Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 7804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7804 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07804/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5064 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Di Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Piscopo, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione n.-OMISSIS- notificata il successivo 30/08/2021, con la quale il Responsabile del Quarto Settore del Comune di Lacco Ameno ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000, per avere omesso la ricorrente di ottemperare alla ordinanza di demolizione ex art. 31 del DPR 380/01 n. -OMISSIS- del 01.03.2021; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. IE SS Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5064 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere comproprietaria dell’immobile sito in Lacco Ameno al -OMISSIS-;
- che l’Amministrazione comunale adottava il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 novembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) incompetenza; il provvedimento poteva essere adottato solo dal Sindaco previa l'acquisizione del parere necessario seppur non vincolante della Commissione per il Paesaggio; 2) al ricorrente viene ingiunta la demolizione dell’ intera opera che preesisteva; il provvedimento è palesemente illegittimo per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in quanto le disposizioni applicate non possono trovare applicazione per una opera, già ultimata, preesistente, che non sia nella ‘fase iniziale’ e non sia in area assolutamente inedificabile; 3) non è stata valutata la sanabilità delle opere, né sono indicate le norme urbanistiche asseritamente violate; 4) carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; 5) carenza di motivazione per mancata indicazione dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione e mancata comparazione con quello privato; 6) le opere realizzate consistevano in un mero restauro, senza aumenti di volumetria.
L'Amministrazione eccepiva che l’applicazione della sanzione pecuniaria era un atto dovuto in presenza di un abuso edilizio, ed in caso di vincoli paesaggistici la sanzione, per legge, va applicata sempre nella misura massima; nel merito, contestava la fondatezza delle censure.
All’udienza di smaltimento del 29.01.2025 si disponeva il rinvio atteso che la decisione sul ricorso RG n. 2406/2021 riveste natura pregiudiziale rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
In data 8.8.2025 il Comune depositava la sentenza n. 1274/2025, con cui è stato respinto il ricorso n. 2406/2021.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come si evince dalla documentazione in atti, il Comune ha depositato, in data 8.8.2025, la sentenza di questo Tribunale n. 1274/2025, con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione.
Ne consegue l’infondatezza anche del presente ricorso; del resto, le censure proposte sono tutte dirette a contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione, e sono censure del tutto analoghe a quelle già ritenute infondate con la sentenza n. 1274/2025, alla cui motivazione può rinviarsi.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 5064 dell’anno 2001;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Lacco Ameno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE SS Di LI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE SS Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.