Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA FE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B28385E661, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, Sol S.p.A., non costituiti in giudizio;
Air Liquide Sanità Service S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Direttore generale della ASL di Bari n. 0001477 15/07/2024 di indizione della “A.G.P.- PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICALI E TECNICI E DI ALTRI SERVIZI CORRELATI A SERVIZIO DELLA ASL BARI. INDIZIONE” (doc. 1) con relativi allegati: All. A Capitolato Tecnico (doc. 2); All. A.1 Fabbisogno Gas Medicali (doc. 3); All. A.2 Criterio di aggiudicazione (doc. 4); All. B Istanza di partecipazione (doc. 5); All. C Patto di integrità (doc. 6); All. D, Autocertificazione GDPR (doc. 7); All. E Scheda SAT (doc. 8); All. F Schema di offerta economica (doc. 9); All. G Schema di contratto/capitolato d’oneri (doc. 10); All. H DUVRI (doc. 11); All. I Informativa sul trattamento dati (doc. 12);
Bando di Gara pubblicato in GUUE in data 02.09.2024;
Disciplinare di gara (doc. 13);
Avviso di rettifica degli atti di gara del 30.08.2024 (doc. 14);
Determinazione Dirigenziale n. 9153/24 di nomina della Commissione Giudicatrice non in possesso della ricorrente;
Tutti i verbali delle sedute di gara, inclusi quelli: del 16 ottobre 2024 (doc. 15); dell’11 novembre 2024 (doc. 16); dell’11.03.2025 (doc. 17) e del 14.03.2025 (doc. 18) nonché del file riepilogativo dei punteggi (doc. 19) e del file punteggi finali (doc. 20) nonché gli ulteriori verbali relativi alle sedute riservate (doc. 32);
Determina di aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTI AIR Liquide Service Sanità/SOL n. 0003411 22/04/2025 (doc. 21);
Chiarimenti resi dalla stazione appaltante: Risposta quesiti prima tranche (doc. 22); Risposta quesiti seconda tranche (doc. 23); Risposta quesiti terza tranche (doc. 24); Risposta quesiti quarta tranche (doc. 25); Risposta quesiti quinta tranche (doc. 26);
Tutti gli atti, verbali, documenti e/o provvedimenti inerenti alla valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’RTI aggiudicatario incluso il verbale del 28.3.2025 del RUP al momento non ostesi alla ricorrente;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché ignoto all’odierna ricorrente;
Per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con l’aggiudicatario nelle more del presente giudizio ex art. 122 CPA;
Dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di un importo a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa;
volta alla verificazione e/o la consulenza tecnica sulle offerte presentate dei concorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.6.2025:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale ed in particolare di tutti gli atti, verbali, documenti e/o provvedimenti inerenti alla valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’RTI aggiudicatario inclusi: la comunicazione dell’ASL Bari del 29.5.2025 di ostensione dei documenti richiesti dalla SA FE (doc. 38), la comunicazione di ostensione del RUP (doc. 39), la richiesta di giustificativi inviata all’RTI dalla stazione appaltante (doc. 41), i giustificativi sull’anomalia della propria offerta forniti dall’RTI aggiudicatario (doc. 40) nonché del verbale del 28.3.2025 del RUP della stazione appaltante (doc. 42);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché ignoto all’odierna ricorrente.
NONCHE’
Per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con l’aggiudicatario nelle more del presente giudizio ex art. 122 CPA
E PER LA NN
Dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmentemedio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di un importo a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Air Liquide Sanità Service S.P.A e di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. OR NO e udito l'avv. Giuseppe Campanile, per l'azienda sanitaria, che ha chiesto la decisione della causa come da istanze analoghe formulate dalle altre parti e depositate telematicamente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto introduttivo notificato il 21.5.2025 e depositato il 22.5.2025 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina del 22.4.2025 di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura biennale di gas medicali e tecnici e servizi correlati, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, inclusi i verbali di gara e gli atti della verifica di anomalia sull’offerta della prima graduata, con domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more, e quindi di subentro ovvero, in subordine, di risarcimento per equivalente.
Ha richiesto altresì un approfondimento istruttorio finalizzato ad accertare la correttezza dei punteggi e la congruità dell’offerta aggiudicataria.
1.1. Ha allegato che la graduatoria sarebbe stata formata il 14.03.2025, con attribuzione alla prima graduata del punteggio di 70,00 per la parte tecnica e 30,00 per la parte economica; alla seconda graduata invece, sarebbe stato attribuito il punteggio di 61,93 per la parte tecnica e 27,79 per la parte economica, per uno scarto complessivo di 10,28 punti;
1.2. Ha dedotto erroneità nell’attribuzione dei punteggi tecnici sui sub‑criteri 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 12.a nonché violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento; ha formulato richiesta di verificazione/CTU sulla correttezza dei punteggi assegnati, alla luce della manifesta illogicità dell’attività eseguita dalla Commissione di gara. Ha sostenuto che, ove correttamente attribuiti i punteggi, l’offerta ricorrente avrebbe superato la prova di resistenza e conseguito l’aggiudicazione.
2. A seguito di parziale ostensione della documentazione di gara, la ricorrente ha formulato richiesta di accesso in data 8.13.5.2025 e quindi, in data 15.5.2025 sono stati pubblicati ulteriori atti da parte della Commissione. È stato quindi proposto un giudizio sull’accesso ai documenti - stante l’assenza delle valutazioni espresse dal RUP in ordine alle verifiche svolte in punto di anomalia dell’offerta presentata dall’RTI (verbale del RUP del 28.3.2025) e, inoltre, la mancanza della comunicazione dell’ASL con cui erano stati richiesti i dati giustificativi -, definito a seguito del deposito di tutti i documenti da parte dell’Amministrazione.
2.1. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 26.6.2025 e depositato il 30.6.2025 è stato quindi chiesto l’annullamento degli atti successivamente acquisiti e dunque, del verbale del RUP del 28.3.2025 e degli atti del sub‑procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, deducendo: mancanza di predeterminazione dei parametri di valutazione nella lex specialis ; genericità e indeterminatezza dei giustificativi sul costo della manodopera; violazione dell’art. 41 del Codice per mancato rispetto dei minimi retributivi; infine, illogicità e difetto di istruttoria nella valutazione di congruità.
3. Con atto di costituzione del 29.5.2025 e con successiva memoria cautelare del 21.7.2025 la stazione appaltante ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, sostenendo la legittimità delle valutazioni tecniche, espressione di discrezionalità sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto; la coerenza dei punteggi; la correttezza della verifica di anomalia, condotta con motivazione per relationem e valutazione globale; l’insuperabilità della prova di resistenza, atteso lo scarto di oltre dieci punti tra le offerte. Ha sostenuto che la verifica si sarebbe risolta in un controllo meramente formale, privo di effettiva analisi delle voci di costo e delle condizioni di sostenibilità dell’offerta. Ha eccepito altresì, l’inammissibilità delle doglianze procedimentali per effetto dell’art. 21- octies e la genericità dei motivi aggiunti.
4. Con atto di costituzione del 26.6.2025 e con successiva memoria cautelare del 30.5.2025 e del 21.7.2025 la controinteressata, risultata aggiudicataria, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la maggiore qualità tecnica dell’offerta (bombole in lega leggera, sistemi di aggancio, posizionamento ottimale del display , impegno alla messa a norma dei depositi, frequenza semestrale delle analisi, ecc.); la sostenibilità economica (costo orario superiore ai minimi CCNL e utile congruo, con clausole di revisione prezzi); ancora, l’inammissibilità della richiesta di CTU, volta a sostituire il giudizio tecnico della Commissione. Ha sottolineato infine, che le contestazioni della ricorrente si fonderebbero su valutazioni soggettive e non avrebbero comunque dimostrato alcun errore né alcuna illogicità manifesta da parte della Stazione appaltante.
5. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza del 24.7.2025, confermata in appello con ordinanza del 12.9.2025; nelle more è stato quindi stipulato il contratto, avente data 6.8.2025.
5.1. All’udienza pubblica del 15.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
6.1 In primo luogo, va respinta la richiesta di attività istruttoria (verificazione/CTU) poiché finalizzata a sostituire il giudizio tecnico dell’Amministrazione. Le doglianze sui punteggi tecnici andranno invece valutate alla luce dei vizi sostanziali dedotti, perfettamente conoscibili da parte del Giudice; allo stesso modo, i motivi aggiunti proposti in ordine alla legittimità della verifica di anomalia dell’offerta potranno essere sindacati alla luce delle argomentazioni tecniche offerte da tutte le parti, consentendo al G.A. di accertare la tenuta logica del giudizio di congruità compiuto dalla P.A. in sede di gara.
6.2. Nel merito quindi, premesso che le valutazioni della Commissione e la verifica di anomalia sono espressione discrezionalità tecnica - sindacabile nei confini dell’errore di fatto manifesto, della illogicità o del travisamento - e che quindi non è consentita la mera “sostituzione” della valutazione del Giudice con quella dell’Amministrazione, nel caso di specie le censure articolate non evidenziano vizi tali da incrinare il percorso valutativo seguito dalla P.A., che risulta motivato e rispondente ai canoni di logicità.
7. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 2.a ( caratteristiche di sicurezza, manovrabilità e semplicità d’uso delle bombole per il 118 ) va rilevato che la Commissione ha correttamente valorizzato elementi oggettivi e documentati, quali l’utilizzo di fusti in lega leggera (idonei a migliorare la maneggevolezza in contesti di urgenza) e la presenza di sistemi di aggancio sicuri e di soluzioni per la pronta disponibilità del flusso.
La deduzione della ricorrente secondo cui ella avrebbe offerto entrambe le tipologie (acciaio e alluminio) non equivale all’impegno a fornire soltanto la lega leggera su richiesta dell’ente: la Commissione non era onerata di inferire opzioni non espresse con la necessaria chiarezza nell’offerta.
Quanto alla presenza di sistemi di aggancio sicuri documentati e soluzioni che rendono immediato l’uso in emergenza con pronta disponibilità del flusso, la prospettazione della ricorrente tende a neutralizzare tali elementi o a ricondurli nel sub‑criterio 2.b. Il rilievo su agevolezza e dotazioni di sicurezza appartiene invece, pienamente al 2.a e la scelta premiale non è illogica.
È dirimente il fatto che l’offerta della ricorrente non avesse riportato specifiche iconografiche sul sistema di aggancio sicuro, impedendo quindi alla Commissione una verifica puntuale della caratteristica dichiarata; ciò non attiene alla veridicità dell’affermazione, ma all’intellegibilità e verificabilità in sede valutativa.
8. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 2.b ( display digitale e visualizzazione dell’autonomia residua ) va osservato che il parametro premia la leggibilità immediata del dato in ogni condizione d’uso.
La Commissione ha correttamente valorizzato il posizionamento del display , che consente la lettura anche con bombola a terra o in posizione orizzontale, elemento funzionale alla sicurezza operativa. Le ulteriori caratteristiche indicate dalla ricorrente (IoT, GPS, allarmi estesi) non rientrano nel focus del sub‑criterio e non possono incidere sul relativo punteggio. La valutazione è coerente quindi e non presenta profili di illogicità.
9. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 3.a ( attestati su bombole digitali ) va rilevato che il criterio è di tipo tabellare, ma non funziona come un “tutto o nulla”: non basta possedere almeno un attestato per ottenere il punteggio massimo.
La lex specialis prevedeva che il punteggio fosse attribuito in proporzione al numero di attestati presentati, secondo una logica matematica semplice: più attestati, maggiore punteggio.
La tesi della ricorrente, che postula l’attribuzione del punteggio massimo al solo possesso di un attestato, contrasta con questa impostazione e trasformerebbe il parametro in un requisito di ammissione, non in un elemento di qualità. La scelta della Commissione è dunque coerente e non presenta profili di illogicità.
10. Con riguardo alle doglianze relative ai sub‑criteri 4.a e 4.b (tele-monitoraggio e tracciabilità) va rilevato che i sistemi informativi offerti risultano, nelle funzionalità essenziali, analoghi allo standard di settore; l’asserita duplicazione nell’ambito del raggruppamento non è provata come elemento peggiorativo idoneo a incidere sul punteggio né emergono criticità operative, se non quelle formulate dalla ricorrente e che però hanno natura di mere ipotesi e non sono suffragate da alcun elemento di prova circa la necessità di doppie credenziali, doppie modalità di visualizzazione e di tipologie di allarmi.
D’altra parte, la c.d. “app” di visualizzazione non integra una miglioria sostanziale rispetto a portali web , fruibili anche da dispositivi mobili; né a tal proposito è stata specificatamente censurata la scarsa operabilità della modalità web in tesi offerta dalla controinteressata per la consultazione dei relativi dati, essendo tali applicativi di norma perfettamente fruibili anche sui dispositivi mobili, che permettono di navigare con modalità visive “adattate” all’ampiezza del dispositivo concretamente utilizzato. Infine, la maggiore analiticità dell’offerta concorrente risulta già premiata nei profili pertinenti; non si riscontrano quindi, vizi nella ponderazione complessiva compiuta dall’Amministrazione.
11. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 5.b ( sicurezza del servizio di distribuzione e organizzazione dei depositi ) va osservato che la Commissione ha legittimamente premiato l’impegno alla messa a norma dei depositi senza oneri per l’amministrazione, che supera la mera attività di verifica e offre un beneficio misurabile in termini di sicurezza e continuità del servizio. La dedotta criticità per la presenza di due centri logistici non è provata e non emerge alcun nocumento funzionale.
12. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 6.a ( qualità del progetto per il 118 ) va rilevato che la lex specialis prevedeva appositi sopralluoghi (facoltativi, ma che la ricorrente non ha svolto e che invece avrebbe potuto richiedere), idonei a colmare eventuali asimmetrie informative tra i diversi operatori economici.
La ricorrente non ha fornito quindi, un livello di dettaglio paragonabile a quello dell’aggiudicataria, sicché la valutazione negativa finale è coerente con quanto presentato alla P.A..
L’aver svolto il servizio in precedenza da parte dell’aggiudicataria non ha viziato la scelta della Commissione, poiché ciò si è tradotto in una maggiore profondità di dettaglio del progetto, non in un trattamento di favore, essendo stata anche la ricorrente messa nelle stesse condizioni di tutti gli altri operatori.
13. Con riguardo alle doglianze relative ai sub‑criteri 7.a e 7.b ( campionamento e gestione delle non conformità ) va osservato che la differenza di punteggio, pur minima, è giustificata dalla certezza della frequenza semestrale delle analisi sulla rete offerta dall’aggiudicataria, a fronte di un impegno eventuale della ricorrente (“valutazione” della periodicità).
Le attività su compressori, invece, valorizzate dall’altra offerta, risultano marginali rispetto al perimetro di gara e non impongono l’attribuzione di un punteggio superiore.
14. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 8.a (modello di gestione delle emergenze) va rilevato che i modelli presentati sono, nella struttura, analoghi. La tempistica di implementazione non rientra nel sub‑criterio e non incide autonomamente sulla valutazione dell’adeguatezza del modello. Anche qui va preso atto del tentativo della ricorrente di sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.
15. Con riguardo alla doglianza relativa al sub‑criterio 12.a ( iniziative ambientali ) va osservato che l’impegno alla fornitura di almeno il 60% dei volumi con origine energetica sostenibile è riferito ai volumi complessivi oggetto di gara. Le critiche sui tempi di sostituzione dei serbatoi attengono a profili congetturali e non rilevano ai fini del punteggio. La Commissione ha correttamente valutato l’impatto sull’appalto in essere.
16. Con riguardo ai motivi aggiunti sulla verifica di anomalia va rilevato che la lex specialis ha indicato gli elementi oggetto di spiegazioni e la verifica è stata avviata con richiesta puntuale, con giudizio positivo conclusivo.
In caso di esito favorevole, la motivazione per relationem è sufficiente, poiché il controllo mira a accertare la sostenibilità complessiva dell’offerta e non impone l’analisi atomistica di ogni singola voce. La ricorrente non ha dimostrato l’insostenibilità globale, limitandosi a rilievi settoriali che possono superarsi nei seguenti termini.
16.1. Con riguardo alla doglianza sul costo della manodopera va osservato, infatti, che il servizio di distribuzione prevede presenza continuativa di quattro operatori su fasce orarie eccedenti il monte ore settimanale standard , coperte in turnazione. Come rilevato dalla controinteressata, i giustificativi consentono di ricostruire un costo orario medio pari a circa € 26,43/h sul biennio, a fronte di stime di settore per il livello E3 del CCNL chimico‑farmaceutico (circa € 22,45–23,18/h), con copertura degli oneri contributivi e accessori.
16.2. L’assunto della ricorrente sulla necessità di livelli E1/D3 è opinabile e si risolve in una sostituzione del giudizio tecnico su organizzazione e mansioni; la lex specialis non imponeva infatti, specifici inquadramenti.
È significativo peraltro, che lo scostamento prospettato sia minimo (inferiore all’1% sul biennio), confermando l’assenza di violazioni dei minimi retributivi e la sostenibilità complessiva dell’offerta.
In definitiva, l’utilizzo di personale quantomeno E1, ossia di “ lavoratori che svolgono mansioni specifiche e operative, sotto la supervisione di un operatore ” anziché quello di “ operatori di magazzino, che effettua operazioni di prelievo e accettazione di prodotti e materie prime con responsabilità di riscontro documentale delle operazioni e con imputazione di dati su terminale ” è frutto esso stesso di una valutazione, come tale perfettamente non condivisibile da parte dell’Amministrazione nella valutazione complessiva della sostenibilità dell’offerta e anche dei costi della manodopera.
17. In conclusione, le doglianze sui punteggi tecnici non evidenziano vizi sostanziali del giudizio commissionale e non superano la prova di resistenza; i motivi aggiunti sulla verifica di anomalia e sul costo del lavoro non dimostrano errori di fatto o illogicità, né l’inosservanza dei minimi contrattuali.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre, liquidate in €3.000,00 (tremila/00) in favore dell’ASL ed €3.000,00 (tremila/00) in favore della controinteressata, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI ND, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | VI ND |
IL SEGRETARIO