TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 434
TAR
Decreto cautelare 24 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 della Costituzione, dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU e dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001

    L'amministrazione ha correttamente considerato l'attuale consistenza del lotto destinato ad opera pubblica. La normativa sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione è stata modificata nel tempo, ma richiede continuità tra demolizione e ricostruzione, la cui consistenza sia accertabile. Nel caso di specie, manca la continuità temporale e la documentazione necessaria, soprattutto in area paesaggisticamente vincolata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990

    Lo stato dei luoghi e le ragioni di interesse pubblico sono adeguatamente rappresentati negli atti. La scelta localizzativa di un'opera pubblica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di palese irragionevolezza. Le motivazioni addotte (realizzazione piazza adiacente chiesa, recupero area degradata, miglioramento visibilità e sicurezza) sono sufficienti a giustificare la scelta, che è strettamente correlata alle esigenze di quella specifica area.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione, dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU

    Il rigetto della proposta di accordo è stato adeguatamente motivato ritenendo preferibile procedere autonomamente alla realizzazione del progetto. Non sussiste un obbligo per l'amministrazione di aderire a proposte di compensazione urbanistica, la cui valutazione è rimessa alla sua discrezionalità.

  • Rigettato
    Illegittimità per via derivata e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU

    Le doglianze sono sostanzialmente le stesse del ricorso introduttivo e sono state respinte per le medesime ragioni.

  • Rigettato
    Illegittimità per via derivata e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 22 del d.P.R. n. 327/2001

    Le "improcrastinabili motivazioni di urgenza" sono adeguatamente rappresentate nel decreto impugnato: pericolo per la pubblica incolumità dovuto al pessimo stato di conservazione del fabbricato, e necessità di procedere celermente per rispettare le tempistiche di progettazione e gara d'appalto finanziate dal bilancio 2025. La sussistenza del pericolo è ampiamente documentata da sopralluoghi e relazioni tecniche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 434
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 434
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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