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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 278/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 278/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Filice;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Pati;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 867/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 21.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente gravame, così provvedere: condannare a spese e compensi del doppio grado Controparte_1 di giudizio, riformando la sentenza 867/2018 e statuendo che la stessa è viziata da
1 un errore nell'applicare il principio della compensazione delle spese in luogo di quello della soccombenza, statuendo che la motivazione è di stile, generica e priva di una reale consistenza e non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per derogare il principio della soccombenza, e neppure ipotesi di soccombenza reciproca”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per
l'effetto:
1. rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché ed Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
2. annullare la sentenza di primo grado;
3. in subordine, confermare la sentenza di primo grado nella parte che dispone la liquidazione delle spese di lite;
4. condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, Controparte_1 Pt_1 per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità ex artt.
[...]
2043 e 2051 c.c., al pagamento della somma di €5.720,00 per tutti i danni cagionati all'appartamento di sua proprietà, nonché ad effettuare i lavori di riparazione necessari ad eliminare le cause di infiltrazione di acqua che interessavano la proprietà attorea, ritenute provenienti dall'immobile della convenuta, con vittoria di spese e compensi di lite. Deduceva l'attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in Cleto
(CS) Via Pietramala 9, riportato in catasto al Fg.5, P.lla 140, Sub 5-7, posto a livello inferiore rispetto a quello di proprietà di;
che il predetto appartamento Parte_1 era interessato da infiltrazioni d'acqua, provenienti dalla proprietà sovrastante della convenuta;
che tali infiltrazioni avevano nel tempo provocato una serie di danni sia al tetto sia alle mura dell'appartamento di proprietà , per le cui riparazioni e CP_1 ripristini la stessa aveva sostenuto la spesa di €5.720,00 giusta fattura nr. 09/11 emessa dalla ditta “Edil Filice”; che aveva denunciato detta situazione alla convenuta, diffidandola al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la sua totale estraneità ai fatti e la mancanza di prova in ordine al rapporto di causalità tra il fatto e il danno.
2 Istruita la causa a mezzo c.t.u., il Tribunale con sentenza n. 867/2018 rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale osservava che il c.t.u. aveva accertato che le infiltrazioni erano dovute al fatto che l'attacco del tetto di proprietà con il CP_1 muro di proprietà (c.d. giunto) mancasse di adeguate opere di Pt_1 impermeabilizzazione, sicchè doveva escludersi ogni responsabilità della convenuta.
Il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite in considerazione “dei motivi della decisione”, “dell'assenza di attività istruttoria”, “del carattere routinario della controversia”; poneva a carico dell'attrice le spese di c.t.u..
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.02.2019, , lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il giudice Parte_1 di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Deduceva
l'appellante che il Tribunale, dopo avere accertato che le cause dei danni lamentati dalla non erano riconducibili alla convenuta, avrebbe dovuto regolare le CP_1 spese ed i compensi del procedimento in base al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c. per la compensazione (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza).
Si costituiva in data 04.07.2019 la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare deduceva che la vicenda giudiziaria di primo grado era stata di particolare difficoltà decisionale, dovendo essere rimessa alle risultanze di elaboratici tecnici vertenti sull'origine e sull'entità dei danni lamentati alla sua abitazione, evidenziando al riguardo che il c.t.u. era pervenuto alle sue determinazioni in seguito a una indagine errata e ad un iter logico lacunoso, oggetto di numerose contestazioni da parte di essa appellata che non avevano trovato adeguata risposta, ciò che aveva impedito al giudice di prime cure di arrivare ad un netto rigetto della domanda avanzata dalla;
che il CP_1
Tribunale aveva esplicitato le ragioni della disposta compensazione. Formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.07.2019, la Corte fissava l'udienza dell'08.06.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
3 Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente si rileva che la sentenza di primo grado risulta impugnata limitatamente al capo relativo alle spese. Ed infatti l'appellata, pur avendo richiesto l'annullamento della pronuncia, non ha proposto appello incidentale (peraltro inammissibile perché cit. per 8 luglio e si costituisce il 4 luglio).
Ciò chiarito, con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha violato le regole di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Lamenta che nessuna delle argomentazioni addotte dal giudice rientra tra i casi tassativi previsti dalla legge per derogare al principio di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto sulla questione trattata non è intervenuto nessun mutamento di giurisprudenza né si può dire che la questione sottoposta al giudice di prime cure fosse una novità, così come deve escludersi l'ipotesi della soccombenza reciproca.
La censura è fondata.
Va rilevato che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
Occorre poi considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit., "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi
4 in cui sussistano ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla "prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n.
3977 del 2020).
Resta tuttavia fermo che l'esistenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
Ed ancora, le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non possono ravvisarsi nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a
5 una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo (Cass. Sez. 3 n. 16130 del 7/06/2023).
Nel caso di specie, il Collegio reputa condivisibile con l'atto di appello che la motivazione del primo giudice sia errata nella parte in cui ha compensato le spese.
Ed invero il Tribunale ha motivato la statuizione di compensazione delle spese in considerazione “dei motivi della decisione”, “dell'assenza di attività istruttoria” e
“del carattere routinario della controversia”.
Ora, quanto ai motivi della decisione, la formula è generica e non può integrare le eccezionali e gravi ragioni richieste dalla legge in presenza della soccombenza dell'appellata. Parimenti è a dirsi con riferimento al carattere routinario della controversia, potendo al più incidere tale circostanza sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla.
Infine l'assenza di attività istruttoria è contraddetta dalle evidenze della causa che ha visto l'espletamento di una c.t.u., e in ogni caso avrebbe potuto determinare l'esclusione dei compensi previsti per la fase corrispondente.
Le ragioni indicate dal Tribunale sono dunque palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.
Né d'altra parte può ritenersi la sussistenza di elementi di incertezza in fatto, idonei a incidere sull'esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, non risultando che l'individuazione della causa delle infiltrazioni sia stata, per il primo giudice, particolarmente difficile.
L'appellata va dunque condannata alla refusione totale delle spese di lite.
Quanto al valore della controversia, osserva la Corte che questo ammonta ad
€5.720,00 pari alla somma richiesta dalla a titolo di risarcimento danni. CP_1
Avuto riguardo all'andamento del processo e alla natura delle questioni, tali da non richiedere uno studio approfondito o la soluzione di tematiche giuridiche complesse, vanno applicati i parametri nel minimo.
Di conseguenza, considerando lo scaglione fino a €26.000,00, il valore complessivo delle spese di lite ammonta ad €2.738,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (atteso l'espletamento di c.t.u.) e decisionale.
6 Il gravame va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
va condannato al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio pari ad €2.738,00, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico della , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione notificata il 07.02.2019, nei confronti di , avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Paola n. 867/2018 pubblicata in data 21.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del primo grado di giudizio che liquida in €2.738,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Filice dichiaratosi antistatario;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che liquida in €174,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Filice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 278/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Filice;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Pati;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 867/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 21.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente gravame, così provvedere: condannare a spese e compensi del doppio grado Controparte_1 di giudizio, riformando la sentenza 867/2018 e statuendo che la stessa è viziata da
1 un errore nell'applicare il principio della compensazione delle spese in luogo di quello della soccombenza, statuendo che la motivazione è di stile, generica e priva di una reale consistenza e non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per derogare il principio della soccombenza, e neppure ipotesi di soccombenza reciproca”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per
l'effetto:
1. rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché ed Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
2. annullare la sentenza di primo grado;
3. in subordine, confermare la sentenza di primo grado nella parte che dispone la liquidazione delle spese di lite;
4. condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, Controparte_1 Pt_1 per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità ex artt.
[...]
2043 e 2051 c.c., al pagamento della somma di €5.720,00 per tutti i danni cagionati all'appartamento di sua proprietà, nonché ad effettuare i lavori di riparazione necessari ad eliminare le cause di infiltrazione di acqua che interessavano la proprietà attorea, ritenute provenienti dall'immobile della convenuta, con vittoria di spese e compensi di lite. Deduceva l'attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in Cleto
(CS) Via Pietramala 9, riportato in catasto al Fg.5, P.lla 140, Sub 5-7, posto a livello inferiore rispetto a quello di proprietà di;
che il predetto appartamento Parte_1 era interessato da infiltrazioni d'acqua, provenienti dalla proprietà sovrastante della convenuta;
che tali infiltrazioni avevano nel tempo provocato una serie di danni sia al tetto sia alle mura dell'appartamento di proprietà , per le cui riparazioni e CP_1 ripristini la stessa aveva sostenuto la spesa di €5.720,00 giusta fattura nr. 09/11 emessa dalla ditta “Edil Filice”; che aveva denunciato detta situazione alla convenuta, diffidandola al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la sua totale estraneità ai fatti e la mancanza di prova in ordine al rapporto di causalità tra il fatto e il danno.
2 Istruita la causa a mezzo c.t.u., il Tribunale con sentenza n. 867/2018 rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale osservava che il c.t.u. aveva accertato che le infiltrazioni erano dovute al fatto che l'attacco del tetto di proprietà con il CP_1 muro di proprietà (c.d. giunto) mancasse di adeguate opere di Pt_1 impermeabilizzazione, sicchè doveva escludersi ogni responsabilità della convenuta.
Il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite in considerazione “dei motivi della decisione”, “dell'assenza di attività istruttoria”, “del carattere routinario della controversia”; poneva a carico dell'attrice le spese di c.t.u..
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.02.2019, , lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il giudice Parte_1 di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Deduceva
l'appellante che il Tribunale, dopo avere accertato che le cause dei danni lamentati dalla non erano riconducibili alla convenuta, avrebbe dovuto regolare le CP_1 spese ed i compensi del procedimento in base al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c. per la compensazione (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza).
Si costituiva in data 04.07.2019 la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare deduceva che la vicenda giudiziaria di primo grado era stata di particolare difficoltà decisionale, dovendo essere rimessa alle risultanze di elaboratici tecnici vertenti sull'origine e sull'entità dei danni lamentati alla sua abitazione, evidenziando al riguardo che il c.t.u. era pervenuto alle sue determinazioni in seguito a una indagine errata e ad un iter logico lacunoso, oggetto di numerose contestazioni da parte di essa appellata che non avevano trovato adeguata risposta, ciò che aveva impedito al giudice di prime cure di arrivare ad un netto rigetto della domanda avanzata dalla;
che il CP_1
Tribunale aveva esplicitato le ragioni della disposta compensazione. Formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.07.2019, la Corte fissava l'udienza dell'08.06.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
3 Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente si rileva che la sentenza di primo grado risulta impugnata limitatamente al capo relativo alle spese. Ed infatti l'appellata, pur avendo richiesto l'annullamento della pronuncia, non ha proposto appello incidentale (peraltro inammissibile perché cit. per 8 luglio e si costituisce il 4 luglio).
Ciò chiarito, con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha violato le regole di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Lamenta che nessuna delle argomentazioni addotte dal giudice rientra tra i casi tassativi previsti dalla legge per derogare al principio di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto sulla questione trattata non è intervenuto nessun mutamento di giurisprudenza né si può dire che la questione sottoposta al giudice di prime cure fosse una novità, così come deve escludersi l'ipotesi della soccombenza reciproca.
La censura è fondata.
Va rilevato che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
Occorre poi considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit., "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi
4 in cui sussistano ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla "prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n.
3977 del 2020).
Resta tuttavia fermo che l'esistenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
Ed ancora, le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non possono ravvisarsi nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a
5 una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo (Cass. Sez. 3 n. 16130 del 7/06/2023).
Nel caso di specie, il Collegio reputa condivisibile con l'atto di appello che la motivazione del primo giudice sia errata nella parte in cui ha compensato le spese.
Ed invero il Tribunale ha motivato la statuizione di compensazione delle spese in considerazione “dei motivi della decisione”, “dell'assenza di attività istruttoria” e
“del carattere routinario della controversia”.
Ora, quanto ai motivi della decisione, la formula è generica e non può integrare le eccezionali e gravi ragioni richieste dalla legge in presenza della soccombenza dell'appellata. Parimenti è a dirsi con riferimento al carattere routinario della controversia, potendo al più incidere tale circostanza sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla.
Infine l'assenza di attività istruttoria è contraddetta dalle evidenze della causa che ha visto l'espletamento di una c.t.u., e in ogni caso avrebbe potuto determinare l'esclusione dei compensi previsti per la fase corrispondente.
Le ragioni indicate dal Tribunale sono dunque palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.
Né d'altra parte può ritenersi la sussistenza di elementi di incertezza in fatto, idonei a incidere sull'esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, non risultando che l'individuazione della causa delle infiltrazioni sia stata, per il primo giudice, particolarmente difficile.
L'appellata va dunque condannata alla refusione totale delle spese di lite.
Quanto al valore della controversia, osserva la Corte che questo ammonta ad
€5.720,00 pari alla somma richiesta dalla a titolo di risarcimento danni. CP_1
Avuto riguardo all'andamento del processo e alla natura delle questioni, tali da non richiedere uno studio approfondito o la soluzione di tematiche giuridiche complesse, vanno applicati i parametri nel minimo.
Di conseguenza, considerando lo scaglione fino a €26.000,00, il valore complessivo delle spese di lite ammonta ad €2.738,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (atteso l'espletamento di c.t.u.) e decisionale.
6 Il gravame va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
va condannato al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio pari ad €2.738,00, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico della , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione notificata il 07.02.2019, nei confronti di , avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Paola n. 867/2018 pubblicata in data 21.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del primo grado di giudizio che liquida in €2.738,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Filice dichiaratosi antistatario;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che liquida in €174,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Filice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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