- che l' resistente con nota del 06.11.2018 ha però CP_1 comunicato di avere rigettato il ricorso amministrativo con riferimento al solo caso n. 515451069, ribadendo che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”;
- che non avendo avuto notizia dell'esito delle altre opposizioni con istanza del 21.06.2021 ha sollecitato e richiesto formalmente all' la trasmissione degli atti amministrativi afferenti tutte CP_4 le domande di riconoscimento di malattia professionale inviate in data 05.02.2018; - che l' con CP_4 nota dell'08.07.2021 ha trasmesso la documentazione in possesso, dalla quale è pure emersa l'apertura di un ulteriore caso registrato al n. 515451072, comunicando che le richieste integrative/opposizioni proposte non potevano essere accolte per problematiche di natura
“gestionale” di trattazione delle richieste stesse, poiché avanzate da patronato ( ) Parte_2 successivamente scissosi in due enti distinti;
- che la motivazione di “non accoglimento” dei ricorsi comunicata dall' con la nota dell'08.07.2021 è palesemente illegittima e/o ingiusta;
- che anche CP_4 le valutazioni di merito espresse dall' sono errate atteso che le patologie denunciate sono di CP_4 origine professionale;
- che alla luce delle certificazioni sanitarie in atti ed alle prodotte valutazioni medico-legali presenta uno stato invalidante complessivo pari almeno al 28%, con diritto a percepire gli indennizzi, in capitale o in rendita, previsti ex lege.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare che il ricorrente per la causali di cui al ricorso è portatore di postumi permanenti complessivamente invalidanti nella misura di almeno il 28%, o comunque pari o superiore al 6%; 2) conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la CP_4 rendita di legge ex art. 13, comma 2°, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 38/2000 – ovvero, in linea subordinata e salvo gravame, l'indennizzo in capitale previsto dal medesimo citato art. 13 al comma 2°, lett. a), che rinvia alla tabella ex DM 45/2019 – per l'importo che giudizialmente verrà determinato (anche a mezzo C.T.U. contabile, ove ritenuto necessario), con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa (05.02.2018), ovvero – salvo gravame – da quella stabilita dal CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, come per legge, dal giorno della maturazione del diritto
e fino al soddisfo;
3) condannare, altresì, il medesimo istituto al pagamento di spese e compensi – maggiorati di rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge – da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi (art. 93 cpc)».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la CP_4 nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, opponendosi alle formulate richieste istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale, venendo altresì disposta CTU medico-legale.
Il tecnico incaricato provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 31.07.2025.
Con provvedimento del giorno 11.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
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Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda, stante la ritenuta indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa, CP_4 pertanto, l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare parziale accoglimento come di seguito precisato.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dal ricorrente nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta, con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata ed esaminata la documentazione allegata in atti, deve ritenersi solo in parte provata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, risultando riscontrata la sola attività svolta dall'anno 2015. Per quanto riguarda quella precedentemente effettuata, il solo estratto conto previdenziale allegato non risulta sufficiente a dar conto del tipo di attività lavorativa svolta e delle modalità con lui la stessa veniva eseguita.
La teste infatti, all'udienza del 18.01.2023, così riferiva: “Conosco il Testimone_1 ricorrente perché lavoravamo nella stessa azienda, l'azienda Mimì LL e eredi MO FA, un'azienda agricola. Preciso che il ricorrente è mio marito e che siamo in comunione dei beni. Negli ultimi 5 anni precisamente dal 2015/2016 al 2021 ha svolto attività lavorativa nell'azienda agricola, era un bracciante agricolo, si tratta di un agriturismo. Si occupava di raccogliere arance, olive, prendeva le cassette di arance e olive per caricarle per il trasporto, si occupava anche di potare gli alberi e poi sistemavano, con gli altri lavoranti, la legna raccolta. Lavorava normalmente dal lunedì al venerdì a volte anche la domenica. Quando accusava dolori non andava. Le cose da fare venivano indicate dalla titolare, signora MO FA, la mattina quando arrivava diceva cosa dovevano fare i lavoranti. Prima di questa attività mio marito ha lavorato come carpentiere ma non so riferire con precisione quando e per chi è stata svolta. Non ho personalmente assistito allo svolgimento dell'attività di carpentiere svolta precedentemente da mio marito”. ADR avv. Fiamingo: “L'azienda agricola di cui ho riferito sopra si trova in località Ciminà, è un territorio di campagna. In inverno fa freddo e l'estate è caldo. Per raccogliere le arance dovevano scaldarsi le mani in certi momenti.
Mio marito ha lavorato per questa azienda agricola ogni anno per 102 giornate, in parte in inverno ed in parte in estate, a seconda delle necessità dell'azienda. Nell'azienda ci si occupava anche della raccolta di ortaggi ed è un'attività svolta anche da mio marito”. ADR avv. D'agostino: “Durante lo svolgimento dell'attività svolta da mio marito come braccante agricolo, non sempre ero presente anch'io. Io ero presente soprattutto nel periodo estivo.”
Al contempo, la testimone così dichiarava: “conosco il ricorrente perché abbiamo Tes_2 lavorato per l'azienda agricola MO FA eredi Don Mimì, a Ciminà. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente, siamo stati colleghi di lavoro. Ricordo che ha lavorato per l'azienda suddetta nel 2015 non ricordo però fino a quando. Era un bracciante agricolo, come me, lavoravamo all'esterno, sui terreni, l'attività era svolta sia d'inverno che d'estate. Raccoglieva le arance, si occupava della potatura, raccoglieva ortaggi. Lavorava alcuni giorni della settimana, dalle ore 8 alle ore 17. Eravamo pagati regolarmente, in contanti. Era la proprietaria, signora MO, che indicava le cose che c'erano d fare. L'azienda si trova in una zona di montagna, in inverno freddo e in estate caldo. Non sono a conoscenza di altre attività lavorative svolte in precedenza dal ricorrente”. ADR avv. D'Agostino: “vedevo frequentemente il ricorrente lavorare ma non ero presente insieme a lui tutti i giorni.”.
Dalle testimoni suddette nessuna informazione viene fornita circa l'attività di carpentiere dedotta nel ricorso.
Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale la quale è stata affidata al dott. che ha così concluso: “RISPOSTA : Esiste nesso eziologico tra la Persona_2 mansione lavorativa svolta e la patologia riscontrategli. La percentuale riscontrata è del 12%
(dodici), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali. - Spondiloartrosi lombare con ernia discale
L1-L2, L2-L3, L3-L4 che impronta il sacco durale con rachialgia e lombosciatalgia e parestesie agli arti inferiori con limitazione funzionale;
cod. 213, percentuale 12%. RISPOSTA COMPLESSIVA
Dallo studio dei documenti sanitari presenti in fascicolo processuale, dall'esito della visita peritale
e dall'esame obiettivo, si evince chiaramente che a seguito del lavoro svolto Parte_1 ha patito , con in misura pari al Parte_3 Parte_4
12% (dodici), dalla data della domanda amministrativa, 05 FEBBRAIO 2018. CONCLUSIONI In risposta ai quesiti del sig. si afferma, secondo scienza e coscienza, che Pt_5 Parte_1 per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è affetto da patologie per le quali ha patito NI
DA MALATTIA PROFESSIONALE, con in misura pari al 12% (dodici), dalla Parte_4 data della domanda amministrativa, 05 FEBBRAIO 2018.”. Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia solo parzialmente soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e delle mansioni in concreto affidategli solo dall'anno 2015, così come è risultata causalmente collegata all'attività lavorativa suddetta la sola spondiloartrosi lombare con ernia discale L1-L2, L2-L3, L3-
L4, dovendosi conseguentemente rilevare che la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa non abbia trovato conforto nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura considerevolmente minore (12% anziché 28%).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini e nei limiti suindicati e l dovrà essere CP_4 condannato al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 12%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono essere parzialmente compensate, disponendo che le stesse siano poste a carico dell' nella misura della metà e ciò in considerazione del CP_4 parziale riconoscimento del nesso eziologico tra attività lavorativa svolta e patologie denunciate nonché in ragione della quantificazione operata per il danno biologico subito, sensibilmente inferiore a quella richiesta. L'importo viene liquidato secondo i valori tariffari minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' come liquidate con separato decreto in favore della CP_4 dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 2847/2021, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 12% a decorrere dal 05.02.2018, e, per l'effetto, condanna in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- compensa le spese di lite nella misura della metà ponendo la rimanente parte a carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida in € CP_4 2.319,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della dott. Persona_2
Locri, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli