TAR Bari, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 56
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità nell'attribuzione dei punteggi tecnici

    Le doglianze sui punteggi tecnici non evidenziano vizi sostanziali del giudizio commissionale e non superano la prova di resistenza. Le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per errore di fatto manifesto, illogicità o travisamento, non essendo consentita la mera sostituzione del giudizio del Giudice con quello dell'Amministrazione. La Corte ha ritenuto che le censure articolate non incrinano il percorso valutativo della P.A., che risulta motivato e logico.

  • Rigettato
    Mancanza di predeterminazione dei parametri di valutazione nella lex specialis

    Le doglianze sui punteggi tecnici non evidenziano vizi sostanziali del giudizio commissionale e non superano la prova di resistenza. Le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per errore di fatto manifesto, illogicità o travisamento, non essendo consentita la mera sostituzione del giudizio del Giudice con quello dell'Amministrazione. La Corte ha ritenuto che le censure articolate non incrinano il percorso valutativo della P.A., che risulta motivato e logico.

  • Rigettato
    Genericità e indeterminatezza dei giustificativi sul costo della manodopera

    Il servizio di distribuzione prevede presenza continuativa di quattro operatori su fasce orarie eccedenti il monte ore settimanale standard, coperte in turnazione. I giustificativi consentono di ricostruire un costo orario medio pari a circa € 26,43/h sul biennio, a fronte di stime di settore per il livello E3 del CCNL chimico-farmaceutico (circa € 22,45–23,18/h), con copertura degli oneri contributivi e accessori. L'assunto della ricorrente sulla necessità di livelli E1/D3 è opinabile e si risolve in una sostituzione del giudizio tecnico su organizzazione e mansioni. La lex specialis non imponeva specifici inquadramenti. Lo scostamento prospettato è minimo (inferiore all'1% sul biennio), confermando l'assenza di violazioni dei minimi retributivi e la sostenibilità complessiva dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 41 del Codice per mancato rispetto dei minimi retributivi

    Il servizio di distribuzione prevede presenza continuativa di quattro operatori su fasce orarie eccedenti il monte ore settimanale standard, coperte in turnazione. I giustificativi consentono di ricostruire un costo orario medio pari a circa € 26,43/h sul biennio, a fronte di stime di settore per il livello E3 del CCNL chimico-farmaceutico (circa € 22,45–23,18/h), con copertura degli oneri contributivi e accessori. L'assunto della ricorrente sulla necessità di livelli E1/D3 è opinabile e si risolve in una sostituzione del giudizio tecnico su organizzazione e mansioni. La lex specialis non imponeva specifici inquadramenti. Lo scostamento prospettato è minimo (inferiore all'1% sul biennio), confermando l'assenza di violazioni dei minimi retributivi e la sostenibilità complessiva dell'offerta.

  • Rigettato
    Illogicità e difetto di istruttoria nella valutazione di congruità dell'offerta

    I motivi aggiunti sulla verifica di anomalia e sul costo del lavoro non dimostrano errori di fatto o illogicità, né l'inosservanza dei minimi contrattuali. La verifica di anomalia è stata avviata con richiesta puntuale, con giudizio positivo conclusivo. In caso di esito favorevole, la motivazione per relationem è sufficiente, poiché il controllo mira ad accertare la sostenibilità complessiva dell'offerta e non impone l'analisi atomistica di ogni singola voce.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 2.a (caratteristiche di sicurezza, manovrabilità e semplicità d’uso delle bombole per il 118)

    La Commissione ha correttamente valorizzato elementi oggettivi e documentati, quali l’utilizzo di fusti in lega leggera (idonei a migliorare la maneggevolezza in contesti di urgenza) e la presenza di sistemi di aggancio sicuri e di soluzioni per la pronta disponibilità del flusso. La deduzione della ricorrente secondo cui ella avrebbe offerto entrambe le tipologie non equivale all’impegno a fornire soltanto la lega leggera su richiesta dell’ente. La Commissione non era onerata di inferire opzioni non espresse con la necessaria chiarezza nell’offerta. Il rilievo su agevolezza e dotazioni di sicurezza appartiene pienamente al 2.a e la scelta premiale non è illogica. È dirimente il fatto che l’offerta della ricorrente non avesse riportato specifiche iconografiche sul sistema di aggancio sicuro, impedendo quindi alla Commissione una verifica puntuale della caratteristica dichiarata.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 2.b (display digitale e visualizzazione dell’autonomia residua)

    Il parametro premia la leggibilità immediata del dato in ogni condizione d’uso. La Commissione ha correttamente valorizzato il posizionamento del display, che consente la lettura anche con bombola a terra o in posizione orizzontale, elemento funzionale alla sicurezza operativa. Le ulteriori caratteristiche indicate dalla ricorrente non rientrano nel focus del sub-criterio e non possono incidere sul relativo punteggio. La valutazione è coerente quindi e non presenta profili di illogicità.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 3.a (attestati su bombole digitali)

    Il criterio è di tipo tabellare, ma non funziona come un “tutto o nulla”: non basta possedere almeno un attestato per ottenere il punteggio massimo. La lex specialis prevedeva che il punteggio fosse attribuito in proporzione al numero di attestati presentati, secondo una logica matematica semplice: più attestati, maggiore punteggio. La tesi della ricorrente, che postula l’attribuzione del punteggio massimo al solo possesso di un attestato, contrasta con questa impostazione e trasformerebbe il parametro in un requisito di ammissione, non in un elemento di qualità. La scelta della Commissione è dunque coerente e non presenta profili di illogicità.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criteri 4.a e 4.b (tele-monitoraggio e tracciabilità)

    I sistemi informativi offerti risultano, nelle funzionalità essenziali, analoghi allo standard di settore; l’asserita duplicazione nell’ambito del raggruppamento non è provata come elemento peggiorativo idoneo a incidere sul punteggio né emergono criticità operative. D’altra parte, la c.d. “app” di visualizzazione non integra una miglioria sostanziale rispetto a portali web, fruibili anche da dispositivi mobili. La maggiore analiticità dell’offerta concorrente risulta già premiata nei profili pertinenti; non si riscontrano quindi, vizi nella ponderazione complessiva compiuta dall’Amministrazione.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 5.b (sicurezza del servizio di distribuzione e organizzazione dei depositi)

    La Commissione ha legittimamente premiato l’impegno alla messa a norma dei depositi senza oneri per l’amministrazione, che supera la mera attività di verifica e offre un beneficio misurabile in termini di sicurezza e continuità del servizio. La dedotta criticità per la presenza di due centri logistici non è provata e non emerge alcun nocumento funzionale.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 6.a (qualità del progetto per il 118)

    La lex specialis prevedeva appositi sopralluoghi (facoltativi, ma che la ricorrente non ha svolto e che invece avrebbe potuto richiedere), idonei a colmare eventuali asimmetrie informative tra i diversi operatori economici. La ricorrente non ha fornito quindi, un livello di dettaglio paragonabile a quello dell’aggiudicataria, sicché la valutazione negativa finale è coerente con quanto presentato alla P.A.. L’aver svolto il servizio in precedenza da parte dell’aggiudicataria non ha viziato la scelta della Commissione, poiché ciò si è tradotto in una maggiore profondità di dettaglio del progetto, non in un trattamento di favore, essendo stata anche la ricorrente messa nelle stesse condizioni di tutti gli altri operatori.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criteri 7.a e 7.b (campionamento e gestione delle non conformità)

    La differenza di punteggio, pur minima, è giustificata dalla certezza della frequenza semestrale delle analisi sulla rete offerta dall’aggiudicataria, a fronte di un impegno eventuale della ricorrente (“valutazione” della periodicità). Le attività su compressori, invece, valorizzate dall’altra offerta, risultano marginali rispetto al perimetro di gara e non impongono l’attribuzione di un punteggio superiore.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 8.a (modello di gestione delle emergenze)

    I modelli presentati sono, nella struttura, analoghi. La tempistica di implementazione non rientra nel sub-criterio e non incide autonomamente sulla valutazione dell’adeguatezza del modello. Anche qui va preso atto del tentativo della ricorrente di sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.

  • Rigettato
    Valutazione sub-criterio 12.a (iniziative ambientali)

    L’impegno alla fornitura di almeno il 60% dei volumi con origine energetica sostenibile è riferito ai volumi complessivi oggetto di gara. Le critiche sui tempi di sostituzione dei serbatoi attengono a profili congetturali e non rilevano ai fini del punteggio. La Commissione ha correttamente valutato l’impatto sull’appalto in essere.

  • Rigettato
    Richiesta di inefficacia del contratto ex art. 122 CPA

    La domanda di inefficacia del contratto è accessoria alla domanda di annullamento degli atti di gara. Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda di inefficacia del contratto viene respinta.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno ingiusto

    La domanda di risarcimento del danno è accessoria alla domanda di annullamento degli atti di gara. Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda di risarcimento del danno viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 56
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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