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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in Legnago (VR) v. Corso della Vittoria n. 3,. Cod. Fisc. / Controparte_1
P.Iva: P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha Controparte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della Giustizia e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di , la quale agisce sulla Controparte_2 base di crediti iscritti a ruolo per un totale di € 310.855,47; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
pagina 1 di 3 - esercitava un'attività commerciale (servizi di manutenzione stradale e del Controparte_1 verde pubblico, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società è stata cancellata del registro delle imprese, ma non è ancora decorso un anno dalla cancellazione (avvenuta il 6 febbraio 2025);
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come comprovato dal bilancio finale di liquidazione, dal quale risulta che dispone di un attivo di 520 euro a fronte di CP_1 passività di circa 534 mila euro (o di € 506.085,47, se ai debiti verso le banche esposti nel bilancio finale di liquidazione si sommano i debiti iscritti a ruolo indicati in ricorso in misura leggermente inferiore rispetto al predetto bilancio);
- l'ammontare di tali debiti consente di superare sia la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., sia i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Controparte_1
Legnago (VR) v. Corso della Vittoria n. 3,. Cod. Fisc. / P.Iva: ); P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6 ottobre 2025, h. 11.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di pagina 2 di 3 insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 9 maggio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in Legnago (VR) v. Corso della Vittoria n. 3,. Cod. Fisc. / Controparte_1
P.Iva: P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha Controparte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della Giustizia e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di , la quale agisce sulla Controparte_2 base di crediti iscritti a ruolo per un totale di € 310.855,47; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
pagina 1 di 3 - esercitava un'attività commerciale (servizi di manutenzione stradale e del Controparte_1 verde pubblico, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società è stata cancellata del registro delle imprese, ma non è ancora decorso un anno dalla cancellazione (avvenuta il 6 febbraio 2025);
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come comprovato dal bilancio finale di liquidazione, dal quale risulta che dispone di un attivo di 520 euro a fronte di CP_1 passività di circa 534 mila euro (o di € 506.085,47, se ai debiti verso le banche esposti nel bilancio finale di liquidazione si sommano i debiti iscritti a ruolo indicati in ricorso in misura leggermente inferiore rispetto al predetto bilancio);
- l'ammontare di tali debiti consente di superare sia la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., sia i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Controparte_1
Legnago (VR) v. Corso della Vittoria n. 3,. Cod. Fisc. / P.Iva: ); P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6 ottobre 2025, h. 11.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di pagina 2 di 3 insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 9 maggio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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