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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2432/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._1
ELENA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_2 C.F._2
ELENA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre con cui continuerà a convivere anche il figlio . Per_2
pagina 1 di 3 3) I genitori assicureranno al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per , relative Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La casa familiare sita a Chiuro (SO), Via Stelvio n. 106 di proprietà esclusiva della signora CP_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
5) La frequentazione tra ed il signor dovrà tener conto dei desideri e delle esigenze del Per_1 CP_2 ragazzo e degli impegni lavorativi del padre.
Costui, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé : Per_1
• a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena;
• un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di
Natale;
• per due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre).
I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi del figlio.
6) Il padre si impegnerà a versare, entro il 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente della sig.ra
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 650,00 CP_1
(seicentocinquanta/00 euro) rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, oltre a rimborsare il 60% delle spese di carattere straordinario (indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Sondrio) previamente e concordate nell'interesse del figlio.
7) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli verrà percepita integralmente dalla signora CP_1
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
9) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Con compensazione delle spese di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
che hanno contratto matrimonio a Chiuro (SO) in data 08.09.2001;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Chiuro (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2432/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._1
ELENA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_2 C.F._2
ELENA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre con cui continuerà a convivere anche il figlio . Per_2
pagina 1 di 3 3) I genitori assicureranno al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per , relative Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La casa familiare sita a Chiuro (SO), Via Stelvio n. 106 di proprietà esclusiva della signora CP_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
5) La frequentazione tra ed il signor dovrà tener conto dei desideri e delle esigenze del Per_1 CP_2 ragazzo e degli impegni lavorativi del padre.
Costui, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé : Per_1
• a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena;
• un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di
Natale;
• per due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre).
I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi del figlio.
6) Il padre si impegnerà a versare, entro il 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente della sig.ra
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 650,00 CP_1
(seicentocinquanta/00 euro) rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, oltre a rimborsare il 60% delle spese di carattere straordinario (indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Sondrio) previamente e concordate nell'interesse del figlio.
7) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli verrà percepita integralmente dalla signora CP_1
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
9) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Con compensazione delle spese di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
che hanno contratto matrimonio a Chiuro (SO) in data 08.09.2001;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Chiuro (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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