Articolo 62 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 61Articolo 63
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15 agosto 2009
Art. 62. (Modifiche al decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188) 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell' articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ";
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all' articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell' articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ";
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie";
f) all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato";
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".
Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
« r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all' articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate«ai sensi dell' articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; ».
- Per l' articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.», si veda nelle note all'art. 58.
- Si riporta il testo dell' art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«a) Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r).».
- Si riporta il testo dell' articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«7. L'impresa ferroviaria e tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che richiede la conferma puo' continuare l'attivita' a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all' articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell' articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; ».
- Si riporta il testo dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «ttuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«(1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decreto e' riconosciuto, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita').
1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'; ».
- Si riporta il testo dell' articolo 17, commi 3 , 10 e 11, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti», i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'art. 14.
Omissis.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie;
».
- Si riporta il testo dell' articolo 20, comma 2, lettere g) , h) e i), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «ttuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.».
- Si riporta il testo dell' articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui e' consentito l'accesso;
c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie; ».
- Si riporta il testo dell' articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato; ».
- Si riporta il testo dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacita' di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste «e degli eventuali servizi connessi», ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.».
- Si riporta il testo dell' articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni. In casi specifici e' ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e' motivato dall'esistenza di contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacita' acquisita con l'accordo quadro.
Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.».
- Si riporta il testo dell' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«7. Se il richiedente di un accordo quadro non e' un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, esso dovra' indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacita' acquisita con tale accordo quadro.
A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta di assegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi connessi, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete.».
- Si riporta il testo dell' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.»” , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Richieste di tracce orarie). - 1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura possono essere presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c); ».
- Si riporta il testo dell' articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE , 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, presso cui i richiedenti possano presentare direttamente le richieste.
4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza.».
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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