Art. 6.
La condizione della poverta' e' assoluta per le ammissioni a spese del gruppo.
Consentendolo le condizioni di fatto degli istituti e del loro ordinamento interno, potra' il consiglio di amministrazione ammettere a pagamento in ciascuna sezione fanciulle o donne secondo la corrispondente categoria, mediante una retta a carico della famiglia o di benefattori, o di altri enti o dello Stato.
L'ammissione delle ricoverate a pagamento, sara' sempre subordinata alla vacanza di posti, dopo adempiuti gli obblighi della beneficenza e sara' disciplinata dal regolamento.
La retta sara' determinata dal consiglio di amministrazione; diverra' permanente sulla media del primo triennio di esperimento; non potra' in seguito essere mutata, senza autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.
La condizione della poverta' e' assoluta per le ammissioni a spese del gruppo.
Consentendolo le condizioni di fatto degli istituti e del loro ordinamento interno, potra' il consiglio di amministrazione ammettere a pagamento in ciascuna sezione fanciulle o donne secondo la corrispondente categoria, mediante una retta a carico della famiglia o di benefattori, o di altri enti o dello Stato.
L'ammissione delle ricoverate a pagamento, sara' sempre subordinata alla vacanza di posti, dopo adempiuti gli obblighi della beneficenza e sara' disciplinata dal regolamento.
La retta sara' determinata dal consiglio di amministrazione; diverra' permanente sulla media del primo triennio di esperimento; non potra' in seguito essere mutata, senza autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.