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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 234/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno
2025,, avente ad oggetto la modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni di separazione e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Santa Parte_1 C.F._1
IA CA ET (Ce), alla Traversa di Via Mario Fiore n. 32, presso lo studio dell'avv.
EL LE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
IG (Ce) alla Via De Amicis n. 23, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto. Veniva trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e
71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 13.01.2025 il sig. Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di separazione nr. 1652/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.07.2020, pubblicata il 28.07.2020, disporsi la revoca dell'obbligo in capo all'istante di versare la somma mensile di euro 350,00 quale mantenimento della moglie CP_1
In proposito, il ricorrente deduceva il venir meno dei presupposti del predetto obbligo, atteso che la resistente, a far data dalla separazione, non si era attivata per cercare di conseguire un'indipendenza economica, nonostante il proprio titolo di laurea in scienze infermieristiche.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale rappresentava che, nelle CP_1 more, i coniugi avevano sottoscritto un accordo sulla modifica delle condizioni della separazione.
Invero, all'udienza di comparizione, le parti confermavano di aver raggiunto un'intesa sul punto e, pertanto, il Giudice relatore, acquisita la relativa documentazione all'udienza seguente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda debba essere accolta.
In particolare, quanto alla modifica delle condizioni di cui alla separazione pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 1652/2020 del 16.07.2020, pubblicata il
28.07.2020, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti), le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) la sig.ra si dichiara economicamente indipendente, rinunciando al CP_1 contributo al mantenimento di € 350,00 mensili concordato in suo favore in sede di separazione dei coniugi, e precisando altresì che, a tal titolo, ella non ha più nulla a
pag. 2/4 pretendere dal sig. , anche in punto di rivalutazione monetaria ed Parte_1 interesse legati ad oggi eventualmente non percepiti;
c) il sig. si dichiara economicamente indipendente, rinunciando a Parte_1 qualsivoglia contributo al mantenimento a carico della sig.ra ; CP_1
d) il sig. rinuncia, in modo definitivo ed irretrattabile, a richiedere alla Parte_1 sig.ra la restituzione delle somme versatele a titolo di contributo al mantenimento a CP_1 decorrere dalla genesi di tale obbligo fino al deposito del ricorso ex art. 473-bis. 29 c.p.c., ovvero fino al mese di Gennaio 2025 incluso, ciò comportando che il medesimo non avrà più nulla a pretendere a tal titolo per tale periodo;
e) quanto alle somme versate dal sig. a titolo di contributo al mantenimento a Pt_1 partire dal mese di Febbraio 2025 fino ad oggi, le parti, in via di transazione con effetto novativo, concordano che la sig.ra pagherà/restituirà la somma di € 1.000,00 (€ CP_1 mille/00), che la stessa potrà versare anche in rate mensili di € 50,00 ciascuna, improduttive di interessi, ciò comportando che, con il pagamento della detta somma di €
1.000,00, il sig. non avrà più nulla a pretendere a tal titolo;
Pt_1
f) le parti, ribadendo di essere entrambe economicamente indipendenti, e precisando, al riguardo, di poter contare ciascuna su adeguati redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Pubbliche Amministrazioni, rinunciando fin d'ora – e comunque, in ogni caso, promettono che nel futuro non avanzeranno pretese in tal senso – a qualsivoglia attribuzione divorzile, e, per quanto riguarda la sig.ra , anche a CP_1 qualsivoglia diritto da lei potenzialmente vantabile in ordine all'indennità di fine rapporto che sarà percepita dal sig. , con riferimento agli anni in cui il relativo Parte_1 rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
g) le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo della solidarietà professionale ex art. 68
L.P.F.
Quanto alla condizione di cui alla lett. f), la stessa esula dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti su tali circostanze.
Relativamente alle restanti condizioni, non apparendo le stesse in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della decisione. pag. 3/4 Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e lo recepisce come indicato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza nr. 1652/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli Nord il 16.07.2020, pubblicata il 28.07.2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 234/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno
2025,, avente ad oggetto la modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni di separazione e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Santa Parte_1 C.F._1
IA CA ET (Ce), alla Traversa di Via Mario Fiore n. 32, presso lo studio dell'avv.
EL LE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
IG (Ce) alla Via De Amicis n. 23, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto. Veniva trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e
71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 13.01.2025 il sig. Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di separazione nr. 1652/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.07.2020, pubblicata il 28.07.2020, disporsi la revoca dell'obbligo in capo all'istante di versare la somma mensile di euro 350,00 quale mantenimento della moglie CP_1
In proposito, il ricorrente deduceva il venir meno dei presupposti del predetto obbligo, atteso che la resistente, a far data dalla separazione, non si era attivata per cercare di conseguire un'indipendenza economica, nonostante il proprio titolo di laurea in scienze infermieristiche.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale rappresentava che, nelle CP_1 more, i coniugi avevano sottoscritto un accordo sulla modifica delle condizioni della separazione.
Invero, all'udienza di comparizione, le parti confermavano di aver raggiunto un'intesa sul punto e, pertanto, il Giudice relatore, acquisita la relativa documentazione all'udienza seguente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda debba essere accolta.
In particolare, quanto alla modifica delle condizioni di cui alla separazione pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 1652/2020 del 16.07.2020, pubblicata il
28.07.2020, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti), le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) la sig.ra si dichiara economicamente indipendente, rinunciando al CP_1 contributo al mantenimento di € 350,00 mensili concordato in suo favore in sede di separazione dei coniugi, e precisando altresì che, a tal titolo, ella non ha più nulla a
pag. 2/4 pretendere dal sig. , anche in punto di rivalutazione monetaria ed Parte_1 interesse legati ad oggi eventualmente non percepiti;
c) il sig. si dichiara economicamente indipendente, rinunciando a Parte_1 qualsivoglia contributo al mantenimento a carico della sig.ra ; CP_1
d) il sig. rinuncia, in modo definitivo ed irretrattabile, a richiedere alla Parte_1 sig.ra la restituzione delle somme versatele a titolo di contributo al mantenimento a CP_1 decorrere dalla genesi di tale obbligo fino al deposito del ricorso ex art. 473-bis. 29 c.p.c., ovvero fino al mese di Gennaio 2025 incluso, ciò comportando che il medesimo non avrà più nulla a pretendere a tal titolo per tale periodo;
e) quanto alle somme versate dal sig. a titolo di contributo al mantenimento a Pt_1 partire dal mese di Febbraio 2025 fino ad oggi, le parti, in via di transazione con effetto novativo, concordano che la sig.ra pagherà/restituirà la somma di € 1.000,00 (€ CP_1 mille/00), che la stessa potrà versare anche in rate mensili di € 50,00 ciascuna, improduttive di interessi, ciò comportando che, con il pagamento della detta somma di €
1.000,00, il sig. non avrà più nulla a pretendere a tal titolo;
Pt_1
f) le parti, ribadendo di essere entrambe economicamente indipendenti, e precisando, al riguardo, di poter contare ciascuna su adeguati redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Pubbliche Amministrazioni, rinunciando fin d'ora – e comunque, in ogni caso, promettono che nel futuro non avanzeranno pretese in tal senso – a qualsivoglia attribuzione divorzile, e, per quanto riguarda la sig.ra , anche a CP_1 qualsivoglia diritto da lei potenzialmente vantabile in ordine all'indennità di fine rapporto che sarà percepita dal sig. , con riferimento agli anni in cui il relativo Parte_1 rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
g) le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo della solidarietà professionale ex art. 68
L.P.F.
Quanto alla condizione di cui alla lett. f), la stessa esula dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti su tali circostanze.
Relativamente alle restanti condizioni, non apparendo le stesse in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della decisione. pag. 3/4 Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e lo recepisce come indicato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza nr. 1652/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli Nord il 16.07.2020, pubblicata il 28.07.2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4