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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 11.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito della udienza del 11.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 3192 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
, nata a [...] lo [...], resi-dente in Salerno alla Via Parte_1
Casa Volpe n. 29, (C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 presente atto che seppur resa su foglio separato ne costituisce parte integrante, dall'avv.
AN PU (C.F. ) presso il cui studio elett.te domicilia in CodiceFiscale_2
Castel San Giorgio alla Via T. B. Lombardi n. 32 giusta mandato in atti;
- Attrice -
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._3 in Salerno alla via Casa Scuoppo n. 15, elettivamente domiciliato per il presente giudizio in
Salerno, alla via Giacinto Carucci n. 1/5, presso e nello studio dell'avv. William Trucillo
(c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
C.F._4
- Convenuto -
OGGETTO: compravendita immobiliare / risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/04/2023, , acquirente Parte_1 dell'immobile sito in Salerno alla Via Casa Volpe n. 29/A con atto di compravenduto del
19.11.2015, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il venditore CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento di € 12.200,00. A sostegno della
[...] domanda, l'attrice deduceva di aver scoperto, nel 2022, un malfunzionamento dell'impianto idraulico/scarico, appurando che le acque reflue venivano smaltite in modo irregolare, lungo la ripa sottostante al fabbricato. La sosteneva che ciò configurava un grave Pt_1 inadempimento e un difetto di agibilità, in violazione delle disposizioni igienico-sanitarie, e invocava l'applicabilità dell'Art. 1669 c.c.
Il convenuto si costituiva eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda, la carenza di legittimazione passiva e la maturazione delle decadenze e prescrizioni, oltre a contestare l'effettiva inagibilità dell'immobile, sostenendo che al momento della vendita l'immobile fosse allacciato alla fognatura comunale preesistente e che il problema si era posto a seguito di interventi sul sistema fognario eseguiti nel 2018 e
2020 dopo l'alienazione dell'immobile.
La domanda proposta dall'attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono, dando preminente rilievo alle pattuizioni contrattuali liberamente sottoscritte dalle parti, in particolare all'Articolo 7 dell'atto di compravendita del 19/11/2015 in cui, in relazione agli impianti (rilevanti ai sensi dell'Art. 1 del D.M. 37/2008) la parte venditrice ha dichiarato di non garantire la conformità degli impianti alle norme preposte alla tutela della sicurezza in deroga all'art. 1477 c.c. e la parte acquirente ha preso atto di tale rinuncia alla garanzia e ha confermato che la mancata consegna della documentazione relativa agli impianti è stata tenuta in considerazione ai fini della determinazione del prezzo della compravendita.
In virtù di tale esplicita pattuizione, risulta incontestato che l'acquirente Sig.ra ha acquistato l'immobile a corpo, nello stato di fatto e di diritto ben noto Parte_1 all'acquirente.
Tale clausola contrattuale, che esclude la garanzia del venditore per la conformità degli impianti, è pienamente valida e vincolante tra le parti. L'attrice, avendo acquistato il pag. 2/4 bene a tali specifiche condizioni (ben note e accettate) e avendo dichiarato in atto che tale condizione aveva influito sulla determinazione del prezzo, non può oggi avanzare pretese nei confronti del venditore Sig. per la presunta non conformità o inesistenza CP_1 dell'allaccio fognario preesistente, in quanto tale rischio (e la rinuncia alla garanzia ex art. 1477 c.c.) era stato accettato sin dalla data della stipula.
Parte attrice invoca infatti la garanzia ex art 1669 c.c. ma nel caso di specie non trova applicazione perché il venditore non è stato anche costruttore CP_1 dell'impianto; e ad ogni buon conto la garanzia non opera proprio perché la parte ha accettato il bene immobile nello stato in cui si trovava rinunciando espressamente ad ogni garanzia sugli impianti.
Proprio in considerazione del fatto che il venditore non è anche CP_1 costruttore dell'immobile, trova applicazione il regime di garanzia del contratto di compravendita, ed in particolare l'art 1495 c.c. Si rammenta il principio di diritto secondo cui “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata” (C. Cass., ord. n. 40814 del 2021). Ebbene è proprio l'attrice a riferire di aver scoperto l'irregolare smaltimento delle acque in data 15.02.22 ma lo ha contestato al venditore con atto stragiudiziale del 18.04.22, ben oltre il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art 1495 c.c. ed ha introdotto il giudizio con atto di citazione notificato il 06/04/2023 oltre il termine di prescrizione di un anno previsto dal medesimo articolo.
Per quanto sopra esposto, la domanda attorea non è accoglibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenute e liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore individuabile dalla domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei Parte_1 confronti di , così definitivamente pronuncia: Controparte_1
pag. 3/4 1. Non accoglie la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di controparte che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso spese vive, IVA,
CPA e rimborso forfettario spese al 15% con attribuzione ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno,
11.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 4/4
Ud del 11.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito della udienza del 11.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 3192 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
, nata a [...] lo [...], resi-dente in Salerno alla Via Parte_1
Casa Volpe n. 29, (C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 presente atto che seppur resa su foglio separato ne costituisce parte integrante, dall'avv.
AN PU (C.F. ) presso il cui studio elett.te domicilia in CodiceFiscale_2
Castel San Giorgio alla Via T. B. Lombardi n. 32 giusta mandato in atti;
- Attrice -
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._3 in Salerno alla via Casa Scuoppo n. 15, elettivamente domiciliato per il presente giudizio in
Salerno, alla via Giacinto Carucci n. 1/5, presso e nello studio dell'avv. William Trucillo
(c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
C.F._4
- Convenuto -
OGGETTO: compravendita immobiliare / risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/04/2023, , acquirente Parte_1 dell'immobile sito in Salerno alla Via Casa Volpe n. 29/A con atto di compravenduto del
19.11.2015, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il venditore CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento di € 12.200,00. A sostegno della
[...] domanda, l'attrice deduceva di aver scoperto, nel 2022, un malfunzionamento dell'impianto idraulico/scarico, appurando che le acque reflue venivano smaltite in modo irregolare, lungo la ripa sottostante al fabbricato. La sosteneva che ciò configurava un grave Pt_1 inadempimento e un difetto di agibilità, in violazione delle disposizioni igienico-sanitarie, e invocava l'applicabilità dell'Art. 1669 c.c.
Il convenuto si costituiva eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda, la carenza di legittimazione passiva e la maturazione delle decadenze e prescrizioni, oltre a contestare l'effettiva inagibilità dell'immobile, sostenendo che al momento della vendita l'immobile fosse allacciato alla fognatura comunale preesistente e che il problema si era posto a seguito di interventi sul sistema fognario eseguiti nel 2018 e
2020 dopo l'alienazione dell'immobile.
La domanda proposta dall'attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono, dando preminente rilievo alle pattuizioni contrattuali liberamente sottoscritte dalle parti, in particolare all'Articolo 7 dell'atto di compravendita del 19/11/2015 in cui, in relazione agli impianti (rilevanti ai sensi dell'Art. 1 del D.M. 37/2008) la parte venditrice ha dichiarato di non garantire la conformità degli impianti alle norme preposte alla tutela della sicurezza in deroga all'art. 1477 c.c. e la parte acquirente ha preso atto di tale rinuncia alla garanzia e ha confermato che la mancata consegna della documentazione relativa agli impianti è stata tenuta in considerazione ai fini della determinazione del prezzo della compravendita.
In virtù di tale esplicita pattuizione, risulta incontestato che l'acquirente Sig.ra ha acquistato l'immobile a corpo, nello stato di fatto e di diritto ben noto Parte_1 all'acquirente.
Tale clausola contrattuale, che esclude la garanzia del venditore per la conformità degli impianti, è pienamente valida e vincolante tra le parti. L'attrice, avendo acquistato il pag. 2/4 bene a tali specifiche condizioni (ben note e accettate) e avendo dichiarato in atto che tale condizione aveva influito sulla determinazione del prezzo, non può oggi avanzare pretese nei confronti del venditore Sig. per la presunta non conformità o inesistenza CP_1 dell'allaccio fognario preesistente, in quanto tale rischio (e la rinuncia alla garanzia ex art. 1477 c.c.) era stato accettato sin dalla data della stipula.
Parte attrice invoca infatti la garanzia ex art 1669 c.c. ma nel caso di specie non trova applicazione perché il venditore non è stato anche costruttore CP_1 dell'impianto; e ad ogni buon conto la garanzia non opera proprio perché la parte ha accettato il bene immobile nello stato in cui si trovava rinunciando espressamente ad ogni garanzia sugli impianti.
Proprio in considerazione del fatto che il venditore non è anche CP_1 costruttore dell'immobile, trova applicazione il regime di garanzia del contratto di compravendita, ed in particolare l'art 1495 c.c. Si rammenta il principio di diritto secondo cui “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata” (C. Cass., ord. n. 40814 del 2021). Ebbene è proprio l'attrice a riferire di aver scoperto l'irregolare smaltimento delle acque in data 15.02.22 ma lo ha contestato al venditore con atto stragiudiziale del 18.04.22, ben oltre il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art 1495 c.c. ed ha introdotto il giudizio con atto di citazione notificato il 06/04/2023 oltre il termine di prescrizione di un anno previsto dal medesimo articolo.
Per quanto sopra esposto, la domanda attorea non è accoglibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenute e liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore individuabile dalla domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei Parte_1 confronti di , così definitivamente pronuncia: Controparte_1
pag. 3/4 1. Non accoglie la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di controparte che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso spese vive, IVA,
CPA e rimborso forfettario spese al 15% con attribuzione ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno,
11.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 4/4