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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210006550969000 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230000346421000 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013651001000 QUOTA CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno ha impugnato le seguenti cartelle di pagamento per contributi di bonifica notificate in data 21 giugno 2023: a) cartella n. 29720210006550969000 relativa all'anno 2016; b) cartella n.
29720230000346421000 relativa al saldo per l'anno 2017; c) cartella n. 29720220013651001000 relativa all'anno 2018.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) è mancata la notifica dell'avviso di accertamento e non è stato osservato il termine di decadenza contemplato per la notifica dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973; b) si deduce il difetto di motivazione delle cartelle, in quanto l'opponente non è stato posto in condizione di comprendere il procedimento di quantificazione del contributo e l'iter logico-matematico relativo al calcolo del quantum;
c) gli atti, invero, riportano dati catastali ed importi, ma non indicano le opere da cui deriverebbe il beneficio, la spesa complessiva, la quota da ripartire al netto di finanziamenti pubblici, la platea complessiva (divisore), la quota specifica (dividendo) e i criteri di riparto applicati agli immobili;
d) si richiama anche il vincolo di bilancio di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 947/1962 quale parametro di correttezza dell'istruttoria consortile e la necessità che i provvedimenti richiamino il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, nonché le modalità di determinazione delle aliquote;
e) non vi è prova del beneficio fondiario e dell'approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, in difetto dei quali atti l'onere di provare il beneficio grava sul Consorzio;
f) in applicazione dell'art. 10 del regio decreto n. 215/1933 il beneficio è comunque escluso ove le opere e le manutenzioni siano state finanziate integralmente con contributi dello Stato, dell'Unione europea o della Regione, con quota a carico della proprietà pari a zero;
g) a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del regio decreto n. 215/1933, difetta il potere di riscuotere il contributo mediante ruolo.
Le controparti non si sono costituite in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, dovendo essere richiamate, per esigenze di sintesi, le ampie motivazioni e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nei plurimi precedenti relativi a fattispecie identica o analoga: tra gli altri, cfr. Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, n. 257/31/11, n.
258/31/11 e n. 259/31/11 del 26 maggio 2011; Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, n. 499/3/14,
n. 497/3/14, n. 498/3/14 del 24 febbraio 2014; n. 1527/3/14, n. 1528/3/14 e n. 1529/3/14 del 16 giugno
2014; n. 1245/01/2015 del 7 settembre 2015; n. 1496/4/2015 del 20 luglio 2015; n. 118/4/2016 in data 11 gennaio 2016; n. 140/1/2016 del 25 gennaio 2016; n. 1946/3/16 del 21 novembre 2016; n. 954/04/2019 del 17 settembre 2019; n. 1503/3/2021 del 16 dicembre 2021; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 758/2023 in data 6 dicembre 2023 e n. 781/2023 in data 11 dicembre 2023, nonché da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa n. 474/34, n. 399/25 e n. 985 35.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva con riferimento al beneficio conseguito a seguito delle opere dei Consorzi di Bonifica, possono essere menzionate le sentenze della Suprema Corte, Sez. Tributaria, n. 8770 in data 10 aprile 2009 e n. 4513 in data 25 febbraio 2009.
Ogni altra questione resta, quindi, assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna le parti intimate, ciascuna nella misura del 50%, in solido fra loro (restando salva la ripartizione definitiva degli oneri secondo i loro rapporti interni), alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210006550969000 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230000346421000 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013651001000 QUOTA CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno ha impugnato le seguenti cartelle di pagamento per contributi di bonifica notificate in data 21 giugno 2023: a) cartella n. 29720210006550969000 relativa all'anno 2016; b) cartella n.
29720230000346421000 relativa al saldo per l'anno 2017; c) cartella n. 29720220013651001000 relativa all'anno 2018.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) è mancata la notifica dell'avviso di accertamento e non è stato osservato il termine di decadenza contemplato per la notifica dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973; b) si deduce il difetto di motivazione delle cartelle, in quanto l'opponente non è stato posto in condizione di comprendere il procedimento di quantificazione del contributo e l'iter logico-matematico relativo al calcolo del quantum;
c) gli atti, invero, riportano dati catastali ed importi, ma non indicano le opere da cui deriverebbe il beneficio, la spesa complessiva, la quota da ripartire al netto di finanziamenti pubblici, la platea complessiva (divisore), la quota specifica (dividendo) e i criteri di riparto applicati agli immobili;
d) si richiama anche il vincolo di bilancio di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 947/1962 quale parametro di correttezza dell'istruttoria consortile e la necessità che i provvedimenti richiamino il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, nonché le modalità di determinazione delle aliquote;
e) non vi è prova del beneficio fondiario e dell'approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, in difetto dei quali atti l'onere di provare il beneficio grava sul Consorzio;
f) in applicazione dell'art. 10 del regio decreto n. 215/1933 il beneficio è comunque escluso ove le opere e le manutenzioni siano state finanziate integralmente con contributi dello Stato, dell'Unione europea o della Regione, con quota a carico della proprietà pari a zero;
g) a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del regio decreto n. 215/1933, difetta il potere di riscuotere il contributo mediante ruolo.
Le controparti non si sono costituite in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, dovendo essere richiamate, per esigenze di sintesi, le ampie motivazioni e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nei plurimi precedenti relativi a fattispecie identica o analoga: tra gli altri, cfr. Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, n. 257/31/11, n.
258/31/11 e n. 259/31/11 del 26 maggio 2011; Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, n. 499/3/14,
n. 497/3/14, n. 498/3/14 del 24 febbraio 2014; n. 1527/3/14, n. 1528/3/14 e n. 1529/3/14 del 16 giugno
2014; n. 1245/01/2015 del 7 settembre 2015; n. 1496/4/2015 del 20 luglio 2015; n. 118/4/2016 in data 11 gennaio 2016; n. 140/1/2016 del 25 gennaio 2016; n. 1946/3/16 del 21 novembre 2016; n. 954/04/2019 del 17 settembre 2019; n. 1503/3/2021 del 16 dicembre 2021; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 758/2023 in data 6 dicembre 2023 e n. 781/2023 in data 11 dicembre 2023, nonché da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa n. 474/34, n. 399/25 e n. 985 35.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva con riferimento al beneficio conseguito a seguito delle opere dei Consorzi di Bonifica, possono essere menzionate le sentenze della Suprema Corte, Sez. Tributaria, n. 8770 in data 10 aprile 2009 e n. 4513 in data 25 febbraio 2009.
Ogni altra questione resta, quindi, assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna le parti intimate, ciascuna nella misura del 50%, in solido fra loro (restando salva la ripartizione definitiva degli oneri secondo i loro rapporti interni), alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.