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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3958/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3958/2024 promossa da:
, (nata OL ), nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giammassimo Forlini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
[...]
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Erika Saccani del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 14 marzo 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio già formulata in ricorso aggiornandone le condizioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 28 maggio 2024, e hanno Parte_1 Controparte_1 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 220/2024, pubblicata il 17 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
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considerato che
, con le note scritte depositate il 14 marzo 2025, i ricorrenti, dando conto della mancata riconciliazione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso aggiornandone le condizioni;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della figlia minorenne (il cui ascolto è manifestamente superfluo), nonché l'assegnazione della casa familiare;
considerato, infine, che l'esito processuale e la natura necessaria del giudizio impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (nata Parte_1 C.F._1 Pt_1
) e n Varfurile (Romania) il 21 febbraio 2009;
[...] Controparte_1
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 28 maggio 2024, come aggiornate con le note scritte depositate il 14 marzo 2025;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3958/2024 promossa da:
, (nata OL ), nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giammassimo Forlini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
[...]
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Erika Saccani del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 14 marzo 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio già formulata in ricorso aggiornandone le condizioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 28 maggio 2024, e hanno Parte_1 Controparte_1 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 220/2024, pubblicata il 17 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
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considerato che
, con le note scritte depositate il 14 marzo 2025, i ricorrenti, dando conto della mancata riconciliazione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso aggiornandone le condizioni;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della figlia minorenne (il cui ascolto è manifestamente superfluo), nonché l'assegnazione della casa familiare;
considerato, infine, che l'esito processuale e la natura necessaria del giudizio impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (nata Parte_1 C.F._1 Pt_1
) e n Varfurile (Romania) il 21 febbraio 2009;
[...] Controparte_1
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 28 maggio 2024, come aggiornate con le note scritte depositate il 14 marzo 2025;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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